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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1445/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21098/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38969-5206 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5131/2025 depositato il
21/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ex art. 18 D.L.vo 546/92 innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado, regolarmente notificato in data al Comune di Napoli e a Resistente_1 srl.
Le parti convenute si costituiscono regolarmente in giudizio.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti indicate a verbale, ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo in atti.
La parte ricorrente dichiarava di impugnare l'avviso di accertamento esecutivo n. 38969/5206, ricevuto da
Resistente_1 S.r.l., quale concessionaria per il Comune di Napoli, con cui richiedeva il pagamento del complessivo importo di € 673,00 per la TARI anno 2021;
parte ricorrente in ricorso lamenta una incertezza in ordine all'immobile tassato poiché nell'atto impugnato viene ubicato con un civico non esistente;
con atto di controdeduzioni all'atto di costituzione della parte resistente riferisce di non essere nel possesso dell'immobile dall'anno 2010 a seguito di separazione dalla coniuge e dunque eccepisce la non debenza dell'imposta;
Si costituisce il Comune e chiede rigettarsi il ricorso.
Si costituisce altresì N.O.V. e chiede il rigetto del ricorso, assumendo l'utilizzo dell'immobile tassato in ragione dell'intestazione in capo al ricorrente dell'utenza del Gas.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va da subito rilevato che il ricorso è fondato;
In relazione al motivo di censura riguardante in sostanza la mancanza di legittimazione passiva del ricorrente il Giudice rileva che esso meriti accoglimento;
ed infatti certamente la tassa in questione è dovuta, in forza del disposto dell'art. 62 comma 1 d.l.vo 507/93, per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti;
va invero posto in luce quanto in proposito sancito dalla Suprema Corte “in tema di TARSU, l'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare quali soggetti passivi del tributo coloro che "occupano" o "detengono" l'immobile idoneo a produrre rifiuti, non contempla una responsabilità solidale del detentore e dell'occupante, come si evince dall'utilizzo della congiunzione coordinativa disgiuntiva, nonché dal tenore complessivo della disposizione volto a privilegiare il criterio sostanziale dell'effettiva utilizzazione delle aree e dei locali (prescindendo, quindi, dalla mera titolarità giuridica delle stesse): ne deriva che il soggetto passivo del tributo deve identificarsi in colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento” (Cass. Sez. 5 nr.17251/19)
te); tanto premesso non è certamente in contestazione, oltre che documentalmente provato, che l'immobile per il quale vi è tassazione sia nella disponibilità e nel possesso della ex coniuge del ricorrente e che sia altresì l'occupante dell'immobile stesso, in ragione dell'assegnazione i suo favore in sede di separazione;
da ciò deve dedursene che unica legittimata passiva dell'imposta sia la predetta sin dal maggio del 2010, a nulla rilevando l'eventuale omessa voltura dell'utenza della fornitura del Gas;
Per quanto innanzi detto e valutato il ricorso merita accoglimento.
Le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 da distrarsi in favore dell'avvocato Difensore_1 procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatrio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21098/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38969-5206 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5131/2025 depositato il
21/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ex art. 18 D.L.vo 546/92 innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado, regolarmente notificato in data al Comune di Napoli e a Resistente_1 srl.
Le parti convenute si costituiscono regolarmente in giudizio.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti indicate a verbale, ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo in atti.
La parte ricorrente dichiarava di impugnare l'avviso di accertamento esecutivo n. 38969/5206, ricevuto da
Resistente_1 S.r.l., quale concessionaria per il Comune di Napoli, con cui richiedeva il pagamento del complessivo importo di € 673,00 per la TARI anno 2021;
parte ricorrente in ricorso lamenta una incertezza in ordine all'immobile tassato poiché nell'atto impugnato viene ubicato con un civico non esistente;
con atto di controdeduzioni all'atto di costituzione della parte resistente riferisce di non essere nel possesso dell'immobile dall'anno 2010 a seguito di separazione dalla coniuge e dunque eccepisce la non debenza dell'imposta;
Si costituisce il Comune e chiede rigettarsi il ricorso.
Si costituisce altresì N.O.V. e chiede il rigetto del ricorso, assumendo l'utilizzo dell'immobile tassato in ragione dell'intestazione in capo al ricorrente dell'utenza del Gas.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va da subito rilevato che il ricorso è fondato;
In relazione al motivo di censura riguardante in sostanza la mancanza di legittimazione passiva del ricorrente il Giudice rileva che esso meriti accoglimento;
ed infatti certamente la tassa in questione è dovuta, in forza del disposto dell'art. 62 comma 1 d.l.vo 507/93, per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti;
va invero posto in luce quanto in proposito sancito dalla Suprema Corte “in tema di TARSU, l'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare quali soggetti passivi del tributo coloro che "occupano" o "detengono" l'immobile idoneo a produrre rifiuti, non contempla una responsabilità solidale del detentore e dell'occupante, come si evince dall'utilizzo della congiunzione coordinativa disgiuntiva, nonché dal tenore complessivo della disposizione volto a privilegiare il criterio sostanziale dell'effettiva utilizzazione delle aree e dei locali (prescindendo, quindi, dalla mera titolarità giuridica delle stesse): ne deriva che il soggetto passivo del tributo deve identificarsi in colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento” (Cass. Sez. 5 nr.17251/19)
te); tanto premesso non è certamente in contestazione, oltre che documentalmente provato, che l'immobile per il quale vi è tassazione sia nella disponibilità e nel possesso della ex coniuge del ricorrente e che sia altresì l'occupante dell'immobile stesso, in ragione dell'assegnazione i suo favore in sede di separazione;
da ciò deve dedursene che unica legittimata passiva dell'imposta sia la predetta sin dal maggio del 2010, a nulla rilevando l'eventuale omessa voltura dell'utenza della fornitura del Gas;
Per quanto innanzi detto e valutato il ricorso merita accoglimento.
Le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 da distrarsi in favore dell'avvocato Difensore_1 procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatrio.