TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11524 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8205/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII
SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8205/2024 promosso con ricorso depositato in data 16.4.2024 da:
(C.F.: , conosciuta alla nascita come nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
il 27/04/1937 a Fairview/New Jersey (USA), ed ivi residente alla Jersey Ave, 358; - (C.F.: Parte_3
), nata il [...] a [...]/New Jersey (USA), e residente in [...]/Ohio C.F._2
(USA), alla Observatory Hill, 1; - (C.F.: ), nata il [...] a Parte_4 C.F._3
Cincinnati/Ohio (USA), ed ivi residente alla Observatory Hill, 1; (C.F.: Parte_5
, nata il [...] a [...]/Ohio (USA), ed ivi residente alla Observatory Hill, 1; tutti C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Pedicini (C.F.: ), iscritto presso il Foro di C.F._5
Roma, giusta procura speciale notarile in atti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana RE IN.
Con ricorso ex art.281 decies cpc gli odierni ricorrenti espongono di essere cittadini statunitensi di origine italiana in quanto discendenti diretti della sig.ra (rispettivamente madre, nonna nonché Persona_1 bisnonna degli odierni ricorrenti), nata ad [...], nella provincia di Napoli, il giorno 12.12.1909, figlia di e (cfr. all. 2.1); la stessa emigrava negli Stati Uniti d'America primi Persona_2 Persona_3
900' ove si sposava (cfr. all. 2.2), in data 11.02.1934 con il sig. lias nch'egli Persona_4 Persona_5 originario d'Italia ma naturalizzatosi cittadino americano in data 10.12.1931 (cfr. all. 2.9); i due coniugi di cui sopra, generavano nella città di Fairview/New Jersey (USA) il 27.04.1937 (ovvero dopo l'avvenuta naturalizzazione americana del proprio padre già italiano – allegato in atti 2.3), la sig.ra Parte_2 alias quale odierna ricorrente, la quale si sposava a sua volta il 07.09.1957 con il sig.
[...] Per_6
(cfr. all.in atti al punto 2.4), adottandone in seguito il cognome da coniugata come Persona_7
; dall'unione di questi ultimi, nasceva la sig.ra attuale Parte_1 Persona_8 ricorrente, la quale a sua volta si sposava in data 20.05.1990 col sig. , ed aveva le seguenti Persona_9 figlie anch'esse odierne ricorrenti sig.ra e la sig.ra Parte_4 Parte_5
. La suesposta storia genealogica della famiglia “ ” è stata rappresentata
[...] Persona_10 dall'albero genealogico di cui in atti (vedesi all.n.1) oltre ai certificati di Stato Civile muniti di necessarie apostille (in quanto gli Stati Uniti d'America rientrano tra gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, assicurando la piena convalida dei documenti formati nel proprio Paese) con relativa traduzione giurata in lingua italiana (cfr. all. 2 e ss. di cui in atti). Che l'antenato italiano sig.
[...] Per_ alias , (rispettivamente padre, nonno nonché bisnonno delle odierni ricorrenti), ed altresì sposo Per_4 della dante causa sig.ra , faceva richiesta di naturalizzazione statunitense ottenendola con Persona_1 relativo giuramento di fedeltà in data 10.12.1931, e di conseguenza rinunciando alla cittadinanza italiana ufficialmente a partire dalla medesima data, come può evincersi dagli allegati in atti ed anch'essi come per legge, debitamente apostillati e tradotti in lingua italiana (cfr. all. 2.9). Tutto ciò premesso, il sig.
[...] Per_ alias perdeva la cittadinanza italiana rinunciandovi volontariamente quando la propria figlia Per_4
(odierna ricorrente), sig.ra , non era ancora nata, difatti la stessa nasceva solo in data Parte_2
27.04.1937 (come può evincersi dall'atto di nascita della stessa allegato in atti – cfr. all. 2.3) e per tale ragione, secondo la legge dell'epoca in particolare ex art. 8 legge n. 555/1912, veniva ad interrompersi la trasmissibilità della cittadinanza italiana per così dire “via paterna”.
Alla luce della documentazione in atti si può evincere come l'ascendenza degli odierni ricorrenti sia caratterizzata da una interruzione, questa volta involontaria, della cittadinanza italiana nella parte in cui Per_ l'attuale dante causa, sig.ra , moglie del sig. alias , in conseguenza della Persona_1 Persona_4 perdita della cittadinanza italiana di quest'ultimo, perdeva anch'ella la cittadinanza italiana e di conseguenza il diritto di tramandarla ai propri figli ai sensi della medesima legge sulla cittadinanza italiana vigente a quel tempo, in particolare ex art. 10 e 11 comma 1 della nr. 555 del 13/06/1912, nel caso di specie alla ricorrente sig.ra , la quale nasceva ius soli cittadina statunitense, ma al contempo iure sanguinis da Parte_2 madre italiana, la quale all'epoca della filiazione era ancora italiana. Che la summenzionata legge, disciplinava in particolare all'art. 1 i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;
”. L'art. 10 della medesima legge n. 555/1912, recitava al primo comma: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi”, affermando il principio dell'unicità della cittadinanza all'interno della famiglia ed impedendo ipotesi di possesso di più cittadinanze, mentre il terzo comma dello stesso articolo disponeva che: “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”, ed ancora all'art. 11 comma 1: “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, ne conseguiva che le donne italiane (così come quelle di discendenza italiana) che in vigore della suddetta legge contraevano matrimonio con cittadino straniero oppure sposate con cittadino italiano divenuto nel frattempo straniera (nel caso di specie la sig.ra ), perdeva la possibilità di tramandare la propria Persona_1 cittadinanza italiana e la possibilità di trasmissibilità ai propri figli. Tanto da dove ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria italiana affinchè i ricorrenti possano porre rimedio ad una lesione di diritto a loro spettante dalla nascita ovvero di essere cittadini italiani per discendenza di sangue.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dal rilascio di un'espressa dichiarazione di volontà in tal senso, da parte della donna che si coniugava con cittadino straniero, rilevando che tale disposizione integrava un'evidente disuguaglianza morale e giuridica a danno della donna, incompatibile con la Costituzione italiana.
Ciò posto con sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983, veniva affermata ulteriormente, la parità dei coniugi in materia di cittadinanza e filiazione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
n. 1, della Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, configurando un'inconcepibile disparità di trattamento, rispetto all'uomo cittadino, palesemente contraria ai princìpi costituzionali disciplinati in particolare all'art. 3 e 29 della Costituzione
Italiana. La disciplina sul riconoscimento per filiazione della cittadinanza italiana vigente all'epoca dei fatti, ledeva secondo la Corte Costituzionale, la posizione della madre nella famiglia, considerando la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici moderni (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del cod. civile;
la revoca di ogni possibile forma di discriminazione della donna rispetto all'uomo in tema di possesso e trasmissione dello status civitatis, viene altresì confermato e stabilito nella Convenzione di New York del 18.12.1979 ratificata ed eseguita dallo Stato
Italiano con legge n.132 del 14.3.1985. Va ribadito che l'art. 1, lettera a), della Legge n. 91 del 1992 (l'attuale legge vigente sulla cittadinanza italiana), ribadirà, più incisivamente, che: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini ciò in base alla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite - n. 4466 del 2009, ove viene enunciato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n.
151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). In estrema sintesi la disparità di trattamento è stata superata, come ampiamente riferito, dalla Corte di Cassazione la quale pronunciatasi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n.87 del 1975 e 30 del 1983, deve essere riconosciuto lo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della Legge n.555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La Corte Costituzione afferma altresì che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescindibile è giustiziabile in ogni momento per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione della illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale. Le pronunce di incostituzionalità appena citate dalla data di entrata in vigore della
Costituzione deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e conseguentemente ai loro discendenti.
La ratio della legge entrata in vigore il 01 luglio del 1912 di cui sopra, o meglio, la specialità dell'art. 7 sopra citato va in completa rottura con quanto disciplinato prima di allora, in particolare dall'art. 36 della Legge sull'Emigrazione n. 23 del 31.01.1901, in combinato disposto con il codice civile del 1865 , ossia “il figlio di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana in quanto seguiva le medesime sorti del genitore”
Sul punto il Consiglio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24 ottobre 1975 ha stabilito che: “l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minorenne, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
La Cassazione a S.U.: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr.
Cass. Civ. S.U. Sent. n. 25317 del 24/08/2022). 27) .
Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata, tradotta ed apostillata come risulta dalla documentazione versata in atti.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII
SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8205/2024 promosso con ricorso depositato in data 16.4.2024 da:
(C.F.: , conosciuta alla nascita come nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
il 27/04/1937 a Fairview/New Jersey (USA), ed ivi residente alla Jersey Ave, 358; - (C.F.: Parte_3
), nata il [...] a [...]/New Jersey (USA), e residente in [...]/Ohio C.F._2
(USA), alla Observatory Hill, 1; - (C.F.: ), nata il [...] a Parte_4 C.F._3
Cincinnati/Ohio (USA), ed ivi residente alla Observatory Hill, 1; (C.F.: Parte_5
, nata il [...] a [...]/Ohio (USA), ed ivi residente alla Observatory Hill, 1; tutti C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Pedicini (C.F.: ), iscritto presso il Foro di C.F._5
Roma, giusta procura speciale notarile in atti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana RE IN.
Con ricorso ex art.281 decies cpc gli odierni ricorrenti espongono di essere cittadini statunitensi di origine italiana in quanto discendenti diretti della sig.ra (rispettivamente madre, nonna nonché Persona_1 bisnonna degli odierni ricorrenti), nata ad [...], nella provincia di Napoli, il giorno 12.12.1909, figlia di e (cfr. all. 2.1); la stessa emigrava negli Stati Uniti d'America primi Persona_2 Persona_3
900' ove si sposava (cfr. all. 2.2), in data 11.02.1934 con il sig. lias nch'egli Persona_4 Persona_5 originario d'Italia ma naturalizzatosi cittadino americano in data 10.12.1931 (cfr. all. 2.9); i due coniugi di cui sopra, generavano nella città di Fairview/New Jersey (USA) il 27.04.1937 (ovvero dopo l'avvenuta naturalizzazione americana del proprio padre già italiano – allegato in atti 2.3), la sig.ra Parte_2 alias quale odierna ricorrente, la quale si sposava a sua volta il 07.09.1957 con il sig.
[...] Per_6
(cfr. all.in atti al punto 2.4), adottandone in seguito il cognome da coniugata come Persona_7
; dall'unione di questi ultimi, nasceva la sig.ra attuale Parte_1 Persona_8 ricorrente, la quale a sua volta si sposava in data 20.05.1990 col sig. , ed aveva le seguenti Persona_9 figlie anch'esse odierne ricorrenti sig.ra e la sig.ra Parte_4 Parte_5
. La suesposta storia genealogica della famiglia “ ” è stata rappresentata
[...] Persona_10 dall'albero genealogico di cui in atti (vedesi all.n.1) oltre ai certificati di Stato Civile muniti di necessarie apostille (in quanto gli Stati Uniti d'America rientrano tra gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, assicurando la piena convalida dei documenti formati nel proprio Paese) con relativa traduzione giurata in lingua italiana (cfr. all. 2 e ss. di cui in atti). Che l'antenato italiano sig.
[...] Per_ alias , (rispettivamente padre, nonno nonché bisnonno delle odierni ricorrenti), ed altresì sposo Per_4 della dante causa sig.ra , faceva richiesta di naturalizzazione statunitense ottenendola con Persona_1 relativo giuramento di fedeltà in data 10.12.1931, e di conseguenza rinunciando alla cittadinanza italiana ufficialmente a partire dalla medesima data, come può evincersi dagli allegati in atti ed anch'essi come per legge, debitamente apostillati e tradotti in lingua italiana (cfr. all. 2.9). Tutto ciò premesso, il sig.
[...] Per_ alias perdeva la cittadinanza italiana rinunciandovi volontariamente quando la propria figlia Per_4
(odierna ricorrente), sig.ra , non era ancora nata, difatti la stessa nasceva solo in data Parte_2
27.04.1937 (come può evincersi dall'atto di nascita della stessa allegato in atti – cfr. all. 2.3) e per tale ragione, secondo la legge dell'epoca in particolare ex art. 8 legge n. 555/1912, veniva ad interrompersi la trasmissibilità della cittadinanza italiana per così dire “via paterna”.
Alla luce della documentazione in atti si può evincere come l'ascendenza degli odierni ricorrenti sia caratterizzata da una interruzione, questa volta involontaria, della cittadinanza italiana nella parte in cui Per_ l'attuale dante causa, sig.ra , moglie del sig. alias , in conseguenza della Persona_1 Persona_4 perdita della cittadinanza italiana di quest'ultimo, perdeva anch'ella la cittadinanza italiana e di conseguenza il diritto di tramandarla ai propri figli ai sensi della medesima legge sulla cittadinanza italiana vigente a quel tempo, in particolare ex art. 10 e 11 comma 1 della nr. 555 del 13/06/1912, nel caso di specie alla ricorrente sig.ra , la quale nasceva ius soli cittadina statunitense, ma al contempo iure sanguinis da Parte_2 madre italiana, la quale all'epoca della filiazione era ancora italiana. Che la summenzionata legge, disciplinava in particolare all'art. 1 i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;
”. L'art. 10 della medesima legge n. 555/1912, recitava al primo comma: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi”, affermando il principio dell'unicità della cittadinanza all'interno della famiglia ed impedendo ipotesi di possesso di più cittadinanze, mentre il terzo comma dello stesso articolo disponeva che: “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”, ed ancora all'art. 11 comma 1: “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, ne conseguiva che le donne italiane (così come quelle di discendenza italiana) che in vigore della suddetta legge contraevano matrimonio con cittadino straniero oppure sposate con cittadino italiano divenuto nel frattempo straniera (nel caso di specie la sig.ra ), perdeva la possibilità di tramandare la propria Persona_1 cittadinanza italiana e la possibilità di trasmissibilità ai propri figli. Tanto da dove ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria italiana affinchè i ricorrenti possano porre rimedio ad una lesione di diritto a loro spettante dalla nascita ovvero di essere cittadini italiani per discendenza di sangue.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dal rilascio di un'espressa dichiarazione di volontà in tal senso, da parte della donna che si coniugava con cittadino straniero, rilevando che tale disposizione integrava un'evidente disuguaglianza morale e giuridica a danno della donna, incompatibile con la Costituzione italiana.
Ciò posto con sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983, veniva affermata ulteriormente, la parità dei coniugi in materia di cittadinanza e filiazione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
n. 1, della Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, configurando un'inconcepibile disparità di trattamento, rispetto all'uomo cittadino, palesemente contraria ai princìpi costituzionali disciplinati in particolare all'art. 3 e 29 della Costituzione
Italiana. La disciplina sul riconoscimento per filiazione della cittadinanza italiana vigente all'epoca dei fatti, ledeva secondo la Corte Costituzionale, la posizione della madre nella famiglia, considerando la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici moderni (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del cod. civile;
la revoca di ogni possibile forma di discriminazione della donna rispetto all'uomo in tema di possesso e trasmissione dello status civitatis, viene altresì confermato e stabilito nella Convenzione di New York del 18.12.1979 ratificata ed eseguita dallo Stato
Italiano con legge n.132 del 14.3.1985. Va ribadito che l'art. 1, lettera a), della Legge n. 91 del 1992 (l'attuale legge vigente sulla cittadinanza italiana), ribadirà, più incisivamente, che: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini ciò in base alla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite - n. 4466 del 2009, ove viene enunciato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n.
151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). In estrema sintesi la disparità di trattamento è stata superata, come ampiamente riferito, dalla Corte di Cassazione la quale pronunciatasi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n.87 del 1975 e 30 del 1983, deve essere riconosciuto lo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della Legge n.555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La Corte Costituzione afferma altresì che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescindibile è giustiziabile in ogni momento per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione della illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale. Le pronunce di incostituzionalità appena citate dalla data di entrata in vigore della
Costituzione deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e conseguentemente ai loro discendenti.
La ratio della legge entrata in vigore il 01 luglio del 1912 di cui sopra, o meglio, la specialità dell'art. 7 sopra citato va in completa rottura con quanto disciplinato prima di allora, in particolare dall'art. 36 della Legge sull'Emigrazione n. 23 del 31.01.1901, in combinato disposto con il codice civile del 1865 , ossia “il figlio di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana in quanto seguiva le medesime sorti del genitore”
Sul punto il Consiglio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24 ottobre 1975 ha stabilito che: “l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minorenne, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
La Cassazione a S.U.: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr.
Cass. Civ. S.U. Sent. n. 25317 del 24/08/2022). 27) .
Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata, tradotta ed apostillata come risulta dalla documentazione versata in atti.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata