Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 408/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Natoli n. 143, presso lo studio dell'Avv. FASOLO ANTONELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo, via Giuseppe La Farina 3, presso lo studio dell'Avv.
FALGARES GIULIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni dei ricorrenti: vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il giudizio di modifica delle condizioni di divorzio era stato inizialmente promosso da , deve darsi atto che dopo Parte_1
l'udienza di comparizione del 15 aprile 2025, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, depositato telematicamente, a seguito della quale il
Giudice ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio alle condizioni ivi indicate che qui integralmente si richiamano:
“1) La figlia avrà il domicilio prevalente presso l'abitazione della Per_1 madre Sig.ra in via Val Paradiso, 20, Palermo, con la quale Parte_1 vive già dal mese di maggio 2023;
11) Il Sig in ragione di ciò, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra CP_1
per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 300,00, Pt_1 Per_1 da versare entro il giorno cinque di ogni mese a partire dal mese di maggio
2025, a mezzo bonifico bancario avente le seguenti coordinate
[...] e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di
Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
III) Il sig. potrá vedere e trascorrere con la figlia tutto il tempo CP_1 Per_1 che vorrá secondo modalità e tempi da concordare direttamente con la stessa, stante il raggiungimento della maggiore età e gli impegni scolastici della figlia
IV) Le Parti concordano che, ad eccezione delle modifiche espressamente previste nel presente accordo, restano integralmente confermate e invariate tutte le condizioni già stabilite con la sentenza del Tribunale di Palermo n.
3630/2021, pubblicata in data 01.10.2021 (proc. 10106/2018 R.G.), con la quale è stata altresì dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle condizioni del divorzio Parte_1 CP_1 pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 3630/2021 del
01/10/2021. Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.