TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA nella composizione collegiale dei magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Marco Antonino Pennisi giudice rel./est. dott. Pietro Enea giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 353/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gianmarco Cammalleri, per procura in atti, presso il cui studio sito in Gela via Picceri
n.1, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. ; Resistente contumace Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2024, ha adito il Tribunale di Gela, deducendo: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio, in data 20/09/2016 in Gela (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Gela al n. 83 P. I serie / dell'anno 2016), con , dalla Controparte_1
cui unione nasceva, in data 18/11/2016 in Gela, il figlio;
b) che, in data Persona_1
16/12/2019, il Tribunale Civile di Gela ha omologato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui al Decreto n. 6302/2019; c) che, con
[...] Controparte_1
sentenza n. 332/2021 del 7/7/2021, il Tribunale Civile di Gela ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 18/3/2021, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1
madre e disciplinando il diritto di visita del padre, a cui carico ha posto l'obbligo di mantenimento del figlio mediante corresponsione di un assegno mensile ex art. 5 L. 898/70 di € 250,00 mensili;
d) che, dal mese di ottobre 2023, , dichiarando di non potersi più occupare Controparte_1 dell'accudimento del figlio perché in procinto di trasferirsi in Germania per motivi di Per_1
lavoro, ha di fatto affidato il figlio alle cure del padre e dei nonni paterni;
e) che, nel dicembre 2023, la si è trasferita in Germania, limitandosi a mantenere con il figlio solo contatti telefonici. CP_1
Ciò premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “modificare le condizioni di divorzio statuite nella sentenza n. 332/2021, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore
, nato a Gela il [...] ad [...] i genitori, con collocazione presso il Persona_1
padre e con facoltà per la madre di vederlo a Gela ogni qualvolta lo vorrà, Parte_1
compatibilmente con le esigenze anche scolastiche del bambino e in caso di dissenso una volta ogni
15 giorni, oltre che durante le vacanze estive e festività natalizie e pasquali nelle modalità che lo stesso Tribunale vorrà stabilire tenendo conto del fatto che la non vive più in Italia. Disporre, CP_1
per l'effetto, la modifica delle statuizioni della sentenza n. 332/2021 nella parte in cui pone a carico del la corresponsione di un assegno mensile di €. 250,00 per il mantenimento Parte_1
indiretto del figlio minorenne. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso Parte_1
da sei mesi a questa parte provvede in via diretta ed esclusiva a tutte le esigenze del
[...]
minore stesso. Onerare la resistente di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
, attraverso la corresponsione in favore del ricorrente di un assegno mensile Persona_1
dell'importo di €. 200,00 mensili o di quell'altra somma che l'On. Tribunale riterrà conforme a giustizia determinare a tal uopo in ragione delle reali condizioni reddituali della stessa resistente.
Con vittoria di spese e compensi”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 29.1.2025, non potendosi procedere al tentativo di conciliazione, il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.: “CONFERMA l'affidamento ad entrambi
i genitori del minore nato a [...] il [...], stabilendone tuttavia la Persona_1
domiciliazione prevalente presso la residenza paterna;
DISPONE che potrà Controparte_1
sentire il figlio telefonicamente tre volte a settimana per almeno 15 minuti ad orari compatibili con le esigenze del minore, da stabilirsi d'accordo con il genitore domiciliatario nonché vedere e tenere con sé il figlio – previo accordo con il genitore domiciliatario – quando vorrà ma, in caso di disaccordo
e tenuto conto della distanza tra la residenza del minore e quella della ricorrente: almeno un week- end ogni quindici giorni, dalle 17:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
almeno sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie di modo che - ad anni alterni - il figlio trascorra ad anni con la madre il Natale o il capodanno;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali di modo che il figlio trascorra- ad anni alterni - il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'angelo; le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza; PONE in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
un assegno mensile di complessivi € 200,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento indiretto del figlio minore, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI); PONE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per il figlio minore, nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
AMMETTE le prove nei limiti indicati in parte motiva;
INCARICA la Guardia di Finanza di Gela di verificare l'attuale posizione lavorativa e la consistenza dei redditi e del patrimonio di
[...]
, nata a [...] il [...]; DISPONE che la Guardia di Finanza di Gela trasmetta una CP_1
relazione con gli esiti dell'attività demandata entro la data del 23.6.2025”.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e accertamenti patrimoniali demandati alla Guardia di
Finanza, l'udienza del 10.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata in Controparte_1
giudizio e non costituitasi.
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio precedentemente stabilite, in considerazione della mutata situazione di fatto, consistente nel trasferimento di
[...]
in Germania, da cui è derivato che il figlio minore è stato di fatto accudito dal padre Controparte_1
e dai nonni paterni, presso cui vive stabilmente, limitandosi la madre soltanto a conversazioni telefoniche con il figlio, a sporadici incontri con lo stesso, per il quale invia piccole somme di denaro.
Le deduzioni di parte ricorrente hanno trovato riscontro probatorio in esito alla prova testimoniale assunta, laddove la circostanza che , dovendosi allontanare dal luogo di residenza Controparte_1
per ragioni di lavoro, non avrebbe potuto più occuparsi del figlio risulta confermata da entrambi i testi – nonni paterni del minore – escussi all'udienza del 24.6.2025. Persona_1
Così, infatti, il teste ha dichiarato: “[…] mio PO vive a casa Testimone_1 Persona_1
mia perché la madre è andata via e me l'ha consegnato il 20/23 di ottobre del 2023. Non ricordo la data perfettamente ma sono sicura del periodo perché avevo compiuto gli anni da poco. La CP_1
mi aveva detto che si sarebbe allontanata per un paio di mesi ma non è più tornata. Preciso che ogni tanto viene a trovare il figlio. Lei mi ha detto che doveva allontanarsi per motivi di lavoro e personali.
Adesso so che sta lavorando;
[…] confermo che dal dicembre 2023 la ha lasciato l'Italia e si è CP_1
trasferita in Germania;
preciso che il bambino l'ha lasciato ad ottobre in quanto si è recata a Catania per un paio di mesi, poco prima di Natale è andata in Germania. […] mio figlio lavora fuori, rientra ogni 20/40 per un paio di giorni. Siamo io e mio marito che ci occupiamo in via prevalente del bambino e ci aiuta anche mia figlia che vive con noi. Quando rientra mio figlio talvolta rimane a casa nostra ma spesso preferisce prendere con sé il bambino per trascorrere un po' di tempo da soli nella sua casa. […] da quando il bambino è con noi, mio figlio si è organizzato per tornare più spesso e per trascorrere tanto tempo con mio PO;
ha lavorato anche a Gela per un periodo;
[…] nell'ultimo periodo la madre ha pagato la festa del compleanno di mio PO e ha mandato € 100,00. Ha poi acquistato un paio di scarpe ma nient'altro. è mantenuto in via esclusiva dal padre, anche Per_1
noi offriamo un contributo per le spese quotidiane”.
Il teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi, avendo riferito: “mio Persona_1
PO vive con noi. Vive con noi da un paio di anni e gestiamo tutto noi. Mio PO vive Per_1
con noi perché purtroppo la madre è fuori e non sta accudendo bene il bambino quindi noi ci siamo presi la briga di assisterlo. La madre l'ha affidato a noi perché è andata via. L'ha affidato a noi e a mio figlio perché è il padre. Non so dove è andata la signora. Lei ci ha detto che poteva affidarci il bambino perché lei non poteva tenerlo, so che è andata fuori ma non saprei dire dove. Mio figlio contribuisce su tutto nella cura del bambino ed è presente a Gela;
[…] non so se la Curvà è andata in
Germania. È andata via ma non so dire altro. […] noi e mio figlio cresciamo bene il bambino. Lo manteniamo noi e il padre, vogliamo farlo crescere bene. La madre manda qualche regalino ma parliamo di piccole cose ma non contribuisce. La viene circa una settimana all'anno, lo tiene CP_1
con sé e poi lo riporta. È tornata da poco, penso circa una settimana fa. Adesso è ripartita”.
Risulta pertanto comprovato il mutamento della situazione di fatto che giustifica la chiesta modifica delle condizioni di divorzio relativamente al collocamento del figlio minore ed alla disciplina del diritto di visita dell'altro genitore.
Pertanto, tenuto conto che risponde all'interesse del figlio il collocamento prevalente presso il genitore che, in modo stabile e continuativo, può occuparsi delle sue esigenze di vita, sia pure con l'ausilio dei nonni paterni, e dovendosi comunque disciplinare il diritto di visita dell'altro genitore considerando la possibilità di incontri non regolari anche in ragione della distanza dell'attuale dimora della resistente, le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 332/2021 del 7/7/2021 vanno modificate.
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso il padre. La madre potrà incontrare e tenere con sé il figlio dalle 17:00 del venerdì alle Controparte_1
20:00 della domenica, a settimane alterne;
per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
per almeno sette giorni durante il periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno;
per almeno tre giorni durante il periodo pasquale, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza.
Conseguentemente alla modifica del collocamento del minore, l'obbligo di contribuire al mantenimento di quest'ultimo mediante versamento di un assegno mensile, precedentemente stabilito a carico di , va posto a carico dell'altro genitore, . Parte_1 Controparte_1
In ordine alla misura dell'assegno, la stessa può quantificarsi in € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle esigenze ordinariamente connesse all'età raggiunta dal figlio minore (di anni 9), nonché della circostanza che la resistente, sebbene dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di
Finanza sia emerso che il reddito percepito nel 2024 è stato di appena € 453,72 e non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati, risulta svolgere attività lavorativa in Germania, come riferito dal teste (“La mi aveva detto che si sarebbe allontanata per un paio di mesi ma non è più Tes_1 CP_1
tornata. Preciso che ogni tanto viene a trovare il figlio. Lei mi ha detto che doveva allontanarsi per motivi di lavoro e personali. Adesso so che sta lavorando”).
Considerata la natura della causa, le spese del giudizio sono irripetibili nei confronti del resistente contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di , Controparte_1
dispone la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 332/2021 del 07/07/2021,
e per l'effetto: affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso il padre;
dispone che la madre potrà incontrare e tenere con sé il figlio dalle 17:00 del Controparte_1
venerdì alle 20:00 della domenica, a settimane alterne;
per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
almeno sette giorni durante il periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno;
almeno tre giorni durante il periodo pasquale, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando Controparte_1
al ricorrente, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Gela, 10.12.2025.
Il Presidente Il giudice rel./est. dott. Roberto Riggio dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA nella composizione collegiale dei magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Marco Antonino Pennisi giudice rel./est. dott. Pietro Enea giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 353/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gianmarco Cammalleri, per procura in atti, presso il cui studio sito in Gela via Picceri
n.1, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. ; Resistente contumace Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2024, ha adito il Tribunale di Gela, deducendo: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio, in data 20/09/2016 in Gela (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Gela al n. 83 P. I serie / dell'anno 2016), con , dalla Controparte_1
cui unione nasceva, in data 18/11/2016 in Gela, il figlio;
b) che, in data Persona_1
16/12/2019, il Tribunale Civile di Gela ha omologato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui al Decreto n. 6302/2019; c) che, con
[...] Controparte_1
sentenza n. 332/2021 del 7/7/2021, il Tribunale Civile di Gela ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 18/3/2021, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1
madre e disciplinando il diritto di visita del padre, a cui carico ha posto l'obbligo di mantenimento del figlio mediante corresponsione di un assegno mensile ex art. 5 L. 898/70 di € 250,00 mensili;
d) che, dal mese di ottobre 2023, , dichiarando di non potersi più occupare Controparte_1 dell'accudimento del figlio perché in procinto di trasferirsi in Germania per motivi di Per_1
lavoro, ha di fatto affidato il figlio alle cure del padre e dei nonni paterni;
e) che, nel dicembre 2023, la si è trasferita in Germania, limitandosi a mantenere con il figlio solo contatti telefonici. CP_1
Ciò premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “modificare le condizioni di divorzio statuite nella sentenza n. 332/2021, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore
, nato a Gela il [...] ad [...] i genitori, con collocazione presso il Persona_1
padre e con facoltà per la madre di vederlo a Gela ogni qualvolta lo vorrà, Parte_1
compatibilmente con le esigenze anche scolastiche del bambino e in caso di dissenso una volta ogni
15 giorni, oltre che durante le vacanze estive e festività natalizie e pasquali nelle modalità che lo stesso Tribunale vorrà stabilire tenendo conto del fatto che la non vive più in Italia. Disporre, CP_1
per l'effetto, la modifica delle statuizioni della sentenza n. 332/2021 nella parte in cui pone a carico del la corresponsione di un assegno mensile di €. 250,00 per il mantenimento Parte_1
indiretto del figlio minorenne. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso Parte_1
da sei mesi a questa parte provvede in via diretta ed esclusiva a tutte le esigenze del
[...]
minore stesso. Onerare la resistente di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
, attraverso la corresponsione in favore del ricorrente di un assegno mensile Persona_1
dell'importo di €. 200,00 mensili o di quell'altra somma che l'On. Tribunale riterrà conforme a giustizia determinare a tal uopo in ragione delle reali condizioni reddituali della stessa resistente.
Con vittoria di spese e compensi”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 29.1.2025, non potendosi procedere al tentativo di conciliazione, il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.: “CONFERMA l'affidamento ad entrambi
i genitori del minore nato a [...] il [...], stabilendone tuttavia la Persona_1
domiciliazione prevalente presso la residenza paterna;
DISPONE che potrà Controparte_1
sentire il figlio telefonicamente tre volte a settimana per almeno 15 minuti ad orari compatibili con le esigenze del minore, da stabilirsi d'accordo con il genitore domiciliatario nonché vedere e tenere con sé il figlio – previo accordo con il genitore domiciliatario – quando vorrà ma, in caso di disaccordo
e tenuto conto della distanza tra la residenza del minore e quella della ricorrente: almeno un week- end ogni quindici giorni, dalle 17:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
almeno sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie di modo che - ad anni alterni - il figlio trascorra ad anni con la madre il Natale o il capodanno;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali di modo che il figlio trascorra- ad anni alterni - il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'angelo; le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza; PONE in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
un assegno mensile di complessivi € 200,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento indiretto del figlio minore, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI); PONE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per il figlio minore, nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
AMMETTE le prove nei limiti indicati in parte motiva;
INCARICA la Guardia di Finanza di Gela di verificare l'attuale posizione lavorativa e la consistenza dei redditi e del patrimonio di
[...]
, nata a [...] il [...]; DISPONE che la Guardia di Finanza di Gela trasmetta una CP_1
relazione con gli esiti dell'attività demandata entro la data del 23.6.2025”.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e accertamenti patrimoniali demandati alla Guardia di
Finanza, l'udienza del 10.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata in Controparte_1
giudizio e non costituitasi.
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio precedentemente stabilite, in considerazione della mutata situazione di fatto, consistente nel trasferimento di
[...]
in Germania, da cui è derivato che il figlio minore è stato di fatto accudito dal padre Controparte_1
e dai nonni paterni, presso cui vive stabilmente, limitandosi la madre soltanto a conversazioni telefoniche con il figlio, a sporadici incontri con lo stesso, per il quale invia piccole somme di denaro.
Le deduzioni di parte ricorrente hanno trovato riscontro probatorio in esito alla prova testimoniale assunta, laddove la circostanza che , dovendosi allontanare dal luogo di residenza Controparte_1
per ragioni di lavoro, non avrebbe potuto più occuparsi del figlio risulta confermata da entrambi i testi – nonni paterni del minore – escussi all'udienza del 24.6.2025. Persona_1
Così, infatti, il teste ha dichiarato: “[…] mio PO vive a casa Testimone_1 Persona_1
mia perché la madre è andata via e me l'ha consegnato il 20/23 di ottobre del 2023. Non ricordo la data perfettamente ma sono sicura del periodo perché avevo compiuto gli anni da poco. La CP_1
mi aveva detto che si sarebbe allontanata per un paio di mesi ma non è più tornata. Preciso che ogni tanto viene a trovare il figlio. Lei mi ha detto che doveva allontanarsi per motivi di lavoro e personali.
Adesso so che sta lavorando;
[…] confermo che dal dicembre 2023 la ha lasciato l'Italia e si è CP_1
trasferita in Germania;
preciso che il bambino l'ha lasciato ad ottobre in quanto si è recata a Catania per un paio di mesi, poco prima di Natale è andata in Germania. […] mio figlio lavora fuori, rientra ogni 20/40 per un paio di giorni. Siamo io e mio marito che ci occupiamo in via prevalente del bambino e ci aiuta anche mia figlia che vive con noi. Quando rientra mio figlio talvolta rimane a casa nostra ma spesso preferisce prendere con sé il bambino per trascorrere un po' di tempo da soli nella sua casa. […] da quando il bambino è con noi, mio figlio si è organizzato per tornare più spesso e per trascorrere tanto tempo con mio PO;
ha lavorato anche a Gela per un periodo;
[…] nell'ultimo periodo la madre ha pagato la festa del compleanno di mio PO e ha mandato € 100,00. Ha poi acquistato un paio di scarpe ma nient'altro. è mantenuto in via esclusiva dal padre, anche Per_1
noi offriamo un contributo per le spese quotidiane”.
Il teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi, avendo riferito: “mio Persona_1
PO vive con noi. Vive con noi da un paio di anni e gestiamo tutto noi. Mio PO vive Per_1
con noi perché purtroppo la madre è fuori e non sta accudendo bene il bambino quindi noi ci siamo presi la briga di assisterlo. La madre l'ha affidato a noi perché è andata via. L'ha affidato a noi e a mio figlio perché è il padre. Non so dove è andata la signora. Lei ci ha detto che poteva affidarci il bambino perché lei non poteva tenerlo, so che è andata fuori ma non saprei dire dove. Mio figlio contribuisce su tutto nella cura del bambino ed è presente a Gela;
[…] non so se la Curvà è andata in
Germania. È andata via ma non so dire altro. […] noi e mio figlio cresciamo bene il bambino. Lo manteniamo noi e il padre, vogliamo farlo crescere bene. La madre manda qualche regalino ma parliamo di piccole cose ma non contribuisce. La viene circa una settimana all'anno, lo tiene CP_1
con sé e poi lo riporta. È tornata da poco, penso circa una settimana fa. Adesso è ripartita”.
Risulta pertanto comprovato il mutamento della situazione di fatto che giustifica la chiesta modifica delle condizioni di divorzio relativamente al collocamento del figlio minore ed alla disciplina del diritto di visita dell'altro genitore.
Pertanto, tenuto conto che risponde all'interesse del figlio il collocamento prevalente presso il genitore che, in modo stabile e continuativo, può occuparsi delle sue esigenze di vita, sia pure con l'ausilio dei nonni paterni, e dovendosi comunque disciplinare il diritto di visita dell'altro genitore considerando la possibilità di incontri non regolari anche in ragione della distanza dell'attuale dimora della resistente, le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 332/2021 del 7/7/2021 vanno modificate.
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso il padre. La madre potrà incontrare e tenere con sé il figlio dalle 17:00 del venerdì alle Controparte_1
20:00 della domenica, a settimane alterne;
per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
per almeno sette giorni durante il periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno;
per almeno tre giorni durante il periodo pasquale, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza.
Conseguentemente alla modifica del collocamento del minore, l'obbligo di contribuire al mantenimento di quest'ultimo mediante versamento di un assegno mensile, precedentemente stabilito a carico di , va posto a carico dell'altro genitore, . Parte_1 Controparte_1
In ordine alla misura dell'assegno, la stessa può quantificarsi in € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle esigenze ordinariamente connesse all'età raggiunta dal figlio minore (di anni 9), nonché della circostanza che la resistente, sebbene dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di
Finanza sia emerso che il reddito percepito nel 2024 è stato di appena € 453,72 e non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati, risulta svolgere attività lavorativa in Germania, come riferito dal teste (“La mi aveva detto che si sarebbe allontanata per un paio di mesi ma non è più Tes_1 CP_1
tornata. Preciso che ogni tanto viene a trovare il figlio. Lei mi ha detto che doveva allontanarsi per motivi di lavoro e personali. Adesso so che sta lavorando”).
Considerata la natura della causa, le spese del giudizio sono irripetibili nei confronti del resistente contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di , Controparte_1
dispone la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 332/2021 del 07/07/2021,
e per l'effetto: affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso il padre;
dispone che la madre potrà incontrare e tenere con sé il figlio dalle 17:00 del Controparte_1
venerdì alle 20:00 della domenica, a settimane alterne;
per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
almeno sette giorni durante il periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno;
almeno tre giorni durante il periodo pasquale, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando Controparte_1
al ricorrente, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Gela, 10.12.2025.
Il Presidente Il giudice rel./est. dott. Roberto Riggio dott. Marco A. Pennisi