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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
24 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1719 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1
Rauccio, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante/ Appellata
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi, elettivamente CP_1 domiciliata come in atti;
Appellata/Appellante Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1717/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 15/05/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio contro la e premesso di avere prestato la propria CP_1 Parte_1 attività lavorativa a favore di quest'ultima in ragione di un contratto a tempo determinato dal 1°aprile
2016 prorogato sino al 28 novembre 2018, poi convertito a tempo indeterminato, con decorrenza dal
01.04.2016, con inquadramento nel livello IV del CCNL per il settore Gas/Acqua, e di avere svolto le mansioni analiticamente descritte in ricorso, meritevoli di inquadramento nel livello VII o, in subordine, nel livello VI, ha chiesto al giudice di “a) In via principale a.1) dichiarare il diritto della ricorrente: a.1.1) di essere inquadrata, a decorrere dal 1°ottobre 2016, o da quell'altra data ritenuta di giustizia, nel livello 7 di cui al CCNL Gas/Acqua, a.1.2) di percepire, a decorrere dal 01.04.2016,
o da quell'altra data ritenuta di giustizia, le conseguenti differenze di trattamento economico e normativo, a.2) condannare, conseguentemente, la a corrispondere alla stessa le conseguenti _1 differenze di trattamento economico e normativo, da liquidarsi in separato giudizio. b) In via subordinata b.1) dichiarare il diritto della ricorrente b.1.1) di essere inquadrata, a decorrere dal
1°ottobre 2016, o da quell'altra data ritenuta di giustizia, nel Livello 6, o, in ulteriore subordine, nel
Livello 5, di cui al CCNL Gas/Acqua; b.1.2) di percepire, a decorrere dal 01.04.2016, o da quell'altra data ritenuta di giustizia, le conseguenti differenze di retribuzione;
b.2) condannare, conseguentemente, la a corrispondere alla stessa le conseguenti differenze di trattamento _1 economico e normativo, da liquidarsi in separato giudizio, Con vittoria di spese”.
Nella resistenza della , il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso e ha così disposto “ Parte_1
Dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata a decorrere dal 1°ottobre 2016 nel livello 7° di cui al CCNL Gas/Acqua e a percepire le conseguenti differenze di trattamento economico e normativo;
Condanna conseguentemente alla corresponsione delle predette Parte_1 differenze nei confronti di condanna la parte resistente al pagamento delle spese di CP_1 lite che liquida in euro 3.200,00 oltre IVA e CPA”.
Il primo giudice, richiamate le linee guida giurisprudenziali dettate dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9268/2016 in tema di svolgimento di mansioni superiori e relativo inquadramento, ha argomentato che: i) l'art. 18, primo comma, del CCNL applicato al rapporto <
l'attribuzione del lavoratore al singolo livello di inquadramento avvenga attraverso l'analisi della mansione svolta, in particolare mediante il riscontro della presenza e del grado di importanza dei fattori di classificazione come: 1. il ruolo svolto (ovvero l'insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate, e contesto in cui l'attività è esercitata); 2. le modalità operative (ovvero il grado di autonomia per il raggiungimento dei risultati e nei confronti della posizione superiore); 3. il livello delle informazioni (con riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo); 4. le conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione>>; ii) il livello IV, assegnato alla ricorrente, richiede che il lavoratore possieda
“approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie
e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”, il livello VII, rivendicato dalla lavoratrice, richiede un grado di competenza teorica più elevato in quanto garantito da “approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”; iii) la ricorrente, in possesso del titolo di laurea, e quindi del requisito professionale richiesto per il 7°livello, aveva anche un curriculum prestigioso avendo conseguito nel 2010, dopo la laurea magistrale, il diploma di specializzazione nelle professioni legali, nel 2011 l'abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato, nel 2015 un master universitario di secondo livello in Diritto dell'ambiente, oltre a possedere la certificazione IELTS in lingua inglese, e ad avere superato in un'ulteriore selezione bandita per Esperti Senior;
iv) _1 quanto alle attività in concreto svolte, le deduzioni contenute in ricorso non risultavano contestate nella comparsa di risposta;
v) a confermare il carattere specialistico del ruolo svolto dalla ricorrente era anche la circostanza che l'ambito della sua attività coinvolgeva autorità di rilievo nazionale, come
Ministeri e autorità di bacino, e di rilievo europeo, come la Commissione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo, richiedendo la conoscenza e l'applicazione della normativa nazionale ed europea e lo studio della produzione giurisprudenziale in continua evoluzione, elementi qualificanti della declaratoria del settimo livello;
vi) le risultanze testimoniali avevano provato come la ricorrente decidesse in piena autonomia le scadenze di lavoro, l'ordine delle attività da svolgere, selezionasse il materiale da consultare ed utilizzare, interpretasse gli atti normativi, individuasse ed elaborasse soluzioni innovative, quadro probatorio confermato dall'attestazione di merito per lodevole servizio rivolta alla dalla dirigente della divisione in cui la ricorrente CP_1 era operativa;
vii) le argomentazioni difensive della parte resistente erano deboli e non sorrette da adeguato impianto probatorio, non era stata data prova che la ricorrente fosse tenuta a rispettare un determinato “monte ore” ma solo che la stessa dovesse rapportarsi con un superiore gerarchico, circostanza che non inficiava la sua autonomia di azione ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico ed unico per la sua professionalità. Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata: A) per avere riconosciuto l'esistenza della qualifica di grado superiore, livello
7, alla luce delle declaratorie contrattuali del CCNL Unico del settore Gas Acqua;
B.1.) per la violazione dell'art. 2103 c.c. in relazione alla normativa contrattuale del CCNL Unico settore Gas
Acqua e all'art. 116 c.p.c.; B2) per erronea valutazione delle declaratorie contrattuali alla luce delle dichiarazioni testimoniali: violazione dell'art. 116 c.p.c.; C) per avere applicato alla la Parte_1 disciplina della promozione automatica ex art. 2103 c.c., 7°comma, da escludersi trattandosi di società di ingegneria in house providing del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con capitale interamente detenuto dal MEF, soggetta alla disciplina del D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'appellata , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto, formulando, CP_2
a sua volta, appello incidentale per avere omesso il Tribunale di pronunciare sulla ulteriore domanda, proposta dalla ricorrente, di condanna della società a corrisponderle le differenze di retribuzione per i primi sei mesi di svolgimento delle mansioni superiori, e cioè dal 01.04.2016 al 30.09.2016.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello proposto dalla non è fondato, per quanto di seguito esposto, mentre l'appello Parte_1 incidentale è meritevole di accoglimento.
Con i motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi,
l'appellante in sintesi, censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui Parte_1 analizza le disposizioni normative dell'art. 18 del CCNL applicato limitatamente al 7°livello senza nulla riferire sugli altri due livelli, il 5° ed il 6°, richiesti in via subordinata;
lamenta l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, non sorretto da idonee allegazioni probatorie, sollevata nella memoria di costituzione in primo grado e ribadita nelle note autorizzate, e la mancata valutazione, da parte del primo giudice, della natura pubblicistica della società, disciplinata dal D.L.
113/2018 e dal D.Lgs. 175/2016. Contesta l'argomentazione del Tribunale secondo cui la ricorrente aveva diritto alla qualifica superiore perché laureata, omettendo di considerare che l'assunzione era avvenuta per concorso pubblico e la qualifica per la quale era stata assunta richiedeva, appunto, la conoscenza delle discipline giuridiche nell'ambito pubblicistico. Ribadisce l'inammissibilità del ricorso per essersi limitata l'originaria ricorrente a richiedere l'inquadramento superiore rivendicando confusamente ben tre diversi livelli (in via principale il 7° e in via subordinata il 5°ed il 6°), senza nulla argomentare ed allegare. Afferma che l'attività svolta nell'ambito della tutela delle acque, proprio per il coinvolgimento di autorità di rilievo nazionale ed europeo, non poteva essere attribuita ad un unico soggetto essendo stata l'attività della ricorrente piuttosto un'attività di ascolto e collazione. Sostiene che l'istruttoria espletata, per quel che concerne l'autonomia, aveva confermato che al momento del conferimento di ogni incarico alla lavoratrice era sempre stato comunicato il monte ore stimato di impegno nell'attività e richiesta la consegna di una relazione dettagliata sull'attività svolta, supervisionata dal dirigente responsabile.
I motivi non sono fondati.
Osserva il Collegio che la censura relativa all'eccepita inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 n. 5 c.p.c. deve essere disattesa. La ricorrente, infatti, dopo avere elencato tutte le molteplici attività dalla stessa svolte (par. 5 del ricorso), supportate dalla documentazione prodotta, ed avere evidenziato la propria autonomia nella decisione dei tempi di lavoro e nella scelta e selezione del materiale da consultare (par. 6), ha richiamato gli elementi di differenziazione “di più immediata evidenzia” tra le declaratorie contrattuali, dal primo all'ottavo livello, per rivendicare il proprio diritto all'inquadramento nel livello 7 o, in subordine, nel livello 6, riportando relative declaratorie ed elementi qualificanti. Diversamente, dunque, da quanto eccepito dalla la lavoratrice Parte_1 non si era limitata a richiedere l'inquadramento superiore rivendicando confusamente ben tre diversi livelli, ma aveva allegato fatti specifici a fondamento delle sue richieste ed articolato i relativi mezzi di prova, assolvendo all'onere di allegazione e probatorio sulla stessa gravante.
Non è condivisibile neppure la doglianza in base alla quale il Tribunale avrebbe analizzato solo la declaratoria contrattuale relativa al 7°livello, senza porla in relazione agli ulteriori livelli richiesti dalla ricorrente in via subordinata.
Il giudice di prime cure, nell'affrontare la questione sottoposta al suo giudizio, è partito dall'analisi dell'art. 18 del CCNL Gas/Acqua, intitolato “Classificazione e mobilità del personale”, che prevede che “L'attribuzione del lavoratore al singolo livello di inquadramento avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, in particolare mediante il riscontro della presenza e del grado di importanza dei fattori di classificazione di cui al seguente punto 1 come identificati nelle declaratorie di livello di cui al seguente punto 2.” Fattori di classificazione quali, sinteticamente: il ruolo svolto, le modalità operative, il livello di responsabilità, la gestione delle informazioni, le conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, modalità di acquisizione (scolarità richiesta…) Ha, quindi, posto a confronto la declaratoria del livello 4, assegnata alla ricorrente, e la declaratoria del livello 7, ambita dalla lavoratrice, rilevando che << il primo parametro in base al quale si è ritenuto, già da un primo esame, che il livello quarto non fosse quello pertinente è il fattore di classificazione che riguarda il livello di preparazione richiesto>> appartenendo al livello 4 il personale che possiede “approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”, ed al livello 7 il personale che “ possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”. Correttamente ha rilevato che
< professionali richiesti, la laurea>>, che non è infatti richiesta per il livello 4, ma neppure per il livello
5 e il livello 6, per i quali si richiede un'istruzione di grado superiore, e ne ha tratto la conclusione, pienamente condivisibile, che già solo per questo motivo il livello minimo adeguato al caso di specie non poteva che essere il settimo, confermato in ciò dalle emergenze probatorie, per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno neppure la censura in base alla quale il Tribunale avrebbe applicato alla _1
, società a totale partecipazione pubblica, disciplinata dal D.lgs. n.175/2016, la disciplina della
[...] promozione automatica ex art. 2103 c.c., 7°comma, laddove le assunzioni ed il passaggio da un livello all'altro, trattandosi di società pubblica, richiedono un'apposita procedura concorsuale e/o selettiva, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro nonché l'invalidità dell'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore.
La giurisprudenza della Suprema Corte in tema ha ribadito che “Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n.
7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016). L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che
«per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1)….In relazione ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione
(incidenza che, come si vedrà, giustificherebbe il divieto solo nel caso di svolgimento di mansioni riferibili ad un'area diversa da quella di inquadramento), ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche, non i soggetti privati, devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.
7.1. Un'analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché il richiamato art. 18 del d.l.
n. 112 del 2008, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, disciplina il reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che «le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.». Anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (ratione temporis non applicabile alla fattispecie), dopo avere enunciato il principio generale dell'applicazione ai dipendenti delle società a controllo pubblico delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle imprese private, limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli «contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2» e, quanto alla gestione dei rapporti, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera ».
7.2. Il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016. Da quell'obbligo, peraltro, non si può desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 garantisce, a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo.
7.3. Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, va parimenti escluso che l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico. È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass.
n. 1055/1975). Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione. Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera…” (Cass. sez. lavoro n. 3256/2022).
In base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità la motivazione del giudice di prime cure, che ha ritenuto applicabile al caso di specie la normativa privatistica, e quindi la disciplina di cui all'art. 2103 c.c., resiste alle censure sopra riportate.
L'appello proposto dalla è infondato anche nella parte in cui viene criticata la decisione Parte_1 impugnata per non avere esaminato adeguatamente le figure professionali ritenendo che la lavoratrice svolgesse unicamente mansioni del livello 7, caratterizzate da una forte autonomia e responsabilità di risultati di cui, come emerso dall'istruttoria svolta, la non godeva. CP_1
Rileva il Collegio che la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dati testi escussi smentisce l'assunto, confermando integralmente la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure secondo cui << il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio- segnatamente le risultanze testimoniali- hanno dato prova, relativamente alla metodologia adottata, di come la decidesse in piena CP_1 autonomia le scadenze di lavoro e l'ordine delle attività da svolgere, valutando la priorità in base ai tempi e ai temi trattati>>.
La teste sentita all'udienza del 16 settembre 2021, a conoscenza diretta dei fatti di Testimone_1 causa essendo stata negli anni 2016-2019 funzionaria del Ministero dell'Ambiente con le funzioni di
Coordinatore della Divisione seconda in cui era operativa la ricorrente, ha riferito che “Le tematiche sulle quali la ricorrente era impegnata erano complesse e trasversali. Preciso che l'attività svolta nell'ambito dei contenziosi (predisposizione della linea difensiva, organizzazione dei documenti a supporto, studio delle questioni controverse) l'Avv. svolgeva l'attività con autonomia in modo proattivo proponendo soluzioni. L'elaborato veniva sottoposto alla mia attenzione come
Coordinatore dell'Ufficio che apponevo poi una sigla e inviavo l'elaborato finale del direttore generale che lo trasmette all'Avvocatura. Preciso che in contenziosi come i ricorsi straordinari al
Capo dello Stato, l'amministrazione si rivolgeva direttamente al Consiglio di Stato senza il coinvolgimento dell'Avvocatura. Sempre nel rispetto del procedimento che ho illustrato ( passaggio alla mia attenzione, apposizione della sigla, invio al Direttore Generale ed eventuale coinvolgimento dell'Ufficio legislativo), sui procedimenti di legittimità costituzionale delle norme regionali (altra tipologia di procedimento in cui era coinvolta l'Avv. ) in materia di competenza della CP_1
Divisione seconda, la esprimeva il suo parere che poi veniva sottoposto alla Presidenza CP_1 del Consiglio dei Ministri cui spettava la decisione finale di affrontare la questione in Corte
Costituzionale…l'Avvocatura sposa la linea difensiva proposta dalla amministrazione…È chiaro che per attribuire la pratica alla ricorrente dicevo alla di avvalersi dei tecnici se si trattava di CP_1 affrontare questioni di valenza prettamente tecnica ma lei poi compilava il prodotto finale di valore giuridico. L'assegnazione della pratica era a lei, era esclusiva. Io gestivo la scadenza finale e chiedevo alla ricorrente di consegnarmi il lavoro entro un termine da me stabilito. All'interno di questo range temporale era lei che decideva coniugando le esigenze temporali con le altre incombenze professionali cui doveva far fronte”. La teste ha confermato i capitoli di prova riferiti ai punti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 del ricorso e, quindi, le circostanze per cui era la a scegliere e CP_1 selezionare il materiale da consultare nello svolgimento della propria attività, a decidere il contenuto dei suoi contributi, ad enucleare ed elaborare i principi di interesse con riferimento alle questioni trattate, ad individuare le soluzioni innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere, ad occuparsi di un settore in cui vi è una produzione normativa a diversi livelli, nazionale e dell'Unione Europea,
e giurisprudenziale in costante evoluzione.
Circostanze, quelle di cui ai capitoli 6.4 e 6.5, confermate anche dalla teste , dirigente della Tes_2 divisione cui era adibita la ricorrente dal 3.6.2019, che ha inoltre riferito “al tempo la era la Tes_1 mia vicaria e le assegnazioni potevano provenire da me o dalla Dott.ssa In merito alle Tes_1 indicazioni date alla per svolgere il suo lavoro preciso che le questioni di legittimità CP_1 costituzionali delle leggi regionali venivano date dall'ufficio legislativo, lo stesso valeva per le interrogazioni parlamentari che erano già sotto forma di quesito. In merito alle procedure di infrazione avviate dalla comunità europea mi ricordo che appena insediata mi occupai della questione sui “nitrati”. In quell'occasione i rappresentanti della Commissione Europea vennero accolti nel nostro ministero e l'Avv. operava inserita come componente giuridica CP_1 all'interno di un gruppo in cui operavano anche altre risorse con profili tecnici. Quell'incontro è stato finalizzato alla preparazione delle risposte che lo Stato Italiano avrebbe dato formalmente in sede Europea. Il lavoro era complesso considerato che lo Stato avrebbe dovuto collazionare tutte le risposte di merito date dalle regioni coinvolte. La ricorrente partecipò come unico avvocato sostanzialmente presente (era presente anche un altro avvocato che non ebbe un ruolo attivo). La ricorrente insieme a tutti noi doveva ascoltare le indicazioni date dalla commissione europea per poi curare il lavoro successivo di collazionamento sotto il profilo giuridico unitamente alle altre risorse specializzate in altre materie. Il lavoro finale veniva sottoposto alla mia attenzione e poi successivamente al direttore. Ulteriore ambito in cui interveniva l'avv. (con un gruppo di CP_1 alcune risorse tecniche di cui solo la dott.ssa era competente a livello giuridico oltre la Per_1 ricorrente) era quello degli emendamenti che l'ufficio legislativo chiedeva se poter dare parere favorevole o meno..”. La teste ha confermato anche la circostanza che il controllo del lavoro della ricorrente da parte della Coordinatrice era limitato ad una lettura di approvazione degli elaborati o all'inserimento di piccole modifiche (pag. 25 del ricorso), e che il lavoro doveva tenere conto di un termine finale posto dall'ufficio legislativo o da terzi.
Quanto alle dichiarazioni della teste che ha lavorato con la ricorrente dall'ottobre 2018, Tes_3 dal momento dell'applicazione della al progetto CReIAMO, e che nulla ha potuto dire per CP_1 il periodo precedente, dalle stesse si evince che la ricorrente si occupava di “Acque” all'interno di una Equipe insieme ad altri esperti Junior e Senior di diversa formazione e che la dott.ssa Tes_1 era il referente della linea di intervento sul progetto con il coordinamento del gruppo tecnico e, quindi, anche dell'avv. CP_1 L'autonomia nello svolgimento della propria attività, assegnata alla ricorrente in esclusiva, come nell'organizzazione dei tempi, sia pure nel rispetto della scadenza finale, così come la scelta e selezione del materiale da consultare, l'elaborazione del prodotto finale di valore giuridico, sono dati pacificamente emersi dall'esame testimoniale, in particolare dalla deposizione della che, Tes_1 quale Coordinatrice della ha saputo riferire in maniera precisa di quanto direttamente CP_1 conosciuto. Autonomia che è ribadita anche nella “attestazione di merito per lodevole servizio” del
20.9.2019, a firma della Dirigente della Divisione II, , e dal Vicario della medesima Persona_2 divisione, , in cui viene espresso l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla ricorrente Testimone_1 nello svolgimento delle attività della Divisione II della Direzione STA del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare che, come si legge nella citata attestazione, “ relativamente agli aspetti giuridici, lei ha gestito in modo autonomo, sistematico e preciso, anche con un atteggiamento proattivo e nel rispetto delle scadenze”, precisandosi “in particolare, abbiamo avuto modo di apprezzare la sua professionalità dimostrata nell'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità e nell'elaborazione di problematiche complesse nell'ambito delle attività relative al contenzioso nazionale ed europeo, al riordino della governance del servizio idrico integrato, nonché relativamente all'implementazione della normativa europea in materia di tutela delle acque, anche ai fini della pianificazione e gestione delle risorse idriche sul territorio nazionale, attività che caratterizzano in modo prevalente le competenze e gli obiettivi della Direzione Generale STA”.
La declaratoria del livello 7° del CCNL Gas/Acqua dispone che appartiene al detto livello il personale che “ “- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico - opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.”
Elementi qualificanti sono indicati nella:
1. attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità, 2. autonomia di tempi e metodologie di un mese, 3. responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva, 4. interpretazione ed elaborazione informazioni complesse, 5. esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università.
Gli elementi qualificanti della prestazione lavorativa di 7° livello sono, quindi, in via alternativa, o lo svolgimento di funzioni direttive con preposizione a un segmento organizzativo aziendale di rilievo per l'esercizio dell'impresa oppure lo svolgimento di funzioni di tipo specialistico, richiedenti il possesso di un bagaglio professionale altamente qualificato, che dia al lavoratore l'attitudine a interpretare ed elaborare informazioni complesse, gli consenta ampia discrezionalità propositiva e gli attribuisca corrispondente responsabilità.
Nel caso di specie risulta pacifico e documentato che l'originaria ricorrente all'epoca era laureata in giurisprudenza ed i compiti lavorativi alla medesima affidati, per come descritti ed emersi in istruttoria, presentano i caratteri connotanti la professionalità invocata, dovendo invero fornire la lavoratrice il supporto giuridico in tematiche complesse proponendo soluzioni, elaborando il prodotto finale di valore giuridico. Correttamente, quindi, il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente l'inquadramento in questione.
In conclusione, le motivazioni articolate dal giudice di prime cure resistono, a giudizio della Corte, a tutte le censure mosse con l'atto di appello proposto dalla con conseguente rigetto dello Parte_1 stesso.
E' invece meritevole di accoglimento l'appello incidentale formulato da relativo CP_1 all'omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla ricorrente di condanna della società al pagamento delle differenze retributive per i primi sei mesi di svolgimento delle mansioni superiori, dal
01.04.2016 al 30.09.2016.
Il Tribunale ha, infatti, accertato lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al 7°livello da parte della per tutto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro a decorrere dal 01.04.2016, CP_1 dichiarandone il diritto all'inquadramento a decorrere dal 1.10.2016, decorsi i primi sei mesi, ma non si è pronunciato effettivamente sulla domanda avente ad oggetto le differenze retributive per i primi sei mesi di svolgimento delle mansioni superiori.
La deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 differenze retributive dal 01/04/2016 al 30/09/2016.
La spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello proposto dalla accoglie l'appello Parte_1 proposto da e condanna la al pagamento in favore di quest'ultima delle CP_1 Parte_1 differenze retributive dal 01/04/2016 al 30/09/2016. Condanna la al pagamento delle Parte_1 spese del grado in favore di che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre al CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto. Parte_1
Roma, 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa