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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.1.2025 da
1) Parte_1
Nata a Castelnovo Ne' Monti (RE) il 26.7.1964 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Fiocchi del Foro di Milano (c.f. ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Milano l'8.4.1960 cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Silvia Frati del Foro di Milano (c.f. ) C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano l'8.10.1988
(anno 1988 atto n.1060 reg. 01 parte 2 serie A)
pagina 1 di 5 In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato a [...] il 12 luglio 1991 cittadino italiano economicamente autosufficiente Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina Italiana economicamente autosufficiente Persona_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana non economicamente Persona_2 autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2) la casa familiare, in realtà composta da due unità abitative distinte rispettivamente di proprietà del signor quella posta al piano 1 e della signora quella posta al piano T (come meglio CP_1 Parte_1 catastalmente indicati nel ricorso) verrà assegnata a ciascun proprietario che continuerà a viverci in modo autonomo. I lavori necessari per la divisione definitiva dell'immobile verranno supportati dal signor sino all'importo di € 3.000,00. L'eventuale eccedenza verrà suddivisa al 50% fra le CP_1 parti.
3) Le parti si danno atto che la figlia ormai maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, attualmente vive e studia all'estero (Maastricht) ed i genitori si faranno carico del suo mantenimento in via diretta ogniqualvolta farà rientro in Italia. Il padre si farà integralmente carico delle spese universitarie (tasse e libri) e del pagamento del canone di locazione dell'immobile presso cui risiede la ragazza nella città straniera nella misura massima di € 495,00 mensili salva l'ipotesi in cui dovesse cambiare l'attuale abitazione fermo restando l'accordo Per_2 con il padre. Fintanto che permarrà a Maastricht i genitori contribuiranno al suo mantenimento mediante corresponsione di € 600,00 mensili il signor (così per un totale di € 1.075,00 CP_1 mensili inclusivo del canone di locazione dell'immobile presso cui vive la ragazza) e € 300,00 mensili la signora entro il 5 di ogni mese. Il padre si farà altresì carico dei viaggi di rientro della Parte_1 figlia concordandoli direttamente con la medesima. Stante il complessivo impegno paterno, il Per_2 padre potrà godere in via esclusiva delle detrazioni delle tasse universitarie e degli ulteriori benefici fiscali come figlia a carico al 100%.
Per quanto qui non espressamente previsto le parti concordano che qualsivoglia ulteriore spesa straordinaria verrà suddivisa fra le parti nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a pagina 2 di 5 contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Le parti dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e di non avere, quindi, più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo l'esatto adempimento di quanto previsto in questa sede.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) . Il signor si impegna ed obbliga ad acquistare dalla signora che accetta il 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in San Remo Corso degli Inglesi 642 (ex 490), così catastalmente censito foglio 40 part. 130 sub. 4 cat. A/3 classe 6 consist.
4.5 vani rendita cat. 581,01 riconoscendole l'importo omnicomprensivo di € 75.000,00; la signora corrisponderà solo il 50% della parcella Parte_1 notarile. Tale trasferimento avverrà entro tre mesi dall'emissione della sentenza;
pagina 3 di 5 6) L'immobile sito in San Remo via Serenella del valore indicativo di € 80.000,00 verrà posto in vendita ed il ricavato, al netto delle spese, verrà suddiviso al 50% fra le parti;
fino al dì della vendita il signor si impegna a pagare integralmente le spese condominiali, tari e le utenze gravanti CP_1 sull'immobile, mentre le tasse sull'immobile verranno suddivise al 50% fra le parti.
7) Le parti si impegnano a chiudere i conti correnti cointestati entro 30 giorni dall'emissione della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Persona_2 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Milano l'8 ottobre 1988 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 4 di 5
IL PM IL PG pagina 5 di 5