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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9326 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN EN Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. CATALANO, 15 73100 LECCE presso il difensore avv.
AN EN opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOBILE Controparte_1 P.IVA_2
SS, elettivamente domiciliato in VIA SESSORIANA, 1 00185 ROMA presso il difensore avv.
NOBILE SS opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_2 nell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di
[...]
Roma, quale Foro esclusivo concordemente individuato tra le parti, e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte alle spese di lite.
Per Controparte_1
…si riporta agli atti aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale e chiede che la causa venga rimessa al Giudice competente con la compensazione delle spese o con spese al merito.
pagina 1 di 3 Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio , Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16465/2024 del 4.12.2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma quale foro esclusivo individuato dalle parti all'art.11 del contratto inter partes e chiedeva di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Ptsclas dichiarando di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente e chiedendo di rimettere gli atti al Tribunale di Roma quale giudice competente con termine per la riassunzione e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 4.12.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano sulla eccezione di incompetenza quindi il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Infatti, la clausola n 11 del contratto, che risulta predisposto dalla stessa , prevede per “ogni CP_2 controversia” la competenza del foro di Roma. L'esclusività del foro derogato è desumibile dal tenore della clausola e non è stata contestata dall'opposta.
La questione controversa tra le parti riguarda le spese di lite, che, secondo l'opponente vanno poste a carico dell'opposta in quanto soccombente, mentre secondo l'opposta vanno compensate o comunque non liquidate in questo giudizio.
Al fine di decidere in ordine alle spese, si osserva che nel caso in esame non opera l'art. 38 c.p.c. che esclude espressamente i casi di cui all'art. 28 c.p.c., ossia il foro stabilito per accordo delle parti.
Ne consegue che l'adesione operata dall'opposta, non vincola il giudice e, per l'effetto, non esclude la disamina in ordine alla fondatezza della sollevata eccezione, pertanto non è applicabile il principio espresso dalla giurisprudenza in punto di spese di lite secondo cui: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.” Cass. sez. 2 n 21300 del 30.7.2024
pagina 2 di 3 Stante la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso dal giudice incompetente e l'opponente ha diritto alla rifusione delle spese di lite avendo la pronuncia giudiziale natura decisoria ed essendo ravvisabile la soccombenza della parte opposta. (cfr Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n.17187 del 26/06/2019 L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento).
Le spese di lite si liquidano tenuto conto del valore della causa compresa tra € 26.000,01 e 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta ed applicando il compenso minimo per la tre fasi considerata la non complessità delle questioni trattate e la decisione alla prima udienza con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a conoscere della presente controversia e, per l'effetto, dichiara la nullità e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 16465/24 emesso dal Tribunale di Milano;
- dichiara la competenza del Tribunale di Roma a conoscere della presente controversia;
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in €
2906,00 per compenso, oltre 15% spese forf., Iva e cpa;
- assegna termine di mesi tre per la riassunzione del processo avanti il giudice territorialmente competente.
Milano, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN EN Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. CATALANO, 15 73100 LECCE presso il difensore avv.
AN EN opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOBILE Controparte_1 P.IVA_2
SS, elettivamente domiciliato in VIA SESSORIANA, 1 00185 ROMA presso il difensore avv.
NOBILE SS opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_2 nell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di
[...]
Roma, quale Foro esclusivo concordemente individuato tra le parti, e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte alle spese di lite.
Per Controparte_1
…si riporta agli atti aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale e chiede che la causa venga rimessa al Giudice competente con la compensazione delle spese o con spese al merito.
pagina 1 di 3 Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio , Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16465/2024 del 4.12.2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma quale foro esclusivo individuato dalle parti all'art.11 del contratto inter partes e chiedeva di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Ptsclas dichiarando di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente e chiedendo di rimettere gli atti al Tribunale di Roma quale giudice competente con termine per la riassunzione e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 4.12.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano sulla eccezione di incompetenza quindi il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Infatti, la clausola n 11 del contratto, che risulta predisposto dalla stessa , prevede per “ogni CP_2 controversia” la competenza del foro di Roma. L'esclusività del foro derogato è desumibile dal tenore della clausola e non è stata contestata dall'opposta.
La questione controversa tra le parti riguarda le spese di lite, che, secondo l'opponente vanno poste a carico dell'opposta in quanto soccombente, mentre secondo l'opposta vanno compensate o comunque non liquidate in questo giudizio.
Al fine di decidere in ordine alle spese, si osserva che nel caso in esame non opera l'art. 38 c.p.c. che esclude espressamente i casi di cui all'art. 28 c.p.c., ossia il foro stabilito per accordo delle parti.
Ne consegue che l'adesione operata dall'opposta, non vincola il giudice e, per l'effetto, non esclude la disamina in ordine alla fondatezza della sollevata eccezione, pertanto non è applicabile il principio espresso dalla giurisprudenza in punto di spese di lite secondo cui: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.” Cass. sez. 2 n 21300 del 30.7.2024
pagina 2 di 3 Stante la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso dal giudice incompetente e l'opponente ha diritto alla rifusione delle spese di lite avendo la pronuncia giudiziale natura decisoria ed essendo ravvisabile la soccombenza della parte opposta. (cfr Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n.17187 del 26/06/2019 L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento).
Le spese di lite si liquidano tenuto conto del valore della causa compresa tra € 26.000,01 e 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta ed applicando il compenso minimo per la tre fasi considerata la non complessità delle questioni trattate e la decisione alla prima udienza con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a conoscere della presente controversia e, per l'effetto, dichiara la nullità e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 16465/24 emesso dal Tribunale di Milano;
- dichiara la competenza del Tribunale di Roma a conoscere della presente controversia;
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in €
2906,00 per compenso, oltre 15% spese forf., Iva e cpa;
- assegna termine di mesi tre per la riassunzione del processo avanti il giudice territorialmente competente.
Milano, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 3 di 3