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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE RA, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 115, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, elettivamente domiciliata in Terni – Via C. Goldoni n. 41, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Barbara Baratta che, unitamente all'avvocato Rita Vernelli, la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1 P.IVA_ 17.12.2010, rep. 87595, racc. , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2024, ritualmente notificato, , ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la patologia Ernie discali lombari e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell' all'erogazione in suo favore dei benefici CP_1 previdenziali previsti, nella misura di legge, previo cumulo con altre menomazioni già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver svolto attività Parte_1 lavorativa come operaia addetta ai servizi di pulizia, dal 1987 al 1996, presso la ditta Centerpol, quindi, dal 1996 al 1998, presso la ditta La Boomerang soc. coop e infine, dal 1999 al 31.12.2020, presso la Cosp Tecnoservice come addetta ai servizi di pulizia all'interno dell'Ospedale di Terni (Cfr. estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa – Allegati al ricorso); - Di aver iniziato la sua attività lavorativa come addetta alla cucina, occupandosi sia della preparazione dei pasti sia del lavaggio a mano delle attrezzature, come stoviglie, pentole e teglie di grandi dimensioni;
- Che, in particolare, il lavaggio a mano del pentolame comportava il loro sollevamento da terra, la raschiatura, il lavaggio, l'asciugatura e la loro successiva disposizione a terra;
- Di aver movimentato circa 50 articoli tra pentole, rostiere, soletti e griglie dal peso variabile tra i 5 e i 20 kg;
- Di aver svolto questa attività per diverse ore al giorno ed in posizione curva per quasi tutto il tempo;
- Di essersi occupata, alla fine del turno lavorativo, anche della rimozione e pulitura delle 5 griglie di ghisa del sistema di drenaggio dell'acqua, delle dimensioni di 1,5 x 0,5 e pesanti circa 40 kg, operazione che veniva effettuava, mediante l'uso di un rampino, in coppia con un'altra addetta e che comportava il sollevamento, il trasporto per circa 5 m, ed il successivo innalzamento, al fine di immergerle in una vasca apposita, contenente acido;
- Di essersi occupata delle pulizie anche nell'area macelleria, - Di aver movimentato una decina di sacchi al giorno, del peso medio di 20 kg ciascuno, trasportandoli manualmente fuori dal capannone, riponendoli sul cassone di un'Ape, quindi, trasportandoli in un'area di deposito temporaneo per poi riporli all'interno del cassonetto;
- Di aver svolto, successivamente, le mansioni di pulizia presso l'Ospedale “S. Maria” di Terni, occupandosi, in particolare, della pulizia degli uffici, dei reparti di degenza e delle sale operatorie;
- Che per svolgere tali mansioni, si serviva di carrello a spinta manuale, sul quale venivano depositati due secchi d'acqua da circa 20 litri, la scopa, il mocio ed i diversi prodotti di pulizia;
- Di essersi occupata, in particolare, della pulizia dei pavimenti utilizzando il mocio e, ogni due\tre ambienti, cambiando l'acqua nei due secchi;
- Di movimentare i sacchi dei rifiuti depositati presso i diversi punti del reparto di degenza assegnato o della sala operatoria trasportandoli presso l'area di stoccaggio temporaneo (circa 10 sacchi contenenti i pannoloni o materiale organico generalmente pesanti 25/30 kg ciascuno); - Di essersi occupata, circa due volte al mese, anche della cosiddetta pulizia a fondo che comportava, oltre le normali attività di pulizia, anche lo spostamento dei mobili;
- Di essere stata esposta, in ragione di tutte le descritte lavorazioni, a vari fattori di rischio quali l'assunzione di posture incongrue, connesse alla movimentazione manuale di pesi (secchi, attrezzatura), con schiena flessa anteriormente o inarcata, sollevamento delle braccia a livello delle spalle o oltre, torsione del tronco, posizione accovacciata, sollevamento/ trasporto di pesi, a movimenti ripetitivi delle braccia connessi anche alla spinta dei carrelli a pieno carico. (Cfr. valutazione livello di rischio – allegato al ricorso); - Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la malattia Ernie discali lombari, per come indicata dal consulente di parte (Cfr. relazione all. al ricorso); - Di aver presentato all' , CP_1 in data 17.04.2021, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia indicata (Cfr. All.2); – Che l' , con nota del CP_1
24.07.2021, comunicava il rigetto della domanda per inidoneità del rischio lavorativo a cagionare la malattia denunciata (Cfr. All. 3 al ricorso); - Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, riscontrata negativamente dall' che non mutava il giudizio precedentemente espresso.(Cfr. All. 4 al CP_1 ricorso). La ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e riconoscere la stessa affetta dalla malattia professionale “Ernie discali lombari” e dichiarare la stessa produttiva di una inabilità permanente del 12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l a corrispondere la rendita/indennizzo corrispondente dalla data della CP_1 richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previa sommatoria/cumulo con le invalidità già precedentemente accertate;
- Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stata adibita la ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (ernie discali lombari) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, per come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente, limitatamente ai capitoli precisati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia medesima. La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_1 convenuto, sostenendo la sussistenza della patologia professionale contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12% (Cfr. relazione medico legale di parte – Allegata al ricorso) Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo e anamnesi lavorativa – All. 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che la ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come operaia addetta alle pulizie e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come dalla stessa descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dalle testi escusse, non sono state inficiate nel corso del giudizio da elementi probatori di segno contrario. Entrambe le testimoni escusse, e ME AU, hanno Testimone_1 confermato le circostanze dedotte dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo. La prima teste, collega della ricorrente dal 2004, in particolare, ha Tes_1 dichiarato: “la ricorrente, presso l'ospedale di Terni, si occupava della pulizia degli uffici, dei reparti di degenza e delle sale operatorie, mediante un carrello, da spingere manualmente, contenente 2 secchi d'acqua da 20 litri, scopa, mocio e i diversi prodotti della pulizia…si occupava di ritirare i sacchi della spazzatura del peso di venti, venticinque chili e ciò per ogni turno. I sacchi vengono trasportati manualmente. I sacchi sono in tutto una decina, del peso di circa 15 chili”. In merito alle attrezzature utilizzate, la teste ha dichiarato: “La macchina lavapavimenti uomo terra è una macchina con un disco che si guida con due manopole e toglie la cera. Poi c'è l'aspiratore, si sciacqua e si passa la cera. Ciò si faceva al bisogno e nelle sale operatorie avveniva a richiesta e comunque spesso…il macchinario pesa…la lavapavimenti uomo terra ha un piatto e va spinta e va sollevata perché sennò non si toglie la cera. C'è un motore elettrico che manda il rullo per pulire ma se non viene spinta non cammina”. La seconda teste, ME AU ha, sostanzialmente, reso dichiarazioni del medesimo tenore letterale e, in particolare, rispetto alla movimentazione dei pesi e delle cosiddette pulizie a fondo, ha precisato: “ci occupavamo di ritirare i sacchi dei rifiuti e si portavano nel deposito dello sporco;
pesavano pressa a poco 10 kg;
a volte erano sei a volte dieci…i sacchi venivano trasportati a mano e poi i mettevano sul carrello;
se il reparto non aveva il carrello li portavamo a mano. Spostavamo i mobili e pulivamo anche in ginocchio i battiscopa. La pulizia a fondo avveniva più spesso nelle sale operatorie e nei reparti ogni sei mesi circa”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18.03.2025) Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione della ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'esame obiettivo Persona_2 effettuato nel corso dell'accertamento peritale, e della disamina dei dati documentali, anamnestici, clinici e strumentali assunti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che la ricorrente è affetta da una patologia degenerativa osteoarticolare e discale del rachide lombo-sacrale, sintetizzabile nella "diagnosi medico-legale" di “spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L1-L2, L3-L4 e L4-L5 e ernie discali in L2-L3 e L5-S1 con sofferenza neurogena periferica bilaterale degli arti inferiori”. Al fine dell'inquadramento della patologia riscontrata come malattia di natura professionale, il dottor ha esaminato il riscontro sistematico dei tre Per_2 elementi medico-giuridici essenziali della malattia professionale, ovvero, l'elemento eziologico (presenza nell'ambiente lavorativo di una specifica
“noxa” patogena, riconosciuta dalla letteratura scientifica come tale: nel caso specifico carichi rachidei lombari, movimenti di spinta e traino, mantenimento di posture rachidee incongrue sul piano biomeccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori), l'elemento circostanziale (dimostrazione di una avvenuta esposizione al rischio patogeno, valida sia in termini qualitativi che quantitativi, che modali per intensità, frequenza e durata per oltre 33 anni) e l'elemento conseguenziale (sviluppo di una patologia causalmente compatibile con la
“noxa” patogena presente nell'ambiente lavorativo e con la esposizione a rischi di natura professionale). Orbene, stante la convergenza di tali elementi il CTU ha concluso ritenendo che la patologia “spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L1- L2, L3-L4 e L4-L5 e ernie discali in L2-L3 e L5-S1 con sofferenza neurogena periferica bilaterale degli arti inferiori” sia da qualificarsi come malattia professionale, perché contratta a causa e nell'esercizio della specifica attività lavorativa di operaia addetta alle pulizie. L'ausiliario del Giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione dei postumi invalidanti, valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 10%, con richiamo alla voce tabellare n. 213 ex D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Il CTU, inoltre, tenuto conto delle menomazioni preesistenti, già accertate e riconosciute nella misura del 20%, quali conseguenze di tre infortuni sul lavoro subiti dalla ricorrente, ha valutato il danno biologico complessivo a suo carico, nella misura del 28%.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note discordi dal solo consulente di parte ricorrente. Orbene, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dal dottor appare rigoroso, Per_2 le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Dalla consulenza tecnica emerge, pertanto, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia professionale accertata “spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L1-L2, L3-L4 e L4-L5 e ernie discali in L2-L3 e L5-S1 con sofferenza neurogena periferica bilaterale degli arti inferiori”. In base al grado di invalidità quantificato in misura pari al 10% che, cumulato con le menomazioni preesistenti (20%), è complessivamente pari al 28%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17.04.2021. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nella causa iscritta al R.G. n. 115/2024, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: a) accerta che la ricorrente è affetta dalla malattia “spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L1-L2, L3-L4 e L4-L5 e ernie discali in L2-L3 e L5-S1 con sofferenza neurogena periferica bilaterale degli arti inferiori” e che la stessa è di origine professionale;
b) dichiara che dalla malattia professionale accertata è derivato un danno biologico specifico del 10% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni, complessivamente del 28%; c) dichiara il diritto di a percepire il relativo indennizzo, Parte_1 erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del D. Lgs. 38 del 2000 e, per l'effetto, condanna l' a erogare la prestazione con CP_1 decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.04.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al dovuto fino al saldo;
d) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Barbara Baratta, dichiaratasi antistataria. e) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 8 dicembre 2025
Il giudice
HE RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE RA, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 115, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, elettivamente domiciliata in Terni – Via C. Goldoni n. 41, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Barbara Baratta che, unitamente all'avvocato Rita Vernelli, la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1 P.IVA_ 17.12.2010, rep. 87595, racc. , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2024, ritualmente notificato, , ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la patologia Ernie discali lombari e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell' all'erogazione in suo favore dei benefici CP_1 previdenziali previsti, nella misura di legge, previo cumulo con altre menomazioni già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver svolto attività Parte_1 lavorativa come operaia addetta ai servizi di pulizia, dal 1987 al 1996, presso la ditta Centerpol, quindi, dal 1996 al 1998, presso la ditta La Boomerang soc. coop e infine, dal 1999 al 31.12.2020, presso la Cosp Tecnoservice come addetta ai servizi di pulizia all'interno dell'Ospedale di Terni (Cfr. estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa – Allegati al ricorso); - Di aver iniziato la sua attività lavorativa come addetta alla cucina, occupandosi sia della preparazione dei pasti sia del lavaggio a mano delle attrezzature, come stoviglie, pentole e teglie di grandi dimensioni;
- Che, in particolare, il lavaggio a mano del pentolame comportava il loro sollevamento da terra, la raschiatura, il lavaggio, l'asciugatura e la loro successiva disposizione a terra;
- Di aver movimentato circa 50 articoli tra pentole, rostiere, soletti e griglie dal peso variabile tra i 5 e i 20 kg;
- Di aver svolto questa attività per diverse ore al giorno ed in posizione curva per quasi tutto il tempo;
- Di essersi occupata, alla fine del turno lavorativo, anche della rimozione e pulitura delle 5 griglie di ghisa del sistema di drenaggio dell'acqua, delle dimensioni di 1,5 x 0,5 e pesanti circa 40 kg, operazione che veniva effettuava, mediante l'uso di un rampino, in coppia con un'altra addetta e che comportava il sollevamento, il trasporto per circa 5 m, ed il successivo innalzamento, al fine di immergerle in una vasca apposita, contenente acido;
- Di essersi occupata delle pulizie anche nell'area macelleria, - Di aver movimentato una decina di sacchi al giorno, del peso medio di 20 kg ciascuno, trasportandoli manualmente fuori dal capannone, riponendoli sul cassone di un'Ape, quindi, trasportandoli in un'area di deposito temporaneo per poi riporli all'interno del cassonetto;
- Di aver svolto, successivamente, le mansioni di pulizia presso l'Ospedale “S. Maria” di Terni, occupandosi, in particolare, della pulizia degli uffici, dei reparti di degenza e delle sale operatorie;
- Che per svolgere tali mansioni, si serviva di carrello a spinta manuale, sul quale venivano depositati due secchi d'acqua da circa 20 litri, la scopa, il mocio ed i diversi prodotti di pulizia;
- Di essersi occupata, in particolare, della pulizia dei pavimenti utilizzando il mocio e, ogni due\tre ambienti, cambiando l'acqua nei due secchi;
- Di movimentare i sacchi dei rifiuti depositati presso i diversi punti del reparto di degenza assegnato o della sala operatoria trasportandoli presso l'area di stoccaggio temporaneo (circa 10 sacchi contenenti i pannoloni o materiale organico generalmente pesanti 25/30 kg ciascuno); - Di essersi occupata, circa due volte al mese, anche della cosiddetta pulizia a fondo che comportava, oltre le normali attività di pulizia, anche lo spostamento dei mobili;
- Di essere stata esposta, in ragione di tutte le descritte lavorazioni, a vari fattori di rischio quali l'assunzione di posture incongrue, connesse alla movimentazione manuale di pesi (secchi, attrezzatura), con schiena flessa anteriormente o inarcata, sollevamento delle braccia a livello delle spalle o oltre, torsione del tronco, posizione accovacciata, sollevamento/ trasporto di pesi, a movimenti ripetitivi delle braccia connessi anche alla spinta dei carrelli a pieno carico. (Cfr. valutazione livello di rischio – allegato al ricorso); - Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la malattia Ernie discali lombari, per come indicata dal consulente di parte (Cfr. relazione all. al ricorso); - Di aver presentato all' , CP_1 in data 17.04.2021, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia indicata (Cfr. All.2); – Che l' , con nota del CP_1
24.07.2021, comunicava il rigetto della domanda per inidoneità del rischio lavorativo a cagionare la malattia denunciata (Cfr. All. 3 al ricorso); - Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, riscontrata negativamente dall' che non mutava il giudizio precedentemente espresso.(Cfr. All. 4 al CP_1 ricorso). La ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e riconoscere la stessa affetta dalla malattia professionale “Ernie discali lombari” e dichiarare la stessa produttiva di una inabilità permanente del 12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l a corrispondere la rendita/indennizzo corrispondente dalla data della CP_1 richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previa sommatoria/cumulo con le invalidità già precedentemente accertate;
- Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stata adibita la ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (ernie discali lombari) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, per come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente, limitatamente ai capitoli precisati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia medesima. La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_1 convenuto, sostenendo la sussistenza della patologia professionale contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12% (Cfr. relazione medico legale di parte – Allegata al ricorso) Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo e anamnesi lavorativa – All. 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che la ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come operaia addetta alle pulizie e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come dalla stessa descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dalle testi escusse, non sono state inficiate nel corso del giudizio da elementi probatori di segno contrario. Entrambe le testimoni escusse, e ME AU, hanno Testimone_1 confermato le circostanze dedotte dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo. La prima teste, collega della ricorrente dal 2004, in particolare, ha Tes_1 dichiarato: “la ricorrente, presso l'ospedale di Terni, si occupava della pulizia degli uffici, dei reparti di degenza e delle sale operatorie, mediante un carrello, da spingere manualmente, contenente 2 secchi d'acqua da 20 litri, scopa, mocio e i diversi prodotti della pulizia…si occupava di ritirare i sacchi della spazzatura del peso di venti, venticinque chili e ciò per ogni turno. I sacchi vengono trasportati manualmente. I sacchi sono in tutto una decina, del peso di circa 15 chili”. In merito alle attrezzature utilizzate, la teste ha dichiarato: “La macchina lavapavimenti uomo terra è una macchina con un disco che si guida con due manopole e toglie la cera. Poi c'è l'aspiratore, si sciacqua e si passa la cera. Ciò si faceva al bisogno e nelle sale operatorie avveniva a richiesta e comunque spesso…il macchinario pesa…la lavapavimenti uomo terra ha un piatto e va spinta e va sollevata perché sennò non si toglie la cera. C'è un motore elettrico che manda il rullo per pulire ma se non viene spinta non cammina”. La seconda teste, ME AU ha, sostanzialmente, reso dichiarazioni del medesimo tenore letterale e, in particolare, rispetto alla movimentazione dei pesi e delle cosiddette pulizie a fondo, ha precisato: “ci occupavamo di ritirare i sacchi dei rifiuti e si portavano nel deposito dello sporco;
pesavano pressa a poco 10 kg;
a volte erano sei a volte dieci…i sacchi venivano trasportati a mano e poi i mettevano sul carrello;
se il reparto non aveva il carrello li portavamo a mano. Spostavamo i mobili e pulivamo anche in ginocchio i battiscopa. La pulizia a fondo avveniva più spesso nelle sale operatorie e nei reparti ogni sei mesi circa”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18.03.2025) Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione della ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'esame obiettivo Persona_2 effettuato nel corso dell'accertamento peritale, e della disamina dei dati documentali, anamnestici, clinici e strumentali assunti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che la ricorrente è affetta da una patologia degenerativa osteoarticolare e discale del rachide lombo-sacrale, sintetizzabile nella "diagnosi medico-legale" di “spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L1-L2, L3-L4 e L4-L5 e ernie discali in L2-L3 e L5-S1 con sofferenza neurogena periferica bilaterale degli arti inferiori”. Al fine dell'inquadramento della patologia riscontrata come malattia di natura professionale, il dottor ha esaminato il riscontro sistematico dei tre Per_2 elementi medico-giuridici essenziali della malattia professionale, ovvero, l'elemento eziologico (presenza nell'ambiente lavorativo di una specifica
“noxa” patogena, riconosciuta dalla letteratura scientifica come tale: nel caso specifico carichi rachidei lombari, movimenti di spinta e traino, mantenimento di posture rachidee incongrue sul piano biomeccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori), l'elemento circostanziale (dimostrazione di una avvenuta esposizione al rischio patogeno, valida sia in termini qualitativi che quantitativi, che modali per intensità, frequenza e durata per oltre 33 anni) e l'elemento conseguenziale (sviluppo di una patologia causalmente compatibile con la
“noxa” patogena presente nell'ambiente lavorativo e con la esposizione a rischi di natura professionale). Orbene, stante la convergenza di tali elementi il CTU ha concluso ritenendo che la patologia “spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L1- L2, L3-L4 e L4-L5 e ernie discali in L2-L3 e L5-S1 con sofferenza neurogena periferica bilaterale degli arti inferiori” sia da qualificarsi come malattia professionale, perché contratta a causa e nell'esercizio della specifica attività lavorativa di operaia addetta alle pulizie. L'ausiliario del Giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione dei postumi invalidanti, valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 10%, con richiamo alla voce tabellare n. 213 ex D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Il CTU, inoltre, tenuto conto delle menomazioni preesistenti, già accertate e riconosciute nella misura del 20%, quali conseguenze di tre infortuni sul lavoro subiti dalla ricorrente, ha valutato il danno biologico complessivo a suo carico, nella misura del 28%.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note discordi dal solo consulente di parte ricorrente. Orbene, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dal dottor appare rigoroso, Per_2 le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Dalla consulenza tecnica emerge, pertanto, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia professionale accertata “spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L1-L2, L3-L4 e L4-L5 e ernie discali in L2-L3 e L5-S1 con sofferenza neurogena periferica bilaterale degli arti inferiori”. In base al grado di invalidità quantificato in misura pari al 10% che, cumulato con le menomazioni preesistenti (20%), è complessivamente pari al 28%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17.04.2021. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nella causa iscritta al R.G. n. 115/2024, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: a) accerta che la ricorrente è affetta dalla malattia “spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L1-L2, L3-L4 e L4-L5 e ernie discali in L2-L3 e L5-S1 con sofferenza neurogena periferica bilaterale degli arti inferiori” e che la stessa è di origine professionale;
b) dichiara che dalla malattia professionale accertata è derivato un danno biologico specifico del 10% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni, complessivamente del 28%; c) dichiara il diritto di a percepire il relativo indennizzo, Parte_1 erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del D. Lgs. 38 del 2000 e, per l'effetto, condanna l' a erogare la prestazione con CP_1 decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.04.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al dovuto fino al saldo;
d) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Barbara Baratta, dichiaratasi antistataria. e) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 8 dicembre 2025
Il giudice
HE RA