Versione
18 marzo 1949
18 marzo 1949
Art. 11.
Le variazioni minime percentuali che, con provvedimenti legislativi, vengano stabilite per gli stipendi dei dipendenti statali, sono applicate, con la stessa decorrenza, agli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9.
Le variazioni minime percentuali che, con provvedimenti legislativi, vengano stabilite per gli stipendi dei dipendenti statali, sono applicate, con la stessa decorrenza, agli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9.