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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/11/2025, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8078/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
RI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8078/25 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE A REVOCA
DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
promossa da
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
-Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
-Resistente contumace-
pagina 1 di 5 -- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 05.11.25.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione ex artt. 170 DPR 115/2022 e 15 Dlgs, depositato in data
18.07.25, l'avv. ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il Parte_1
decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, emesso dalla III sezione civile del Tribunale di Catania, in data 05/07/2025 e notificato al difensore in data
07/07/2025, nel procedimento civile n. 13198/2021 R.G., al fine di ottenerne la riforma. In particolare, il ricorrente premetteva di aver rappresentato – ammessa al Persona_1
patrocinio a spese dello Stato – nel citato procedimento, avente ad oggetto una domanda di divisione ereditaria. Deduceva, altresì, che in data 23.03.2025 depositava istanza di liquidazione dei compensi per l'attività prestata, ma che con decreto del 05.07.25 il
Tribunale di Catania, III Sez. Civile, disponeva la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per colpa grave e, per l'effetto, rigettava l'istanza di liquidazione dei compensi.
I ricorrenti lamentavano l'infondatezza delle motivazioni poste a fondamento dell'impugnato decreto, argomentando che non poteva essere attribuita a Persona_1
alcuna responsabilità e/o colpa grave;
pertanto chiedeva la revoca del decreto del 5 luglio
2025 e la liquidazione dei compensi in proprio favore.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Nel merito, il ricorso è inammissibile.
pagina 2 di 5 In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, n. 40971/2021) è consolidata nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intende avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio. Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n. 21997; Cass. Civ., n. 1539 del 2015). Difatti, la carenza di legittimazione ad agire – che è distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo – manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Nel caso di specie, unico soggetto che può dolersi della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è la parte e non il suo difensore, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, potendo il difensore agire nei confronti del cliente per la liquidazione del compenso.
Pertanto, risulta pienamente evidente che il ricorrente, Avv. , difetta Parte_1
della legittimazione attiva alla proposizione del presente giudizio di opposizione, atteso che il provvedimento impugnato ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, conseguentemente, unico soggetto legittimato a instaurare l'azione è
, quale esclusiva titolare del relativo diritto. Persona_1
Ulteriore circostanza che corrobora e rafforza la già evidenziata carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente è rappresentata dalla totale assenza di una valida procura alle liti pagina 3 di 5 riferita al presente procedimento. Invero, l'Avv. non ha prodotto alcun Parte_1
mandato difensivo rilasciato da ai fini della proposizione dell'odierna Persona_1
opposizione, come invece richiesto dall'art. 83 c.p.c., che impone la necessaria spendita di un potere rappresentativo specifico e attuale per la valida instaurazione del giudizio.
Il ricorrente ha, infatti, depositato unicamente una procura alle liti rilasciata in relazione a un diverso procedimento, contraddistinto dal R.G. n. 13198/2021, procura che, oltre a essere riferito a un giudizio distinto, non contiene alcuna clausola di estensione o spendibilità per controversie ulteriori o differenti rispetto a quelle espressamente indicate.
Tale omissione assume particolare rilievo, poiché nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato la legittimazione processuale spetta esclusivamente alla parte assistita e non al difensore, il quale può agire solo ove munito di valido e specifico mandato.
Ne consegue che, in assenza di una procura ritualmente conferita da ai fini Persona_1
della presente impugnazione, l'Avv. ha agito in totale difetto del necessario Parte_1
potere rappresentativo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per difetto di valida costituzione del rapporto processuale.
Alla luce delle predette considerazioni, l'opposizione avanzata deve essere dichiarata inammissibile.
Stante la contumacia del , nulla deve disporsi sulle spese Controparte_1
processuali.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8078/25 R.G. così statuisce:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Nulla sulle spese processuali.
Così deciso il 15.11. 2025
Il giudice
LV BA
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
RI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8078/25 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE A REVOCA
DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
promossa da
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
-Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
-Resistente contumace-
pagina 1 di 5 -- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 05.11.25.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione ex artt. 170 DPR 115/2022 e 15 Dlgs, depositato in data
18.07.25, l'avv. ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il Parte_1
decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, emesso dalla III sezione civile del Tribunale di Catania, in data 05/07/2025 e notificato al difensore in data
07/07/2025, nel procedimento civile n. 13198/2021 R.G., al fine di ottenerne la riforma. In particolare, il ricorrente premetteva di aver rappresentato – ammessa al Persona_1
patrocinio a spese dello Stato – nel citato procedimento, avente ad oggetto una domanda di divisione ereditaria. Deduceva, altresì, che in data 23.03.2025 depositava istanza di liquidazione dei compensi per l'attività prestata, ma che con decreto del 05.07.25 il
Tribunale di Catania, III Sez. Civile, disponeva la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per colpa grave e, per l'effetto, rigettava l'istanza di liquidazione dei compensi.
I ricorrenti lamentavano l'infondatezza delle motivazioni poste a fondamento dell'impugnato decreto, argomentando che non poteva essere attribuita a Persona_1
alcuna responsabilità e/o colpa grave;
pertanto chiedeva la revoca del decreto del 5 luglio
2025 e la liquidazione dei compensi in proprio favore.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Nel merito, il ricorso è inammissibile.
pagina 2 di 5 In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, n. 40971/2021) è consolidata nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intende avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio. Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n. 21997; Cass. Civ., n. 1539 del 2015). Difatti, la carenza di legittimazione ad agire – che è distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo – manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Nel caso di specie, unico soggetto che può dolersi della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è la parte e non il suo difensore, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, potendo il difensore agire nei confronti del cliente per la liquidazione del compenso.
Pertanto, risulta pienamente evidente che il ricorrente, Avv. , difetta Parte_1
della legittimazione attiva alla proposizione del presente giudizio di opposizione, atteso che il provvedimento impugnato ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, conseguentemente, unico soggetto legittimato a instaurare l'azione è
, quale esclusiva titolare del relativo diritto. Persona_1
Ulteriore circostanza che corrobora e rafforza la già evidenziata carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente è rappresentata dalla totale assenza di una valida procura alle liti pagina 3 di 5 riferita al presente procedimento. Invero, l'Avv. non ha prodotto alcun Parte_1
mandato difensivo rilasciato da ai fini della proposizione dell'odierna Persona_1
opposizione, come invece richiesto dall'art. 83 c.p.c., che impone la necessaria spendita di un potere rappresentativo specifico e attuale per la valida instaurazione del giudizio.
Il ricorrente ha, infatti, depositato unicamente una procura alle liti rilasciata in relazione a un diverso procedimento, contraddistinto dal R.G. n. 13198/2021, procura che, oltre a essere riferito a un giudizio distinto, non contiene alcuna clausola di estensione o spendibilità per controversie ulteriori o differenti rispetto a quelle espressamente indicate.
Tale omissione assume particolare rilievo, poiché nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato la legittimazione processuale spetta esclusivamente alla parte assistita e non al difensore, il quale può agire solo ove munito di valido e specifico mandato.
Ne consegue che, in assenza di una procura ritualmente conferita da ai fini Persona_1
della presente impugnazione, l'Avv. ha agito in totale difetto del necessario Parte_1
potere rappresentativo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per difetto di valida costituzione del rapporto processuale.
Alla luce delle predette considerazioni, l'opposizione avanzata deve essere dichiarata inammissibile.
Stante la contumacia del , nulla deve disporsi sulle spese Controparte_1
processuali.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8078/25 R.G. così statuisce:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Nulla sulle spese processuali.
Così deciso il 15.11. 2025
Il giudice
LV BA
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5