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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/12/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 547/23 RG
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. 547/2023 R.G.
nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Geraldi Parte_1 Parte_2 attori opponenti
Contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna M.A. Milano Parte_3 Convenuta opposta alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice dott. F. LL REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CE LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 547/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
( ) ed , nata a [...] il [...] C.F. ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Sciacca (AG), nella via Ovidio n.14, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Geraldi ATTORE OPPONENTE contro
, nata il [...]a [...], Parte_3 Per_1 residente a [...], C. F. n. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 dall'Avv. Anna Maria Antonietta Milano in virtù di procura alle liti in atti CONVENUTA OPPOSTA
Sulle conclusioni di cui alle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca
l'8.5.2023 con il quale veniva loro ingiunto di pagare, in favore della convenuta opposta
[...]
, la somma di € 23.487,81, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Parte_3
Nelle loro conclusioni gli opponenti hanno chiesto la revoca del predetto decreto ingiuntivo o, in subordine, accertarsi che quanto da loro dovuto alla parte opposta fosse quantificato nella minor somma di € 4.828,77, già corrisposta a in corso di causa, a mezzo assegno Parte_3
circolare n. 3504536281-06 tratto da Banca Intesa San Paolo e a loro inviato con raccomandata del
25.7.2024. I titoli sulla base dei quali era stato emesso il predetto decreto ingiuntivo erano rappresentati da: sentenza del Tribunale di Sciacca n. 371/2009 con la quale tutte le parti del presente giudizio erano state condannate in solido al pagamento delle spese legali in favore di Parte_4
nella misura di € 10.840, oltre accessori e sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 624/2015 con la quale le medesime parti erano state condannate al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, in favore della stessa per l'importo di € 6.500 oltre Parte_4
accessori.
Sulla base di quanto sopra ed avendo la convenuta opposta sostenuto di aver corrisposto per intero l'ammontare delle predette spese alla controparte, quest'ultima ne chiedeva la refusione nei confronti dei condebitori, oltre alle spese sostenute per l'accensione di un contratto di finanziamento con Agos, pari ad € 2.084 con relativi accessori.
Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo Parte_3
opposto.
La causa è stata istruita a mezzo di deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2025, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Ad avviso di questo Giudice il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere revocato per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Al fine di fare maggiore chiarezza sui fatti è importante partire dal dato che l'importo dovuto dagli opponenti alla convenuta opposta, non essendoci state contestazioni in ordine al fatto che quest'ultima abbia anticipato il pagamento delle spese legali dovute sulla base dei titoli esecutivi sopra indicati, è pari ad € 25.124,88, di cui all'ordinanza del GE che è stata pronunciata a seguito della procedura di pignoramento presso terzi che ha coinvolto i condebitori in solido.
Trattandosi di somma che rappresentava il debito posto a carico delle parti in solido tra loro (ovvero e , da un lato e , dall'altro), la quota parte Parte_1 Parte_2 Parte_3
a carico degli opponenti è pari ad € 12.562,44.
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di refusione di quanto già pagato dalla convenuta opposta per effetto del contratto di finanziamento stipulato con Agos spa, trattandosi di un rapporto contrattuale stipulato dalla stessa , che vede estranei gli opponenti e le cui obbligazioni Parte_1
non possono essere fatte cadere su questi ultimi, i quali rimangono tenuti al pagamento dell'importo sopra indicato di € 12.562,44. Al predetto importo deve essere detratta la somma di € 4.828,77 già corrisposta all'opposta con assegno circolare allegato alla memoria ex art. 171 ter c.p.c., dal che deriva che quanto dovuto all'opposta è pari ad € 7.733,67, importo che va a compensarsi con quanto oggetto dell'ordinanza di assegnazione del GE (all. 7 all'atto introduttivo del giudizio).
Pertanto, potendo effettuare la compensazione tra i due importi sopra indicati, trattandosi di importi certi, liquidi ed esigibili ed essendo il residuo, pari ad € 4.828,77 già versato dagli opponenti alla convenuta opposta, null'altro è alla stessa dovuto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Posto che la somma residua del credito originariamente vantato dalla convenuta opposta è stata corrisposta in corso di causa, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la presente opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 142 emesso dal Tribunale di Sciacca l'8.5.2023 e dichiara che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 19.12.2025
Il Giudice
CE LL
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. 547/2023 R.G.
nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Geraldi Parte_1 Parte_2 attori opponenti
Contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna M.A. Milano Parte_3 Convenuta opposta alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice dott. F. LL REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CE LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 547/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
( ) ed , nata a [...] il [...] C.F. ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Sciacca (AG), nella via Ovidio n.14, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Geraldi ATTORE OPPONENTE contro
, nata il [...]a [...], Parte_3 Per_1 residente a [...], C. F. n. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 dall'Avv. Anna Maria Antonietta Milano in virtù di procura alle liti in atti CONVENUTA OPPOSTA
Sulle conclusioni di cui alle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca
l'8.5.2023 con il quale veniva loro ingiunto di pagare, in favore della convenuta opposta
[...]
, la somma di € 23.487,81, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Parte_3
Nelle loro conclusioni gli opponenti hanno chiesto la revoca del predetto decreto ingiuntivo o, in subordine, accertarsi che quanto da loro dovuto alla parte opposta fosse quantificato nella minor somma di € 4.828,77, già corrisposta a in corso di causa, a mezzo assegno Parte_3
circolare n. 3504536281-06 tratto da Banca Intesa San Paolo e a loro inviato con raccomandata del
25.7.2024. I titoli sulla base dei quali era stato emesso il predetto decreto ingiuntivo erano rappresentati da: sentenza del Tribunale di Sciacca n. 371/2009 con la quale tutte le parti del presente giudizio erano state condannate in solido al pagamento delle spese legali in favore di Parte_4
nella misura di € 10.840, oltre accessori e sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 624/2015 con la quale le medesime parti erano state condannate al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, in favore della stessa per l'importo di € 6.500 oltre Parte_4
accessori.
Sulla base di quanto sopra ed avendo la convenuta opposta sostenuto di aver corrisposto per intero l'ammontare delle predette spese alla controparte, quest'ultima ne chiedeva la refusione nei confronti dei condebitori, oltre alle spese sostenute per l'accensione di un contratto di finanziamento con Agos, pari ad € 2.084 con relativi accessori.
Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo Parte_3
opposto.
La causa è stata istruita a mezzo di deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2025, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Ad avviso di questo Giudice il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere revocato per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Al fine di fare maggiore chiarezza sui fatti è importante partire dal dato che l'importo dovuto dagli opponenti alla convenuta opposta, non essendoci state contestazioni in ordine al fatto che quest'ultima abbia anticipato il pagamento delle spese legali dovute sulla base dei titoli esecutivi sopra indicati, è pari ad € 25.124,88, di cui all'ordinanza del GE che è stata pronunciata a seguito della procedura di pignoramento presso terzi che ha coinvolto i condebitori in solido.
Trattandosi di somma che rappresentava il debito posto a carico delle parti in solido tra loro (ovvero e , da un lato e , dall'altro), la quota parte Parte_1 Parte_2 Parte_3
a carico degli opponenti è pari ad € 12.562,44.
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di refusione di quanto già pagato dalla convenuta opposta per effetto del contratto di finanziamento stipulato con Agos spa, trattandosi di un rapporto contrattuale stipulato dalla stessa , che vede estranei gli opponenti e le cui obbligazioni Parte_1
non possono essere fatte cadere su questi ultimi, i quali rimangono tenuti al pagamento dell'importo sopra indicato di € 12.562,44. Al predetto importo deve essere detratta la somma di € 4.828,77 già corrisposta all'opposta con assegno circolare allegato alla memoria ex art. 171 ter c.p.c., dal che deriva che quanto dovuto all'opposta è pari ad € 7.733,67, importo che va a compensarsi con quanto oggetto dell'ordinanza di assegnazione del GE (all. 7 all'atto introduttivo del giudizio).
Pertanto, potendo effettuare la compensazione tra i due importi sopra indicati, trattandosi di importi certi, liquidi ed esigibili ed essendo il residuo, pari ad € 4.828,77 già versato dagli opponenti alla convenuta opposta, null'altro è alla stessa dovuto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Posto che la somma residua del credito originariamente vantato dalla convenuta opposta è stata corrisposta in corso di causa, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la presente opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 142 emesso dal Tribunale di Sciacca l'8.5.2023 e dichiara che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 19.12.2025
Il Giudice
CE LL