Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 13.5.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 158/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
17.12.2024 tra:
DO. (P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Sig. (C.F. , che Parte_1 C.F._1 agisce anche personalmente quale fideiussore e terzo datore di ipoteca, e Parte_2
(C.F. , quale fideiussore, tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Maria Chiara Magi, come da procura allegata all'originario atto di citazione, ed elett.te dom.ti, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2021 come introdotto dal D.L.
90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- APPELLANTI -
CONTRO
già
[...] Controparte_2
(CF. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ),
[...] CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente del CdA Sig. , Parte_3 elett.te dom.ta in 00195 – Roma, Piazza G. Mazzini n. 27 c/o lo Studio dell'Avv. Marco
Mostarda che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1109/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, DO Parte_1
e hanno
[...] Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 1109/2020 con cui il Tribunale di Viterbo ha rigettato tutte le domande attoree relative a diversi profili di asserita illegittimità di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa, disattesa o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta le domande avanzate dagli attori;
-spese compensate.”
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno proposto diverse censure in merito ai seguenti punti:
1. Omessa istruttoria;
2. Piano di ammortamento alla francese;
pag. 2/12 3. Difformità tra dichiarato e quello applicato;
Pt_4
4. Usura soggettiva;
5. La clausola Floor;
6. La nullità della fideiussione.
Hanno, pertanto, concluso, in sede di comparsa conclusionale, nei seguenti termini:
“Voglia la Corte di Appello di Roma,
1. Dichiarare la nullità della sentenza n. 1109/2020 emessa e depositata dal Tribunale di
Viterbo in data 21.10.2020 per violazione e falsa applicazione di legge e comunque per tutti i motivi esposti o qualunque altra statuizione meglio visu alla Corte;
2. Riformare la sentenza n. 1109/2020 emessa e depositata dal Tribunale di Viterbo in data 21.10.2020 per violazione e falsa applicazione di legge e comunque per tutti i motivi esposti o qualunque altra statuizione meglio visu alla Corte;
3. Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e art. 119 TUB dei documenti anche oggi richiesti, dall'insorgere del rapporto contrattuale alla data del presente atto, ed ogni altro documento relativo al rapporto suddetto, fino alla data odierna, come dettagliato anche sopra, per tutte le motivazioni dedotte anche in precedenza;
4. Ammettere la Consulenza Tecnico d'Ufficio, ai sensi e per gli effetti degli art. 198 c.p.c.
e 2711, 1° comma, c.c., per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e con i quesiti già indicati nell'atto di citazione in appello, che qui si hanno per integralmente trascritti e richiamati (quesiti di cui alla II memoria attorea I grado, pag. 5);
5. Infatti, le modalità sopra descritte violano altresì l'art. 821, 3° comma, c.c., nel quale si ammette che l'obbligazione pecuniaria possa maturare giorno per giorno (come accade nella capitalizzazione semplice) e non giorno su giorno come accade nella capitalizzazione composta.
6. Per comprendere come incida il regime della capitalizzazione composta nel mutuo de quo, è sufficiente quantificare il differenziale tra un regime e l'altro, attraverso un'indagine tecnica, che è stata messa gratuitamente a disposizione dal sito www.attuariale.eu di origine scientifica e accademica (Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma), cui fanno parte membri dell'Ordine degli Attuariali. Dal software di libero accesso, si può procedere a rielaborare il piano di ammortamento in regime di pag. 3/12 capitalizzazione semplice individuando così il PREZZO OCCULTO del regime finanziario applicato al caso de quo (composto)):
7. Nel merito, in accoglimento della spiegata impugnazione ed in totale riforma della sentenza n. 1109/2020, gli appellanti rassegnano confermano le conclusioni di cui alle note di trattazione scritta del 05.04.2022:
8. Accertare e dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, previa statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia delle clausole contrattuali del mutuo n. 30122701 sottoscritto in data 22/01/2014, che
[...]
(ora ha Controparte_3 Controparte_4 addebitato agli attori importi non dovuti, e per l'effetto condannare la alla CP_1 restituzione di tali importi pari ad €21.143,25, ovvero € 20.738,03, ovvero €19.032,64 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, di o della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia a seguito di idonea istruttoria;
9. Delibare anche alla luce dell'art. 7 del contratto di mutuo e delle condizioni di cui al capitolato allegato allo stesso, che la ha pattuito che il tasso di mora non si CP_1 sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
10. Riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi ultra-legali, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi;
11. Ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell'art. 1815 c.c. 2° comma, il mutuo de quo sia usurario e non erano dovuti interessi;
12. Verificare che, in ogni caso, l'istituto avverso abbia agito in dispregio della Legge
108/1996, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
Parte 13. Infine, accertare e dichiarare che la è ulteriormente creditrice di Pt_1 [...]
, della somma che risulterà a seguita di idonea istruttoria, per Controparte_3 aver illegittimamente pagato interessi, commissioni, competenze e spese – relative al rapporto di mutuo del 22.01.2014 Rep. 11326 - sul conto corrente n. 3073714/2 Parte intestato a in essere presso la Filiale di Canepina, ove venivano addebitate Pt_1 le rate di mutuo;
pag. 4/12 14. Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 c.c. per tutti i motivi dedotti e richiamati;
15. Stante il comportamento illecito, di rilevanza anche penale, posto in essere dalla CP_1 condannare quest'ultima a versare, a titolo di danni non patrimoniali e a beneficio della parte attrice, la somma di € 7.047,75, pari ad un terzo dell'importo usurato, o il maggiore o minore ammontare ritenuto di Giustizia e comunque meglio viso alla Corte;
16. Condannare l'istituto concedente convenuto a rifondere a parte attrice quanto da questa per intraprendere la presente controversia, così per un totale di € 1.858,00;
17. In ogni caso, accertare la nullità della fideiussione prestata dai Sigg.ri e Parte_1
per la violazione dell'art. 2, 2° comma. Lett. a) della Legge antitrust, per le Pt_2 argomentazioni sviluppate in narrativa;
18. Accogliere l'exceptio doli e/o nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria nei loro confronti e pertanto accertare e dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia fideiussoria per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.;
19. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.
Le Corte adita, disporre la compensazione delle spese di lite.
20. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la la Controparte_1 quale, nel chiedere il rigetto del gravame, ha così concluso in sede di comparsa conclusionale:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma – Sezione Seconda Civile specializzata in materia di impresa, ogni contraria istanza disattesa e rejetta:
pregiudizialmente e preliminarmente, in rito, dichiarare l'appello inammissibile e/o improponibile per quanto esposto ai nn. da 1 a 4 (pagg. da 5 a 9) della Comparsa di costituzione e risposta del 19 Aprile 2021 e quindi, nell'ordine, per mancanza/insussistenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc a seguito della richiesta ed ottenuta estinzione anticipata del mutuo intervenuta in data 31 marzo 2021; perché l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto in relazione ai profili indicati ex art. 348 bis cpc;
per violazione dell'art. 342, co. 2, cpc in dipendenza della omessa individuazione/enucleazione delle pag. 5/12 porzioni della decisione che si è inteso impugnare, né delle modifiche che avrebbe dovuto subire la ricostruzione del fatto compiuta dal primo Giudice;
per violazione del principio di sinteticità degli atti.
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello NEL MERITO respingere tutti e ciascuno i motivi di appello, formulati in numero di sette (mancante il terzo), nonché rigettare le richieste di cui alle Conclusioni così come capitolate per questioni di rito e/ o istruttorie nei numeri da 1 a
4 e, quanto al merito, capitolate in diciassette (17) punti dell'atto avversario, in quanto tutti e tutte infondati in fatto ed in diritto e non provati, come argomentato, dedotto e provato nella Comparsa di costituzione e risposta del 19 Aprile 2021, nei paragrafi da A) ad F)
(pagg. da 9 a 23) e come succintamente richiamati nella presente COMPARSA
CONCLUSIONALE.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di patrocinio, oltre cpa, Iva e spese generali come per legge.”
All'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la ammissibilità del gravame in quanto rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe disatteso, senza alcuna apparente motivazione, le istanze istruttorie di parte attrice, concernenti l'ordine di esibizione di cui al combinato disposto degli artt. 119 T.U.B. e 210 c.p.c. nonché la richiesta di ammissione della CTU contabile, al fine di ricostruire l'andamento del rapporto oggetto di controversia e per saggiare l'asserita sussistenza dell'usura oggettiva.
Inoltre, aggiungono che la mancata ammissione dei mezzi istruttori sarebbe derivata anche dall'erronea valutazione e interpretazione di taluni elementi concernenti il tasso di mora e la cd. sommatoria dei tassi, la commissione di estinzione anticipata, le spese assicurative e il pag. 6/12 costo delle fideiussioni e garanzie reali prestate, rientranti nel calcolo del TEG - da intendersi quale costo totale del credito - al fine di verificare il superamento del tasso soglia di cui alla Legge n. 108/1996.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che il rapporto di mutuo in oggetto, con durata ventennale, è stato sottoscritto in data 27.01.2014, per un importo complessivo di
€140.000,00, con addebito diretto in conto corrente.
Tale rapporto è stato garantito dalla stipula di tre polizze assicurative, dalla sottoscrizione di una garanzia fideiussoria, nonché da ipoteca immobiliare. Esso è stato estinto anticipatamente nel marzo 2021, in corrispondenza della rata n. 73: trattasi, quindi, di un rapporto ormai esaurito, e rispetto al quale parti appellanti chiedono la condanna alla restituzione di somme indebitamente versate.
Invero, con riferimento alle richieste istruttorie riguardanti l'ordine di esibizione documentale, la Corte deve esprimersi in senso negativo, in quanto la documentazione depositata dalle parti risulta completa e sufficiente ai fini della decisione. Ciò si evince anche dal fatto che, sin dal primo grado, parte attrice ha depositato una relazione peritale che non avrebbe potuto produrre se non fosse stata in possesso della documentazione contabile di riferimento.
Inoltre, anche con riguardo alla richiesta di ammissione della CTU contabile, la Corte deve ugualmente esprimersi in senso negativo, palesandosi un'attività peritale meramente esplorativa, ed in tal senso preclusa, alla luce di quanto già chiaramente emerso documentalmente nell'istruttoria di primo grado e comunque riguardante temi che, come meglio si esporrà in seguito, costituiscono oggetto di orientamenti oramai consolidati in giurisprudenza.
Quanto al secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese applicato al rapporto di mutuo in oggetto. In particolare, essi rilevano che la composizione della rata costante darebbe luogo ad una forma di anatocismo in punto di capitalizzazione composta degli interessi, nonché alla violazione degli obblighi di informazione e trasparenza bancaria,
pag. 7/12 per essere tale meccanismo solo apparentemente esplicato al cliente nel documento allegato al contratto di mutuo.
Invero, il piano di ammortamento alla francese prevede la restituzione del mutuo attraverso il pagamento di una rata costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi decrescente e una quota capitale crescente. Esso esclude in radice il verificarsi di fenomeni anatocistici, in quanto la formula matematica utilizzata per individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite utilizza il criterio del c.d. sconto composto. Tale criterio lungi dal porsi in danno del mutuatario, poiché risulta assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote corrisponda all'importo mutuato, e non incide sul separato conteggio degli interessi, che avviene applicando le regole dell'interesse semplice.
Di conseguenza, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun aumento dei costi per il cliente, bensì soltanto una differente allocazione degli interessi nel tempo, in misura maggiore nelle prime rate e inferiore nelle ultime, come anche si evince dal prospetto allegato dalle parti.
Va peraltro evidenziato come proprio di recente le SS.UU. si siano pronunciate in merito al detto tipo di ammortamento nel senso affermando il seguente principio: “in tema di mutuo
, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 29.5.2024 n.
15130).
Con il quarto motivo di appello (terzo, a ben vedere), gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la presunta difformità tra il TAEG/ISC dichiarato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato in corso di rapporto. Ciò avrebbe comportato la violazione degli obblighi informativi a carico dell'istituto di credito nei confronti del cliente, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di piena comprensione dell'operazione posta in essere e anche sul piano della scelta dell'offerta più conveniente nel libero gioco della concorrenza.
pag. 8/12 Invero, la difformità tra I.S.C. pattuito e I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.E.G.) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole.
Dunque, l'I.S.C. non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto, bensì svolge una funzione meramente informativa, volta a far conoscere al cliente il costo totale effettivo del mutuo prima di sottoscriverlo.
Di conseguenza, l'erronea indicazione dell'I.S.C. non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, conseguentemente, tale violazione dell'obbligo pubblicitario effettuata dalla non è CP_1 suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo, potendosi eventualmente configurare quale illecito ed essere fonte di responsabilità. A fronte dell'errata indicazione dell'I.S.C., il mutuatario potrebbe esclusivamente far valere una responsabilità precontrattuale della Banca e provare che, a causa della errata informazione sull'I.S.C., sia stata indotta a stipulare un mutuo che, se ne avesse conosciuto il costo effettivo, non avrebbe stipulato, allegando un pregiudizio di tipo risarcitorio derivante da tale asimmetria informativa. Evidentemente ciò non è stato fatto dagli odierni appellanti.
Quanto al quinto motivo di appello, parti appellanti lamentano il mancato rilievo nel provvedimento impugnato dell'usura soggettiva, in virtù del fatto che trattasi di contratto di mutuo volto a rinegoziare una pregressa esposizione debitoria, e da ravvisarsi nella sproporzione tra il TEGM e il TSU.
Posto che dalla lettura del contratto di mutuo emerge che “il finanziamento è finalizzato in parte al consolidamento dell'esposizione debitoria ed in parte all'attività d'impresa”, tale elemento, quand'anche ritenuto prevalente, non sarebbe da solo sufficiente a comprovare le disagiate condizioni economiche e finanziarie del mutuatario che dovrebbero giustificare il riconoscimento dell'usura soggettiva in punto di sproporzione tra le prestazioni.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti censurano l'inserimento in contratto della clausola Floor, da qualificarsi alla stregua di un mero e ulteriore guadagno ingiustificato in favore della banca.
pag. 9/12 Invero, tale pattuizione rappresenta il limite minimo rispetto al quale il tasso di interesse corrispettivo applicato ad un rapporto di mutuo a tasso variabile non può mai scendere, e come tale funge da garanzia per le banche di ottenere comunque un guadagno dall'operazione posta in essere quand'anche il tasso – variabile - possa diminuire considerevolmente, in base al parametro cui è indicizzato.
Dalla lettura del contratto in esame emerge che “il tasso di interesse può variare in più o in meno a seguito della variazione del parametro cosiddetto “Euribor 6 mesi/365” durante il periodo di ammortamento fino a un minimo del 5,40% (cinque virgola quaranta per cento), senza obbligo alcuno di preventiva comunicazione da parte della banca”.
Ritiene la Corte che tale pattuizione risulti pienamente legittima, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 1341 c.c., in quanto essa è indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile, ed è stata posta a conoscenza del cliente fino al momento della sottoscrizione, non ravvisandosi alcun profilo di illegittimità.
Con il settimo motivo di appello, parti appellanti eccepiscono la nullità della fideiussione, facendo rinvio ai propri scritti difensivi del primo grado nella parte in cui ne contestavano la nullità per violazione art. 2, 2° comma lett. a) della Legge 287/1990 (legge Antitrust), nonché la facoltà del fideiussore di sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis.
Invero, anche tali censure appaiono infondate.
La Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto alcune specifiche clausole dello schema contrattuale della fideiussione omnibus predisposto dall' nel CP_5
2002 come lesive della concorrenza, in quanto contrastanti con le disposizioni della legge
Antitrust n. 287/1990.
Nel caso di specie, parti appellanti sostengono che la fideiussione di cui all' art. 18 del contratto di mutuo in oggetto, prestata da e in favore Parte_1 Parte_2
Parte della risulta illegittima nella parte in cui riproduce Parte_1 lo schema fideiussorio predisposto dall'ABI, con specifico riferimento alle tre clausole sanzionate, e che deve pertanto essere dichiarata integralmente nulla.
A prescindere da ogni considerazione sul fatto che parte appellante svolga tale deduzione operando un mero rinvio all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, è pag. 10/12 assorbente, nel caso in esame, rilevare come quella inserita in contratto non sia una fideiussione omnibus, vale a dire prestata a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice principale, ma trattasi di una garanzia prestata esclusivamente “in ordine a tutte le obbligazioni derivanti dallo stipulato contratto di mutuo”, come testualmente previsto in contratto. Ne consegue che priva di ogni pregio è la censura di nullità di tale fideiussione.
Ogni altro motivo si considera assorbito.
Parte_ Per i suesposti motivi, pertanto, il gravame proposto da Parte_1
e deve ritenersi
[...] Parte_1 Parte_2 infondato e quindi non meritevole di accoglimento.
Tutte le altre questioni si intendono non contestate in questa sede e in ogni caso assorbite,
e per l'effetto si conferma la sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_
e Parte_1 Parte_1
, avverso la sentenza n. 1109/2020 del Tribunale di Viterbo Parte_2 contro la Controparte_1
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
pag. 11/12 pag. 12/12
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini