Articolo 8 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
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21 marzo 2008
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10 luglio 2010
Art. 8. (Applicazione del regolamento (CE) n. 102&
2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006,
recante norme di commercializzazione
applicabili alle uova)

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 3.
5. I controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (( 6. La legge 3 maggio 1971, n. 419 , nonche' la legge 10 aprile 1991, n. 137 , sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi )) 7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalita' di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 10 luglio 2010
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