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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3408 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
IN DA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
DE AT ES presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Il Pubblico
Ministero ha chiesto pronunciarsi il divorzio.
MOTIVI DE DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione consensuale dei coniugi, raggiunta a seguito di negoziazione assistita, 2
autorizzata dal P.M. con decreto del 18/01/2017. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA
(CE) in data 02/09/1999 da , nato il [...] negli Parte_1
STATI UNITI D'AMERICA, e , nata a [...] Controparte_1
(CE) il 02/11/1975;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 111, Parte II,
Serie A, Uff. I, Anno 1999);
3. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3408 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
IN DA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
DE AT ES presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Il Pubblico
Ministero ha chiesto pronunciarsi il divorzio.
MOTIVI DE DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione consensuale dei coniugi, raggiunta a seguito di negoziazione assistita, 2
autorizzata dal P.M. con decreto del 18/01/2017. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA
(CE) in data 02/09/1999 da , nato il [...] negli Parte_1
STATI UNITI D'AMERICA, e , nata a [...] Controparte_1
(CE) il 02/11/1975;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 111, Parte II,
Serie A, Uff. I, Anno 1999);
3. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese