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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2406/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005791526504 IMU 2014 MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento di TARI – TEFA e IMU anni 2014 e 2015 nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito e nei confronti del Comune di Canicattì che non risulta costituito.
Dei diversi motivi è fondato ed assorbente quello con il quale si deduce l'intervenuta decadenza dell'ente creditore dal potere di accertamento ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
La norma prevede, infatti, che l'avviso di accertamento debba essere notificato entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'ente convenuto sul quale incombeva l'onere di provare la ritualità della notifica degli atti presupposti non ha fornito alcuna prova, non rilevando la dedotta sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, considerato che, ai sensi dell'art. 157, comma 1 e comma 7-bis del D.L. 19.05.2020 n. 34,quest'ultimo introdotto con la legge di conversione 17.07.2020 n. 77, “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.”
Le spese, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Canicattì e l'Agente delle riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in
€ 500,00, oltre magg. Forfetaria 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuti, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Agrigento 13.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
VA CR LI IC TT
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2406/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005791526504 IMU 2014 MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento di TARI – TEFA e IMU anni 2014 e 2015 nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito e nei confronti del Comune di Canicattì che non risulta costituito.
Dei diversi motivi è fondato ed assorbente quello con il quale si deduce l'intervenuta decadenza dell'ente creditore dal potere di accertamento ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
La norma prevede, infatti, che l'avviso di accertamento debba essere notificato entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'ente convenuto sul quale incombeva l'onere di provare la ritualità della notifica degli atti presupposti non ha fornito alcuna prova, non rilevando la dedotta sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, considerato che, ai sensi dell'art. 157, comma 1 e comma 7-bis del D.L. 19.05.2020 n. 34,quest'ultimo introdotto con la legge di conversione 17.07.2020 n. 77, “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.”
Le spese, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Canicattì e l'Agente delle riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in
€ 500,00, oltre magg. Forfetaria 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuti, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Agrigento 13.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
VA CR LI IC TT