Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/06/2025, n. 11306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11306 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11306/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03259/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3259 del 2023, proposto da
RE OB, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele De Majo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Salaria,332;
contro
Comune di Amatrice, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Reggio D’Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Amatrice, prot. n. 0022936 del 6 dicembre 2022, a firma della Responsabile del Settore VI Assistenza alla popolazione post sisma, notificato mediante deposito alla Casa comunale il 12/12/2022, con il quale è stata resa nota al ricorrente l’avvenuta decadenza dal diritto al “ contributo per l’autonoma sistemazione ” (C.A.S.) ex art. 1, comma 2, lettera a), OCDPC n. 614/2019, cod. A468, a far data dal 16/10/2022, sul presupposto che la comunicazione del ricorrente: “ per il mantenimento dei requisiti prot. n. 21273 del 10/11/2022, oltrechè tardiva in rapporto ai termini di legge previsti, non può essere accolta perché non in linea con quanto previsto dall’art. 1 comma 3 dell’OCDPC 899/2022 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Amatrice;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con atto di gravame notificato alla controparte in data 9 febbraio 2023 e depositato in giudizio il successivo 23 febbraio 2023, impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di decadenza meglio specificato in epigrafe.
2. Il ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.
2.1 Incompetenza e violazione di legge, con cui il ricorrete deduce che il provvedimento gravato dovrebbe essere annullato per incompetenza del funzionario firmatario e per violazione della normativa che impone di evidenziare, nell’atto amministrativo, i poteri di colui dal quale l’atto stesso promana.
2.2 Violazione dell’OCDPC n. 899 del 23 giugno 2022 e dell’OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019, con cui il ricorrente deduce che: “ Nessun passaggio dell’art. 1 dell’OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019 prevede dunque che la omessa ripresentazione annuale della dichiarazione prevista al comma 1 del medesimo articolo 1 comporti la decadenza dal diritto al contributo per cui è ricorso, per coloro che abbiano tempestivamente presentato, nei 120 giorni dalla pubblicazione dell’anzidetta OCDPC n. 614/2019, la dichiarazione di cui sopra, che pertanto avrebbe potuto essere la prima di una serie perdurante per tutto il periodo emergenziale.
A quanto sopra deve aggiungersi che l’art. 1 della successiva OCDPC n. 899 del 23 giugno 2022, nel prevedere, a causa della perduranza dello stato di emergenza, che la dichiarazione di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 614/2019, per l’anno 2022, dovesse presentarsi entro il 15 ottobre 2022, ha espressamente sancito la “sospensione” dell’erogazione del contributo in parola per coloro che non abbiano presentato la dichiarazione anzidetta entro il termine di cui sopra, disponendo specificamente che “la sospensione opera fino alla data di effettiva presentazione della domanda”, prevedendo peraltro il mancato riconoscimento degli importi non corrisposti durante il periodo di sospensione.
Da quanto sopra emerge non soltanto l’illegittimità della decadenza dal diritto al contributo dichiarata dal provvedimento impugnato, in quanto disposta in assenza del presupposto di legge, ma anche l’espressa violazione dell’art. 1 dell’OCDPC n. 899 del 23 giugno 2022, che specificamente sancisce la mera sospensione e non la decadenza dal diritto al contributo per coloro che, entro il termine del 15 ottobre 2022, previsto dalla disposizione in parola, non abbiano presentato la dichiarazione di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019. ”
2.3 Eccesso di potere, con cui il ricorrente lamenta che: “ A quanto sopra deve aggiungersi che il provvedimento impugnato non disconosce l’avvenuta regolare presentazione, per gli anni precedenti al 2022, della dichiarazione di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 614/2019 da parte del Signor RE e dunque la ricorrenza, nel caso specifico, dei requisiti per il riconoscimento del contributo in parola, ” con la conseguenza che: “ La decadenza del ricorrente dal diritto al contributo in oggetto si tradurrebbe dunque in una illegittima denegazione del diritto in questione, attesa la ricorrenza, per il Signor OB RE, di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del contributo anzidetto, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, che detta decadenza ha disposto in assenza di previsione normativa ed anzi in presenza del presupposto di legge per il riconoscimento del contributo stesso. ”
3. Il 17 aprile 2025 il Comune di Amatrice, già costituitosi in giudizio in data 24 maggio 2023, ha depositato in giudizio una memoria difensiva con cui ha, in via preliminare, eccepito l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), dell’OCDPC del 19 dicembre 2019, n. 614, per avere il ricorrente: “ dichiarato di avere stabilmente trasferito la sua dimora fuori dalla regione e presso la abitazione del figlio a Roma […] e fino al decesso [..] ”, e nel merito l’infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, giusta avviso dato alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. nel corso della presente udienza.
6. Osserva, infatti, il Collegio che il c.d. contributo per l’autonoma sistemazione, C.A.S., riconosciuto all’indomani del sisma che ha colpito il territorio del Comune di Amatrice nel 2016, integra gli estremi di un diritto patrimoniale la cui attribuzione non presenta profili di valutazione discrezionale da parte dell’Ente erogatore, essendo ancorato a presupposti rigidamente predeterminati dalla pertinente normativa, la ricorrenza dei quali, pertanto, fa nascere il diritto all’emolumento di che trattasi, e il cui venire meno, di contro, ne determina la perdita.
6.1 In termini ( ex ceteris ) T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 2 agosto 2018, n. 8676, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, a tenore del quale:
“ Ritenuto:
- che la concessione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.), riconosciuto all’indomani del sisma che ha colpito il territorio del Comune di Amatrice nel 2016, è una forma di assistenza alle famiglie rimaste senza casa dopo il terremoto, scelto da chi ha interesse ad ottenere l’erogazione di un emolumento (tutela economica) anziché la sistemazione in una struttura (tutela reale) e che non è previsto, peraltro, alcun contingentamento nell’erogazione del detto beneficio che “spetta” a chi sia titolare di diritti reali sull’immobile inagibile nel quale aveva l’abitazione principale al momento del sisma;
- che la concessione del contributo dipende, pertanto, solo dal possesso dei richiesti requisiti, al verificarsi dei quali spetta senz'altro, senza alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione e senza alcun limite quanto al novero dei possibili beneficiari, e che, per converso, il venir meno del beneficio dipende anch'esso dal solo verificarsi dei "fatti" cui le disposizioni normative e regolamentari collegano tale effetto;
- che, pertanto, trattandosi di diritto soggettivo e non ravvisandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva (dovendosi escludere anche la ricorrenza di una pubblica selezione per l'attribuzione del beneficio come nel caso dei finanziamenti pubblici, per i quali non è controversa la giurisdizione del Giudice amministrativo), la giurisdizione in subiecta materia non può che ricadere sull'A.G.O., concernendo questione relativa alla spettanza o meno del contributo e non di legittimità di atti incidenti su interessi legittimi ((cfr. C.d.S., parere n. 1474 del 2017; TAR Lazio, Sez. II Bis, n. 11416 del 2017; TAR Umbria, n. 240 del 2017; TAR Abruzzo, L'Aquila, nn. 196 e 197 del 2017; TAR Basilicata, n. 407 del 2016);
- che, infine, giova aggiungere che la giurisdizione non muta, tenuto conto della ricostruita natura della situazione soggettiva di base, ove si controverta, come nel caso di specie, di "revoca", "annullamento" o "sospensione-interruzione" del beneficio piuttosto che di "concessione" dello stesso, essendo in contestazione in definitiva la "spettanza" dello stesso;
- che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. in favore del G.O., salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O. nel termine perentorio ex art. 11 c.p.a.; ”.
6.2 Va pure osservato che il contributo erogato risponde a un’evidente finalità assistenziale e, dunque, avvantaggia in definitiva il solo beneficiario, non essendo in tale ipotesi ravvisabile alcun pubblico interesse, individuabile, invece, nella diversa fattispecie di erogazioni di finanziamenti pubblici in qualche misura finalizzati ad “attività” che l’Amministrazione intende favorire o sostenere (cfr. T.A.R. L’Aquila, Sezione I, 23/03/2019, n. 171).
6.3 In definitiva, dunque, trattandosi di diritto soggettivo, direttamente discendente dalla legge e dai provvedimenti commissariali, e non sussistendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione in subiecta materia non può che spettare all’Autorità giurisdizionale ordinaria, trattandosi di questione relativa alla spettanza oppure no del contributo di cui è causa e non di legittimità di atti incidenti su interessi legittimi ( ex multis : Tar Abruzzo, L’Aquila, n. 695 del 2012, n. 780 del 2012 e n. 17 del 2013).
7. In ragione di tutte le considerazioni svolte, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
8. Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla circostanza per cui il difetto di giurisdizione è stato rilevato d’ufficio dal Collegio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., innanzi al quale la parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO