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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU DA, a seguito dell'udienza del
28/10/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4650/2025
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to ANSELMI VITTORIO ANTONIO giusta Parte_1 procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI giusta procura generale alle liti;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – assegno ordinario di invalidità
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15 maggio 2025 , a seguito di contestazione delle Parte_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità.
1 Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei CP_1 presupposti, anche economici, per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
Le parti insistevano in atti e discutevano la causa concludendo in conformità dei rispettivi scritti;
indi la causa -sulla base dell'accertamento compiuto dal CTU- viene decisa nei termini che seguono.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che il ricorrente fosse affetto da patologie che non lo rendevano invalido.
ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che Parte_1 il CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetto.
2 La CTU ora nominata nell'ambito della causa di opposizione, ed anche tenuto conto della ulteriore documentazione sanitaria prodotta in corso di causa, ha concluso il suo giudizio negando la sussistenza dei presupposti della richiesta prestazione.
In particolare la consulente dell'ufficio, muovendo dalla diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto con sofferenza muscolare neurogena in territorio di L5 a dx. e sindrome del tunnel carpale in fase iniziale;
esiti di frattura scomposta clavicola sx., trattata con mezzi di sintesi, scapola sinistra (
2017) a lieve incidenza funzionale;
esiti di fratture costali multiple post-traumatiche (2017) in soggetto con buon trofismo muscolare arti superiori, inferiori e tronco;
Depressione e Ansia cronica in buon compenso;
amputazione traumatica della falange prossimale 3° dito mano destra con moncone asciutto e buona prensione” ha quindi concluso nel senso che dette affezioni non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle attitudini personali ai sensi dell'art.1 legge n° 222/1984.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa AU DA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4650/2025 R.G.,
disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
3 Così deciso in Catania il 29/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU DA
4
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU DA, a seguito dell'udienza del
28/10/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4650/2025
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to ANSELMI VITTORIO ANTONIO giusta Parte_1 procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI giusta procura generale alle liti;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – assegno ordinario di invalidità
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15 maggio 2025 , a seguito di contestazione delle Parte_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità.
1 Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei CP_1 presupposti, anche economici, per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
Le parti insistevano in atti e discutevano la causa concludendo in conformità dei rispettivi scritti;
indi la causa -sulla base dell'accertamento compiuto dal CTU- viene decisa nei termini che seguono.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che il ricorrente fosse affetto da patologie che non lo rendevano invalido.
ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che Parte_1 il CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetto.
2 La CTU ora nominata nell'ambito della causa di opposizione, ed anche tenuto conto della ulteriore documentazione sanitaria prodotta in corso di causa, ha concluso il suo giudizio negando la sussistenza dei presupposti della richiesta prestazione.
In particolare la consulente dell'ufficio, muovendo dalla diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto con sofferenza muscolare neurogena in territorio di L5 a dx. e sindrome del tunnel carpale in fase iniziale;
esiti di frattura scomposta clavicola sx., trattata con mezzi di sintesi, scapola sinistra (
2017) a lieve incidenza funzionale;
esiti di fratture costali multiple post-traumatiche (2017) in soggetto con buon trofismo muscolare arti superiori, inferiori e tronco;
Depressione e Ansia cronica in buon compenso;
amputazione traumatica della falange prossimale 3° dito mano destra con moncone asciutto e buona prensione” ha quindi concluso nel senso che dette affezioni non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle attitudini personali ai sensi dell'art.1 legge n° 222/1984.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa AU DA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4650/2025 R.G.,
disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
3 Così deciso in Catania il 29/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU DA
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