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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/08/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3938/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3938/2019 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Stefania Santoro (C.F. , P.IVA_1 C.F._1
e Teresa Urciuolo (C.F. ), elettivamente domiciliano in Lioni alla via A. Diaz 5; C.F._2
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscrizione al Registro di CP_1
Commercio del Cantone Ticino n. d'ordine CHE – 217.366.657, rappresentata e difesa dall'avv.
Pasqualino Catale (C.F. ), elettivamente domiciliata in Santomenna (SA) alla Via C.F._3
Umberto I n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Di Geronimo;
CONVENUTO nonché
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Agropoli
[...]
(SA), via San Pio X n.30/32, P.I. . P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito conseguente alla fase cautelare instaurata dal medesimo con ricorso ex art. 615 c.p.c.,
pagina 1 di 13 innanzi al G.E., nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Avellino ed iscritta al n. R.G.ES.MOB. 1601/2018.
Con il ricorso ex art. 615 c.p.c., proposto nella detta procedura esecutiva, il debitore esecutato ha rappresentato che: - con lodo arbitrale n. 100/2007, pronunciato in Roma il 30.01.2008, depositato presso il Tribunale di Roma Presidenza, e dichiarato esecutivo il 01.04.2008 con verbale CP_3 cronologico n. 41/08, avente ad oggetto competenze tecniche per progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di cui alla legge n. 219/1981 nel Comune di dichiarato disastrato Parte_1 dal sisma del 23.11.1980, l'ente locale veniva riconosciuto debitore verso la della Controparte_4 somma di € 629.606,93, oltre interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto con decorrenza dal
01.05.2000 e fino alla data del saldo;
- con sentenza n. 3012/2015, la Corte di Appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta dal avverso il lodo arbitrale, con Parte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali;
con atto del 27.04.2018, la CP_4
cedeva il proprio credito alla , al netto di quanto incassato all'esito di procedure
[...] CP_1 esecutive promosse nei confronti dell'ente locale;
- con atto di precetto notificato il 12.10.2018, la società , in forza del lodo arbitrale n. 100/2007, confermato con sentenza della Corte CP_1 di Appello di Napoli n. 3012/2015, intimava il pagamento di € 812.712,65, oltre alle spese dell'atto di cessione e per il rilascio della formula esecutiva, ed interessi moratori maturati e maturandi;
- con atto di citazione datato 22.10.2018, il proponeva opposizione, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, avverso il suddetto atto di precetto eccependo l'inutilizzabilità, per il pagamento del credito, dei fondi propri, potendo essere utilizzati unicamente i fondi statali accreditati ex l. 219/81,
l'erronea quantificazione dell'importo di cui si intimava il pagamento, tenuto conto della preventiva accettazione, da parte della società cedente, di una proposta transattiva formulata dall'ente locale che prevedeva una riduzione del credito pari al 40%, per complessivi € 251.877,77, il mancato calcolo di somme già incassate pari ad € 109.331,59, oltre alla non debenza dell'importo pari a € 6.329,50 – chiesto a titolo di “spese dell'atto di cessione”; - nonostante l'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto, con atto di pignoramento presso terzi, la procedeva al pignoramento di tutte CP_1 le somme dovute in forza del richiamato titolo esecutivo presso il terzo BC di NO e dei Comuni
TA soc. coop. – Filiale di Calabritto;
- con nota prot. n. 419/2018, il terzo pignorato trasmetteva la dichiarazione ex art. 546 c.p.c. con cui dichiarava di aver accantonato la somma di € 1.219.068,98; con note prot. n. 4105 del 06.11.2018 e n. 4157 del 10.11.2018, il Parte_1 Parte_1 contestava la dichiarazione resa erroneamente, ossia in violazione del d.l. n. 8/1993, convertito in legge n. 68/1993, dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e della delibera di G.M. n. 43 del 03.07.2018 di impignorabilità delle somme notificata dall'ente in data 06.09.2018. Con la domanda spiegata, l'ente pagina 2 di 13 locale ha contestato, dunque, la pignorabilità della somma di € 497.784,87, quale previsione di spesa del II semestre 2018 ex art. 159 del D.Lgs. 267/2000 oltre che l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo alla . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 16.07.2019, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dal assegnava in pagamento Parte_1 al creditore procedente il credito vantato verso il terzo BC di NO e dei Comuni CP_1
TA, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 812.712,65, e concedeva, infine, il termine di giorni 60 per l'instaurazione del presente giudizio di merito.
Con successivo atto di citazione, introducendo nei termini assegnati dal G.E. il giudizio di merito, il ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, avendo Parte_1 il terzo debitore sede in Agropoli, l'inesigibilità del credito, l'impignorabilità dei beni dello Stato destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. n. 267/2000, oltre all'erronea quantificazione del credito azionato;
ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - in accoglimento della sollevata eccezione ex art. 26 bis c.p.c., dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Vallo della Lucania e, per l'effetto, annullare i provvedimenti resi dal G.E. del Tribunale di Avellino ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità degli atti in assenza della documentazione attestante la qualità e i poteri del legale rappresentante della società ; - nel merito, CP_1 in accoglimento della domanda per i motivi esposti dichiarare improcedibile, nullo ed inefficace il pignoramento e gli atti conseguenti posti in essere dalla con l'instaurazione del CP_1 procedimento esecutivo n. 1601/2018 RGEs.m. del Tribunale di Avellino;
in ogni caso, annullare e/o revocare l'Ordinanza del 16.07.2019 resa dal G.E. nel procedimento n. 1601/2018 RGEs. m. con cui sono state assegnate alla LG CREDIT SAGL somme soggette a vincolo di impignorabilità in forza della Delibera di G.M. n. 43 del 03.07.2018, ex art. 159, comma 2, D.lgs. 267/00, ex DM 29.05.93 nonché ex art 180, comma 3, lettera d), TUEL;
- in ogni caso ed in via subordinata in accoglimento dei motivi esposti ridurre la somma richiesta dalla nella misura indicata nella presente CP_1 citazione e/o in quella da determinarsi, se del caso, con disponenda CTU che sin da adesso si chiede;
-
e per l'effetto, ordinare alla di restituire al di le CP_1 Pt_1 Parte_1 somme come risultanti dalla comunicazione della BC prot. n. 212 del 12.09.19 e/o di quelle che dovessero risultare nel corso del giudizio ritenute di giustizia;
- adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del nelle more della Parte_1 definizione del giudizio di merito. – condannare al pagamento delle spese e CP_1
pagina 3 di 13 competenze di lite del presente giudizio e della fase cautelare oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., con restituzione delle spese, competenze e esborsi già sostenute dall'Ente e successive”.
Si è costituito, nel presente giudizio di merito, il creditore procedente , che ha CP_1 dedotto l'infondatezza nel merito dell'opposizione spiegata dall'esecutato; ha concluso per il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c..
Nelle more, con ordinanza del 13.11.2019, il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, pronunciandosi sul reclamo proposto dall'ente locale avverso il provvedimento del G.E. del
16.07.2019, in totale revoca dell'ordinanza reclamata, sospendeva l'espropriazione forzata presso terzi iscritta al R.G.ES.MOB. 1601/2018.
Sulla scorta del provvedimento collegiale suindicato, il precedente Giudicante, con ordinanza del
18.04.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.2021 ed in accoglimento della richiesta ex art. 186 ter c.p.c. formulata da parte attrice, ha ingiunto “a l'immediato Controparte_5 pagamento in favore dell'attore della somma di € 812.712,65 oltre interessi come richiesti, nonché il pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge” e concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle istruttorie ivi previste.
Senza alcuna attività istruttoria, alla successiva udienza del 24.10.2022, la causa è stata riservata in decisione dal precedente Giudicante, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 12.05.2023, rilevato che “l'atto di citazione in opposizione non è stato notificato al terzo pignorato BC di NO e dei Comuni TA soc CO , da ritenersi litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi relativi a procedure di pignoramento mobiliare presso terzi;
Evidenziato che tale difetto del contraddittorio determina una nullità processuale del giudizio di merito rilevabile anche d'ufficio (ex multis Cass. N. 13533/2021)”, la causa è stata rimessa sul ruolo onerando la parte opponente alla notifica dell'atto di citazione al terzo pignorato entro il termine del 15.06.2023.
Subentrata nella trattazione del giudizio il 14.06.2023, la scrivente, con ordinanza del 31.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2023, onerava la parte attrice alla rinotifica dell'atto di citazione al terzo pignorato nei termini di legge, rinviando per la verifica al 28.02.2024.
All'udienza del 30.04.2025, la causa veniva trattenuta in giudizio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla contumacia del terzo pignorato
pagina 4 di 13 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del BC di NO e dei Comuni TA soc. coop., non costituitasi nel giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata da parte opponente.
2. Sulla qualificazione delle azioni spiegate dalle parti opponenti
Onde procedere alla corretta qualificazione della domanda, occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al “petitum” che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
Nel caso di specie, da un'attenta lettura dell'atto introduttivo e degli atti di causa emerge che i motivi di opposizione formulati innanzi al Giudice dell'Esecuzione sono riferiti alla presunta esistenza di vizi formali dell'impugnato atto di pignoramento ed alla supposta inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Ne consegue che la domanda integra la proposizione contestuale dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., oltre che dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
In particolare, deve osservarsi che l'incompetenza, dedotta soltanto con l'atto introduttivo del giudizio di merito, nel processo esecutivo, si traduce in un vizio dell'atto, che dà inizio all'esecuzione e, come tale, deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi. Al riguardo, se è pur vero che il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c.; dunque, della notificazione dell'atto di pignoramento decorre anche il termine per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) da parte del debitore, soggetto al quale a preferenza di ogni altro, deve riconoscersi, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione positiva di quantità, l'interesse a fare dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno (Cassazione Civile, sentenza n. 2473/2009).
Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, in quanto formulata soltanto nell'atto introduttivo del giudizio di merito e non nel ricorso in opposizione, promosso dal debitore esecutato dinanzi al Giudice dell'esecuzione, avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla società e, pertanto, tardivamente. CP_1
3.Sulla dedotta violazione del principio del contraddittorio
La parte opposta si duole della mancata integrazione del contraddittorio con altri due creditori, non titolati.
Tale ultimo rilievo esclude, invero, che l'intervento non titolato della e di Controparte_6
, titolare della omonima ditta individuale, quantunque in origine ammissibile, Controparte_6
pagina 5 di 13 potesse trovare qualsiasi soddisfazione nella procedura esecutiva da cui trae origine il giudizio (in tal senso Cassazione Civile, sentenza n. 774/2016).
Come già rilevato nell'ordinanza del 28.02.2024, nel caso di intervento non titolato con disconoscimento del debitore, affinché l'interventore non titolato possa beneficiare quanto meno dell'accantonamento prodromico alla distribuzione del ricavato, occorre l'accertamento del credito fatto valere in via di intervento da compiersi, con le modalità ordinarie, cioè al di fuori dall'ambito del procedimento esecutivo: a tal fine, il legislatore impone all'interventore non titolato di formulare apposita istanza e di promuovere l'azione finalizzata alla formazione di un titolo esecutivo entro trenta giorni dal realizzarsi (con l'udienza di verifica) del disconoscimento, dandone prova al giudice dell'esecuzione.
Orbene, nel caso in esame, non vi è prova che gli interventori non titolati abbiano esperito un'azione tesa alla costituzione di un titolo esecutivo in danno del debitore esecutato, requisito indefettibile della fattispecie costitutiva del diritto all'accantonamento.
Quanto esposto esclude la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interventori non titolati, non essendo stata formulata istanza di accantonamento ex art. 499, sesto comma, c.p.c., e non essendo stata offerta prova di aver promosso l'azione necessaria per la formazione del titolo esecutivo nel termine suddetto.
4.Sulla pignorabilità delle somme oggetto di esecuzione
Integra motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., tempestivamente formulato anche nella precedente fase cautelare, l'eccezione con la quale il deduce Parte_1
l'impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. n. 267/2000.
È indubbio, come anche rilevato nel provvedimento collegiale del 13.11.2019, che il credito accertato nel lodo arbitrale e nella sentenza n. 3012/2015 della Corte di Appello di Roma, è sorto per prestazioni rese ai sensi della legge n. 219/1981, le quali devono essere compensate con fondi previsti e stabiliti da tale legislazione speciale;
tuttavia, nel caso in lite, il pignoramento è ricaduto non su fondi di provenienza statale, bensì su risorse proprio dell'ente locale.
In materia, la norma richiamata, al secondo comma, prevede che “Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle pagina 6 di 13 somme destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere”.
Con la pronuncia n. 211/2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.
Per quel che concerne la distribuzione dell'onere probatorio circa il verificarsi delle varie vicende descritte, secondo la giurisprudenza di legittimità: - l'ente locale esecutato che assume il vincolo di impignorabilità sulle somme staggite è onerato di provare il fatto costitutivo di esso, e cioè l'avvenuta adozione ed efficacia della delibera di quantificazione delle somme vincolate;
- il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di impignorabilità/destinazione a cagione di pagamenti per debiti estranei ai fini ex lege previsti eseguiti successivamente alla delibera è tenuto ad “allegare quali specifici pagamenti abbiano determinati gli effetti da lui postulati”; - ove ciò accade (e cioè ove il creditore assolve l'onere di allegazione impostogli), spetta all'ente esecutato, in virtù del principio di vicinanza della prova, offrire la prova che siffatti pagamenti a titolo diverso siano avvenuti nel rispetto del dovuto ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero, se non sia prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa assunte dall'organo competente (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 23727/2008).
Tale principio è stato ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, laddove è stato chiarito che, in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione ha l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Principio ribadito dalla S.C. nella ordinanza n. 19103/2020 con cui ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente per carenza di prova, lo aveva erroneamente gravato dell'onere probatorio in ordine al rispetto dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento gravante sull'ente).
pagina 7 di 13 Dunque, alla stregua del principio richiamato, il creditore procedente che miri ad ottenere la declaratoria di inefficacia della delibera di destinazione delle somme nei suoi confronti è tenuto ad allegare, non anche a dimostrare, l'emissione di mandati di pagamento per debiti estranei alle finalità protette, mentre onerato della prova positiva dell'insussistenza di tali fatti impeditivi dell'impignorabilità è il debitore (in tal senso, Tribunale Locri, sentenza n. 850/2020).
Nel caso in lite, l'ente locale ha compiutamente provato l'avvenuta adozione, in epoca antecedente la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, della delibera di quantificazione delle somme vincolate.
Nel dettaglio, risulta agli atti depositata la delibera di G.M. n. 43 del 07.07.2018, relativa al 2° semestre
2018, trasmessa, a mezzo pec, al tesoriere il 06.09.2018, ossia in data antecedente alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi perfezionatasi il 31.10.2018, nella quale viene quantificato l'importo complessivo delle somme escluse dalle azioni esecutive.
Al contempo, il creditore opposto ha assolto l'onere della prova sul medesimo incombente, avendo compiutamente allegato gli specifici pagamenti per debiti estranei presumibilmente eseguiti successivamente alla assunzione della menzionata delibera, depositando determinazioni implicanti impegno di spesa, con annesso parere di regolarità contabile (cfr. elenco a pag. 3 dell'ordinanza di sospensione del g.e.). Orbene, non vi è la piena contezza della assoggettabilità a vincolo di tutte le disposizioni allegate dal creditore;
si vedano, in particolare, la determina n. 235 del 26/09/18 compenso e rimborso spese di viaggio dott. determina nr. 243 del 28/09/18 avente ad oggetto Per_1
“liquidazione fattura alla ditta Idea Computer di Lioni per acquisto monitor e toner”; determina nr. 14 del 18/1/2019 avente ad oggetto “rilegatura registri di Stato civile”.
Su tali presupposti, nel caso di specie, dalla documentazione allegata è possibile rilevare ben più di un semplice dubbio del mancato rispetto dell'ordine dei pagamenti, trattandosi di determine di impegno di spesa per debiti tra i quali vi sono voci che non risultano connessi alle finalità pubbliche sottese alla delibera di impignorabilità, assunte in epoca successiva alla stessa, con conseguente inoperatività del vincolo di indisponibilità delle somme.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'allegazione del creditore deve essere semplicemente idonea ad ingenerare “il sospetto” che la violazione dell'ordine cronologico si sia verificata (Cassazione Civile, sentenza n. 4820/2012), potendo considerare sufficiente a tal fine anche solo la produzione delle determine di pagamento, per di più se munite del visto di regolarità contabile, spettando all'ente dimostrare che all'adozione delle stesse non abbia fatto seguito quella dei relativi mandati di pagamento (in tal senso, Tribunale Agrigento, sentenza n. 766/2021), prova non offerta pienamente nel caso in lite. pagina 8 di 13 Ed invero, il G.E., nell'ordinanza di assegnazione del 16.07.2019, revocata con provvedimento collegiale del 13.11.2019, aveva ritenuto correttamente che la produzione in giudizio ad opera della
[...]
di determine relative al primo ed al secondo semestre 2018 fosse idonea a dimostrare CP_1 la non applicabilità della richiamata delibera comunale.
C'è da evidenziare che l'ordinanza collegiale ha modificato il provvedimento del g.e. per aver riscontrato la sussistenza del fumus boni iuris delle doglianze del comune opponente, trattandosi di un provvedimento cautelare, senza analizzare funditus la questione della regolarità dell'ordine dei pagamenti e l'assoggettamento a vincolo di quelli allegati, avendo invece evidenziato che si trattasse di fondi oggetto di delibera di impignorabilità e che l'evenienza che l'importo fosse stato oggetto di transazione (divenuta però successivamente inefficace in forza del giudicato esterno richiamato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 488/2025 della quale si dirà) rendeva sussistente il periculm in mora per accordare la sospensiva.
Nella fattispecie, l'opposto, come documentato con i relativi allegati, aveva indicato impegni di spesa estranei alle finalità protette successivi all'assunzione della citata delibera n. 43/2018, sicché spettava al la prova di aver invece rispettato, in concreto, il vincolo ed, al di fuori del vincolo, l'ordine Pt_1 temporale dei pagamenti.
Il invece, si è limitato ad evidenziare che le liquidazioni richiamate riguardassero tutte fondi Pt_1 comunque vincolati - evenienza che contrasta con la sola elencazione degli stessi, ut supra richiamata - ma non ha allegato i mandati per consentire di verificare il rispetto dell'ordine temporale dei pagamenti.
Ne discende che, in assenza di idonea prova contraria, che l'ente locale era tenuto ad offrire, in base ai principi suesposti di riparto degli oneri probatori, va ritenuta inefficace la delibera di impignorabilità; le somme aggredite con pignoramento devono, dunque, considerarsi pignorabili e come tali assoggettabili ad esecuzione forzata, a conferma della ordinanza del g.e. del 16/07/2019.
5.Sul titolo esecutivo
La parte opponente, nell'atto introduttivo e nelle successive memorie processuali, deduce l'eccessività della somma azionata in executivis, essendo intervenuta tra le parti in lite una transazione, in virtù della quale la parte opposta accettava, a tacitazione di ogni pretesa, l'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 251.878,77.
Ed invero, in sede di reclamo il collegio ha evidenziato che la creditrice originaria “già in precedenza, risulta avesse aderito alla proposta transattiva che rideterminava il credito in complessivi euro
251.878,77, dei quali era comunque riuscita ad incassare la somma di euro 109.331,59”.
pagina 9 di 13 In relazione alla valenza della transazione, si impone, tuttavia, di verificarne la validità, essendo le relative somme oggetto della cessione del credito.
Sul punto è prodotta in atti la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1633/2023, dove si è sul punto statuito che “In ordine invece alla dedotta preventiva accettazione di proposta transattiva da parte della società odiernamente convenuta, è pur vero che con missiva datata 26.11.2009 la società
“ ”, nella persona del Presidente, accettava la proposta transattiva del di CP_4 Pt_1
– nella quale era compresa anche la rinuncia all'instaurato procedimento Parte_1 presso la Corte d'Appello di Roma, n. rg 8114/08 – ; tuttavia, tale accettazione avveniva a determinate condizioni, fra le quali “pagamento, entro il termine essenziale del 30/04/2010, dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 251.878,77 pari al 40% dell'intera debitoria portata nel titolo esecutivo notificato il 16/09/2008 con rinunzia agli interessi medio tempore maturati”. Tale pagamento, tuttavia, da parte del non è mai intervenuto, <> – come è dato leggere nella Pt_1 delibera del Consiglio comunale n. 2 del 22.3.2011 (all. A, prot. N. 1169 del 21.3.2011). Sicché, essendo vanamente decorso il termine di cui al 30.4.2010 – indicato quale termine essenziale fra le parti nella medesima proposta transattiva accettata dalla ' in data 26.11.2009 – la proposta CP_4 transattiva deve ritenersi (per responsabilità specifica dello stesso inevitabilmente caducata, Pt_1 essendo successivamente intervenuta sentenza n. 3012/15 da parte della Corte d'Appello di Salerno, passata in giudicato in quanto non opposta”.
La relativa eccezione deve pertanto essere decisa conformemente al richiamato precedente.
Al contempo, il giudice salernitano ha evidenziato, comunque, che l'importo di cui all'impugnato atto di pignoramento fosse eccessivo, in quanto dallo stesso non veniva scorporata la somma già incassata, fermo restando la non debenza della cifra di € 6.329,50, richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'intervenuta cessione.
Con la sentenza n. 488/2025, la Corte di Appello di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello spiegato dalla avverso la citata pronuncia di primo grado, ha così statuito: “la CP_1 [...]
al momento della notifica dell'opposto precetto, perfezionatasi il 12 ottobre 2018, era CP_1 legittimata a procedere ad espropriazione forzata, come poi avvenuto in pendenza del giudizio mediante pignoramento presso terzi eseguito il 31 ottobre 2018, per il recupero della complessiva somma di euro 806.374,08, di cui euro 789.102,08 per capitale ed interessi moratori maturati a tale data, per come precisato con la comparsa di costituzione e risposta, euro 16.272,00 per le spese liquidate dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 3012/2015 ed euro 1.000,00 per il rilascio del titolo munito della formula esecutiva preliminare, oltre compenso difensivo dell'atto preliminare all'esercizio dell'azione coattiva ed interessi moratori fino al soddisfo, non essendole dovute soltanto pagina 10 di 13 l'importo di euro 6.329,50 per i costi della cessione del credito stipulata con la “ Controparte_4 giacchè non casualmente imputabili al debitore e, quindi, non ripetibili nei confronti del
[...]
. In sostanza, la “ non aveva diritto di agire in executivis per la Parte_1 CP_1 sola somma di euro 6.329,50, sicchè il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a precetto spiegata dal limitatamente a tale importo e non anche per Parte_1 Parte_1 quello di euro 109.331,59”.
Dunque, sul quantum debeatur, è stata accertata l'eccessività della somma per cui è stato intimato il precetto posto a fondamento dell'impugnato atto di pignoramento rispetto a quella per cui il creditore ha diritto a procedere ad esecuzione, che, tuttavia, non determina la nullità dell'atto di precetto stesso, ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, come già accertato nelle pronunce richiamate.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda di riduzione della somma azionata in via esecutiva, va affermato – con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione sul punto – che l'importo legittimamente portato dal precetto del 12.10.2018 e da porsi a fondamento dell'esecuzione immobiliare, corrisponde alla minor somma di € 806.374,08, per come ridotta con sentenza n.
488/2025 della Corte di Appello di Salerno.
6.Sull'ordinanza ex art. 186ter c.p.c.
Con ordinanza del 18.04.2021, il precedente Giudicante, letta l'istanza di ingiunzione ex art. 186ter
c.p.c. formulata dalla parte opponente, e rilevato che l'ordinanza n. 2889/2019 emessa dal Tribunale di
Avellino in composizione collegiale in data 13.11.2019, è atto di revoca dell'ordinanza del GE datata
16.07.2019, nella parte in cui rigetta il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, statuiva quanto segue: “ritenuto che…l'ordinanza di reclamo, posta a base della richiesta di ingiunzione di pagamento in corso di causa, sospende la procedura esecutiva sostituendosi integralmente al provvedimento reclamato con effetti decorrenti dalla data del provvedimento reclamato ed oggetto di revoca, al quale integralmente si sovrappone;
rilevato che ai sensi dell'art.
626 c.p.c. nessun atto esecutivo può essere compiuto in pendenza di sospensione, e che pertanto ogni atto esecutivo adottato è da intendersi inefficace;
ritenuto che
, pertanto, l'ordinanza di reclamo, provvedimento che revoca l'ordinanza di rigetto di sospensiva del GE, pur non avendo ad oggetto diretto l'ordinanza di assegnazione (adottata dal GE contestualmente al diniego di sospensione della procedura) ne comporta la necessaria inefficacia, in quanto atto esecutivo adottato in pendenza di sospensione… PTM Ingiunge a l'immediato pagamento in favore dell'attore della Controparte_7 somma di € 812.712,65 oltre interessi come richiesti, nonché il pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge”. pagina 11 di 13 Come correttamente statuito nella richiamata ordinanza, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino in composizione collegiale, pur non avendo ad oggetto diretto il provvedimento di assegnazione delle somme presso il terzo pignorato, ne ha comportato la necessaria inefficacia.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nella vigenza dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello - previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario” (Cassazione
Civile, sentenza 26702/2018).
L'odierna parte opposta ha insistito per la revoca del provvedimento emesso ex art. 186 ter c.p.c., evidenziando la mancata impugnativa della ordinanza di assegnazione delle somme mediante il rimedio tipico dell'opposizione agli atti esecutivi.
In materia, si evidenzia che “la disciplina contenuta nell'art. 186 ter, con riferimento all'ordinanza – ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata
o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita, infatti detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui gli artt. 177 e 178, c 1, e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
1820/2007).
Ne consegue, previa revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 18.04.2021 ed in parziale riforma dell'ordinanza del G.E. del 16.07.2019, per come sostituita dal provvedimento collegiale del
13.11.2019, va accertato e dichiarato il diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, ma limitatamente alla somma di cui all'atto di precetto del 12.10.2018, come ridotta con sentenza n.
488/2025 della Corte di Appello di Salerno.
7.Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 12 di 13 La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in executivis.
8.Sulle spese di lite
Le spese di lite tra le parti possono essere integralmente compensate in considerazione della complessità in diritto delle questioni sottese alla decisione e della riduzione, seppur minima, della somma azionata in via esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca l'ordinanza emessa ex art. 186ter c.p.c. in data 18.4.2021;
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per gli effetti, dichiara il diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, limitatamente alla somma di euro 806.374,08, di cui euro
789.102,08 per capitale ed interessi moratori maturati alla data di cui all'atto di precetto del
12.10.2018, come ridotta per effetto della sentenza n. 488/2025 della Corte di Appello di Salerno, oltre spese e accessori;
- Rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
Avellino 20.08.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3938/2019 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Stefania Santoro (C.F. , P.IVA_1 C.F._1
e Teresa Urciuolo (C.F. ), elettivamente domiciliano in Lioni alla via A. Diaz 5; C.F._2
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscrizione al Registro di CP_1
Commercio del Cantone Ticino n. d'ordine CHE – 217.366.657, rappresentata e difesa dall'avv.
Pasqualino Catale (C.F. ), elettivamente domiciliata in Santomenna (SA) alla Via C.F._3
Umberto I n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Di Geronimo;
CONVENUTO nonché
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Agropoli
[...]
(SA), via San Pio X n.30/32, P.I. . P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito conseguente alla fase cautelare instaurata dal medesimo con ricorso ex art. 615 c.p.c.,
pagina 1 di 13 innanzi al G.E., nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Avellino ed iscritta al n. R.G.ES.MOB. 1601/2018.
Con il ricorso ex art. 615 c.p.c., proposto nella detta procedura esecutiva, il debitore esecutato ha rappresentato che: - con lodo arbitrale n. 100/2007, pronunciato in Roma il 30.01.2008, depositato presso il Tribunale di Roma Presidenza, e dichiarato esecutivo il 01.04.2008 con verbale CP_3 cronologico n. 41/08, avente ad oggetto competenze tecniche per progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di cui alla legge n. 219/1981 nel Comune di dichiarato disastrato Parte_1 dal sisma del 23.11.1980, l'ente locale veniva riconosciuto debitore verso la della Controparte_4 somma di € 629.606,93, oltre interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto con decorrenza dal
01.05.2000 e fino alla data del saldo;
- con sentenza n. 3012/2015, la Corte di Appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta dal avverso il lodo arbitrale, con Parte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali;
con atto del 27.04.2018, la CP_4
cedeva il proprio credito alla , al netto di quanto incassato all'esito di procedure
[...] CP_1 esecutive promosse nei confronti dell'ente locale;
- con atto di precetto notificato il 12.10.2018, la società , in forza del lodo arbitrale n. 100/2007, confermato con sentenza della Corte CP_1 di Appello di Napoli n. 3012/2015, intimava il pagamento di € 812.712,65, oltre alle spese dell'atto di cessione e per il rilascio della formula esecutiva, ed interessi moratori maturati e maturandi;
- con atto di citazione datato 22.10.2018, il proponeva opposizione, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, avverso il suddetto atto di precetto eccependo l'inutilizzabilità, per il pagamento del credito, dei fondi propri, potendo essere utilizzati unicamente i fondi statali accreditati ex l. 219/81,
l'erronea quantificazione dell'importo di cui si intimava il pagamento, tenuto conto della preventiva accettazione, da parte della società cedente, di una proposta transattiva formulata dall'ente locale che prevedeva una riduzione del credito pari al 40%, per complessivi € 251.877,77, il mancato calcolo di somme già incassate pari ad € 109.331,59, oltre alla non debenza dell'importo pari a € 6.329,50 – chiesto a titolo di “spese dell'atto di cessione”; - nonostante l'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto, con atto di pignoramento presso terzi, la procedeva al pignoramento di tutte CP_1 le somme dovute in forza del richiamato titolo esecutivo presso il terzo BC di NO e dei Comuni
TA soc. coop. – Filiale di Calabritto;
- con nota prot. n. 419/2018, il terzo pignorato trasmetteva la dichiarazione ex art. 546 c.p.c. con cui dichiarava di aver accantonato la somma di € 1.219.068,98; con note prot. n. 4105 del 06.11.2018 e n. 4157 del 10.11.2018, il Parte_1 Parte_1 contestava la dichiarazione resa erroneamente, ossia in violazione del d.l. n. 8/1993, convertito in legge n. 68/1993, dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e della delibera di G.M. n. 43 del 03.07.2018 di impignorabilità delle somme notificata dall'ente in data 06.09.2018. Con la domanda spiegata, l'ente pagina 2 di 13 locale ha contestato, dunque, la pignorabilità della somma di € 497.784,87, quale previsione di spesa del II semestre 2018 ex art. 159 del D.Lgs. 267/2000 oltre che l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo alla . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 16.07.2019, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata dal assegnava in pagamento Parte_1 al creditore procedente il credito vantato verso il terzo BC di NO e dei Comuni CP_1
TA, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 812.712,65, e concedeva, infine, il termine di giorni 60 per l'instaurazione del presente giudizio di merito.
Con successivo atto di citazione, introducendo nei termini assegnati dal G.E. il giudizio di merito, il ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, avendo Parte_1 il terzo debitore sede in Agropoli, l'inesigibilità del credito, l'impignorabilità dei beni dello Stato destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. n. 267/2000, oltre all'erronea quantificazione del credito azionato;
ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - in accoglimento della sollevata eccezione ex art. 26 bis c.p.c., dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Vallo della Lucania e, per l'effetto, annullare i provvedimenti resi dal G.E. del Tribunale di Avellino ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità degli atti in assenza della documentazione attestante la qualità e i poteri del legale rappresentante della società ; - nel merito, CP_1 in accoglimento della domanda per i motivi esposti dichiarare improcedibile, nullo ed inefficace il pignoramento e gli atti conseguenti posti in essere dalla con l'instaurazione del CP_1 procedimento esecutivo n. 1601/2018 RGEs.m. del Tribunale di Avellino;
in ogni caso, annullare e/o revocare l'Ordinanza del 16.07.2019 resa dal G.E. nel procedimento n. 1601/2018 RGEs. m. con cui sono state assegnate alla LG CREDIT SAGL somme soggette a vincolo di impignorabilità in forza della Delibera di G.M. n. 43 del 03.07.2018, ex art. 159, comma 2, D.lgs. 267/00, ex DM 29.05.93 nonché ex art 180, comma 3, lettera d), TUEL;
- in ogni caso ed in via subordinata in accoglimento dei motivi esposti ridurre la somma richiesta dalla nella misura indicata nella presente CP_1 citazione e/o in quella da determinarsi, se del caso, con disponenda CTU che sin da adesso si chiede;
-
e per l'effetto, ordinare alla di restituire al di le CP_1 Pt_1 Parte_1 somme come risultanti dalla comunicazione della BC prot. n. 212 del 12.09.19 e/o di quelle che dovessero risultare nel corso del giudizio ritenute di giustizia;
- adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del nelle more della Parte_1 definizione del giudizio di merito. – condannare al pagamento delle spese e CP_1
pagina 3 di 13 competenze di lite del presente giudizio e della fase cautelare oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., con restituzione delle spese, competenze e esborsi già sostenute dall'Ente e successive”.
Si è costituito, nel presente giudizio di merito, il creditore procedente , che ha CP_1 dedotto l'infondatezza nel merito dell'opposizione spiegata dall'esecutato; ha concluso per il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c..
Nelle more, con ordinanza del 13.11.2019, il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, pronunciandosi sul reclamo proposto dall'ente locale avverso il provvedimento del G.E. del
16.07.2019, in totale revoca dell'ordinanza reclamata, sospendeva l'espropriazione forzata presso terzi iscritta al R.G.ES.MOB. 1601/2018.
Sulla scorta del provvedimento collegiale suindicato, il precedente Giudicante, con ordinanza del
18.04.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.2021 ed in accoglimento della richiesta ex art. 186 ter c.p.c. formulata da parte attrice, ha ingiunto “a l'immediato Controparte_5 pagamento in favore dell'attore della somma di € 812.712,65 oltre interessi come richiesti, nonché il pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge” e concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle istruttorie ivi previste.
Senza alcuna attività istruttoria, alla successiva udienza del 24.10.2022, la causa è stata riservata in decisione dal precedente Giudicante, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 12.05.2023, rilevato che “l'atto di citazione in opposizione non è stato notificato al terzo pignorato BC di NO e dei Comuni TA soc CO , da ritenersi litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi relativi a procedure di pignoramento mobiliare presso terzi;
Evidenziato che tale difetto del contraddittorio determina una nullità processuale del giudizio di merito rilevabile anche d'ufficio (ex multis Cass. N. 13533/2021)”, la causa è stata rimessa sul ruolo onerando la parte opponente alla notifica dell'atto di citazione al terzo pignorato entro il termine del 15.06.2023.
Subentrata nella trattazione del giudizio il 14.06.2023, la scrivente, con ordinanza del 31.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2023, onerava la parte attrice alla rinotifica dell'atto di citazione al terzo pignorato nei termini di legge, rinviando per la verifica al 28.02.2024.
All'udienza del 30.04.2025, la causa veniva trattenuta in giudizio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla contumacia del terzo pignorato
pagina 4 di 13 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del BC di NO e dei Comuni TA soc. coop., non costituitasi nel giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata da parte opponente.
2. Sulla qualificazione delle azioni spiegate dalle parti opponenti
Onde procedere alla corretta qualificazione della domanda, occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al “petitum” che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
Nel caso di specie, da un'attenta lettura dell'atto introduttivo e degli atti di causa emerge che i motivi di opposizione formulati innanzi al Giudice dell'Esecuzione sono riferiti alla presunta esistenza di vizi formali dell'impugnato atto di pignoramento ed alla supposta inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Ne consegue che la domanda integra la proposizione contestuale dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., oltre che dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
In particolare, deve osservarsi che l'incompetenza, dedotta soltanto con l'atto introduttivo del giudizio di merito, nel processo esecutivo, si traduce in un vizio dell'atto, che dà inizio all'esecuzione e, come tale, deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi. Al riguardo, se è pur vero che il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c.; dunque, della notificazione dell'atto di pignoramento decorre anche il termine per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) da parte del debitore, soggetto al quale a preferenza di ogni altro, deve riconoscersi, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione positiva di quantità, l'interesse a fare dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno (Cassazione Civile, sentenza n. 2473/2009).
Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, in quanto formulata soltanto nell'atto introduttivo del giudizio di merito e non nel ricorso in opposizione, promosso dal debitore esecutato dinanzi al Giudice dell'esecuzione, avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla società e, pertanto, tardivamente. CP_1
3.Sulla dedotta violazione del principio del contraddittorio
La parte opposta si duole della mancata integrazione del contraddittorio con altri due creditori, non titolati.
Tale ultimo rilievo esclude, invero, che l'intervento non titolato della e di Controparte_6
, titolare della omonima ditta individuale, quantunque in origine ammissibile, Controparte_6
pagina 5 di 13 potesse trovare qualsiasi soddisfazione nella procedura esecutiva da cui trae origine il giudizio (in tal senso Cassazione Civile, sentenza n. 774/2016).
Come già rilevato nell'ordinanza del 28.02.2024, nel caso di intervento non titolato con disconoscimento del debitore, affinché l'interventore non titolato possa beneficiare quanto meno dell'accantonamento prodromico alla distribuzione del ricavato, occorre l'accertamento del credito fatto valere in via di intervento da compiersi, con le modalità ordinarie, cioè al di fuori dall'ambito del procedimento esecutivo: a tal fine, il legislatore impone all'interventore non titolato di formulare apposita istanza e di promuovere l'azione finalizzata alla formazione di un titolo esecutivo entro trenta giorni dal realizzarsi (con l'udienza di verifica) del disconoscimento, dandone prova al giudice dell'esecuzione.
Orbene, nel caso in esame, non vi è prova che gli interventori non titolati abbiano esperito un'azione tesa alla costituzione di un titolo esecutivo in danno del debitore esecutato, requisito indefettibile della fattispecie costitutiva del diritto all'accantonamento.
Quanto esposto esclude la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interventori non titolati, non essendo stata formulata istanza di accantonamento ex art. 499, sesto comma, c.p.c., e non essendo stata offerta prova di aver promosso l'azione necessaria per la formazione del titolo esecutivo nel termine suddetto.
4.Sulla pignorabilità delle somme oggetto di esecuzione
Integra motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., tempestivamente formulato anche nella precedente fase cautelare, l'eccezione con la quale il deduce Parte_1
l'impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. n. 267/2000.
È indubbio, come anche rilevato nel provvedimento collegiale del 13.11.2019, che il credito accertato nel lodo arbitrale e nella sentenza n. 3012/2015 della Corte di Appello di Roma, è sorto per prestazioni rese ai sensi della legge n. 219/1981, le quali devono essere compensate con fondi previsti e stabiliti da tale legislazione speciale;
tuttavia, nel caso in lite, il pignoramento è ricaduto non su fondi di provenienza statale, bensì su risorse proprio dell'ente locale.
In materia, la norma richiamata, al secondo comma, prevede che “Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle pagina 6 di 13 somme destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere”.
Con la pronuncia n. 211/2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.
Per quel che concerne la distribuzione dell'onere probatorio circa il verificarsi delle varie vicende descritte, secondo la giurisprudenza di legittimità: - l'ente locale esecutato che assume il vincolo di impignorabilità sulle somme staggite è onerato di provare il fatto costitutivo di esso, e cioè l'avvenuta adozione ed efficacia della delibera di quantificazione delle somme vincolate;
- il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di impignorabilità/destinazione a cagione di pagamenti per debiti estranei ai fini ex lege previsti eseguiti successivamente alla delibera è tenuto ad “allegare quali specifici pagamenti abbiano determinati gli effetti da lui postulati”; - ove ciò accade (e cioè ove il creditore assolve l'onere di allegazione impostogli), spetta all'ente esecutato, in virtù del principio di vicinanza della prova, offrire la prova che siffatti pagamenti a titolo diverso siano avvenuti nel rispetto del dovuto ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero, se non sia prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa assunte dall'organo competente (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 23727/2008).
Tale principio è stato ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, laddove è stato chiarito che, in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione ha l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Principio ribadito dalla S.C. nella ordinanza n. 19103/2020 con cui ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente per carenza di prova, lo aveva erroneamente gravato dell'onere probatorio in ordine al rispetto dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento gravante sull'ente).
pagina 7 di 13 Dunque, alla stregua del principio richiamato, il creditore procedente che miri ad ottenere la declaratoria di inefficacia della delibera di destinazione delle somme nei suoi confronti è tenuto ad allegare, non anche a dimostrare, l'emissione di mandati di pagamento per debiti estranei alle finalità protette, mentre onerato della prova positiva dell'insussistenza di tali fatti impeditivi dell'impignorabilità è il debitore (in tal senso, Tribunale Locri, sentenza n. 850/2020).
Nel caso in lite, l'ente locale ha compiutamente provato l'avvenuta adozione, in epoca antecedente la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, della delibera di quantificazione delle somme vincolate.
Nel dettaglio, risulta agli atti depositata la delibera di G.M. n. 43 del 07.07.2018, relativa al 2° semestre
2018, trasmessa, a mezzo pec, al tesoriere il 06.09.2018, ossia in data antecedente alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi perfezionatasi il 31.10.2018, nella quale viene quantificato l'importo complessivo delle somme escluse dalle azioni esecutive.
Al contempo, il creditore opposto ha assolto l'onere della prova sul medesimo incombente, avendo compiutamente allegato gli specifici pagamenti per debiti estranei presumibilmente eseguiti successivamente alla assunzione della menzionata delibera, depositando determinazioni implicanti impegno di spesa, con annesso parere di regolarità contabile (cfr. elenco a pag. 3 dell'ordinanza di sospensione del g.e.). Orbene, non vi è la piena contezza della assoggettabilità a vincolo di tutte le disposizioni allegate dal creditore;
si vedano, in particolare, la determina n. 235 del 26/09/18 compenso e rimborso spese di viaggio dott. determina nr. 243 del 28/09/18 avente ad oggetto Per_1
“liquidazione fattura alla ditta Idea Computer di Lioni per acquisto monitor e toner”; determina nr. 14 del 18/1/2019 avente ad oggetto “rilegatura registri di Stato civile”.
Su tali presupposti, nel caso di specie, dalla documentazione allegata è possibile rilevare ben più di un semplice dubbio del mancato rispetto dell'ordine dei pagamenti, trattandosi di determine di impegno di spesa per debiti tra i quali vi sono voci che non risultano connessi alle finalità pubbliche sottese alla delibera di impignorabilità, assunte in epoca successiva alla stessa, con conseguente inoperatività del vincolo di indisponibilità delle somme.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'allegazione del creditore deve essere semplicemente idonea ad ingenerare “il sospetto” che la violazione dell'ordine cronologico si sia verificata (Cassazione Civile, sentenza n. 4820/2012), potendo considerare sufficiente a tal fine anche solo la produzione delle determine di pagamento, per di più se munite del visto di regolarità contabile, spettando all'ente dimostrare che all'adozione delle stesse non abbia fatto seguito quella dei relativi mandati di pagamento (in tal senso, Tribunale Agrigento, sentenza n. 766/2021), prova non offerta pienamente nel caso in lite. pagina 8 di 13 Ed invero, il G.E., nell'ordinanza di assegnazione del 16.07.2019, revocata con provvedimento collegiale del 13.11.2019, aveva ritenuto correttamente che la produzione in giudizio ad opera della
[...]
di determine relative al primo ed al secondo semestre 2018 fosse idonea a dimostrare CP_1 la non applicabilità della richiamata delibera comunale.
C'è da evidenziare che l'ordinanza collegiale ha modificato il provvedimento del g.e. per aver riscontrato la sussistenza del fumus boni iuris delle doglianze del comune opponente, trattandosi di un provvedimento cautelare, senza analizzare funditus la questione della regolarità dell'ordine dei pagamenti e l'assoggettamento a vincolo di quelli allegati, avendo invece evidenziato che si trattasse di fondi oggetto di delibera di impignorabilità e che l'evenienza che l'importo fosse stato oggetto di transazione (divenuta però successivamente inefficace in forza del giudicato esterno richiamato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 488/2025 della quale si dirà) rendeva sussistente il periculm in mora per accordare la sospensiva.
Nella fattispecie, l'opposto, come documentato con i relativi allegati, aveva indicato impegni di spesa estranei alle finalità protette successivi all'assunzione della citata delibera n. 43/2018, sicché spettava al la prova di aver invece rispettato, in concreto, il vincolo ed, al di fuori del vincolo, l'ordine Pt_1 temporale dei pagamenti.
Il invece, si è limitato ad evidenziare che le liquidazioni richiamate riguardassero tutte fondi Pt_1 comunque vincolati - evenienza che contrasta con la sola elencazione degli stessi, ut supra richiamata - ma non ha allegato i mandati per consentire di verificare il rispetto dell'ordine temporale dei pagamenti.
Ne discende che, in assenza di idonea prova contraria, che l'ente locale era tenuto ad offrire, in base ai principi suesposti di riparto degli oneri probatori, va ritenuta inefficace la delibera di impignorabilità; le somme aggredite con pignoramento devono, dunque, considerarsi pignorabili e come tali assoggettabili ad esecuzione forzata, a conferma della ordinanza del g.e. del 16/07/2019.
5.Sul titolo esecutivo
La parte opponente, nell'atto introduttivo e nelle successive memorie processuali, deduce l'eccessività della somma azionata in executivis, essendo intervenuta tra le parti in lite una transazione, in virtù della quale la parte opposta accettava, a tacitazione di ogni pretesa, l'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 251.878,77.
Ed invero, in sede di reclamo il collegio ha evidenziato che la creditrice originaria “già in precedenza, risulta avesse aderito alla proposta transattiva che rideterminava il credito in complessivi euro
251.878,77, dei quali era comunque riuscita ad incassare la somma di euro 109.331,59”.
pagina 9 di 13 In relazione alla valenza della transazione, si impone, tuttavia, di verificarne la validità, essendo le relative somme oggetto della cessione del credito.
Sul punto è prodotta in atti la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1633/2023, dove si è sul punto statuito che “In ordine invece alla dedotta preventiva accettazione di proposta transattiva da parte della società odiernamente convenuta, è pur vero che con missiva datata 26.11.2009 la società
“ ”, nella persona del Presidente, accettava la proposta transattiva del di CP_4 Pt_1
– nella quale era compresa anche la rinuncia all'instaurato procedimento Parte_1 presso la Corte d'Appello di Roma, n. rg 8114/08 – ; tuttavia, tale accettazione avveniva a determinate condizioni, fra le quali “pagamento, entro il termine essenziale del 30/04/2010, dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 251.878,77 pari al 40% dell'intera debitoria portata nel titolo esecutivo notificato il 16/09/2008 con rinunzia agli interessi medio tempore maturati”. Tale pagamento, tuttavia, da parte del non è mai intervenuto, <> – come è dato leggere nella Pt_1 delibera del Consiglio comunale n. 2 del 22.3.2011 (all. A, prot. N. 1169 del 21.3.2011). Sicché, essendo vanamente decorso il termine di cui al 30.4.2010 – indicato quale termine essenziale fra le parti nella medesima proposta transattiva accettata dalla ' in data 26.11.2009 – la proposta CP_4 transattiva deve ritenersi (per responsabilità specifica dello stesso inevitabilmente caducata, Pt_1 essendo successivamente intervenuta sentenza n. 3012/15 da parte della Corte d'Appello di Salerno, passata in giudicato in quanto non opposta”.
La relativa eccezione deve pertanto essere decisa conformemente al richiamato precedente.
Al contempo, il giudice salernitano ha evidenziato, comunque, che l'importo di cui all'impugnato atto di pignoramento fosse eccessivo, in quanto dallo stesso non veniva scorporata la somma già incassata, fermo restando la non debenza della cifra di € 6.329,50, richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'intervenuta cessione.
Con la sentenza n. 488/2025, la Corte di Appello di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello spiegato dalla avverso la citata pronuncia di primo grado, ha così statuito: “la CP_1 [...]
al momento della notifica dell'opposto precetto, perfezionatasi il 12 ottobre 2018, era CP_1 legittimata a procedere ad espropriazione forzata, come poi avvenuto in pendenza del giudizio mediante pignoramento presso terzi eseguito il 31 ottobre 2018, per il recupero della complessiva somma di euro 806.374,08, di cui euro 789.102,08 per capitale ed interessi moratori maturati a tale data, per come precisato con la comparsa di costituzione e risposta, euro 16.272,00 per le spese liquidate dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 3012/2015 ed euro 1.000,00 per il rilascio del titolo munito della formula esecutiva preliminare, oltre compenso difensivo dell'atto preliminare all'esercizio dell'azione coattiva ed interessi moratori fino al soddisfo, non essendole dovute soltanto pagina 10 di 13 l'importo di euro 6.329,50 per i costi della cessione del credito stipulata con la “ Controparte_4 giacchè non casualmente imputabili al debitore e, quindi, non ripetibili nei confronti del
[...]
. In sostanza, la “ non aveva diritto di agire in executivis per la Parte_1 CP_1 sola somma di euro 6.329,50, sicchè il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a precetto spiegata dal limitatamente a tale importo e non anche per Parte_1 Parte_1 quello di euro 109.331,59”.
Dunque, sul quantum debeatur, è stata accertata l'eccessività della somma per cui è stato intimato il precetto posto a fondamento dell'impugnato atto di pignoramento rispetto a quella per cui il creditore ha diritto a procedere ad esecuzione, che, tuttavia, non determina la nullità dell'atto di precetto stesso, ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, come già accertato nelle pronunce richiamate.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda di riduzione della somma azionata in via esecutiva, va affermato – con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione sul punto – che l'importo legittimamente portato dal precetto del 12.10.2018 e da porsi a fondamento dell'esecuzione immobiliare, corrisponde alla minor somma di € 806.374,08, per come ridotta con sentenza n.
488/2025 della Corte di Appello di Salerno.
6.Sull'ordinanza ex art. 186ter c.p.c.
Con ordinanza del 18.04.2021, il precedente Giudicante, letta l'istanza di ingiunzione ex art. 186ter
c.p.c. formulata dalla parte opponente, e rilevato che l'ordinanza n. 2889/2019 emessa dal Tribunale di
Avellino in composizione collegiale in data 13.11.2019, è atto di revoca dell'ordinanza del GE datata
16.07.2019, nella parte in cui rigetta il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, statuiva quanto segue: “ritenuto che…l'ordinanza di reclamo, posta a base della richiesta di ingiunzione di pagamento in corso di causa, sospende la procedura esecutiva sostituendosi integralmente al provvedimento reclamato con effetti decorrenti dalla data del provvedimento reclamato ed oggetto di revoca, al quale integralmente si sovrappone;
rilevato che ai sensi dell'art.
626 c.p.c. nessun atto esecutivo può essere compiuto in pendenza di sospensione, e che pertanto ogni atto esecutivo adottato è da intendersi inefficace;
ritenuto che
, pertanto, l'ordinanza di reclamo, provvedimento che revoca l'ordinanza di rigetto di sospensiva del GE, pur non avendo ad oggetto diretto l'ordinanza di assegnazione (adottata dal GE contestualmente al diniego di sospensione della procedura) ne comporta la necessaria inefficacia, in quanto atto esecutivo adottato in pendenza di sospensione… PTM Ingiunge a l'immediato pagamento in favore dell'attore della Controparte_7 somma di € 812.712,65 oltre interessi come richiesti, nonché il pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge”. pagina 11 di 13 Come correttamente statuito nella richiamata ordinanza, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino in composizione collegiale, pur non avendo ad oggetto diretto il provvedimento di assegnazione delle somme presso il terzo pignorato, ne ha comportato la necessaria inefficacia.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nella vigenza dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello - previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario” (Cassazione
Civile, sentenza 26702/2018).
L'odierna parte opposta ha insistito per la revoca del provvedimento emesso ex art. 186 ter c.p.c., evidenziando la mancata impugnativa della ordinanza di assegnazione delle somme mediante il rimedio tipico dell'opposizione agli atti esecutivi.
In materia, si evidenzia che “la disciplina contenuta nell'art. 186 ter, con riferimento all'ordinanza – ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata
o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita, infatti detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui gli artt. 177 e 178, c 1, e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
1820/2007).
Ne consegue, previa revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 18.04.2021 ed in parziale riforma dell'ordinanza del G.E. del 16.07.2019, per come sostituita dal provvedimento collegiale del
13.11.2019, va accertato e dichiarato il diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, ma limitatamente alla somma di cui all'atto di precetto del 12.10.2018, come ridotta con sentenza n.
488/2025 della Corte di Appello di Salerno.
7.Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 12 di 13 La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in executivis.
8.Sulle spese di lite
Le spese di lite tra le parti possono essere integralmente compensate in considerazione della complessità in diritto delle questioni sottese alla decisione e della riduzione, seppur minima, della somma azionata in via esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca l'ordinanza emessa ex art. 186ter c.p.c. in data 18.4.2021;
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per gli effetti, dichiara il diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, limitatamente alla somma di euro 806.374,08, di cui euro
789.102,08 per capitale ed interessi moratori maturati alla data di cui all'atto di precetto del
12.10.2018, come ridotta per effetto della sentenza n. 488/2025 della Corte di Appello di Salerno, oltre spese e accessori;
- Rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
Avellino 20.08.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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