TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4034/2024 R.G. avente ad oggetto liquidazione ratei assegno ordinario di invalidità
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Tindaro Truglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via G. Vagliasindi n.9, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato nel fascicolo telematico il 14.04.2024, in estrema sintesi, Pt_1
ha esposto:
[...]
- che con sentenza n. 2319/2019 resa dalla Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale il
17.05.2019 nel giudizio di opposizione ad ATP iscritto al n. 11020/2016 r.g. è stata rigettata la domanda avanzata dallo stesso e confermato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP iscritto al n.10762/2015 r.g., per cui deve ritenersi affetto da permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali ex art. 1 l. n.
222/1984, dal mese di dicembre 2015 (sei mesi antecedenti l'inizio delle operazioni peritali);
- che nonostante l'accertamento in parola sia divenuto definitivo in punto di sussistenza del requisito sanitario e lo stesso abbia trasmesso all'ente previdenziale la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione (mod. AP06 per detrazioni, mod. ANF SR65, mod. reddituali AP15, mod. AP03), non ha ricevuto la liquidazione dei ratei dal mese di dicembre 2015 al mese di giugno 2016 (essendo nel frattempo dal mese di luglio 2016 transitato in quiescenza), oltre la quota della 13^ mensilità dell'anno 2015 e la quota della 13^ mensilità dell'anno 2016, per complessivi € 16.801,96, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- che, al riguardo, con la nota del 22.07.2021 il Responsabile dell'Agenzia di Paternò ha assunto l'insussistenza del diritto a fruire la prestazione assistenziale in parola, in quanto il
CTU nominato nella fase di opposizione ha negato il requisito sanitario e il Tribunale avrebbe confermato l'accertamento negativo (mentre al contrario è stato confermato l'accertamento positivo indicato dal CTU nella fase di ATP);
- che lo stesso in data 30.03.2024 ha i presentato ricorso on line al Comitato Provinciale, dichiarato inammissibile con nota del 21.03.2024.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto di “accogliere il ricorso, e per l'effetto condannare l' … a corrisponder(gli) … i ratei di Controparte_2 assegno ordinario di invalidità per le mensilità dall'1 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 oltre la quota della 13^ mensilità dell'anno 2015 e la quota della 13^ mensilità dell'anno 2016, per complessivi € 16.801,96, o per la maggior o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione …”.
In data 11.10.2024 si è costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente CP_1 memoria difensiva con la quale, tra l'altro, ha dedotto:
Pagina 2 - che nel giudizio di opposizione ad ATP iscritto al n 11020/2016 r.g. è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale è rimasto accertato che “il complesso delle patologie croniche invalidanti che lo affliggono non limitano l'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini di impiegato amministrativo in misura inferiore ad un terzo (art.1 della legge 222/1984) e non risultano essere state limitative all'epoca della presentazione della istanza all' e, per come si legge nella sentenza n. 2319/2019, siffatte CP_1 conclusioni peritali sono state condivise dal decidente, “in quanto frutto di corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione. Non sussistendo il requisito sanitario per la prestazione richiesta l'opposizione va in definitiva rigettata”;
- che, tuttavia, la stesura del dispositivo è stata inficiata da un mero errore materiale, nella parte in cui ha scritto “conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c.” anziché scrivere “secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nel presente giudizio” e, del resto, “… non esiste nel corpo della motivazione (ed infatti ciò non è allegato dal ricorrente) qualche elemento che possa indurre in errore sul contenuto della decisione adottata dal Tribunale, che è un provvedimento di rigetto integrale della domanda giudiziale”.
Su tali premesse, l' ha chiesto di “respingere ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto;
“in via subordinata, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c., al fine di consentire all' di proporre ricorso ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. innanzi al Tribunale CP_1 di Catania sezione Lavoro per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n.
2319/2019 del 17.05.2019 resa nel giudizio n. 11020/2016 R.G., versata in atti, e, all'esito della correzione, respingere il ricorso. In ogni caso, con vittoria di spese di lite"”.
Nelle more dello svolgimento della presente controversia, l'ente previdenziale ha incoato il procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n.2319/2019 depositata il 17.05.2019, versando nel fascicolo telematico l'11.05.2025 il relativo provvedimento, con il quale è stato corretto il contenuto del dispositivo “inserendo, al terzo rigo, in luogo delle parole “nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. di cui si tratta” si leggano le parole “nella relazione del CTU depositata nel presente giudizio”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione di prove documentali versate dalle parti;
quindi, all'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
Pagina 3 ________________________
In via assorbente, dalla lettura dell'ordinanza resa il 5.05.2025 nel procedimento per la correzione dell'errore materiale iscritto al n. 11020-1/2016 R.G. resta riscontrato che la sentenza del 17.05.2019 n. 2319 è affetta in dispositivo da errore materiale emergente da una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, risultando ancorata quest'ultima ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostiene, sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice.
In questa prospettiva, nel provvedimento in parola è stato rilevato che “… la giudice titolare del procedimento, in motivazione, ha così argomentato: “[…] Ciò detto, il CTU nominato in questa fase di opposizione ha negato la sussistenza del requisito medico per la prestazione richiesta. Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione. Non sussistendo il requisito sanitario per la prestazione richiesta l'opposizione va in definitiva rigettata”; considerato che il dispositivo della sentenza riporta la seguente statuizione: “il giudice, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. di cui si tratta;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica”; considerato vi è coerenza tra la motivazione e il dispositivo laddove quest'ultimo contiene il rigetto del ricorso;
considerato altresì che la consulenza resa nel giudizio all'esito delle operazioni peritali ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda;
ritenuto pertanto che il riferimento contenuto nel dispositivo alla “CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. di cui si tratta” risulta frutto di un mero errore materiale”.
A fronte di quanto precede, pertanto, con l'ordinanza resa il 5.05.2025 è rimasto statuito che nel dispositivo della richiamata sentenza, al terzo rigo, in luogo delle parole “nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. di cui si tratta” si leggano le parole “nella relazione del CTU depositata nel presente giudizio”.
Fermi i superiori rilievi e ritenuto che è documentalmente accertato che il ricorrente non è il possesso del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della prestazione assistenziale per cui è causa, le domande oggetto del ricorso vanno rigettate.
Pagina 4 Le spese processuali sono compensate per intero tenuto conto della peculiarità della vicenda de qua.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'11.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 5