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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 02.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 19.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2028 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. Controparte_1
, in persona del
[...] [...]
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Controparte_2
Sonnino n. 96, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI e dall'Avv. Giuliana MURINO, in forza di procura generale alle liti, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
ricorrente
contro
2. in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede a Portoscuso (SU), zona industriale
Portovesme;
pagina 1 3. , in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore quali eredi Persona_2
legittimi di residenti a [...], in c.so Iglesias n. 32 Persona_3
4. , residente a [...], in c.so Iglesias n. 32; Parte_1
5. residente a[...]; Controparte_4
6. residente Carbonia (SU), in via Ferrara n. 7; Controparte_5
7. residente a [...]
43;
tutti elettivamente domiciliati a Cagliari, via Alghero n. 54, presso lo Studio
dell'Avv. Marco TOMBA, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistenti
e nei confronti di
8. in persona del Parte_2
procuratore speciale, corrente a Verona, in Lungadige Casagrande n. 16,
elettivamente domiciliata a Cagliari, via Dante n. 80, presso lo Studio dell'Avv.
RO SCHIRRU, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Piaccia all'adito Tribunale –contrariis reiectis,
a) accertare e dichiarare che l'infortunio in premessa, costituente reato
perseguibile d'ufficio, si è verificato per fatto e colpa dei dirigenti e preposti della
o comunque da persone appartenenti o facenti Controparte_3
parte della stessa convenuta, nonché di , , Persona_3 Controparte_4
pagina 2 , e dichiarare, quindi, la civile Parte_1 CP_6 Controparte_5
responsabilità, della in persona del L.R., con sede Controparte_3
legale in Portoscuso, di residente in [...], Persona_3 CP_4
residente in [...], residente in [...],
[...] Parte_1 CP_6
residente in [...], residente in [...]ai sensi
[...] Controparte_5
dell'art. 10 e 11 del T.U. n. 1124/1965 e art. 2049 c.c. in ordine all'evento
dedotto in lite;
b) per l'effetto, condannare in solido l' in persona Controparte_3
del rappresentante legale pro tempore, , , Persona_3 Controparte_4
, a corrispondere all' per i Parte_1 CP_6 Controparte_5 CP_1
titoli dedotti la somma di € 449.051,86= ovvero la maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazioni, e salve le variazioni
disposte ex lege sulla rendita;
c) con vittoria di spese e competenze”.
Nell'interesse di , Controparte_3 Parte_1
e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
e quali eredi di Parte_1 Persona_2 Persona_3
“l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, voglia ammettere e far espletare i
mezzi istruttori dedotti e deducendi per i convenuti e, all'esito, voglia:
1) in via principale, rigettare la domanda proposta dall' in quanto infondata CP_1
in fatto e diritto e comunque per quanto eccessiva in punto di an e di quantum
debeatur rispetto alle risultanze di causa, con vittoria delle spese giudiziali in
favore dei convenuti;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta anche solo in
parte la domanda dell' dichiarare che la chiamata in causa CP_1 Parte_2
pagina 3 in virtù del contratto assicurativo a garanzia della responsabilità CP_1
civile verso terzi descritto nell'espositiva del presente atto, è tenuta a garantire e
mallevare integralmente, per sorte accessori e spese legali, i convenuti che in
dipendenza del presente giudizio e dei fatti di causa dovessero venire condannati
al pagamento di somme in favore dell'ente ricorrente, condannando per l'effetto
la ridetta impresa assicuratrice a pagare direttamente all' le somme a questo CP_1
liquidate in sentenza per sorte accessori e spese legali ovvero a rimborsare ai
convenuti le somme che questi si trovassero per sentenza obbligati a pagare
all' . CP_1
Nell'interesse della Parte_2
“Il Tribunale adìto, contrariis rejectis, voglia:
a) Rigettare ogni avversa domanda ed assolvere la Parte_2
da ogni avversa pretesa;
[...]
b) Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' Controparte_1
ha proposto, davanti a questo
[...]
Tribunale, l'azione di regresso, ai sensi degli artt. 10 e 11, D.P.R. 20.06.1965, n.
1124, nei confronti di del socio Controparte_3
amministratore e dei dipendenti, con qualifica di quadri e Persona_3
preposti, , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 [...]
domandando la condanna degli odierni convenuti al rimborso della CP_6
somma di euro 449.051,86, somma sostenuta dallo stesso Ente a titolo di
pagina 4 prestazioni assicurative erogate in favore della vittima dell'infortunio, risultato poi mortale, , oltre gli accessori di legge. Controparte_7
In particolare, essa ha rappresentato:
− che dipendente della convenuta Controparte_7 [...]
con la qualifica di sabbiatore-verniciatore, V livello Controparte_3
C.C.N.L. settore metalmeccanico, il giorno 26.10.2001, tra le ore 11 e 11:30, era stato coinvolto in un'esplosione avvenuta all'interno di un serbatoio, mentre egli era intento nelle operazioni di sabbiatura e verniciatura dello stesso, affidategli dai superiori con carattere di urgenza;
− che, il giorno del sinistro, dopo aver provveduto alla CP_6
rimozione della ruggine all'interno del serbatoio mediante una pistola che emetteva silice e aria compressa (cd. sabbiatura), aveva iniziato la verniciatura della parte interna del serbatoio, destinata a contenere aria o gas compressi;
− che, per svolgere tali operazioni, il lavoratore aveva operato all'interno del serbatoio, sollevato da terra e poggiato su due cavalletti, inserendo la parte superiore del proprio corpo (testa, tronco e braccia) in un foro, del diametro di circa 40 centimetri, denominato tecnicamente “passo d'uomo”, mantenendo una posizione verticale, con i piedi poggiati a terra e le sole gambe all'esterno del serbatoio;
− che, nello svolgimento di tale attività, non era stato CP_6
equipaggiato con i dispositivi di protezione individuale, quali il casco e la tuta ignifuga, ma che egli aveva svolto tale attività solo con la maschera panoramica con autorespiratore collegata a una bombola e con una lampada alogena da 24
volt, non antideflagrante, per illuminare l'interno del serbatoio e verificare il proprio operato, lampada peraltro collegata mediante un trasformatore all'impianto di messa a terra del cantiere;
pagina 5 − che l'infortunio si era “verificato per una simultanea combinazione del
gas altamente infiammabile prodotto dalle vernici con l'aria presente all'interno
del serbatoio e di una scintilla, probabilmente scaturita dal faro di illuminazione
elettrico messo dal lavoratore dentro il serbatoio, che poteva aver provocato
l'innesco dell'incendio e dell'esplosione”;
− che, subito dopo il sinistro, gli ispettori, con rilievi documentali e fotografici, avevano descritto lo stato dei luoghi trovato nel cantiere e documentato come le vernici utilizzate fossero altamente infiammabili a temperature superiori ai 21° centigradi e che il serbatoio in cui si era verificata l'esplosione non era dotato di bocchettoni o aperture laterali per consentire la circolazione dell'aria;
− che, a seguito dell'infortunio, aveva subito lesioni Controparte_7
di particolare gravità: “paraplegia completa D3 scala Asia A, quale esito della
frattura-lussazione mielica D2-D3, estese ustioni al tronco, addome e agli arti,
frattura dell'avanbraccio destro e sinistro, fratture costali plurime, frattura della
scapola e della clavicola sinistra, trauma cranico con frattura parietale destra e,
infine, un disturbo post traumatico da stress che l' ha indennizzato con 363 CP_1
gg. di indennità temporanea assoluta (€ 15.611,62) e con una rendita diretta pari
al 98%”;
− che, per l'accertamento della penale responsabilità dell'amministratore unico della società, dei preposti alla sicurezza e capocantieri Persona_3
e era stato aperto il procedimento Controparte_4 CP_6
penale r.g.n. 980/2002 concluso con la sentenza di patteggiamento n. 23/2006
pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 14.02.2006 nei confronti di tutti gli imputati;
pagina 6 − che, in ordine alla dinamica dei fatti ed a prescindere dall'esito del giudizio penale, non potevano sussistere dubbi sulla responsabilità per l'infortunio della e dei preposti alla sicurezza, in quanto, dal Controparte_3
sopralluogo svolto dagli ispettori, era emersa la violazione della disciplina generale sulla sicurezza sul luogo di lavoro (art. 2087 c.c.), oltre alle specifiche disposizioni previste dall'art. 236 D.P.R. 24.04.1955 n. 547, in tema di lavori in ambienti nei quali possono esservi gas e vapori tossici o asfissianti, dall'art. 330
stesso D.P.R. relativo alle installazioni elettriche antideflagranti e dall'art. 377
predetto decreto relativo ai mezzi di protezione individuale del lavoratore;
− che, peraltro, come conseguenza delle lesioni procurate dalla deflagrazione, il lavoratore era deceduto in data 11.04.2007, di modo che l' aveva erogato una rendita per i superstiti;
CP_1
− che, pertanto, al momento della proposizione della domanda, CP_1
ha maturato il diritto di recuperare la somma di euro 449.051,86, non comprensiva dei successivi costi e interessi.
2. Nella fase di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., è stato riscontrato il decesso di Per_3
, legale rappresentante e amministratore unico della
[...] [...]
personalmente convenuto in causa quale Controparte_3
amministratore pro tempore della società. La notifica è stata quindi ordinata nei confronti degli eredi coniuge dell'amministratore, e Parte_1 Per_2
, figlio minore, rappresentato da quale genitore
[...] Parte_1
esercente della responsabilità genitoriale.
3. La per Controparte_3 Persona_3
lui, gli eredi e , e Parte_1 Persona_2 Parte_1
e in qualità di Controparte_4 CP_6 Controparte_5
pagina 7 quadri e preposti della si sono tutti Controparte_3
costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, e, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di
[...]
per essere tenuti indenni da qualsiasi Parte_2
pretesa economica in caso di accoglimento dell'azione di rivalsa.
In specie, costoro hanno esposto:
− che la responsabilità dell'infortunio occorso a non Controparte_7
poteva essere imputata a titolo di dolo o colpa al datore di lavoro e ai suoi preposti;
− che, la quantificazione del danno patito dal lavoratore era stata stimata in modo eccessivo dall'Ente assicuratore, in relazione ai postumi che sono derivati dal sinistro;
− che, infatti, sia rispetto all'an dell'evento che al quantum dei danni, la domanda proposta dall' è fondata solo sulle relazioni degli ispettori CP_1
della Asl n. 7 di Carbonia, dai referti medici e dagli atti del procedimento penale che non hanno alcun valore nel processo civile;
− che il procedimento penale non era stato definito con sentenza di condanna, di modo che qualsiasi accertamento svolto in quella sede non sarebbe utilizzabile dall' ai fini dell'azione di rivalsa;
CP_1
− che, indipendentemente dal merito della pretesa, il datore di lavoro era beneficiario della polizza n. 203.32.001003, stipulata il 08.08.2001, con per la “responsabilità Parte_2
civile per rischi industriali ed edilizia”, con la quale era stata pattuita: a) la garanzia R.C.O. per i danni subiti dai dipendenti della Controparte_3
nell'ambito delle loro attività lavorative;
b) la garanzia R.C.T. per i
[...]
pagina 8 danni subiti da soggetti terzi, rispetto alla , a Controparte_3
seguito dell'attività di quest'ultima;
− di avere tempestivamente denunciato il sinistro e di aver inviato tutte le comunicazioni con le richieste di attivazione della garanzia con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, anche al fine di interrompere il termine di prescrizione.
4. Con ordinanza del 28.01.2021 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della che si è Parte_2
tempestivamente costituita in giudizio, contestando il fondamento della domanda e chiedendo il rigetto della chiamata in garanzia proposta nei suoi confronti da parte resistente.
In specie, essa ha esposto:
− di aver adempiuto al proprio obbligo contrattuale di garanzia corrispondendo al lavoratore danneggiato dal sinistro, in data 04.08.2004, l'intero importo coperto dal massimale di polizza pari a lire 750.000.000, corrispondenti a euro 387.342,67;
− di avere, infatti, a seguito di formale richiesta della
[...]
corrisposto al danneggiato l'intero importo Controparte_3
liquidabile a titolo di indennizzo per singolo sinistro;
− che, proprio in ragione di tale pagamento, la società assicurata le aveva lasciato preventiva quietanza liberatoria rispetto a ulteriori pretese in relazione al sinistro;
− che, in ogni caso, l'attuale pretesa della resistente è infondata in quanto volta a qualificare la domanda dell' come domanda di risarcimento CP_1
danni cagionati a terzi (R.C.T.) quando è pacifico che ella ha agito in rivalsa facendo propria l'azione a tutela del danno subito dal prestatore di lavoro
pagina 9 (R.C.O.), rispetto alla quale l'Assicurazione del datore di lavoro si era già liberata pagando il massimale pattuito con la polizza per questa tipologia di sinistri.
5. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta in decisione sulle istanze formulate, con la precisazione che, il
05.09.2025, ha prodotto un attestato di costo relativo agli importi CP_1
versati per il sinistro fino al 20.05.2025, con l'importo di capitalizzazione della rendita volto ad aggiornare il valore della domanda a euro 683.464,36.
6. Preliminarmente, è opportuno chiarire la rilevanza che, nel presente processo, assume la sentenza penale di patteggiamento pronunciata nei confronti di , in qualità di datore di lavoro e amministratore della Persona_3
e di e Controparte_3 Controparte_4 [...]
in qualità di capocantieri e preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro CP_6
della Società.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione penale, aveva pronunciato, il 14.02.2006, la sentenza di patteggiamento n. 23/20061 nei confronti di , Persona_3 1 Si riporta di seguito, il capo di imputazione, sulla base del quale il Tribunale in composizione monocratica aveva pronunciato la sentenza di patteggiamento: “Del reato di cui all'art. 590 comma 3 c.p. perché, in qualità di datore di lavoro – Persona_3 Controparte_8
- e in qualità di capocantieri e preposti,
[...] Controparte_4 CP_6 cagionavano per colpa, secondo le rispettive competenze, lesioni personali gravissime al lavoratore dipendente della medesima Società, consistite in “ustioni di 1°, 2° e Controparte_7 3° grado estese al 40% della superficie corporea, frattura della seconda e terza vertebra dorsale con interessamento degli archi posteriori e deformazione del lume del canale vertebrale, fratture costali multiple, frattura della clavicola e della scapola sinistra, contusioni polmonari con emotorace, versamento pleurico, fratture del radio, dell'ulna e del parietale” dalle quali derivava una malattia che metteva in pericolo la vita della persona offesa, la incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni ( stimato in circa 260 giorni ), la perdita della funzione statica e della funzione deambulatoria nonché l'indebolimento permanente dell'organo della prensione;
colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per violazione degli artt. 236 e 330 del DPR 27 aprile 1955 n. 547 per non avere predisposto per il serbatorio (del quale era intento CP_6 alla verniciatura interna) un sistema di ventilazione e di ricambio dell'aria necessario al fine di ridurre i rischi di propagazione all'interno di gas e sostanze tossiche nocive, altamente infiammabili, provenienti dalle vernici utilizzate, nonché per non avere messo a disposizione del lavoratore un proiettore di illuminazione del tipo antideflagrante;
cosicché mentre stava procedendo alla verniciatura interna del serbatoio in Controparte_7 acciaio, veniva investito dall'esplosione ed incendio delle sostanze infiammabili sprigionate dall'uso delle vernici, riportando le descritte lesioni. In Portoscuso, il 26/10/2001”.
pagina 10 e (doc. 20, prodotto con il ricorso Controparte_4 CP_6
introduttivo).
La parte resistente, al fine di escludere l'utilizzabilità degli atti del procedimento penale in questo giudizio, ha eccepito l'irrilevanza della sentenza penale di patteggiamento ai fini probatori
L'eccezione è infondata e dev'essere disattesa.
Sul punto, trova, infatti, applicazione il principio espresso dall'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che anche questo Giudice ritiene di dover condividere, secondo cui “La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi
degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. - pur non implicando un accertamento
capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di
responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza
adeguatamente motivare” (Cass. civ., Sez. VI-III, 06.12.2011, n. 26263); e,
ancora, “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento
e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere
della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di
cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente
valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia
probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la
sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del
dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel
giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti
accertati in sede penale” (Cass. civ., Sez. III, 07.11.2023, n. 31010).
Inoltre, è bene sottolineare che, in generale, nel giudizio civile risarcitorio le risultanze del procedimento penale, pur non avendo valore totalmente vincolante,
pagina 11 possono essere comunque liberamente apprezzate dal Giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza.
Infine, quanto al tema dell'utilizzabilità ai fini probatori degli atti di indagine raccolti in sede di procedimento penale, segnatamente in tema di verbali di sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento ispettivo, ed equiparabili a quelle rese al PM o alla Polizia Giudiziaria, la Suprema Corte ha precisato che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a
base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad
avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in
sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia
giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. civ., Sez. II,
20.01.2017, n. 1593; cfr. anche Cass. civ., sez. III, del 28.02.2023 n. 5947, che ha così affermato: “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il
rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile
quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato
attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel
giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia
dimostrativa in ordine al fatto da provare”).
Così richiamati i principi di diritto rilevanti nella fattispecie in esame, non può
esserci alcun dubbio sul fatto che gli atti del processo penale, definito con la sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Cagliari, possano costituire il punto di partenza per l'accertamento della fondatezza dell'azione di regresso esperita dall' nei confronti di CP_1 Controparte_3
, Persona_3 Parte_1 Controparte_4 CP_6
e ciascuno per il proprio titolo, quali soggetti che hanno Controparte_5
pagina 12 violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
Sez. L., 09.04.2014, n. 8372)2.
Da questa premessa, secondo la sopra menzionata giurisprudenza, si perviene alla ulteriore affermazione logica che gli atti del procedimento penale ben possono essere utilizzati dal Giudice civile per svolgere l'accertamento sulle eventuali responsabilità di tutti i convenuti per l'infortunio occorso a , Controparte_7
nelle rispettive qualità di datore di lavoro, dirigenti e preposti, essendo loro affidata la gestione dell'impresa e, come tali, obbligati a garantire la sicurezza sul lavoro. Costoro, infatti, ove si accerti la responsabilità nell'accadimento dell'infortunio, possono essere tutti chiamati a rispondere solidalmente nell'azione di rivalsa esercitata in questa sede dall' . Controparte_9
Si deve rammentare, altresì, che, in tema di infortuni e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è colui che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici essendo responsabile in quanto titolare di una specifica posizione di garanzia ex artt. 2087
e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall' ai sensi degli artt. CP_1
10 ed 11, D.P.R. n. 1124 del 1965. Tale responsabilità può essere estesa, non solo,
al dirigente con poteri di gestione e spesa in punto di sicurezza sul lavoro, ma,
anche, ai preposti dell'azienda, qualora emerga in modo univoco la delega di funzioni e il loro coinvolgimento nella redazione ed esecuzione del piano di sicurezza. Infatti, per quanto attiene alla responsabilità del datore di lavoro, l'art. 2087 c.c.,
che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e questi è tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori rendendosi anche garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.
Rispetto alla disciplina della sicurezza sul lavoro e della responsabilità per gli infortuni, trova quindi applicazione una nozione più ampia di datore di lavoro,
come chiarito da un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
espressivo dei principi sopra richiamati, che così chiarisce: “In tema di infortuni e
sicurezza sul lavoro, opera una nozione di datore di lavoro in senso
prevenzionale che, per espressa previsione normativa, comprende non solo il
datore di lavoro formale ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in
materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici;
in tale
nozione va, pertanto, inclusa la figura dell'amministratore unico di società che, in
quanto titolare di una specifica posizione di garanzia, è responsabile ex artt. 2087
e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall ai sensi degli CP_1
artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965” (Cass. civ., sez. L., 22.01.2021, n.
1399).
Pertanto, nel presente giudizio, al fine di valutare la fondatezza dell'azione di regresso esperita dall' è necessario accertare se CP_1 Controparte_3
insieme all'amministratore unico e ai preposti, sia
[...]
responsabile dell'infortunio verificatosi ai danni di per la Controparte_7
violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, e, per far ciò,
pagina 14 potranno essere utilizzati gli accertamenti svolti in sede amministrativa dagli ispettori e le risultanze del fascicolo del procedimento penale.
7. Tanto premesso, nel merito, l'azione di regresso dell' è fondata CP_1
e deve essere accolta nei seguenti termini.
7.1 L' ha sostenuto la responsabilità della CP_1 Controparte_3
per l'infortunio sul lavoro in cui era incorso
[...] CP_7
operaio specializzato sabbiatore-verniciatore, V livello, dipendente
[...]
della resistente, sul presupposto che la società, nonché i relativi dirigenti/quadri e preposti non avessero adottato un diligente comportamento, orientato all'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro secondo la disciplina normativa vigente (cfr.
art. 2087 c.c., rubricato “Tutela delle condizioni di lavoro” e D.P.R. 27.04.1955,
n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, applicabile ratione
temporis al sinistro oggetto di causa).
Rispetto alla responsabilità del datore di lavoro, inteso in senso stretto come
è risultato provato nel presente Pt_2 Controparte_3
giudizio, perché non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: - che CP_7
fosse dipendente della - che questi avesse
[...] Controparte_3
prestato attività di operaio con la qualifica riconosciutagli nel ricorso introduttivo;
- che, il giorno 26.10.2001 egli fosse stato coinvolto nell'esplosione avvenuta allorché era intento nelle operazioni di verniciatura dell'interno di un serbatoio;
che i serbatoi, come quello nel quale era avvenuta l'esplosione, erano normalmente adibito allo stoccaggio di aria o gas compressa e sui quali erano necessari trattamenti di sicurezza prima di iniziare le lavorazioni di verniciatura;
-
che, come conseguenza delle gravissime lesioni subite, in data 28.02.2007,
avesse perso la vita. Controparte_7
pagina 15 La parte resistente, con la propria memoria difensiva, si è, infatti, limitata a contestare: a) la non riconducibilità del sinistro a una condotta colposa della società e dei suoi preposti;
b) la quantificazione dei postumi dell'incidente riconosciuta al lavoratore, valutata come sproporzionata ed eccessiva: in questo, i resistenti hanno contestato genericamente la documentazione medica e ispettiva prodotta dall'Ente assicuratore che, invece, questo Giudice ritiene di porre come base documentale del proprio convincimento ai fini della definizione del presente giudizio, attesa l'intrinseca rilevanza (raccolta delle dichiarazioni dei presenti in cantiere al momento del sinistro) e la attendibilità della provenienza
(documentazione acquisita in un procedimento penale e posta alla base di una sentenza di patteggiamento) (Cass. civ., Sez. III, 07.05.2021, ord. n. 12164)3.
Infatti, gli elementi probatori acquisiti in sede penale, corroborati anche dell'istruttoria svolta in questa sede, conducono inevitabilmente all'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, già apprezzabile dagli atti del patteggiamento.
Le circostanze relative alla dinamica del sinistro, con particolare riferimento al nesso causale e alla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
hanno trovato conferma nella documentazione prodotta con il ricorso introduttivo e dalle testimonianze rese, nel corso del presente giudizio, dagli operai CP_10
, all'udienza del 30.03.2023, e Simone LOI, all'udienza del 22.02.2024,
[...]
nonché dall'Ispettore del Lavoro , sempre all'udienza del CP_11 30.03.2023, a conferma dei verbali redatti in occasione degli accessi svolti presso il luogo del sinistro tra il 26 ed il 30.10.2001.
In particolare, dagli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale (doc. 18
ricorso introduttivo:
1. fascicolo fotografico;
2. referti medici;
da 8. a 12. verbali di sommarie informazioni rese, davanti agli Ispettori del Lavoro, da Per_3
, il giorno 29.10.2001, e , il
[...] Controparte_4 CP_6
giorno 30.10.2001, e , il 26-29.10.2001) e dall'istruzione Controparte_5
svolta nel corso del presente processo è risultato provato che:
− il giorno 26.10.2001, e , quali Controparte_4 CP_6
capicantieri, avevano richiesto ai lavoratori di procedere, con urgenza, alla sabbiatura e verniciatura di serbatoi destinati a contenere aria o gas compresse
(doc. 18 cit.: dichiarazioni sommari informatori);
− era impegnato, da solo e senza l'assistenza di un Controparte_7
collega, nelle operazioni di verniciatura;
− la verniciatura veniva eseguita con materiale altamente infiammabile, all'interno di un serbatoio chiuso, senza adeguato sistema di ventilazione, cui il lavoratore aveva avuto accesso mediante una cavità chiamata “passo d'uomo”
(doc. 18 cit.: allegati fotografici);
− le vernici utilizzate sono certificate, nella scheda di sicurezza allegata, come altamente infiammabili a temperature superiori ai 21° centigradi se sottoposte a una fonte di accensione (doc. 18 cit.: scheda di sicurezza);
− , operaio con qualifica di sabbiatore e verniciatore V Controparte_5
livello, al momento della deflagrazione si trovava a cinque metri dal serbatoio in cui stava operando e aveva confermato la dinamica Controparte_7
dell'incidente, riferendo che, al momento dell'esplosione, quest'ultimo stava utilizzando, per illuminare l'interno del serbatorio, la lampada elettrica che veniva
pagina 17 usualmente utilizzata dai verniciatori impegnati nelle medesime mansioni (doc. 18
cit.: verbali sommarie informazioni);
− nel luogo del sinistro erano stati ritrovati, tra gli utensili da lavoro, la lampada elettrica bruciata, la pisola per la verniciatura, la maschera facciale panoramica e un accendino rotto in più punti (cfr. doc. 18 cit.: riproduzione fotografica rilievi nn. 4, 5, 6, 9, 10 e 11);
− sempre aveva, in sede amministrativa, confermato Controparte_5
che si trovava all'interno del serbatoio con tutto il busto ed Controparte_7
era impegnato nella verniciatura, escludendo così che lo scoppio potesse essere riconducibile all'utilizzo improprio dell'accendino, portato dal lavoratore negli indumenti da lavoro, quale fumatore;
− la lampada elettrica rinvenuta in prossimità del serbatoio, normalmente utilizzata dai verniciatori per verificare l'esito delle lavorazioni, era di tipo non antideflagrazione;
− , al momento dell'esplosione, non era munito di Controparte_7
dispositivi di sicurezza individuale specifici per la lavorazione in cui era impegnato, in quanto indossava le scarpe antinfortunistiche, la tuta da lavoro non ignifuga e la maschera panoramica per la verniciatura con autorespiratore;
− era prassi della società consentire che i verniciatori eseguissero operazioni di verniciatura all'interno di serbatoi privi di adeguati sistemi di ventilazione, esponendo così i lavoratori al costante rischio di incidenti, posto che essi lavoravano sempre con parte del corpo all'interno del serbatorio,
introducendo, in assenza di illuminazione naturale, lampade non antideflagrazione
(doc. 18 cit.: sommarie informazioni ); Controparte_4
− nel documento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, redatto dalla società ai sensi del d.lgs. 19.09.1994 n. 626, nonostante fosse noto il rischio di
pagina 18 infiammabilità delle vernici utilizzate (le schede di sicurezza delle vernici fanno specifico riferimento alla possibilità di emanazione di gas altamente infiammabili a contatto con acqua o umidità nell'aria), non viene svolta alcuna valutazione rispetto ai rischi connessi alla verniciatura dell'interno dei serbatoi menzionati,
nonostante il datore di lavoro fosse consapevole del fatto che i lavoratori si introducessero all'interno dei serbatoi senza strumentazione antideflagrazione,
senza che i serbatoi fossero dotati di strumenti di ventilazione e senza sufficienti strumenti di protezione individuale;
− la riconducibilità dell'esplosione, secondo la regola della causalità adeguata, all'infiammazione dei gas prodotti dalle vernici esposte a calore e ad innesco dovuto agli strumenti di lavoro utilizzati, in totale assenza di cause alternative per giustificare il verificarsi dell'evento.
Alla luce delle risultanza processuali, si deve chiarire che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che si intende condividere, la responsabilità
conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio o, come nell'ipotesi di specie, l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile: in specie, si è precisato che “Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art.
2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico
del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od
omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto
pagina 19 di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni
di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale
creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui
scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento;
nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe
dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha
determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete
circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato
l'esposizione al pericolo” (Cass. civ., Sez. L, 25.10.2021, n. 29909; ex multis,
Cass. civ., Sez. L, 23.04.2008, n. 10529; Cass. civ., Sez. L, 25.09.2021, n. 1509).
Infatti, l'azione, esercitata dall' nei confronti delle persone civilmente CP_1
responsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura, non si configura come un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. – che l' può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento CP_1
del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro –, bensì la speciale azione di regresso spettante jure proprio all' CP_1
ai sensi degli artt. 10 e 11, D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, che è esperibile nei confronti del datore di lavoro in quanto soggetto obbligato a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, obbligo derivante da responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
civ., Sez. L, 19.06.2020, n. 12041).
La responsabilità dell'infortunio occorso a e che, a seguito Controparte_7
delle gravissime lesioni riportate, ne ha causato la morte a distanza di qualche anno, è quindi addebitabile al datore di lavoro, per non aver fornito, nel corso del
pagina 20 presente giudizio, la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., mentre l' dal canto proprio, ha ampiamente dimostrato l'esistenza CP_1
dell'obbligazione lavorativa, la sussistenza del danno, il nesso causale tra questo e le condotte di tipo omissivo ascrivibili al datore di lavoro, situazione che, in ogni caso, risulta avallata dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori e dalle risultanze dell'istruttoria assunta nel corso del presente processo.
Era stata, dunque, la condotta negligente e imperita del datore di lavoro a causare,
nella misura in cui egli non lo aveva impedito, l'evento infortunistico che aveva visto coinvolto il lavoratore.
Il datore di lavoro non ha, infatti, offerto alcuna prova in ordine all'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza su di lui gravanti e le conseguenze del sinistro solo a lui imputabili a titolo di colpa per la mancata valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori durante la verniciatura – attività di eccezionale specializzazione tale da esigere una disciplina specifica e attenta dei rischi – e alla totale carenza nell'adozione delle fondamentali misure di sicurezza atte a evitare eventi come quello accaduto.
Come già chiarito, le risultanze dei documenti di causa hanno evidenziato come il documento per la valutazione dei rischi (D.V.R.) abbia omesso qualsiasi osservazione in ordine agli eventi a cui sono esposti gli operatori specializzati in attività altamente pericolose, quali sono i verniciatori che operano all'interno di serbatoi.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese nel presente giudizio dai testi e dai sommari informatori in sede ispettiva, risulta che la condotta del datore di lavoro abbia apertamente violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dal citato D.P.R. n. 547/1955.
pagina 21 Tale normativa, rispetto ai lavori svolti all'interno di tubazioni o canali nei quali possono essere presenti gas infiammabili, all'art. 236 prevede che “Prima di
disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art. 235, chi sovraintende ai
lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una
temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee.
Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le
valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare
intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi
equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un
avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono
essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di
accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto
o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi
entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata
lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale
respirazione”.
A tal proposito, nessuna prova è stata offerta in ordine alla regolarità dei controlli di sicurezza da eseguire sul serbatoio prima di procedere alla verniciatura con materiale altamente infiammabile.
Inoltre, in aggiunta a quanto emerso dalle dichiarazioni dei sommari informatori, i testi e LOI, sentiti rispettivamente all'udienza del 30.03.2023 e del CP_10
22.04.2024, hanno confermato che era stato incaricato di Controparte_7
verniciare l'interno di un serbatoio, destinato a contenere aria compressa e che
pagina 22 nello svolgimento di tale compito il lavoratore non era assistito da altro lavoratore,
come invece previsto dal 3° comma dell'art. 236.
Rispetto, invece, all'utilizzo di apparecchi elettrici in luoghi con rischio di incendio o esplosione l'art. 329 del decreto prevede che “Non sono ammesse
installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli articoli 330 e 331, nei luoghi
ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:
a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche
costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione,
sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza.”.
L'art. 330 precisa, poi, che “Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo
precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze del processo di
lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono
essere installati motori elettrici, purché questi, le relative apparecchiature ed i
relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme
della installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore.”
Anche in questo caso, in aggiunta alle risultanze dei verbali di sommarie informazioni che hanno confermato la circostanza, dalla prova testimoniale espletata nel presente giudizio è emerso che era prassi della società procedere alla verniciatura del serbatoio in totale assenza di sistemi di adeguata ventilazione,
lasciando che i lavoratori utilizzassero, quale unica strumentazione fornita dal datore di lavoro per illuminare l'interno del serbatorio, lampade o proiettori non antideflagranti, il tutto considerando la piena consapevolezza della società che per la verniciatura venissero utilizzate vernici che, a contatto con l'aria e l'umidità,
sprigionavano gas altamente infiammabili.
pagina 23 I testi hanno inoltre confermato di non aver mai avuto in dotazione tute ignifughe.
Risulta quindi del tutto evidente la violazione del disposto, tanto, dell'art. 236,
quanto, dell'art. 330 del d.p.r. 547/1955.
Può infatti precisarsi che è lo stesso art. 237 che prevede, a completamento della disciplina applicabile in ambienti chiusi con rischio di presenza di gas infiammabili che “Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la
presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle
misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare
il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di
corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature col chiodi. Se
necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza”.
Nel caso di specie, nonostante la normativa vigente risultasse particolarmente rigorosa, il datore di lavoro non ha rispettato nessuna delle previsioni di legge,
esponendo i lavoratori al rischio di incidenti come quello che poi, effettivamente,
ha coinvolto . Controparte_7
7.2 Così chiarita e accertata la responsabilità generale della
[...]
sotto il profilo delle responsabilità Controparte_3
individuali, di cui l' ha chiesto l'accertamento al fine della condanna al CP_1
pagamento di quanto versato all'assicurato, invece, la responsabilità per i fatti di causa deve essere limitata alla figura del solo (e per lui gli Persona_3
eredi legittimi e ), quale amministratore Parte_1 Persona_2
unico della società all'epoca dei fatti e quale soggetto responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro.
Come detto, facendo applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quando ci si occupa di responsabilità inerenti a infortuni sul luogo di
pagina 24 lavoro, la nozione di datore di lavoro deve essere intesa in senso prevenzionale e,
quindi, in senso più ampio rispetto alla classica nozione.
A riguardo, è stato chiarito che la responsabilità per l'infortunio sul lavoro, anche nelle ipotesi nelle quali il datore di lavoro sia una società di capitali, dotata di personalità giuridica, grava anche sul “titolare dei poteri di decisione e di spesa in
materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici;
in tale
nozione va, pertanto, inclusa la figura dell'amministratore unico di società che, in
quanto titolare di una specifica posizione di garanzia, è responsabile ex artt. 2087
e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall ai sensi degli CP_1
artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965” (Cass. civ., sez. L., 22.01.2021, n.
1399).
Nel caso di specie, , oltre a essere individuato Persona_3
dall'organigramma della società come amministratore Controparte_3
unico, legale rappresentante e datore di lavoro (doc. 18 cit.), è risultato, nel corso del processo, il soggetto che, a prescindere dall'inquadramento all'interno della società, aveva il potere di gestione e direzione dell'impresa e che si occupava personalmente di tutti gli aspetti inerenti all'esercizio dell'attività, incluse la valutazione dei rischi e la scelta delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento dei lavori nel cantiere.
In primo luogo, egli ha predisposto e sottoscritto il documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. n. 626/1994 e del piano di sicurezza aziendale.
In secondo luogo, è emerso dalle sommarie informazioni rese dallo stesso Per_3
che fosse stato proprio lui a consegnare ai lavoratori gli strumenti di
[...]
protezione individuale ed a selezionare tale consegna in relazione alle mansioni affidate a ciascuno;
si riporta il seguente passaggio delle dichiarazioni rese:
“Consegno loro le scarpe, la maschera facciale, la tuta in cotone e i guanti da
pagina 25 lavoro in funzione del lavoro, inoltre, consegno loro anche le cuffie, le cinture e il
casco e quant'altro necessitano per ridurre i rischi sul lavoro, come si evince
dalle schede di consegna dei d.p.i.” (doc. 18 cit. – pag. 92).
In particolare, è stato proprio lui a consegnare gli strumenti di protezione individuale a come emerge dal verbale di consegna Controparte_7
contenuto negli atti del procedimento penale (doc. 18 cit.).
Infine, dalle sommarie informazioni rese da e Controparte_4 [...]
è emerso che le indicazioni sulle attività da svolgere nel cantiere CP_6
arrivassero dall'organizzazione dell'azienda, così impersonalmente indicando
. Persona_3
Quest'ultimo, proprio nell'esercizio dei poteri riconosciutigli, agendo come un dirigente della società, ha assunto quella qualità di datore di lavoro che la giurisprudenza qualifica come prevenzionale rispetto alla posizione del lavoratore infortunato, (doc. 18 cit. – verbale di sommarie Controparte_7
informazioni; organigramma societario;
piano di gestione della sicurezza).
è quindi responsabile di aver adottato misure di sicurezza Persona_3
che si sono rivelate del tutto inadeguate a tutelare l'integrità e la salute del lavoratore, e inoltre: - non aveva garantito l'adeguata informazione circa le situazioni di rischio;
- non aveva predisposto i controlli preliminari sul serbatoio nel quale era avvenuta la deflagrazione, controlli necessari per lo svolgimento della mansione del lavoratore in piena sicurezza;
- non aveva garantito la sicurezza del luogo di lavoro;
- non aveva consegnato al lavoratore tutti gli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi alle attività che si apprestava a svolgere. CP_6
Il datore di lavoro non ha rispettato tali doveri, nonostante sia emerso dai documenti di causa che fosse proprio lui, nell'esercizio dei corrispondenti poteri
pagina 26 di gestione e di spesa, ad aver predisposto il piano di sicurezza e ad essersi occupato personalmente di consegnare ai lavoratori gli strumenti di protezione individuale, di modo che egli non poteva che essere consapevole dei rischi connessi alle operazioni affidate ai suoi dipendenti e alla necessità che costoro fossero dotati di adeguati strumenti di sicurezza.
Del tutto irrilevanti, poi, sono le argomentazioni difensive di parte resistente, rese in modo generico nella parte in cui sono volte a escludere qualsiasi profilo di colpa del datore di lavoro rispetto al sinistro.
Le risultanze dell'interrogatorio formale di Parte_1 CP_4
, e di sono, poi, destituite di
[...] CP_6 Controparte_5
fondamento in quanto si pongono in aperto contrasto con le risultanze documentali degli accertamenti svolti dagli Ispettori del lavoro e nella parte in cui contengono dichiarazioni diverse rispetto a quelle che gli stessi avevano reso proprio in sede di sommarie informazioni nel corso delle indagini.
In particolare, nel corso dell'interrogatorio, essi hanno dichiarato che: il serbatoio nel quale era avvenuta l'esplosione fosse dotato “di diverse aperture che
consentivano il ricambio dell'aria; queste aperture si chiamano bocchelli”
( ; “il serbatoio aveva diverse aperture oltre al varco passo Parte_1
d'uomo” ( ); oppure hanno dichiarato di non sapere nulla a Controparte_5
riguardo.
Invece, nel corso dell'accertamento svolto dagli Ispettori è emerso che “il
serbatoio non era munito di un sistema di ventilazione con relativa estrazione e
ricambio d'aria necessaria per allontanare dall'interno dello stesso i gas
contenenti vapori nocivi ed infiammabili che si creano durante il processo di
verniciatura” (doc. 18 cit., pag. 8).
pagina 27 L'esame della documentazione fotografica contenuta nel fascicolo del procedimento penale ha confermato quanto rilevato dagli Ispettori, evidenziando l'assenza di un idoneo sistema di ventilazione.
Nel corso delle sommarie informazioni, altresì, è emerso che l'azienda aveva in programma di acquistare un sistema di estrazione dell'aria e di lampade antideflagrazione proprio al fine di rendere più sicura l'attività di verniciatura dell'interno dei serbatoi.
Proprio rispetto alla lampada riflettore, nel corso dell'interrogatorio è stato dichiarato che “i faretti sono di tipo antideflagrante” ( , “non è Parte_1
vero [che la lampada non era di tipo antideflagrante] perché anche io faccio i
lavori di verniciatura dei serbatoi e sono sempre dotato dei mezzi di protezione”
( ), “non è vero [che la lampada non era di tipo Controparte_5
antideflagrante]” ( ). Controparte_4
Sul punto gli Ispettori hanno chiarito che la lampada proiettore, “visto il processo
di lavorazione in cui operava il lavoratore, considerato che tali lavorazioni
comportano lo sviluppo di gas e sostanze infiammabili, e quindi pericoli di
esplosioni o di incendio, non era idonea per il lavoro specifico, perché non era di
tipo antideflagrante” (doc. 18 cit., pag. 8).
Nel corso delle sommarie informazioni, proprio aveva Controparte_4
dichiarato che “Se l'illuminazione risulta insufficiente ai lavoratori gli vengono
fornite lampade illuminanti che vengono posizionate all'interno dei serbatoi […].
Non ho verificato se la lampada fosse del tipo antideflagrante […]. Per il futuro
l'azienda ha deciso di acquistare lampade antideflagrante per illuminare
l'interno dei serbatoi”; , invece, che nel corso dell'interrogatorio CP_6
ha affermato di non sapere, agli Ispettori aveva riferito che “quella lampada si è
sempre usata e non era del tipo antideflagrante” (doc. 18 cit., pag. 100-104).
pagina 28 Le dichiarazioni contenute nei verbali di sommarie informazioni sono state rese nei giorni successivi al tragico evento che aveva coinvolto e Controparte_7
risultano, ad un attento esame comparativo con le dichiarazioni contenute nei verbali di interrogatorio formale, ben più genuine e coerenti di quanto riferito dalle parti nel corso dell'istruttoria del presente giudizio.
Sicché, il contenuto delle risultanze dei verbali di sommarie informazioni può
essere valutato come espressivo di un grado di attendibilità ben maggiore rispetto alle deposizioni, parzialmente difformi, rese ad oltre vent'anni di distanza, da coloro che sono parti del processo, il cui oggetto è l'accertamento della loro responsabilità in ordine ai fatti di causa.
L'infortunio di cui si tratta deve, in conclusione, ritenersi imputabile a Per_3
, colui che, secondo l'organizzazione aziendale, era responsabile
[...]
della direzione e sorveglianza del lavoro e che aveva portato, inoltre, alla realizzazione di un evento qualificabile in termini di reato colposo procedibile d'ufficio (lesioni gravissime derivanti dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, previste ai sensi dell'art. 590, comma 3°,
c.p.).
Accertata così la responsabilità di , e, per lui, degli eredi Persona_3
e , deve escludersi la responsabilità per i Parte_1 Persona_2
fatti oggetto di causa degli altri soggetti chiamati, inquadrati dal ricorrente nella posizione di quadro, (in proprio), e preposti, Parte_1 CP_4
, e .
[...] CP_6 Controparte_5
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'attribuzione a un soggetto della qualità di preposto, ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dalla legge in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, va fatta con riferimento alle mansioni
pagina 29 effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa e non sulla base della formale qualificazione giuridica attribuita, dovendosi ravvisare l'effettiva figura del preposto, con le relative responsabilità, solo nel caso in cui il datore di lavoro operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, presupponendo inoltre tale qualifica uno specifico addestramento a tale funzione e un'adeguata autonomia nella gestione, tanto in punto di decisioni che in punto di spesa (Cass. civ., Sez.
L., 20.08.1995 n. 7669).
Applicando tali principi alla normativa vigente all'epoca dei fatti e, in particolare,
al D.P.R. n 547/1955 e al d.lgs. n. 626/1994 citati, emerge che l'esistenza nel cantiere di un preposto, salvo che non vi sia la rigorosa prova della delega espressamente conferitagli, con pienezza di poteri e autonomia decisionale,
accompagnata da una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, in quanto rimane a suo carico soltanto il dovere di vigilare sul fatto che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza, mantenendo una condotta tale da non creare un pericolo per sé e per gli altri lavoratori.
Nel senso di esigere una prova rigorosa dell'attribuzione al preposto di una disponibilità gestoria e di spesa, al fine di ammetterne la responsabilità per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si è pronunciata ancora di recente la giurisprudenza di legittimità chiarendo che “Nell'ipotesi di infortunio del
dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del
subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994
(disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del
datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in
considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro
chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure
pagina 30 precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto
anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo
delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto,
destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e
predisposte dal datore e dai dirigenti responsabili, essendo comunque necessario,
ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per
impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi” (Cass. civ., Sez. L., 20.05.2025
n. 13514).
Nel caso di specie, parte ricorrente, nell'articolare le proprie difese non ha operato alcuna distinzione per le posizioni dei convenuti e non ha offerto la prova che vi fosse stato, con l'eccezione di , l'esercizio di poteri gestori o Persona_3
una delega di poteri tali da “impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi”.
L' infatti, si è limitato ad allegare al ricorso introduttivo la CP_1
responsabilità del dirigente e dei preposti convenuti in giudizio, fondando la pretesa della propria domanda unicamente sulla base della posizione da costoro rivestita nell'organigramma societario e senza documentare, nel rispetto del principio dell'onere della prova, quali fossero le attività da loro effettivamente svolte o i poteri loro conferiti dal datore di lavoro rispetto alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro.
Peraltro, alla luce delle dimensioni dell'impresa e del fatto che proprio Per_3
si impegnasse a consegnare personalmente agli operai gli strumenti
[...]
di protezione individuale, nonché della totale assenza di documentazione che provi il contrario, deve escludersi che i preposti avessero mai avuto un ruolo gestorio reale rispetto alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Pertanto, solo la società e possono essere considerati Persona_3
destinatari diretti delle disposizioni antinfortunistiche nell'ambito dell'attività di
pagina 31 impresa svolta, con la conseguenza che solo su costoro gravava l'obbligo di imporre e verificare il rispetto, da parte dei lavoratori, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, controllo che, nel corso della causa, è emerso essere stato omesso dal datore di lavoro in relazione alla attività prestata dal lavoratore infortunato.
Le domande svolte da nei confronti di quale quadro, CP_1 Parte_1
responsabile dell'organizzazione e produzione, , Controparte_4 [...]
e , quali preposti, devono essere rigettate. CP_6 Controparte_5
7.3 Da tutto quanto detto, consegue la fondatezza, nei limiti sopra esposti,
dell'azione di regresso proposta dall' ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. CP_1
30.06.1965, n. 1124, per il recupero delle somme liquidate a titolo di indennizzo in favore del lavoratore infortunato, che devono essere quantificate alla luce dell'attualizzazione della rendita corrisposta agli eredi del lavoratore deceduto a causa del sinistro, come documentato dall'attestazione del Dirigente della Sede
di Carbonia del 05.05.2025 con il certificato di credito (prodotto con CP_1
deposito del 05.09.2025, ad integrazione dell'attestazione di cui al doc. 4 del ricorso introduttivo), che riporta la capitalizzazione della futura rendita nella misura di euro 683.464,36.
La , in solido tra Controparte_3 Persona_3
loro e, per , gli eredi e Persona_3 Parte_1 Per_2
devono, pertanto, essere condannati al pagamento della somma di
[...]
euro 683.464,36 in favore dell'
[...]
, in persona Controparte_12
del Presidente pro tempore, con la maggiorazione degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1°, c.c., sull'importo originariamente richiesto di euro
449.051,86 (doc. 4 ricorso introduttivo) dall'11.06.2013, data di costituzione in
pagina 32 mora mediante richiesta stragiudiziale di pagamento, fino al 05.09.2025, e, per il periodo successivo, degli interessi di mora di cui all'art. 1284, comma 1°, c.c.,
sull'importo dal 06.09.2025 al saldo effettivo.
Il credito dell' per l'azione di regresso, infatti, è produttivo di interessi, CP_1
che sono non già compensativi bensì moratori, rinvenendo essi il loro fondamento giuridico nel ritardo col quale il datore di lavoro adempie la sua obbligazione consistente nella restituzione delle somme erogate dall'ente assicuratore per l'assistenza e l'indennizzo del proprio assicurato;
oltre tali interessi moratori - che,
in quanto tali, devono essere (come nella specie) espressamente richiesti - non è
invece dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3°, c.p.c., atteso che non si tratta di un credito di un credito di lavoro (Cass. civ., Sez. L, 3 aprile 1991,
n. 3442).
8. La ha chiesto, nel caso di accoglimento Controparte_3
dell'azione di regresso esperita da di essere tenuta indenne da quanto CP_1
essa sarà tenuta a pagare a seguito del presente processo, in ragione del contratto di assicurazione per i danni stipulato dalla , in favore anche Controparte_3
di tutti preposti, con Parte_2
La domanda di manleva è fondata e deve essere accolta.
Il 08.08.2001 la e la CP_3 Controparte_3 [...]
avevano concluso il contratto di Parte_2
assicurazione n. 203.32.001003, con durata decennale, al fine di garantire il rischio derivante da “impresa per la costruzione di impianti industriali,
carpenteria metallica in genere e non, sabbiature, verniciature, zincature e
coibentazioni, lavori elettrici, idraulici, fognari, scavi e movimento terra e
quant'altro” (doc. 1 memoria di costituzione terza chiamata).
pagina 33 Il contratto, di fronte al pagamento del premio, garantisce l'assicurato dal rischio derivante dalla responsabilità per danni cagionati, nell'esercizio dell'attività
d'impresa, ai dipendenti (R.C.O.) e ai terzi (R.C.T.).
In particolare, l'art. 13 delle condizioni generali di polizza prevede, in punto di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) che “La società si
obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare Parte_3
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 10
e 11 del DPR 20giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse malattie
professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti”.
Con appendice contestuale alla sottoscrizione del contratto erano state pattuite condizioni aggiuntive di polizza, a specificazione di quanto contenuto nelle condizioni generali allegate, con cui era stato precisato che l'assicurazione è
estesa, rispetto ai danni ai terzi, all'attività complementare esterna svolta dalla società assicurata, mentre, rispetto alla responsabilità civile verso i dipendenti, le condizioni aggiuntive specificano che “La Società [
[...]
si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto Parte_2
questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente
responsabile:
1) Ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 20 giugno 1965 n. 1124 per gli
infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per
le quali è prestata l'assicurazione;
2) Ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento danni non rientranti
nella disciplina DPR 20 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro di
cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia
derivata una invalidità permanente non inferiore all'11%, calcolata sulla base
delle tabelle di cui agli allegati del DPR 20giugno 1965 n. 1124.
pagina 34 L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro
l' sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Parte_3
Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le
azioni di rivalsa esperite dall' ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno CP_13
1984 n. 222” (sottolineatura del Giudice).
Tra le condizioni aggiuntive di polizza espressamente richiamate nel frontespizio del contratto è pattuita anche l'estensione della clausola “I” delle Condizioni
aggiuntive, nella polizza, che prevede che “L'assicurazione vale anche per la
responsabilità civile personale di quadri, dirigenti, dipendenti del Contraente, per
danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello
svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia,
sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, sempreché dall'evento
derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite
dall'art. 583 del Codice Penale” (sottolineatura del Giudice).
Infine, il contratto prevede un massimale per sinistro pari a lire 2.000.000.000, sia per la R.C.T. che per la R.C.O., con la seguente specificazione per la sola R.C.O.
“ma col limite per ogni persona deceduta o ferita di lire 750.000.000”.
L'esame delle difese delle parti conduce, come detto, all'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente di essere manlevata dalla
Parte_2
Il contratto di assicurazione stipulato da , CP_3 Controparte_3
prevedeva, infatti, nelle condizioni aggiuntive di polizza, la copertura del rischio relativo ad azioni di rivalsa esercitate dall' per morte o lesioni subite dai CP_1
dipendenti della società.
pagina 35 La Difesa della ha sostenuto che, nei confronti dell' ai Parte_2 CP_1
fini che ci interessano nel presente giudizio, avente a oggetto la domanda di regresso dell' nei confronti della società datrice di lavoro, l' non CP_1 CP_1
sarebbe terzo, bensì parte, in quanto avente una posizione del tutto assimilabile sostanzialmente a quella del datore di lavoro.
Ad avviso del Tribunale, l'assunto difensivo non è condivisibile.
Trova applicazione l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte di
Cassazione per cui la domanda di regresso dell' ex artt. 10 e 11, D.P.R. CP_1
n. 1124/1965 cit. non ha natura di surroga dell'ente nei diritti del dipendente al quale esso ha erogato la rendita da infortunio sul lavoro, ma di autonomo CP_1
distinto diritto dell' stesso, appunto, diritto da esercitare jure proprio verso il CP_1
datore di lavoro e i suoi preposti responsabili dell'infortunio (cfr., ex multis, Cass.
civ., Sez. L., 12.12.2024, n. 32168, che ha precisato che il credito fatto valere dall' ha autonoma finalità di recupero delle somme;
Cass. civ., Sez. L., CP_1
18.08.2004, n. 16141).
E, invero, il fine dell'azione di regresso di cui si tratta è certo quello di sanzionare il datore di lavoro inadempiente agli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori, ma soprattutto quello di ripristinare il patrimonio dell'Ente
depauperato. Nella vicenda scrutinata, l'azione esperita dall' presenta tutti i CP_1
presupposti previsti per l'operatività della garanzia R.C.T. nell'art. 13 della polizza conclusa con la società assicuratrice dalla società datrice di lavoro, ossia la presenza dell' che agisce in regresso ex artt. 10 e 11, D.P.R. n. CP_1
1124/1965 cit. e che è soggetto terzo rispetto al datore di lavoro, esercitando un autonomo diritto proprio di credito dell'Ente; il danno corrispondente al depauperamento patrimoniale dell'Istituto, danno risarcibile in quanto diretta
pagina 36 conseguenza delle lesioni riportate dal dipendente nell'infortunio sul lavoro e,
infine, l'esercizio dell'azione risarcitoria di regresso nei confronti dei responsabili dell'infortunio sul lavoro, cioè la società datrice di lavoro del dipendente infortunatosi e i suoi preposti.
L'interpretazione che riconduce l'azione esperita, in via autonoma, dall' CP_1
alla R.C.T. appare rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.
1362, rubricato “Intenzione dei contraenti” (“Nell'interpretare il contratto si deve
indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso
letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve
valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
contratto”), e 1363, rubricato “Interpretazione complessiva delle clausole” (“Le
clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il
senso che risulta dal complesso dell'atto”), c.c.
Invero, nel caso che ci occupa nel presente giudizio, in cui i responsabili dell'infortunio occorso al salvo quanto detto sopra, sono la Controparte_7
e i suoi preposti, soggetti assistiti dalla Controparte_3
garanzia R.C.T. inserita nella polizza de qua, l'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere condotta in maniera sistematica e complessiva, posto che l'art. 15, rubricato “Persone non considerate terzi”, non contempla assolutamente l' e l'art. 16, “Rischi assicurabili solo con patto speciale”, CP_1
nell'escludere le voci di danno non oggetto di copertura (comma 1°:
“L'assicurazione R.C.T non comprende i danni”; e, ancora, comma 2°:
“L'assicurazione R.C.T e R.C.O. non comprende i danni” ), non annovera l'azione speciale di regresso jure proprio dell' tra le ipotesi di danno escluse. CP_1
Peraltro, a riprova dell'atecnicismo che connota molte delle locuzioni ed espressioni ricorrenti nelle condizioni generali di contratto, si rileva che, in
pagina 37 relazione all'azione di regresso l'art. 13, primo cpv., prevede CP_13
espressamente che “Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O.
CP_1 valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' a' sensi dell'art. 14
della legge 12 giugno 1984, n. 222”; inoltre, come già rilevato supra, l'estensione della clausola “I” delle Condizioni aggiuntive, nella polizza, prevede che
“L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri,
dirigenti, dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a
terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli
effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti
del Contraente, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi
o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale” (sottolineatura del Giudice): tutto ciò a riprova dell'uso atecnico della nozione di parte o di terzo,
nelle clausole contrattuali.
Osserva, altresì, il Tribunale che, anche nell'ipotesi – qui non condivisa – in cui dall'utilizzo del criterio letterale permanesse un'incertezza nella ricostruzione dell'esatta volontà delle parti circa la riconducibilità dell'azione di regresso dell' all'ambito della R.C.O. o della R.C.T., il dubbio dovrebbe in ogni CP_1
caso essere risolto in senso favorevole alla società resistente/ricorrente in via riconvenzionale, nel rispetto delle regole dell'interpretazione del contratto secondo buona fede, nel senso più consono alla natura ed all'oggetto dell'accordo e, comunque, contro l'autore della singola clausola in quanto concluso con l'impiego di moduli predisposti unilateralmente dalla società assicuratrice (artt.
1366, “Interpretazione di buona fede”: “Il contratto deve essere interpretato
secondo buona fede”; 1369 e 1370 c.c., “Interpretazione contro l'autore della
clausola”: “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli
pagina 38 o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore
dell'altro”).
È parimenti infondata e deve essere disattesa l'ulteriore eccezione sollevata dalla secondo cui la società datrice di lavoro Parte_2
avrebbe già rilasciato un atto di liberatoria o di quietanza onnicomprensivo, che si estenderebbe, in ogni caso, anche alla copertura assicurativa per R.C.T.
Osserva, in proposito, il Tribunale che, nella comunicazione del 27.02.2004,
inviata dalla alla Parte_2 [...]
la società assicuratrice dichiara che il danno Controparte_3
riportato dal lavoratore supera il massimale della garanzia per la responsabilità
civile verso i prestatori di lavoro di lire 750.000.000, pari a euro 387.342,6, e che pertanto tale massimale viene messo a disposizione della ditta assicurata o direttamente pagato al dipendente, così evidenziando un riferimento alla sola garanzia R.C.O., tanto perché, appunto, si discorre esplicitamente di messa a disposizione del massimale della garanzia per i danni dei prestatori di lavoro,
ossia la garanzia R.C.O., quanto perché espone l'importo del massimale R.C.O. di lire 750.000.000, equivalenti a euro 387.342,67, a fronte del diverso massimale della garanzia R.C.T., indicato in polizza in lire 2.000.000.000, pari a euro
1.032.914,79 (doc. E, prodotto con la memoria di costituzione).
Con successiva comunicazione del 20.07.2004, trasmessa alla
[...]
dalla Parte_2 Controparte_3
quest'ultima aveva dichiarato di manlevare la assicuratrice, ma tale dichiarazione
è palesemente riferita alla sola garanzia R.C.O., tenuto conto dell'esplicito riferimento alla precedente lettera del 27.02.2004, con cui la , Parte_2
appunto, come appena rammentato, aveva inteso riferirsi alla sola garanzia per i danni dei prestatori di lavoro e al relativo massimale di lire 750.000.000, pari a
pagina 39 euro 387.342,67, relativo alla garanzia R.C.O., di gran lunga inferiore a quello della garanzia R.C.T.
D'altra parte, la nel presente giudizio, in memoria di Parte_2
costituzione, nel riferire sulle trattative e sugli accordi intercorsi con l'assicurata rima e dopo il pagamento in favore del Controparte_3
della somma di euro 387.342,67, fa riferimento alla sola Controparte_7
garanzia R.C.O. e al minor massimale per questa previsto in polizza.
Soccorrono, anche a questo proposito, i criteri di interpretazione del contratto pocanzi richiamati, estensibili evidentemente anche alle dichiarazioni unilaterali delle parti, e, in particolare, l'interpretazione delle dichiarazioni pure alla luce del comportamento anche successivo delle parti medesime.
Risulta, dunque, documentalmente provato che le interlocuzioni tra società
assicurata e assicuratrice avessero riguardato solo ed esplicitamente la garanzia
R.C.O.
Pertanto, posto che è pacifico in causa che la società assicuratrice, il 04.08.2004,
avesse versato a il solo importo di euro 387.342,67, Controparte_7
corrispondente al massimale di polizza di lire 750.000.000 (doc. 3, prodotto con la memoria di costituzione ), la Parte_2 Parte_2
deve essere condannata a tenere indenne la
[...] Controparte_3
da tutte le somme che questa sarà tenuta a pagare nel presente
[...]
procedimento, dedotte la franchigia prevista nella polizza e quanto già pagato e nei limiti del massimale contrattualmente previsto, che, nella fattispecie concreta,
non risulta superato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione delle rispettive domande e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014,
per le cause di previdenza, scaglione di valore da euro 520.000,01 a euro
pagina 40 1.000.000,00, calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto, sulla somma riconosciuta all'esito del giudizio in favore di
[...]
Controparte_14
, per quanto attiene la domanda di regresso svolta dall'Istituto
[...]
nei confronti di ed CP_9 Controparte_3
e , quali eredi di , e Parte_1 Persona_2 Persona_3
vengono liquidate secondo i parametri minimi, ad eccezione che per la fase istruttoria, liquidata sui medi, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e soprattutto della effettiva attività difensiva svolta.
Infine, anche rispetto al rapporto processuale conseguente alla chiamata in garanzia svolta da parte resistente, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, per le cause di previdenza, scaglione di valore da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto, sul valore della somma per cui l' CP_1
ha formulato domanda col ricorso a cui ha fatto seguito la chiamata in garanzia,
secondo i parametri medi, per tutte le fasi, ad eccezione di quella di studio,
liquidata sui massimi in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, in specie a seguito della articolate eccezioni della terza chiamata in garanzia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accerta la responsabilità civile della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...] Persona_3
in solido tra loro, e, per , degli eredi e Persona_3 Parte_1
pagina 41 , ciascuno per la propria quota ereditaria, in relazione Persona_2
all'infortunio sul lavoro occorso a il 26.10.2001; Controparte_7
2. condanna la in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, ed e , Parte_1 Persona_2
quali eredi di (ciascuno per la propria quota ereditaria), a Persona_3
pagare, all' Controparte_14
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore, la somma di euro 683.464,36, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di costituzione in mora, come specificato in parte motiva, al saldo;
3. condanna la in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, ed e , quali eredi di Parte_1 Persona_2 Per_3
(ciascuno per la propria quota ereditaria), da tutte le somme che
[...]
questa dovrà corrispondere per i titoli dedotti nel presente giudizio, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
4. rigetta, per il resto, la domanda di parte ricorrente;
5. condanna la in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido con e Parte_1 Per_2
, quali eredi di , a rifondere l'
[...] Persona_3 [...]
Controparte_12
, in persona del Presidente pro tempore, delle spese
[...]
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 15.743,00, di cui euro 43,00
per spese ed euro 15.700,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
pagina 42 6. condanna la in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, ed e , quali eredi Parte_1 Persona_2
dell'amministratore unico , Persona_3 Parte_1 CP_4
, e delle spese del presente
[...] CP_6 Controparte_5
giudizio, che liquida in complessivi 21.307,00, di cui euro 607,00 per spese ed euro 20.700,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A
Cagliari, 19.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. Carlo Augusto DURANTE, M.O.T. in tirocinio presso questo Ufficio dal 15.09.2025 al 18.12.2025
pagina 43
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si riporta la massima della sentenza: “Quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire”.
pagina 13 3 Si riporta la massima: “In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile - in presenza di un giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale”
pagina 16