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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 9522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9522 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 16.12.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 11376/25 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso – Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso – dagli avv.ti Maria Dolores Broccoli e Elena Boccanfuso, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l' Controparte_1
sito in via Ponte della Maddalena n. 55.
[...] CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.5.25 il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.737,04 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Premetteva di essere stato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo – “I.C. V. Da Feltre Sarria Monti” di esponeva che dal 29.10.2020 aveva svolto l'attività di docenza per i CP_1 seguenti anni scolastici e per i periodi, come da prospetto che segue:
- a.s. 2020/2021 dal 29.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “IC Giacomo Matteotti” - Aprilia;
- a.s. 2021/2022 dal 01.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “IC Francesco Petronio” - Castelforte;
- a.s. 2022/2023 dal 02.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “IC Principe Amedeo” - Gaeta;
- a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “IC Sott. Alfredo Aspri” – Fondi. Egli sosteneva di avere accumulato un residuo ferie non godute pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in tali anni scolastici e il numero giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti;
di non avere usufruito di alcun giorno di ferie, maturando per i rispettivi aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 giorni di ferie n. 19,08, 24,84, 24,75 e 24,92, per un importo pari a € 5.737,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, a titolo di indennità sostitutiva. Nel merito richiamava l'art. 19 CCNL Scuola 2006/2009 e la giurisprudenza di merito.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva l'infondatezza della domanda e la CP_1 prescrizione quinquennale dei benefici economici in virtù della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Nel merito si riportava ai rapporti informativi delle istituzioni scolastiche per i rispettivi periodi di competenza;
rimarcava in particolare che per l'a.s. 2023/2024 era stata evidenziata la fruizione di un giorno di ferie il 28/11/2023, maturando 21 giorni di ferie da retribuire. Concludeva chiedendo: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”.
In esito all'udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
2 La domanda è fondata, in adesione a numerosi precedenti giurisprudenziali versati in atti (v. sentenze di questa sezione lavoro nn. 7755/24, g.l. dr. , n. 2575/25 g.l. Persona_1 dr. , n. 1083/25 g.l. dr. ), cui ci si riporta nell'attuale sede, ai sensi Per_2 Persona_3 dell'art 118 disp. att. c.p.c..
Va premesso che gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...". La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013". Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione
3 dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, CP_1 che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione. D'altra parte, la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito già da tempo tali principi, ritenendo che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C1684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268). Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico come assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc. Ancora più di recente la Suprema Corte ha stabilito che:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato
4 godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. (...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715; Cass. n. 11968/25).
Più specificatamente, quanto alla ricorrente, non vi è alcuna contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in suo favore, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione e, anzi, a CP_1 fronte dei tre giorni di ferie che parte ricorrente ha sostenuto di avere fruito nell'anno 2023, parte convenuta ne ha indicato la fruizione di uno solo, coincidente con il giorno 28.11; consegue che va accolta la domanda di corresponsione di un numero di giorni di ferie maggiore di due rispetto a quello già calcolato, contenuta nelle note di trattazione scritta, all'interno delle quali vi è anche il ricalcolo dell'importo originario maggiorato. Tale maggiore condanna appare consentita, a fronte della domanda - avanzata nelle conclusioni - di condanna al pagamento dell'importo indicato o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia , formula che non può ritenersi di mero stile proprio a cagione del ricalcolo effettuato, tenendo in considerazione tale emergenza processuale. Infatti, la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza
5 essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche. Tale principio non può valere solo nel caso in cui l'ammontare dell'importo preteso risulti, all'esito dell'istruttoria compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula. Ciò in quanto l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata ( v. Cass., sentenza 5854/24), cosa che nella specie, come si è visto, non è accaduta. Pertanto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 5.863,44 così come correttamente quantificata nel ricorso, essendo stato aggiunto all'importo di euro 5.737,04 quello di euro 126.40, determinato moltiplicando euro 63,20 x 2. Pertanto, deve essere accolta integralmente la domanda attorea, atteso che il CP_1 non ha allegato né dimostrato di avere inutilmente invitato il ricorrente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass. n. 3021/2020). Sull'importo indicato, ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto anche della natura seriale della causa e del richiesto incremento delle spese ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 a ottenere l'indennità
6 sostitutiva per un numero complessivo di 95.59 giorni di ferie maturate e non godute e per l'effetto condanna il al pagamento della somma di € € Controparte_1
5.863,44 in favore di , su cui corrispondere gli interessi legali dalla Parte_1 maturazione dei crediti al saldo. Condanna il , altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate Controparte_1 in € 1528,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione ai procuratori dichiaratasi anticipatari. Si comunichi. Napoli, 23.12.25
IL GIUDICE Dr. Elisa Tomassi
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Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 16.12.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 11376/25 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso – Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso – dagli avv.ti Maria Dolores Broccoli e Elena Boccanfuso, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l' Controparte_1
sito in via Ponte della Maddalena n. 55.
[...] CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.5.25 il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.737,04 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Premetteva di essere stato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo – “I.C. V. Da Feltre Sarria Monti” di esponeva che dal 29.10.2020 aveva svolto l'attività di docenza per i CP_1 seguenti anni scolastici e per i periodi, come da prospetto che segue:
- a.s. 2020/2021 dal 29.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “IC Giacomo Matteotti” - Aprilia;
- a.s. 2021/2022 dal 01.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “IC Francesco Petronio” - Castelforte;
- a.s. 2022/2023 dal 02.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “IC Principe Amedeo” - Gaeta;
- a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “IC Sott. Alfredo Aspri” – Fondi. Egli sosteneva di avere accumulato un residuo ferie non godute pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in tali anni scolastici e il numero giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti;
di non avere usufruito di alcun giorno di ferie, maturando per i rispettivi aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 giorni di ferie n. 19,08, 24,84, 24,75 e 24,92, per un importo pari a € 5.737,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, a titolo di indennità sostitutiva. Nel merito richiamava l'art. 19 CCNL Scuola 2006/2009 e la giurisprudenza di merito.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva l'infondatezza della domanda e la CP_1 prescrizione quinquennale dei benefici economici in virtù della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Nel merito si riportava ai rapporti informativi delle istituzioni scolastiche per i rispettivi periodi di competenza;
rimarcava in particolare che per l'a.s. 2023/2024 era stata evidenziata la fruizione di un giorno di ferie il 28/11/2023, maturando 21 giorni di ferie da retribuire. Concludeva chiedendo: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”.
In esito all'udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
2 La domanda è fondata, in adesione a numerosi precedenti giurisprudenziali versati in atti (v. sentenze di questa sezione lavoro nn. 7755/24, g.l. dr. , n. 2575/25 g.l. Persona_1 dr. , n. 1083/25 g.l. dr. ), cui ci si riporta nell'attuale sede, ai sensi Per_2 Persona_3 dell'art 118 disp. att. c.p.c..
Va premesso che gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...". La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013". Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione
3 dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, CP_1 che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione. D'altra parte, la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito già da tempo tali principi, ritenendo che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C1684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268). Alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, quindi, non possono essere considerate in automatico come assenze per ferie non solo i giorni compresi tra la fine delle lezioni e la scadenza al 30 giugno dei contratti a tempo determinato ma anche i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio, pasquale etc. Ancora più di recente la Suprema Corte ha stabilito che:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (...) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato
4 godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. (...) deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cassazione sez. lav. 17/06/2024, n. 16715; Cass. n. 11968/25).
Più specificatamente, quanto alla ricorrente, non vi è alcuna contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in suo favore, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione e, anzi, a CP_1 fronte dei tre giorni di ferie che parte ricorrente ha sostenuto di avere fruito nell'anno 2023, parte convenuta ne ha indicato la fruizione di uno solo, coincidente con il giorno 28.11; consegue che va accolta la domanda di corresponsione di un numero di giorni di ferie maggiore di due rispetto a quello già calcolato, contenuta nelle note di trattazione scritta, all'interno delle quali vi è anche il ricalcolo dell'importo originario maggiorato. Tale maggiore condanna appare consentita, a fronte della domanda - avanzata nelle conclusioni - di condanna al pagamento dell'importo indicato o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia , formula che non può ritenersi di mero stile proprio a cagione del ricalcolo effettuato, tenendo in considerazione tale emergenza processuale. Infatti, la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza
5 essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche. Tale principio non può valere solo nel caso in cui l'ammontare dell'importo preteso risulti, all'esito dell'istruttoria compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula. Ciò in quanto l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata ( v. Cass., sentenza 5854/24), cosa che nella specie, come si è visto, non è accaduta. Pertanto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 5.863,44 così come correttamente quantificata nel ricorso, essendo stato aggiunto all'importo di euro 5.737,04 quello di euro 126.40, determinato moltiplicando euro 63,20 x 2. Pertanto, deve essere accolta integralmente la domanda attorea, atteso che il CP_1 non ha allegato né dimostrato di avere inutilmente invitato il ricorrente a godere delle ferie maturate durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale atteso che, ai fini della verifica della prescrizione, deve considerarsi prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità in parola in quanto finalizzata a compensare il lavoratore del danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (v. Cass. n. 3021/2020). Sull'importo indicato, ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto anche della natura seriale della causa e del richiesto incremento delle spese ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 a ottenere l'indennità
6 sostitutiva per un numero complessivo di 95.59 giorni di ferie maturate e non godute e per l'effetto condanna il al pagamento della somma di € € Controparte_1
5.863,44 in favore di , su cui corrispondere gli interessi legali dalla Parte_1 maturazione dei crediti al saldo. Condanna il , altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate Controparte_1 in € 1528,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione ai procuratori dichiaratasi anticipatari. Si comunichi. Napoli, 23.12.25
IL GIUDICE Dr. Elisa Tomassi
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