Articolo 11 della Legge 14 febbraio 1949, n. 40
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 marzo 1949
Art. 11.
Le variazioni minime percentuali che, con provvedimenti legislativi, vengano stabilite per gli stipendi dei dipendenti statali, sono applicate, con la stessa decorrenza, agli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9.
Entrata in vigore il 18 marzo 1949