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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5852 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/12/2024 ed iscritto al n 5852 - 2024 RG , vertente tra
- P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F.: , con sede in Melicucco (RC), c.da
[...] C.F._1
San Fili, n. 38, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Terravecchia Inferiore, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Giacinto Inzillo (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ricorrente -
Contro
- (C.F.: ), nato a [...] CP_1 C.F._3
Calabria il 27 luglio 1977 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Villini Norvegesi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Parisi ), che lo C.F._4 rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Maria Bernarda Meduri (C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._5
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 259/2024, emesso il 22.11.2024 dal Tribunale di Reggio
1 Calabria – sez. lavoro nell'ambito del procedimento recante rg. n. 4790/2024, con cui il Giudice del Lavoro ingiungeva alla società
[...] di pagare al sig. l'importo di € 12.583,23, Parte_1 CP_1 quale corrispettivo del TFR non pagato dal datore di lavoro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento. L'opponente – in estrema sintesi – ha esposto che:
- difetta la propria legittimazione passiva: il pagamento del trattamento di fine rapporto non sarebbe infatti da essa esigibile, neppure in solido con la società datrice, poiché unico soggetto obbligato – date le specifiche circostanze che informano il caso di specie – sarebbe il Fondo di Tesoreria INPS;
- il credito azionato non sarebbe provato nella sua attualità, posto che la documentazione prodotta nel ricorso per decreto ingiuntivo (la Certificazione Unica 2024) afferisce ad un periodo storico nel quale il lavoratore risultava ancora assunto nel proprio posto di lavoro;
- in omaggio al beneficium excussionis dettato all'art. 29, co. 2, d.l. 5/2012, ancora vigente all'epoca della costituzione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrebbe dovuto preventivamente rivolgersi alla società datrice (LexLab soc. coop. in liquidazione) ovvero alle società appaltatrice (SOA – Società Consortile a r.l. ) e subentrante nell'appalto (Nicolosi Controparte_2
Trasporti srl), conseguentemente rappresentava l'interesse di chiamare le predette in causa ex art. 106 c.p.c..
§ 2. Regolarmente costituito il contraddittorio, si è costituita parte opposta che ha rappresentato di aver ottenuto la liquidazione del TFR e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Precisamente rappresenta:“Il ricorso per decreto ingiuntivo dell'opposto è stato depositato in data 4.10.2024 e il decreto di accoglimento è stato firmato in data 22.10.2024 e successivamente notificato;
Solo successivamente, e più precisamente dopo il deposito dello Stato passivo della Procedura di LCA Lex Lab (avvenuto in data 24 Marzo 2025), gli scriventi procuratori apprendevano che l'opposto era stato ammesso al passivo della suddetta procedura per l'importo del TFR già richiesto in sede monitoria. E ciò nonostante nessuna richiesta o comunicazione o precisazione del credito fosse stata dallo stesso formalizzata alla procedura. Ad oggi, dunque, e in virtù della ammissione al passivo dell'opponente nella procedura in questione, lo stesso ha avuto accesso al Fondo di Garanzia che gli ha liquidato, nello scorso mese di luglio 2025, l'intero importo spettante a titolo di TFR. Alla luce di quanto cronologicamente accaduto si evince l'ormai cessata materia del contendere. Con richiesta sin da ora di compensazione delle spese attesa la peculiarità degli accadimenti e la non duplicazione di alcuna richiesta da parte del lavoratore il quale aveva agito esclusivamente , in
2 virtù del principio della solidarietà, nei confronti della Parte_1
”.
[...]
Tali conclusioni sono state ribadite con le note di trattazione scritta depositate dall'opposto, mentre l'opponente non ha coltivato l'opposizione.
§ 3. Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 259/2024 del 22.11.2024 oggetto della presente causa di opposizione, e spese legali compensate.
p.q.m.
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 259/2024 emesso il 22.11.2024 dal Tribunale di Reggio Calabria – sez. lavoro nell'ambito del procedimento recante n. RG 4790/2024;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 14/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5852 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/12/2024 ed iscritto al n 5852 - 2024 RG , vertente tra
- P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F.: , con sede in Melicucco (RC), c.da
[...] C.F._1
San Fili, n. 38, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Terravecchia Inferiore, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Giacinto Inzillo (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ricorrente -
Contro
- (C.F.: ), nato a [...] CP_1 C.F._3
Calabria il 27 luglio 1977 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Villini Norvegesi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Parisi ), che lo C.F._4 rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Maria Bernarda Meduri (C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._5
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 259/2024, emesso il 22.11.2024 dal Tribunale di Reggio
1 Calabria – sez. lavoro nell'ambito del procedimento recante rg. n. 4790/2024, con cui il Giudice del Lavoro ingiungeva alla società
[...] di pagare al sig. l'importo di € 12.583,23, Parte_1 CP_1 quale corrispettivo del TFR non pagato dal datore di lavoro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento. L'opponente – in estrema sintesi – ha esposto che:
- difetta la propria legittimazione passiva: il pagamento del trattamento di fine rapporto non sarebbe infatti da essa esigibile, neppure in solido con la società datrice, poiché unico soggetto obbligato – date le specifiche circostanze che informano il caso di specie – sarebbe il Fondo di Tesoreria INPS;
- il credito azionato non sarebbe provato nella sua attualità, posto che la documentazione prodotta nel ricorso per decreto ingiuntivo (la Certificazione Unica 2024) afferisce ad un periodo storico nel quale il lavoratore risultava ancora assunto nel proprio posto di lavoro;
- in omaggio al beneficium excussionis dettato all'art. 29, co. 2, d.l. 5/2012, ancora vigente all'epoca della costituzione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrebbe dovuto preventivamente rivolgersi alla società datrice (LexLab soc. coop. in liquidazione) ovvero alle società appaltatrice (SOA – Società Consortile a r.l. ) e subentrante nell'appalto (Nicolosi Controparte_2
Trasporti srl), conseguentemente rappresentava l'interesse di chiamare le predette in causa ex art. 106 c.p.c..
§ 2. Regolarmente costituito il contraddittorio, si è costituita parte opposta che ha rappresentato di aver ottenuto la liquidazione del TFR e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Precisamente rappresenta:“Il ricorso per decreto ingiuntivo dell'opposto è stato depositato in data 4.10.2024 e il decreto di accoglimento è stato firmato in data 22.10.2024 e successivamente notificato;
Solo successivamente, e più precisamente dopo il deposito dello Stato passivo della Procedura di LCA Lex Lab (avvenuto in data 24 Marzo 2025), gli scriventi procuratori apprendevano che l'opposto era stato ammesso al passivo della suddetta procedura per l'importo del TFR già richiesto in sede monitoria. E ciò nonostante nessuna richiesta o comunicazione o precisazione del credito fosse stata dallo stesso formalizzata alla procedura. Ad oggi, dunque, e in virtù della ammissione al passivo dell'opponente nella procedura in questione, lo stesso ha avuto accesso al Fondo di Garanzia che gli ha liquidato, nello scorso mese di luglio 2025, l'intero importo spettante a titolo di TFR. Alla luce di quanto cronologicamente accaduto si evince l'ormai cessata materia del contendere. Con richiesta sin da ora di compensazione delle spese attesa la peculiarità degli accadimenti e la non duplicazione di alcuna richiesta da parte del lavoratore il quale aveva agito esclusivamente , in
2 virtù del principio della solidarietà, nei confronti della Parte_1
”.
[...]
Tali conclusioni sono state ribadite con le note di trattazione scritta depositate dall'opposto, mentre l'opponente non ha coltivato l'opposizione.
§ 3. Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 259/2024 del 22.11.2024 oggetto della presente causa di opposizione, e spese legali compensate.
p.q.m.
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 259/2024 emesso il 22.11.2024 dal Tribunale di Reggio Calabria – sez. lavoro nell'ambito del procedimento recante n. RG 4790/2024;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 14/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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