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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 602/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Barlassina Enrico del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bianchi Lorenza del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata a [...] in data [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto more uxorio fino al mese di settembre 2024, quando hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la casa della madre;
2. la casa familiare sita in Alta Sermenza (VC) Via Centro n. 9 di proprietà della Sig.ra con ogni arredo esistente è da considerarsi di sua esclusiva competenza;
Parte_2
3. si dà atto che il Sig. ha già lasciato la casa familiare asportando alcuni beni Pt_1 personali e riservandosi di asportarli tutti definitivamente entro il termine di un mese dalla sottoscrizione della presente e ha provveduto a cambiare la residenza;
4. il padre, salvo diverso e migliore accordo, nel rispetto egli impegni della figlia e tenuto conto dell'età della medesima, potrà vedere e tenere con sé la figlia: i giorni che la madre fa il turno di pomeriggio potrà recuperare dopo la scuola e riaccompagnarla a scuola Per_1 il giorno seguente, per gli altri giorni starà con la madre - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, con periodi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31 dicembre ovvero il periodo dal 31 dicembre alla ripresa scolastica;
ad anni alterni, l'intero pagina 2 di 3 periodo delle vacanze pasquali;
i ponti scolastici con il genitore che ha il week end di competenza;
5. il padre verserà alla madre, a decorrere dal mese di febbraio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 300,00, fino al raggiungimento dell'autonomia economica e/o fino alla stabile uscita di casa. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, oltre al 100% dell'assegno unico;
6. i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno spese straordinarie della figlia, come da Protocollo della Corte d'Appello di Torino;
7. si dà atto che i ricorrenti si autorizzano al rilascio o rinnovo del passaporto della minore
; Per_1
8. si dà atto che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 602/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Barlassina Enrico del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bianchi Lorenza del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata a [...] in data [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto more uxorio fino al mese di settembre 2024, quando hanno deciso di interrompere la loro relazione;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la casa della madre;
2. la casa familiare sita in Alta Sermenza (VC) Via Centro n. 9 di proprietà della Sig.ra con ogni arredo esistente è da considerarsi di sua esclusiva competenza;
Parte_2
3. si dà atto che il Sig. ha già lasciato la casa familiare asportando alcuni beni Pt_1 personali e riservandosi di asportarli tutti definitivamente entro il termine di un mese dalla sottoscrizione della presente e ha provveduto a cambiare la residenza;
4. il padre, salvo diverso e migliore accordo, nel rispetto egli impegni della figlia e tenuto conto dell'età della medesima, potrà vedere e tenere con sé la figlia: i giorni che la madre fa il turno di pomeriggio potrà recuperare dopo la scuola e riaccompagnarla a scuola Per_1 il giorno seguente, per gli altri giorni starà con la madre - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, con periodi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31 dicembre ovvero il periodo dal 31 dicembre alla ripresa scolastica;
ad anni alterni, l'intero pagina 2 di 3 periodo delle vacanze pasquali;
i ponti scolastici con il genitore che ha il week end di competenza;
5. il padre verserà alla madre, a decorrere dal mese di febbraio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 300,00, fino al raggiungimento dell'autonomia economica e/o fino alla stabile uscita di casa. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, oltre al 100% dell'assegno unico;
6. i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno spese straordinarie della figlia, come da Protocollo della Corte d'Appello di Torino;
7. si dà atto che i ricorrenti si autorizzano al rilascio o rinnovo del passaporto della minore
; Per_1
8. si dà atto che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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