TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. PRETE LUIGI elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA DON MINZONI N. 4 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. PRETE LUIGI
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
NG (Repubblica Moldava) il 19/12/1986, in data 16 Gennaio 2009 in NG (Repubblica Moldava) contraevano matrimonio civile, come risulta dal certificato di matrimonio Serie CE n. 197540; il predetto matrimonio è stato registrato presso il comune di Bucarest (Romania) atto n. 1508 del 29/07/2009; detto atto di matrimonio è stato tradotto e legalizzato in lingua italiana in data 05/08/2009; dalla loro unione è nata a [...] in data [...] ; in data 07/09/2021 i coniugi depositavano ricorso per Persona_1 separazione consensuale, le cui condizioni venivano omologate con decreto in data 28/9/2021; dalla data della separazione ad oggi la convivenza non è più ripresa, essendo venuta meno la comunione morale e materiale dei coniugi i quali hanno deciso di proporre istanza congiunta in quanto alla data odierna sono maturate tutte le condizioni, anche di ordine temporale, per lo scioglimento del matrimonio. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 essi hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse della minore e vanno pertanto integralmente recepite col pagina 1 di 3 presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] Parte_1
(Repubblica Moldava) il 10/04/1981, e nato a [...] il Parte_2
19/12/1986, in data 16 Gennaio 2009 in NG (Repubblica Moldava), risultante dal certificato di matrimonio Serie CE n. 197540, registrato presso il comune di Bucarest (Romania) atto n. 1508 del
29/07/2009, tradotto e legalizzato in lingua italiana in data 05/08/2009;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento el matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il IG continuerà ad abitare la casa coniugale, mentre la IG.ra ha già trasferito la propria Pt_2 Parte_1 residenza nella nuova abitazione sita in Bologna via Agucchi n. 83/2 che ha acquistato in data 27/12/2022 contraendo un mutuo ipotecario;
3) La figlia minore della coppia resterà affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della stessa. Il IG. potrà vedere e frequentare la figlia liberamente, previo accordo Pt_2 con la madre, sempre e comunque nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore e delle proprie esigenze lavorative;
4) In particolare la minore trascorrerà con il padre un week-end a settimane alterne dalle ore 16.30 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica, con impegno da parte del padre di riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Il IG. durante la settimana non riesce, per ragioni lavorative, a prendersi cura Pt_2 della minore che, conseguentemente, resterà presso l'abitazione materna. Nel rispetto delle esigenze e degli impegni della figlia e dei coniugi ed in periodi diversi da quelli concordati, è facoltà del IG. , Pt_2 eventualmente anche durante la settimana qualora le condizioni lavorative lo consentissero, richiedere di poter tenere con sé la figlia, previo accordo con la IG. . La minore trascorrerà la settimana Parte_1 ricompresa tra il 23 e il 30 Dicembre e la settimana ricompresa tra il 31 Dicembre e il 6 Gennaio, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in modo da garantire ad entrambi di trascorrere o il Natale o il
Capodanno in compagnia della figlia. La minore trascorrerà le festività pasquali un anno con un genitore ed un anno con l'altro. Le vacanze estive la minore le trascorrerà, nel periodo compreso tra Giugno ed Agosto, quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, da concordare con l'altro pagina 2 di 3 genitore entro il mese di Maggio di ciascun anno. In ogni caso, ogniqualvolta la minore si trovi con uno dei genitori, l'altro avrà sempre la possibilità di contattarla telefonicamente e per questo i genitori assumono il reciproco mpegno di comunicarsi luogo, indirizzo e numero telefonico ove possano trovarsi gli stessi, quando sia diverso dall'abituale domicilio delle parti.
5) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, alla educazione ed alla salute(a titolo esemplificativo, quelle riguardanti il pre e post scuola, lo sport, il tempo libero, le spese mediche e le cure di ogni genere ) sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
6) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di assegno di mantenimento della figlia, entro Parte_2 Parte_1 il giorno 30 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli Indici Istat, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra con il Parte_1 seguente IBAN: [...]. Il IG. ha già trasferito gli assegni familiari che Pt_2 percepisce per la figlia alla IG.ra . Le spese straordinarie saranno suddivise in parti Per_1 Parte_1 uguali tra i genitori e saranno individuate, concordate e rifuse, secondo il Protocollo di intesa del Tribunale di Bologna.
7) I genitori avranno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito telefonico e, in ogni caso, ciascuno di loro dovrà essere a conoscenza degli eventuali spostamenti della bambina quando si trova con l'altro genitore.
8) I ricorrenti rinunciano allo stato, scambievolmente e reciprocamente, ad ogni assegno di mantenimento poiché entrambi economicamente autosufficienti;
9) Con la sottoscrizione del ricorso introduttivo le parti dichiarano di aver integralmente risolto fra loro ogni e qualunque situazione patrimoniale intercorsa e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione.
10) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. PRETE LUIGI elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA DON MINZONI N. 4 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. PRETE LUIGI
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
NG (Repubblica Moldava) il 19/12/1986, in data 16 Gennaio 2009 in NG (Repubblica Moldava) contraevano matrimonio civile, come risulta dal certificato di matrimonio Serie CE n. 197540; il predetto matrimonio è stato registrato presso il comune di Bucarest (Romania) atto n. 1508 del 29/07/2009; detto atto di matrimonio è stato tradotto e legalizzato in lingua italiana in data 05/08/2009; dalla loro unione è nata a [...] in data [...] ; in data 07/09/2021 i coniugi depositavano ricorso per Persona_1 separazione consensuale, le cui condizioni venivano omologate con decreto in data 28/9/2021; dalla data della separazione ad oggi la convivenza non è più ripresa, essendo venuta meno la comunione morale e materiale dei coniugi i quali hanno deciso di proporre istanza congiunta in quanto alla data odierna sono maturate tutte le condizioni, anche di ordine temporale, per lo scioglimento del matrimonio. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 essi hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse della minore e vanno pertanto integralmente recepite col pagina 1 di 3 presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] Parte_1
(Repubblica Moldava) il 10/04/1981, e nato a [...] il Parte_2
19/12/1986, in data 16 Gennaio 2009 in NG (Repubblica Moldava), risultante dal certificato di matrimonio Serie CE n. 197540, registrato presso il comune di Bucarest (Romania) atto n. 1508 del
29/07/2009, tradotto e legalizzato in lingua italiana in data 05/08/2009;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento el matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il IG continuerà ad abitare la casa coniugale, mentre la IG.ra ha già trasferito la propria Pt_2 Parte_1 residenza nella nuova abitazione sita in Bologna via Agucchi n. 83/2 che ha acquistato in data 27/12/2022 contraendo un mutuo ipotecario;
3) La figlia minore della coppia resterà affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della stessa. Il IG. potrà vedere e frequentare la figlia liberamente, previo accordo Pt_2 con la madre, sempre e comunque nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore e delle proprie esigenze lavorative;
4) In particolare la minore trascorrerà con il padre un week-end a settimane alterne dalle ore 16.30 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica, con impegno da parte del padre di riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Il IG. durante la settimana non riesce, per ragioni lavorative, a prendersi cura Pt_2 della minore che, conseguentemente, resterà presso l'abitazione materna. Nel rispetto delle esigenze e degli impegni della figlia e dei coniugi ed in periodi diversi da quelli concordati, è facoltà del IG. , Pt_2 eventualmente anche durante la settimana qualora le condizioni lavorative lo consentissero, richiedere di poter tenere con sé la figlia, previo accordo con la IG. . La minore trascorrerà la settimana Parte_1 ricompresa tra il 23 e il 30 Dicembre e la settimana ricompresa tra il 31 Dicembre e il 6 Gennaio, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in modo da garantire ad entrambi di trascorrere o il Natale o il
Capodanno in compagnia della figlia. La minore trascorrerà le festività pasquali un anno con un genitore ed un anno con l'altro. Le vacanze estive la minore le trascorrerà, nel periodo compreso tra Giugno ed Agosto, quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, da concordare con l'altro pagina 2 di 3 genitore entro il mese di Maggio di ciascun anno. In ogni caso, ogniqualvolta la minore si trovi con uno dei genitori, l'altro avrà sempre la possibilità di contattarla telefonicamente e per questo i genitori assumono il reciproco mpegno di comunicarsi luogo, indirizzo e numero telefonico ove possano trovarsi gli stessi, quando sia diverso dall'abituale domicilio delle parti.
5) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, alla educazione ed alla salute(a titolo esemplificativo, quelle riguardanti il pre e post scuola, lo sport, il tempo libero, le spese mediche e le cure di ogni genere ) sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
6) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di assegno di mantenimento della figlia, entro Parte_2 Parte_1 il giorno 30 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli Indici Istat, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra con il Parte_1 seguente IBAN: [...]. Il IG. ha già trasferito gli assegni familiari che Pt_2 percepisce per la figlia alla IG.ra . Le spese straordinarie saranno suddivise in parti Per_1 Parte_1 uguali tra i genitori e saranno individuate, concordate e rifuse, secondo il Protocollo di intesa del Tribunale di Bologna.
7) I genitori avranno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito telefonico e, in ogni caso, ciascuno di loro dovrà essere a conoscenza degli eventuali spostamenti della bambina quando si trova con l'altro genitore.
8) I ricorrenti rinunciano allo stato, scambievolmente e reciprocamente, ad ogni assegno di mantenimento poiché entrambi economicamente autosufficienti;
9) Con la sottoscrizione del ricorso introduttivo le parti dichiarano di aver integralmente risolto fra loro ogni e qualunque situazione patrimoniale intercorsa e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione.
10) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3