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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 55/2024 avente ad oggetto agli atti esecutivi e all'esecuzione, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ANGELA IEMMOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , e CP_3 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_4 C.F._4 patrocinio dell'avv. MARIAGRAZIA GERRATANA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti.
OPPOSTE
CONCLUSIONI OPPONENTE: Insiste
- in via preliminare, nell'inammissibilità della produzione documentale perché tardiva per intervenuta decadenza, in subordine nella rimessione in termini.
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 co 1 cpc,
- in via principale: dichiarare la nullità del precetto notificato il 21.12.23 al Sig.
[...]
ad istanza di , e , per CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 el titolo “Sente i i a c.p.c.;
- In subordine, nel merito, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 co 1 cpc, nel rigetto del precetto per tutte le voci di spesa perché non dovute, o non dovute negli importi precettati per tutti i motivi esposti in atto;
- in ulteriore subordine, ridurre gli importi per rivalutazione da luglio 2018/febbraio 2022 nelle misure indicate come da tabelle: ad € 340,04 per;
ad € 578 in favore di CP_2
pagina 1 di 5 ; ad € 433,6 in favore di;
per complessivi €1.351,64.- CP_3 CP_4 aggior credito di € 2.000 onente per maggiori importi versati per assegni all'ex coniuge da gennaio 2019/ottobre 2019 (fino all'ordinanza presidenziale del 29.10.19) con il minor credito di € 340,04 o quell'altro che risulterà dovuto all'opposta , e quello dovuto alle figlie all'esito di CTU. CP_2
Rigettare le voci d inarie, per omessa notifica del titolo e/o non dovute per i motivi esposti nell'opposizione. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che dichiara di essere antistatario.
OPPOSTE: NEL MERITO: In via principale rigettare le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. di controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in parte narrativa per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto alcun compenso.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE L'opposizione a precetto proposta da è parzialmente fondata e deve pertanto Controparte_1 essere accolta per quanto di ragione. Con atto di precetto notificato in data 21 dicembre 2023, e CP_2 CP_3 hanno intimato ad il paga di CP_4 Controparte_1
ì suddivisa: € 1.3 arretrati dovuti per rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento verso la moglie, riferiti dall'anno 2018 fino al mese di febbraio 2024; € 1.679,28 a titolo di arretrati dovuti per rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento verso la figlia riferiti dall'anno 2018 fino al mese di luglio 2023; € CP_3
778,30 a titolo di arretrati dov valutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento verso la figlia riferiti dall'anno 2018 fino al mese di febbraio 2024; € 1.027,80 a titolo di CP_4 spese st ie dovute e non versate in favore della figlia e, infine, € 180,00 a CP_3 titolo di compensi e onorari per l'atto di precetto, ex D.M. 147/ mprensivi di rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge. I titoli esecutivi a fondamento del precetto sono costituiti dalla sentenza di separazione n. 893/2017, emessa in data 19 luglio 2017 a definizione del procedimento n. 2836/2016, e dalla sentenza di divorzio n. 237/2022, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 22 febbraio 2022 nel procedimento n. 257/2019. Sono innanzitutto inammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. relativi alla nullità del precetto, per la mancata notifica dei titoli esecutivi su cui esso si fonda, in particolare la sentenza di separazione e la sentenza di divorzio. Invero, la proposta opposizione si rivela idonea a sanare tale nullità per raggiungimento dello scopo. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In caso di violazione dell'art. 479 c.p.c., la sanatoria della nullità dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo è realizzabile solo nell'ipotesi in cui il debitore proponga congiuntamente un'opposizione di merito, insieme a quella di rito. Ciò in quanto la contestazione dell'esistenza del diritto di azionare l'esecuzione rivela che il debitore ha chiaramente individuato il soggetto creditore e il debito cui si riferisce l'azione esecutiva, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (cfr. Cass. 14275/2022). Inoltre recentemente la Suprema Corte ha statuito che “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio sull'andamento o sull'esito del processo;
fatta eccezione per i casi in cui la violazione delle norme processuali comporti, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/01/2024, n. 903). Nel caso di specie, l'opponente, per un verso, ha proposto un'opposizione di merito riguardante le voci di spesa oggetto del precetto, determinando la sanatoria della nullità, e, per altro verso, non ha dedotto alcuna lesione del diritto di difesa. È invece fondato il motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. relativo agli errori di calcolo negli importi precettati a titolo di rivalutazione. Invero, effettuando la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT si ottengono i seguenti risultati.
CP_2 bbraio 2024 la rivalutazione arretrata sulla base dei prospetti riv. Istat è in totale di € 471,82 e in particolare: I riv. da luglio 2018 a giugno 2019 è pari a € 701,4 con una differenza di € 1,4 rispetto ai 700 € (1,4 x 12 mesi= 16,8); pagina 3 di 5 II riv. da luglio 2019 a giugno 2020 è pari a € 699,30 con una differenza di € -0,70 rispetto ai 700 € (0,7 x 12 mesi= 8,4) - 8,4 €; III riv. da luglio 2020 a giugno 2021 è pari a € 709,79 con una differenza di € 9,79 rispetto ai 700 € (9,79 x 12 mesi= 117,48); da luglio 2021 a febbraio 2022 è pari a € 741,02 con una differenza di € 41,02 rispetto Pt_1
(41,02 x 7mesi= 287,14); da febbraio 2023 a febbraio 2024 è pari a € 704,90 con una differenza di € 4,9 rispetto ai CP_5
4,90 x 12 mesi= 58,8); (16,8 + 117,48 + 287,14 + 58,8) – 8,4 = € 471,82.
CP_3 lio 2023 la rivalutazione arretrata sulla base dei prospetti riv. Istat è in totale di € 479,86 e in particolare: I riv. da luglio 2018 a giugno 2019 è pari a € 801,6 con una differenza di € 1,6 rispetto agli 800
€ (1,6 x 12 mesi= 19,02); II riv. da luglio 2019 a giugno 2020 è pari a € 799,20 con una differenza di € -0,80 rispetto agli 800 € (0,8 x 12 mesi= 9,6) - 9,6 €; III riv. da luglio 2020 a giugno 2021 è pari a € 811,19 con una differenza di € 11,19 rispetto agli 800 € (11,19 x 12 mesi= 134,28); da luglio 2021 a febbraio 2022 è pari a € 846,88 con una differenza di € 46,88 rispetto Pt_1
€ (46,88 x 7 mesi= 328,16); da febbraio 2023 a luglio 2023 è pari a € 801,60 con una differenza di € 1,6 rispetto agli CP_5
1,6 x 5 mesi= 8); (19,02 + 134,28 + 328,16 + 8) – 9,6 = € 479,86.
CP_4 raio 2024 la rivalutazione arretrata sulla base dei prospetti riv. Istat è in totale di € 421,20 e in particolare: I riv. da luglio 2018 a giugno 2019 è pari a € 601,2 con una differenza di € 1,2 rispetto ai 600 € (1,2 x 12 mesi= 14,4); II riv. da luglio 2019 a giugno 2020 è pari a € 599,40 con una differenza di € -0,6 rispetto ai 600 € (0,6 x 12 mesi= 7,2); -7,2 III riv. da luglio 2020 a giugno 2021 è pari a € 608,39 con una differenza di € 8,39 rispetto ai 600 € (8,39 x 12 mesi= 100,68); da luglio 2021 a febbraio 2022 è pari a € 635,16 con una differenza di € 35,16 rispetto Pt_1
(35,16 x 7 mesi= 246,12); da febbraio 2023 a febbraio 2024 è pari a € 805,60 con una differenza di € 5,6 rispetto CP_5
0 € (5,6 x 12 mesi= 67,2); (14,4 + 100,68 + 246,12 +67,2) -7,2 = € 421,20. Alla luce di quanto esposto, la somma dovuta per rivalutazione è di € 1.372,88. Merita altresì accoglimento l'eccezione d'inammissibilità della produzione documentale, poiché tardiva. Le parti opposte, costituite in ritardo in data 27.05.2024, successivamente alla prima udienza indicata in citazione (22.05.2024), sono subentrate nel processo con le decadenze già maturate;
pertanto, la produzione documentale relativa alle spese da rimborsare è da considerarsi inammissibile per intervenuta decadenza. La voce relativa alle spese straordinarie è rimasta dunque sfornita di prova. In conclusione, il precetto opposto deve essere annullato per la somma eccedente rispetto a quella indicata di € 1.372,88. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate integralmente ai pagina 4 di 5 sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 55/2024: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla il Controparte_1 precetto notificato il 21/12/203 per la somma eccedente € 1.372,88. Rigetta per il resto l'opposizione. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 13/05/2025
Il Giudice dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 55/2024 avente ad oggetto agli atti esecutivi e all'esecuzione, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ANGELA IEMMOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , e CP_3 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_4 C.F._4 patrocinio dell'avv. MARIAGRAZIA GERRATANA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti.
OPPOSTE
CONCLUSIONI OPPONENTE: Insiste
- in via preliminare, nell'inammissibilità della produzione documentale perché tardiva per intervenuta decadenza, in subordine nella rimessione in termini.
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 co 1 cpc,
- in via principale: dichiarare la nullità del precetto notificato il 21.12.23 al Sig.
[...]
ad istanza di , e , per CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 el titolo “Sente i i a c.p.c.;
- In subordine, nel merito, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 co 1 cpc, nel rigetto del precetto per tutte le voci di spesa perché non dovute, o non dovute negli importi precettati per tutti i motivi esposti in atto;
- in ulteriore subordine, ridurre gli importi per rivalutazione da luglio 2018/febbraio 2022 nelle misure indicate come da tabelle: ad € 340,04 per;
ad € 578 in favore di CP_2
pagina 1 di 5 ; ad € 433,6 in favore di;
per complessivi €1.351,64.- CP_3 CP_4 aggior credito di € 2.000 onente per maggiori importi versati per assegni all'ex coniuge da gennaio 2019/ottobre 2019 (fino all'ordinanza presidenziale del 29.10.19) con il minor credito di € 340,04 o quell'altro che risulterà dovuto all'opposta , e quello dovuto alle figlie all'esito di CTU. CP_2
Rigettare le voci d inarie, per omessa notifica del titolo e/o non dovute per i motivi esposti nell'opposizione. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che dichiara di essere antistatario.
OPPOSTE: NEL MERITO: In via principale rigettare le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. di controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in parte narrativa per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto alcun compenso.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE L'opposizione a precetto proposta da è parzialmente fondata e deve pertanto Controparte_1 essere accolta per quanto di ragione. Con atto di precetto notificato in data 21 dicembre 2023, e CP_2 CP_3 hanno intimato ad il paga di CP_4 Controparte_1
ì suddivisa: € 1.3 arretrati dovuti per rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento verso la moglie, riferiti dall'anno 2018 fino al mese di febbraio 2024; € 1.679,28 a titolo di arretrati dovuti per rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento verso la figlia riferiti dall'anno 2018 fino al mese di luglio 2023; € CP_3
778,30 a titolo di arretrati dov valutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento verso la figlia riferiti dall'anno 2018 fino al mese di febbraio 2024; € 1.027,80 a titolo di CP_4 spese st ie dovute e non versate in favore della figlia e, infine, € 180,00 a CP_3 titolo di compensi e onorari per l'atto di precetto, ex D.M. 147/ mprensivi di rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge. I titoli esecutivi a fondamento del precetto sono costituiti dalla sentenza di separazione n. 893/2017, emessa in data 19 luglio 2017 a definizione del procedimento n. 2836/2016, e dalla sentenza di divorzio n. 237/2022, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 22 febbraio 2022 nel procedimento n. 257/2019. Sono innanzitutto inammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. relativi alla nullità del precetto, per la mancata notifica dei titoli esecutivi su cui esso si fonda, in particolare la sentenza di separazione e la sentenza di divorzio. Invero, la proposta opposizione si rivela idonea a sanare tale nullità per raggiungimento dello scopo. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In caso di violazione dell'art. 479 c.p.c., la sanatoria della nullità dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo è realizzabile solo nell'ipotesi in cui il debitore proponga congiuntamente un'opposizione di merito, insieme a quella di rito. Ciò in quanto la contestazione dell'esistenza del diritto di azionare l'esecuzione rivela che il debitore ha chiaramente individuato il soggetto creditore e il debito cui si riferisce l'azione esecutiva, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (cfr. Cass. 14275/2022). Inoltre recentemente la Suprema Corte ha statuito che “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio sull'andamento o sull'esito del processo;
fatta eccezione per i casi in cui la violazione delle norme processuali comporti, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/01/2024, n. 903). Nel caso di specie, l'opponente, per un verso, ha proposto un'opposizione di merito riguardante le voci di spesa oggetto del precetto, determinando la sanatoria della nullità, e, per altro verso, non ha dedotto alcuna lesione del diritto di difesa. È invece fondato il motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. relativo agli errori di calcolo negli importi precettati a titolo di rivalutazione. Invero, effettuando la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT si ottengono i seguenti risultati.
CP_2 bbraio 2024 la rivalutazione arretrata sulla base dei prospetti riv. Istat è in totale di € 471,82 e in particolare: I riv. da luglio 2018 a giugno 2019 è pari a € 701,4 con una differenza di € 1,4 rispetto ai 700 € (1,4 x 12 mesi= 16,8); pagina 3 di 5 II riv. da luglio 2019 a giugno 2020 è pari a € 699,30 con una differenza di € -0,70 rispetto ai 700 € (0,7 x 12 mesi= 8,4) - 8,4 €; III riv. da luglio 2020 a giugno 2021 è pari a € 709,79 con una differenza di € 9,79 rispetto ai 700 € (9,79 x 12 mesi= 117,48); da luglio 2021 a febbraio 2022 è pari a € 741,02 con una differenza di € 41,02 rispetto Pt_1
(41,02 x 7mesi= 287,14); da febbraio 2023 a febbraio 2024 è pari a € 704,90 con una differenza di € 4,9 rispetto ai CP_5
4,90 x 12 mesi= 58,8); (16,8 + 117,48 + 287,14 + 58,8) – 8,4 = € 471,82.
CP_3 lio 2023 la rivalutazione arretrata sulla base dei prospetti riv. Istat è in totale di € 479,86 e in particolare: I riv. da luglio 2018 a giugno 2019 è pari a € 801,6 con una differenza di € 1,6 rispetto agli 800
€ (1,6 x 12 mesi= 19,02); II riv. da luglio 2019 a giugno 2020 è pari a € 799,20 con una differenza di € -0,80 rispetto agli 800 € (0,8 x 12 mesi= 9,6) - 9,6 €; III riv. da luglio 2020 a giugno 2021 è pari a € 811,19 con una differenza di € 11,19 rispetto agli 800 € (11,19 x 12 mesi= 134,28); da luglio 2021 a febbraio 2022 è pari a € 846,88 con una differenza di € 46,88 rispetto Pt_1
€ (46,88 x 7 mesi= 328,16); da febbraio 2023 a luglio 2023 è pari a € 801,60 con una differenza di € 1,6 rispetto agli CP_5
1,6 x 5 mesi= 8); (19,02 + 134,28 + 328,16 + 8) – 9,6 = € 479,86.
CP_4 raio 2024 la rivalutazione arretrata sulla base dei prospetti riv. Istat è in totale di € 421,20 e in particolare: I riv. da luglio 2018 a giugno 2019 è pari a € 601,2 con una differenza di € 1,2 rispetto ai 600 € (1,2 x 12 mesi= 14,4); II riv. da luglio 2019 a giugno 2020 è pari a € 599,40 con una differenza di € -0,6 rispetto ai 600 € (0,6 x 12 mesi= 7,2); -7,2 III riv. da luglio 2020 a giugno 2021 è pari a € 608,39 con una differenza di € 8,39 rispetto ai 600 € (8,39 x 12 mesi= 100,68); da luglio 2021 a febbraio 2022 è pari a € 635,16 con una differenza di € 35,16 rispetto Pt_1
(35,16 x 7 mesi= 246,12); da febbraio 2023 a febbraio 2024 è pari a € 805,60 con una differenza di € 5,6 rispetto CP_5
0 € (5,6 x 12 mesi= 67,2); (14,4 + 100,68 + 246,12 +67,2) -7,2 = € 421,20. Alla luce di quanto esposto, la somma dovuta per rivalutazione è di € 1.372,88. Merita altresì accoglimento l'eccezione d'inammissibilità della produzione documentale, poiché tardiva. Le parti opposte, costituite in ritardo in data 27.05.2024, successivamente alla prima udienza indicata in citazione (22.05.2024), sono subentrate nel processo con le decadenze già maturate;
pertanto, la produzione documentale relativa alle spese da rimborsare è da considerarsi inammissibile per intervenuta decadenza. La voce relativa alle spese straordinarie è rimasta dunque sfornita di prova. In conclusione, il precetto opposto deve essere annullato per la somma eccedente rispetto a quella indicata di € 1.372,88. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate integralmente ai pagina 4 di 5 sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 55/2024: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla il Controparte_1 precetto notificato il 21/12/203 per la somma eccedente € 1.372,88. Rigetta per il resto l'opposizione. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 13/05/2025
Il Giudice dott. Claudio Maggioni
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