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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4436/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Minas Gerais - Brasile) il 05/02/1961 e residente in [...](Rio Grande do Norte - Brasile) in Rua
ED CA HO n. 1373; (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Janeiro (Rio de Janeiro - Brasile) il 26/10/1991 e residente in [...](Rio Grande do Norte - Brasile) in Rua ED CA HO n;
1373; (c.f. Parte_3 C.F._3
[...
), nata il [...] a [...] - Brasile) ed ivi residente in [...]
HO n;
1373; (c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
Grande do Norte - Brasile) ed ivi residente in [...]n; 1373;
[...]
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_5 C.F._5
(Rio de Janeiro - Brasile) ed ivi residente in [...]de Souza Gomes HO n. 171/202;
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_6 C.F._6
Janeiro (Rio de Janeiro - Brasile) ed ivi residente in [...]de Souza Gomes HO n. 171/202, la quale agisce in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Persona_1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._7 Parte_7
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]de
[...] C.F._8
Janeiro (Rio de Janeiro Brasile), Rua Cel Eurico de Souza Gomes HO n 171/202;
[...]
(c.f. ), nato a [...] - Brasile) Parte_8 C.F._9 il 05/10/1991 e residente in ÃO Paulo (ÃO Paulo - Brasile) in Rua Alvorada 303/202;
[...]
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_9 C.F._10
Janeiro - Brasile) ed ivi residente in [...]n. 170; Parte_10
(c.f. ), nata a [...] - Brasile) il 11/02/1957
[...] C.F._11
e residente in [...]de Janeiro (Rio de Janeiro - Brasile) in Avenida Alfonso Arino de Melo Franco n.
285; (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_11 C.F._12
Pag. 1 di 9 NO (Minas Gerais - Brasile) ed ivi residente in [...]. Fortes Bustamante n. 121;
[...]
(c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._13
(Minas Gerais - Brasile) ed ivi residente in [...]. Fortes Bustamante n. 121; tuti con il patrocinio dell'Avv. Giulia Minucci del foro di Terni ( ), presso lo studio della quale C.F._14 sono elettivamente domiciliati come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per i ricorrenti come da note di trattazione scritta: “Piaccia al Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che , nato in [...] il [...]; Parte_1 Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...];
[...] Parte_3
, nato in [...] il [...]; nato in [...]_5
Brasile il 20/07/1978; nata in [...] il [...]; Parte_6 [...]
nata in [...] il [...]; nato in [...] il Persona_1 Parte_7
15/06/2018; , nato in [...] il [...]; Parte_8 Parte_9
nato in [...] il [...]; , nata in [...] l'[...];
[...] Parte_10
nata in [...] il [...] e nato in [...]_1
Brasile il 26/06/2005, sono cittadini italiani dalla nascita e ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi maggiorati di spese generali e accessori come per legge.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 15/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di nata in Persona_2
Pag. 2 di 9 Bagni San Giuliano, Comune di San Giuliano Terme (PI), il 06/07/1882 dai genitori italiani Persona_3
e in seguito emigrata in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare
[...] Persona_4 espressamente alla cittadinanza di nascita salvo poi, secondo quanto affermato alle pagg.3 e 15 del ricorso naturalizzarsi brasiliana il 22/07/1944, (docc.01-02-03-04).
Con decreto del 30/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 28/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. All'esito, previa declaratoria di contumacia del
Ministero convenuto veniva assegnato termine per comprovare il consenso all'azione del padre di due ricorrenti minorenni, con fissazione di una nuova data di trattazione per il giorno 24/10/2025 sempre secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. A tale incombente la difesa ha provveduto depositando il 7/05/2025 atto di consenso rilasciato dal sig. con Parte_12 sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale brasiliano.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 21/10/2025 con le quali ha emendato l'indicazione delle date di nascita di due dei ricorrenti.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2
Pag. 3 di 9 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dalla capostipite sposatasi nel 1905 in Persona_2
Brasile con cittadino straniero, ai figli e , nati rispettivamente Persona_5 Parte_1 nel 1906 e nel 1918 e dai quali i ricorrenti hanno dedotto di discendere.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti della capostipite per i quali si è Persona_2 registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Pag. 4 di 9 Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva
Pag. 5 di 9 espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il Persona_2 matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla a suoi due figli dai quale discendono gli odierni ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che la suddetta capostipite contraeva matrimonio il
09/09/1905, nel Comune di ÃO JO NO/MG, Brasile, con il brasiliano
[...]
(doc.3). Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: il Persona_6 Persona_5
09/06/1906, (doc.5) e il 02/11/1918, (doc.16), i quali avrebbero dato vita a due linee Parte_1 di discendenza alle quali i ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
Nessuna influenza può attribuirsi al fatto che l'ava si sia naturalizzata brasiliana Persona_2 nel 1944, dal momento che i di lei figli e avevano raggiunto Persona_5 Parte_1 la maggiore età da anni essendo nati l'uno nel 1906 e l'altro nel 1918.
Agli atti sono presenti due decisioni di riconoscimento della cittadinanza emesse dal Tribunale di
Roma relativamente ad altri membri della famiglia discendenti dalla stessa ava, (docc. 42-43).
In un'ottica generale si può semmai dubitare della attendibilità delle certificazioni negative di naturalizzazione rilasciate dall'Autorità brasiliana dal momento che il certificato prodotto sub. doc.
2 attesta una non naturalizzazione che cozza contro quanto dedotto dai ricorrenti.
- Ramo discendenza di Persona_5
, deceduto il 03/08/1985, si era sposato con il
[...] Persona_7
21/09/1929 (docc.06-07), la coppia generava , nata il [...] in [...] Persona_8
8). Dal matrimonio della predetta con contratto il 28/07/1955, (doc.9), sono nate in Persona_9
Brasile le ricorrenti l'11/02/1957, (da sposata Pt_10 Parte_10 Parte_10
(doc.11) e il 4/11/1972, (da sposata
[...] Parte_11 Parte_11
), (doc. 13). il 30/07/1985, ha sposato passando
[...] Parte_10 Persona_10 ad utilizzare il cognome (doc.12). il 20/12/2002, ha Parte_10 Parte_11 sposato passando ad utilizzare il cognome , (doc.14). Persona_11 Parte_11
Dall'unione di questi ultimi è nato il ricorrente il 26/05/2005 (doc. 15). Controparte_1
Pag. 6 di 9 - Ramo discendenza di Parte_1
Dal matrimonio di con contratto il 05/12/1946, (doc.17), sono Parte_1 Persona_12 nati in Brasile tre figli: , il 12/07/1950 (doc. 19); , Persona_13 Persona_14 il 31/08/1956 (doc.28); , nato il [...], odierno ricorrente Parte_1
(doc. 32).
ha sposato il 13/01/1973 (doc.20); dalla loro unione Persona_13 Persona_15 sono nati il ricorrente il 20/07/1978 (doc. 21) e Persona_16 [...] il 04/08/1980, che in data 01/10/2010 ha sposato Parte_13 Parte_12 passando a chiamarsi anche lei ricorrente, (docc. 24-25). Dal Persona_17 matrimonio di questi ultimi sono nati in Brasile gli odierni ricorrenti Persona_18 il 30/07/2013, (doc.26) e il 15/06/2018, (doc.27), minorenni rappresentati Parte_14 dalla madre con il consenso dell'altro genitore in atti, (documento depositato il 7/05/2025).
il 29/10/2012 ha sposato dalla Persona_16 Persona_19 quale ha poi divorziato nel 2016, (docc. 21-22).
ha sposato il 14/01/1989(doc. 29), dalla Persona_14 Controparte_3 quale ha avuto due figli, ricorrenti nel presente giudizio: , nato il Parte_8
05/10/1991 (doc. 30) e , nato il [...] (doc. 31). Parte_9
ha sposato il 06/02/1988 per poi Parte_1 Persona_20 divorziare nel 2021, (doc.33). La coppia ha avuto tre figli anch'essi ricorrenti: Parte_2
nato il [...], (doc.34), , nato il [...], (doc.35) e
[...] Parte_4 [...]
, nata il [...], (doc. 36). Parte_3
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione,
Pag. 7 di 9 la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_2 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Pag. 8 di 9 Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4436/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Minas Gerais - Brasile) il 05/02/1961 e residente in [...](Rio Grande do Norte - Brasile) in Rua
ED CA HO n. 1373; (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Janeiro (Rio de Janeiro - Brasile) il 26/10/1991 e residente in [...](Rio Grande do Norte - Brasile) in Rua ED CA HO n;
1373; (c.f. Parte_3 C.F._3
[...
), nata il [...] a [...] - Brasile) ed ivi residente in [...]
HO n;
1373; (c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
Grande do Norte - Brasile) ed ivi residente in [...]n; 1373;
[...]
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_5 C.F._5
(Rio de Janeiro - Brasile) ed ivi residente in [...]de Souza Gomes HO n. 171/202;
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_6 C.F._6
Janeiro (Rio de Janeiro - Brasile) ed ivi residente in [...]de Souza Gomes HO n. 171/202, la quale agisce in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Persona_1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._7 Parte_7
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]de
[...] C.F._8
Janeiro (Rio de Janeiro Brasile), Rua Cel Eurico de Souza Gomes HO n 171/202;
[...]
(c.f. ), nato a [...] - Brasile) Parte_8 C.F._9 il 05/10/1991 e residente in ÃO Paulo (ÃO Paulo - Brasile) in Rua Alvorada 303/202;
[...]
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_9 C.F._10
Janeiro - Brasile) ed ivi residente in [...]n. 170; Parte_10
(c.f. ), nata a [...] - Brasile) il 11/02/1957
[...] C.F._11
e residente in [...]de Janeiro (Rio de Janeiro - Brasile) in Avenida Alfonso Arino de Melo Franco n.
285; (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_11 C.F._12
Pag. 1 di 9 NO (Minas Gerais - Brasile) ed ivi residente in [...]. Fortes Bustamante n. 121;
[...]
(c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._13
(Minas Gerais - Brasile) ed ivi residente in [...]. Fortes Bustamante n. 121; tuti con il patrocinio dell'Avv. Giulia Minucci del foro di Terni ( ), presso lo studio della quale C.F._14 sono elettivamente domiciliati come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per i ricorrenti come da note di trattazione scritta: “Piaccia al Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che , nato in [...] il [...]; Parte_1 Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...];
[...] Parte_3
, nato in [...] il [...]; nato in [...]_5
Brasile il 20/07/1978; nata in [...] il [...]; Parte_6 [...]
nata in [...] il [...]; nato in [...] il Persona_1 Parte_7
15/06/2018; , nato in [...] il [...]; Parte_8 Parte_9
nato in [...] il [...]; , nata in [...] l'[...];
[...] Parte_10
nata in [...] il [...] e nato in [...]_1
Brasile il 26/06/2005, sono cittadini italiani dalla nascita e ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi maggiorati di spese generali e accessori come per legge.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 15/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di nata in Persona_2
Pag. 2 di 9 Bagni San Giuliano, Comune di San Giuliano Terme (PI), il 06/07/1882 dai genitori italiani Persona_3
e in seguito emigrata in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare
[...] Persona_4 espressamente alla cittadinanza di nascita salvo poi, secondo quanto affermato alle pagg.3 e 15 del ricorso naturalizzarsi brasiliana il 22/07/1944, (docc.01-02-03-04).
Con decreto del 30/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 28/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. All'esito, previa declaratoria di contumacia del
Ministero convenuto veniva assegnato termine per comprovare il consenso all'azione del padre di due ricorrenti minorenni, con fissazione di una nuova data di trattazione per il giorno 24/10/2025 sempre secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. A tale incombente la difesa ha provveduto depositando il 7/05/2025 atto di consenso rilasciato dal sig. con Parte_12 sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale brasiliano.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 21/10/2025 con le quali ha emendato l'indicazione delle date di nascita di due dei ricorrenti.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2
Pag. 3 di 9 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dalla capostipite sposatasi nel 1905 in Persona_2
Brasile con cittadino straniero, ai figli e , nati rispettivamente Persona_5 Parte_1 nel 1906 e nel 1918 e dai quali i ricorrenti hanno dedotto di discendere.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti della capostipite per i quali si è Persona_2 registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Pag. 4 di 9 Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva
Pag. 5 di 9 espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il Persona_2 matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla a suoi due figli dai quale discendono gli odierni ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che la suddetta capostipite contraeva matrimonio il
09/09/1905, nel Comune di ÃO JO NO/MG, Brasile, con il brasiliano
[...]
(doc.3). Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: il Persona_6 Persona_5
09/06/1906, (doc.5) e il 02/11/1918, (doc.16), i quali avrebbero dato vita a due linee Parte_1 di discendenza alle quali i ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
Nessuna influenza può attribuirsi al fatto che l'ava si sia naturalizzata brasiliana Persona_2 nel 1944, dal momento che i di lei figli e avevano raggiunto Persona_5 Parte_1 la maggiore età da anni essendo nati l'uno nel 1906 e l'altro nel 1918.
Agli atti sono presenti due decisioni di riconoscimento della cittadinanza emesse dal Tribunale di
Roma relativamente ad altri membri della famiglia discendenti dalla stessa ava, (docc. 42-43).
In un'ottica generale si può semmai dubitare della attendibilità delle certificazioni negative di naturalizzazione rilasciate dall'Autorità brasiliana dal momento che il certificato prodotto sub. doc.
2 attesta una non naturalizzazione che cozza contro quanto dedotto dai ricorrenti.
- Ramo discendenza di Persona_5
, deceduto il 03/08/1985, si era sposato con il
[...] Persona_7
21/09/1929 (docc.06-07), la coppia generava , nata il [...] in [...] Persona_8
8). Dal matrimonio della predetta con contratto il 28/07/1955, (doc.9), sono nate in Persona_9
Brasile le ricorrenti l'11/02/1957, (da sposata Pt_10 Parte_10 Parte_10
(doc.11) e il 4/11/1972, (da sposata
[...] Parte_11 Parte_11
), (doc. 13). il 30/07/1985, ha sposato passando
[...] Parte_10 Persona_10 ad utilizzare il cognome (doc.12). il 20/12/2002, ha Parte_10 Parte_11 sposato passando ad utilizzare il cognome , (doc.14). Persona_11 Parte_11
Dall'unione di questi ultimi è nato il ricorrente il 26/05/2005 (doc. 15). Controparte_1
Pag. 6 di 9 - Ramo discendenza di Parte_1
Dal matrimonio di con contratto il 05/12/1946, (doc.17), sono Parte_1 Persona_12 nati in Brasile tre figli: , il 12/07/1950 (doc. 19); , Persona_13 Persona_14 il 31/08/1956 (doc.28); , nato il [...], odierno ricorrente Parte_1
(doc. 32).
ha sposato il 13/01/1973 (doc.20); dalla loro unione Persona_13 Persona_15 sono nati il ricorrente il 20/07/1978 (doc. 21) e Persona_16 [...] il 04/08/1980, che in data 01/10/2010 ha sposato Parte_13 Parte_12 passando a chiamarsi anche lei ricorrente, (docc. 24-25). Dal Persona_17 matrimonio di questi ultimi sono nati in Brasile gli odierni ricorrenti Persona_18 il 30/07/2013, (doc.26) e il 15/06/2018, (doc.27), minorenni rappresentati Parte_14 dalla madre con il consenso dell'altro genitore in atti, (documento depositato il 7/05/2025).
il 29/10/2012 ha sposato dalla Persona_16 Persona_19 quale ha poi divorziato nel 2016, (docc. 21-22).
ha sposato il 14/01/1989(doc. 29), dalla Persona_14 Controparte_3 quale ha avuto due figli, ricorrenti nel presente giudizio: , nato il Parte_8
05/10/1991 (doc. 30) e , nato il [...] (doc. 31). Parte_9
ha sposato il 06/02/1988 per poi Parte_1 Persona_20 divorziare nel 2021, (doc.33). La coppia ha avuto tre figli anch'essi ricorrenti: Parte_2
nato il [...], (doc.34), , nato il [...], (doc.35) e
[...] Parte_4 [...]
, nata il [...], (doc. 36). Parte_3
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione,
Pag. 7 di 9 la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_2 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Pag. 8 di 9 Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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