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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 8710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8710 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
46028 dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'Avv.to Danilo POMPONI e Avv.to Caterina MENCARINI Parte_1 per procura in atti
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato, Avv.to Emiliano Pepre
Oggetto: partecipazione a procedura di progressione orizzontale e risarcimento del danno.
Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 e ritualmente notificato Pt_1
ha chiesto al Tribunale di: “in via principale, nel merito accertare e dichiarare,
[...]
per tutti i motivi esposti nel contesto del presente atto, l'illegittimo comportamento dell' concretizzatosi nei termini esaustivamente esposti nel contesto del presente atto, CP_1
in particolare, nell'avere illegittimamente privato il ricorrente del proprio posto utile in graduatoria, quindi della progressione economica allo stesso conseguente e dallo stesso derivante, per il tramite dell'illegittima applicazione retroattiva di una clausola del bando, a sua volta dipendente da un'illegittima approvazione di una nuova e diversa graduatoria finale e, per l'effetto, - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere, quale vincitore di concorso, l'attribuzione del nuovo trattamento economico, con decorrenza 1 gennaio 2022 e, per l'effetto, - condannare l' ad attribuire al ricorrente, quale CP_1
vincitore di concorso, il nuovo trattamento economico, con decorrenza 1 gennaio 2022 e ad adottare le statuizioni conseguenti, anche in relazione al TFR, essendo lo stesso in pensione dal 31 maggio 2023; in subordine, sempre nel merito, - accertare e dichiarare la lesione, da parte dell' , per tutti i motivi esposti nel contesto del presente atto, dell'affidamento CP_1 incolpevole ingenerato nel ricorrente dal comportamento dalla stessa adottato nella fattispecie di che trattasi e, per l'effetto, - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il conseguente risarcimento del danno e, per l'effetto, - condannare l' a CP_1
corrispondere, a tale titolo, al ricorrente una somma da determinarsi (anche) in via equitativa avendo come parametro il quantum della progressione economica che lo stesso avrebbe conseguito, comprensivo dei riflessi patrimoniali sul liquidato TFR;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarre nei confronti dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2. Ha esposto al riguardo di aver partecipato alla “Procedura selettiva, per titoli, per l'attribuzione di complessive n. 75 progressioni economiche” (Rif. 01/53/2022) e di essersi collocato in graduatoria al numero 31, per la posizione di A4, con un punteggio di 56,86, come da disposizione del datore di lavoro n. 526/2022 del 21/12/2022, che aveva approvato le graduatorie di merito.
3. Parte ricorrente ha altresì richiamato la successiva Circolare n. 584/PER che aveva stabilito che “l'attribuzione del nuovo trattamento economico, con decorrenza 1° gennaio
2022, sarà disposta con un atto successivo alla conclusione dell'iter di certificazione dell'Accordo Integrativo per il trattamento accessorio del personale non dirigente CP_1
anni 2020,2021,2022 … gli interessati ne prenderanno atto attraverso l'aggiornamento dei dati sul cedolino dello stipendio …” ed ha lamentato che l , con la Determinazione n. CP_1
210/2023/DIRGEN del 27 luglio 2023, aveva approvato nuove graduatorie definitive per
66 progressioni, modificando la decorrenza del nuovo trattamento economico al 1° gennaio
2023 e che in tale occasione, lo stesso era stato espunto dalla graduatoria, in quanto risultato cessato dal servizio in data 31 maggio 2023. 4. Parte ricorrente ha altresì esposto che un altro candidato, il signor Persona_1
con un punteggio inferiore a quello dallo stesso riportato, era stato inserito al suo
[...] posto e che esclusione dalla graduatoria era stata contestata con lettera del 20 settembre
2023, oggetto di replica da parte di in data 8 novembre 2023, che aveva ribadito la CP_1 legittimità del proprio operato alla luce di quanto disposto dal Bando di progressione di carriera.
5. Parte ricorrente ha contestato l'operato di lamentando la lesione del proprio CP_1
legittimo affidamento a conseguire la progressione in carriera all'esito dell'approvazione della graduatoria del 21/12/2022 e, sotto tale aspetto, ha richiamato la violazione da parte del datore di lavoro dei canoni di correttezza e buona fede, essendosi perfezionato il diritto a conseguire la progressione orizzontale fin dalla data del 21/12/2022.Ha pertanto concluso come sopra riportato.
6. Si è tempestivamente costituita in giudizio
[...]
Controparte_1
, che ha contestato l' avversa prospettazione in fatto e diritto e chiesto il
[...]
rigetto delle domande.
7. In via preliminare, parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alle proposte da parte ricorrente, in favore del giudice amministrativo, eccependo che l'impugnazione degli atti amministrativi presupposti, come la graduatoria e le clausole del bando, avrebbe dovuto avvenire dinanzi al giudice amministrativo. Sempre in via preliminare l'Ente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, in particolare nei confronti di in quanto Persona_1
l'accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe pregiudicato la sua posizione in graduatoria.
8. Nel merito, l ha dedotto che la procedura selettiva era stata avviata sulla CP_1 base di un'ipotesi di accordo collettivo integrativo sulla retribuzione e che l'efficacia delle graduatorie approvate nel dicembre 2022 era subordinata alla conclusione dell'iter di certificazione del suddetto accordo, come esplicitamente previsto dall'art. 12, comma 2 del bando. Ha precisato che il nominativo del ricorrente era stato espunto non per una modifica successiva delle originarie previsioni del bando, con effetto retroattivo, ma in adesione alla previsione contenuta nel bando di selezione, contenuta nell'art. 2, co 5, che testualmente dispone “ La progressione economica potrà essere riconosciuta unicamente al personale in servizio alla data di decorrenza del nuovo trattamento economico” e in adesione al comma
2, dell'at.1 del bando, che specifica in modo chiaro che la procedura selettiva “è effettuata in base alle risorse indicate a tale scopo nell'ipotesi di accordo integrativo per il CP_1 trattamento accessorio del personale non dirigente”.
9. Parte resistente ha evidenziato che il suddetto accordo integrativo non era stato concluso alla data di approvazione della graduatoria del 21/12/2022, perché soltanto in data
28/06/2023 (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione) detto accordo era stato sottoscritto e che lo stesso era stato poi seguito dalla comunicazione dirigenziale del 27/07/2023, quale atto conclusivo della procedura selettiva, di approvazione finale della graduatoria.
10. Infine, parte resistente ha eccepito che la collocazione in graduatoria non aveva generato un diritto soggettivo perfetto, ma una mera aspettativa di fatto, in quanto subordinato il diritto alla progressione economica alla sottoscrizione dell'accordo integrativo per la retribuzione accessoria e alla permanenza in servizio del concorrente alla data della conclusione dell'accordo integrativo stesso.
11. All'udienza del 10/09/2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e, attesa la natura documentale del giudizio, la causa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
12. In via preliminare si rileva che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente non è condivisibile, atteso che, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato, le controversie riguardanti progressioni economiche e passaggi di qualifica all'interno della stessa area professionale rientrano nella cognizione del Giudice Ordinario (cfr. ex multis Cass., Ord. n. 28058 del 25 novembre 2008, Cass., Sent. n. 8985 del 11 aprile 2018, Tar Lazio, Sent. n. 11937 del 14 luglio 2023, Cass., Ord. n. 818 del 2023, Cass., Sent. n. 15364 del 2023, Cass., Ord. n. 4482 del 20 febbraio 2024, Cass., Sent. n. 31523 del 8 dicembre 2024). Del pari, in ragione della natura risarcitoria della domanda formulata dal ricorrente, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato Sig. non venendo in rilievo la validità della graduatoria stessa. Per_1
13. Nel merito, si osserva che, alla luce della prospettazione offerta nel ricorso, le domande risarcitorie non siano suscettibili di accoglimento in assenza di prova di sussistenza del fatto costitutivo posto a fondamento delle stesse e, cioè, la tutela del legittimo affidamento riposto dal ricorrente nel conseguimento della progressione economica orizzontale.
14. Ed invero, la collocazione del ricorrente in posizione utile nella graduatoria del
21/12/2022 non può aver determinato il legittimo affidamento alla progressione economica, in ragione della previsione del bando stesso, ampiamente richiamante da parte resistente.
Come si evince dagli atti di causa, la procedura di selezione non poteva considerarsi conclusa con la pubblicazione della graduatoria del 21 dicembre 2022, atteso che l'approvazione di detta graduatoria non ha determinato la conclusione della procedura, in quanto, con circolare del 23/12/2022 – rivolta anche al personale dipendente - (cfr. all.9 della memoria di costituzione) il Direttore del personale ha informato che “L'attribuzione del nuovo trattamento economico, con decorrenza 1° gennaio 2022, sarà disposta con atto successivo alla conclusione dell'iter di certificazione dell'Accordo Integrativo per il CP_1
trattamento accessorio del personale non dirigente – Anni 2020, 2021 e 2022, la cui ipotesi
è stata sottoscritta il 19 ottobre 2022. Gli interessati ne prenderanno atto attraverso l'aggiornamento dei dati sul cedolino dello stipendio”, rendendo dunque chiaro che le graduatorie approvate in quel periodo erano subordinate alla condizione di cui all'articolo 12 del bando, vale a dire, alla necessità di completare l'iter di certificazione dell'accordo integrativo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente. CP_1
15. Si osserva inoltre che, come eccepito da parte resistente, il bando stesso, all'articolo 1, comma 2, specificava in modo chiaro che la procedura era vincolata alle risorse indicate nell'ipotesi di accordo integrativo sottoscritto il 19 ottobre 2022, non ancora concluso al momento dell'approvazione della graduatoria originaria. Pertanto, può ragionevolmente ritenersi che la conclusione della maturazione del diritto alla progressione orizzontale fosse subordinata alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo Integrativo, avvenuta solo in data 28 giugno 2023 (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione), in quanto solo con la conclusione del predetto accordo l'amministrazione ha individuato le risorse da destinare ai fabbisogni del personale.
15. L'atto conclusivo della procedura selettiva è, infatti, la Determinazione n.
210/2023/DIRGEN del 27 luglio 2023 (cfr. all. 11 alla memoria di costituzione), con cui le graduatorie sono state modificate in coerenza con la conclusione dell'accordo integrativo.
Poiché il bando di progressione prevedeva espressamente la necessità di attendere tale sottoscrizione e la condizione sospensiva era nota a tutti i partecipanti, non può essere ritenersi illegittimo il comportamento di , perché non sorto prima della conclusione CP_1 dell'accordo integrativo legittimo affidamento dei concorrenti. Di conseguenza, il ricorrente non poteva vantare un affidamento meritevole di tutela giuridica prima del completamento formale e definitivo della procedura.
La stessa Corte di Cassazione in ragione del disposto normativo di cui all'art. 40 del
Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 con la sentenza n. 31523dell'8 dicembre
2024, ha avuto modo di precisare che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della
Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione;
le decisioni datoriali che comportano spese a carico della
P.A., incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge”. Ne consegue che nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni prese dalla pubblica amministrazione (il datore di lavoro) che incidono sul costo del personale e generano spese per l'ente pubblico, devono avere copertura finanziaria, senza la quale le procedure adottate non hanno alcun effetto e non possono far sorgere diritti per i dipendenti.
16. Pertanto, l'esclusione del Sig. dalla graduatoria è avvenuta in applicazione Pt_1
delle previsioni contenute nel bando all'art. 12, comma 2 e all'art. 2 comma 5, disposizioni che costituiscono lex specialis, essendo stato lo stesso già collocato a riposo alla data della conclusione della procedura selettiva.
17. Sulla scorta delle considerazioni sopra espresse le domande non meritano di essere accolte ed in relazione alle spese di lite si osserva che, la novità della questione esaminata e la complessità dei fatti di causa, alla luce dell'iter che ha determinato la conclusione della procedura di progressione, si ravvisano gravi ed eccezionali circostanze per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite tra le parti.
Roma, lì 10 settembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna PALMIERI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona del
Funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
46028 dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'Avv.to Danilo POMPONI e Avv.to Caterina MENCARINI Parte_1 per procura in atti
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato, Avv.to Emiliano Pepre
Oggetto: partecipazione a procedura di progressione orizzontale e risarcimento del danno.
Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 e ritualmente notificato Pt_1
ha chiesto al Tribunale di: “in via principale, nel merito accertare e dichiarare,
[...]
per tutti i motivi esposti nel contesto del presente atto, l'illegittimo comportamento dell' concretizzatosi nei termini esaustivamente esposti nel contesto del presente atto, CP_1
in particolare, nell'avere illegittimamente privato il ricorrente del proprio posto utile in graduatoria, quindi della progressione economica allo stesso conseguente e dallo stesso derivante, per il tramite dell'illegittima applicazione retroattiva di una clausola del bando, a sua volta dipendente da un'illegittima approvazione di una nuova e diversa graduatoria finale e, per l'effetto, - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere, quale vincitore di concorso, l'attribuzione del nuovo trattamento economico, con decorrenza 1 gennaio 2022 e, per l'effetto, - condannare l' ad attribuire al ricorrente, quale CP_1
vincitore di concorso, il nuovo trattamento economico, con decorrenza 1 gennaio 2022 e ad adottare le statuizioni conseguenti, anche in relazione al TFR, essendo lo stesso in pensione dal 31 maggio 2023; in subordine, sempre nel merito, - accertare e dichiarare la lesione, da parte dell' , per tutti i motivi esposti nel contesto del presente atto, dell'affidamento CP_1 incolpevole ingenerato nel ricorrente dal comportamento dalla stessa adottato nella fattispecie di che trattasi e, per l'effetto, - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il conseguente risarcimento del danno e, per l'effetto, - condannare l' a CP_1
corrispondere, a tale titolo, al ricorrente una somma da determinarsi (anche) in via equitativa avendo come parametro il quantum della progressione economica che lo stesso avrebbe conseguito, comprensivo dei riflessi patrimoniali sul liquidato TFR;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarre nei confronti dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2. Ha esposto al riguardo di aver partecipato alla “Procedura selettiva, per titoli, per l'attribuzione di complessive n. 75 progressioni economiche” (Rif. 01/53/2022) e di essersi collocato in graduatoria al numero 31, per la posizione di A4, con un punteggio di 56,86, come da disposizione del datore di lavoro n. 526/2022 del 21/12/2022, che aveva approvato le graduatorie di merito.
3. Parte ricorrente ha altresì richiamato la successiva Circolare n. 584/PER che aveva stabilito che “l'attribuzione del nuovo trattamento economico, con decorrenza 1° gennaio
2022, sarà disposta con un atto successivo alla conclusione dell'iter di certificazione dell'Accordo Integrativo per il trattamento accessorio del personale non dirigente CP_1
anni 2020,2021,2022 … gli interessati ne prenderanno atto attraverso l'aggiornamento dei dati sul cedolino dello stipendio …” ed ha lamentato che l , con la Determinazione n. CP_1
210/2023/DIRGEN del 27 luglio 2023, aveva approvato nuove graduatorie definitive per
66 progressioni, modificando la decorrenza del nuovo trattamento economico al 1° gennaio
2023 e che in tale occasione, lo stesso era stato espunto dalla graduatoria, in quanto risultato cessato dal servizio in data 31 maggio 2023. 4. Parte ricorrente ha altresì esposto che un altro candidato, il signor Persona_1
con un punteggio inferiore a quello dallo stesso riportato, era stato inserito al suo
[...] posto e che esclusione dalla graduatoria era stata contestata con lettera del 20 settembre
2023, oggetto di replica da parte di in data 8 novembre 2023, che aveva ribadito la CP_1 legittimità del proprio operato alla luce di quanto disposto dal Bando di progressione di carriera.
5. Parte ricorrente ha contestato l'operato di lamentando la lesione del proprio CP_1
legittimo affidamento a conseguire la progressione in carriera all'esito dell'approvazione della graduatoria del 21/12/2022 e, sotto tale aspetto, ha richiamato la violazione da parte del datore di lavoro dei canoni di correttezza e buona fede, essendosi perfezionato il diritto a conseguire la progressione orizzontale fin dalla data del 21/12/2022.Ha pertanto concluso come sopra riportato.
6. Si è tempestivamente costituita in giudizio
[...]
Controparte_1
, che ha contestato l' avversa prospettazione in fatto e diritto e chiesto il
[...]
rigetto delle domande.
7. In via preliminare, parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alle proposte da parte ricorrente, in favore del giudice amministrativo, eccependo che l'impugnazione degli atti amministrativi presupposti, come la graduatoria e le clausole del bando, avrebbe dovuto avvenire dinanzi al giudice amministrativo. Sempre in via preliminare l'Ente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, in particolare nei confronti di in quanto Persona_1
l'accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe pregiudicato la sua posizione in graduatoria.
8. Nel merito, l ha dedotto che la procedura selettiva era stata avviata sulla CP_1 base di un'ipotesi di accordo collettivo integrativo sulla retribuzione e che l'efficacia delle graduatorie approvate nel dicembre 2022 era subordinata alla conclusione dell'iter di certificazione del suddetto accordo, come esplicitamente previsto dall'art. 12, comma 2 del bando. Ha precisato che il nominativo del ricorrente era stato espunto non per una modifica successiva delle originarie previsioni del bando, con effetto retroattivo, ma in adesione alla previsione contenuta nel bando di selezione, contenuta nell'art. 2, co 5, che testualmente dispone “ La progressione economica potrà essere riconosciuta unicamente al personale in servizio alla data di decorrenza del nuovo trattamento economico” e in adesione al comma
2, dell'at.1 del bando, che specifica in modo chiaro che la procedura selettiva “è effettuata in base alle risorse indicate a tale scopo nell'ipotesi di accordo integrativo per il CP_1 trattamento accessorio del personale non dirigente”.
9. Parte resistente ha evidenziato che il suddetto accordo integrativo non era stato concluso alla data di approvazione della graduatoria del 21/12/2022, perché soltanto in data
28/06/2023 (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione) detto accordo era stato sottoscritto e che lo stesso era stato poi seguito dalla comunicazione dirigenziale del 27/07/2023, quale atto conclusivo della procedura selettiva, di approvazione finale della graduatoria.
10. Infine, parte resistente ha eccepito che la collocazione in graduatoria non aveva generato un diritto soggettivo perfetto, ma una mera aspettativa di fatto, in quanto subordinato il diritto alla progressione economica alla sottoscrizione dell'accordo integrativo per la retribuzione accessoria e alla permanenza in servizio del concorrente alla data della conclusione dell'accordo integrativo stesso.
11. All'udienza del 10/09/2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e, attesa la natura documentale del giudizio, la causa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
12. In via preliminare si rileva che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente non è condivisibile, atteso che, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato, le controversie riguardanti progressioni economiche e passaggi di qualifica all'interno della stessa area professionale rientrano nella cognizione del Giudice Ordinario (cfr. ex multis Cass., Ord. n. 28058 del 25 novembre 2008, Cass., Sent. n. 8985 del 11 aprile 2018, Tar Lazio, Sent. n. 11937 del 14 luglio 2023, Cass., Ord. n. 818 del 2023, Cass., Sent. n. 15364 del 2023, Cass., Ord. n. 4482 del 20 febbraio 2024, Cass., Sent. n. 31523 del 8 dicembre 2024). Del pari, in ragione della natura risarcitoria della domanda formulata dal ricorrente, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato Sig. non venendo in rilievo la validità della graduatoria stessa. Per_1
13. Nel merito, si osserva che, alla luce della prospettazione offerta nel ricorso, le domande risarcitorie non siano suscettibili di accoglimento in assenza di prova di sussistenza del fatto costitutivo posto a fondamento delle stesse e, cioè, la tutela del legittimo affidamento riposto dal ricorrente nel conseguimento della progressione economica orizzontale.
14. Ed invero, la collocazione del ricorrente in posizione utile nella graduatoria del
21/12/2022 non può aver determinato il legittimo affidamento alla progressione economica, in ragione della previsione del bando stesso, ampiamente richiamante da parte resistente.
Come si evince dagli atti di causa, la procedura di selezione non poteva considerarsi conclusa con la pubblicazione della graduatoria del 21 dicembre 2022, atteso che l'approvazione di detta graduatoria non ha determinato la conclusione della procedura, in quanto, con circolare del 23/12/2022 – rivolta anche al personale dipendente - (cfr. all.9 della memoria di costituzione) il Direttore del personale ha informato che “L'attribuzione del nuovo trattamento economico, con decorrenza 1° gennaio 2022, sarà disposta con atto successivo alla conclusione dell'iter di certificazione dell'Accordo Integrativo per il CP_1
trattamento accessorio del personale non dirigente – Anni 2020, 2021 e 2022, la cui ipotesi
è stata sottoscritta il 19 ottobre 2022. Gli interessati ne prenderanno atto attraverso l'aggiornamento dei dati sul cedolino dello stipendio”, rendendo dunque chiaro che le graduatorie approvate in quel periodo erano subordinate alla condizione di cui all'articolo 12 del bando, vale a dire, alla necessità di completare l'iter di certificazione dell'accordo integrativo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente. CP_1
15. Si osserva inoltre che, come eccepito da parte resistente, il bando stesso, all'articolo 1, comma 2, specificava in modo chiaro che la procedura era vincolata alle risorse indicate nell'ipotesi di accordo integrativo sottoscritto il 19 ottobre 2022, non ancora concluso al momento dell'approvazione della graduatoria originaria. Pertanto, può ragionevolmente ritenersi che la conclusione della maturazione del diritto alla progressione orizzontale fosse subordinata alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo Integrativo, avvenuta solo in data 28 giugno 2023 (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione), in quanto solo con la conclusione del predetto accordo l'amministrazione ha individuato le risorse da destinare ai fabbisogni del personale.
15. L'atto conclusivo della procedura selettiva è, infatti, la Determinazione n.
210/2023/DIRGEN del 27 luglio 2023 (cfr. all. 11 alla memoria di costituzione), con cui le graduatorie sono state modificate in coerenza con la conclusione dell'accordo integrativo.
Poiché il bando di progressione prevedeva espressamente la necessità di attendere tale sottoscrizione e la condizione sospensiva era nota a tutti i partecipanti, non può essere ritenersi illegittimo il comportamento di , perché non sorto prima della conclusione CP_1 dell'accordo integrativo legittimo affidamento dei concorrenti. Di conseguenza, il ricorrente non poteva vantare un affidamento meritevole di tutela giuridica prima del completamento formale e definitivo della procedura.
La stessa Corte di Cassazione in ragione del disposto normativo di cui all'art. 40 del
Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 con la sentenza n. 31523dell'8 dicembre
2024, ha avuto modo di precisare che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della
Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione;
le decisioni datoriali che comportano spese a carico della
P.A., incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge”. Ne consegue che nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni prese dalla pubblica amministrazione (il datore di lavoro) che incidono sul costo del personale e generano spese per l'ente pubblico, devono avere copertura finanziaria, senza la quale le procedure adottate non hanno alcun effetto e non possono far sorgere diritti per i dipendenti.
16. Pertanto, l'esclusione del Sig. dalla graduatoria è avvenuta in applicazione Pt_1
delle previsioni contenute nel bando all'art. 12, comma 2 e all'art. 2 comma 5, disposizioni che costituiscono lex specialis, essendo stato lo stesso già collocato a riposo alla data della conclusione della procedura selettiva.
17. Sulla scorta delle considerazioni sopra espresse le domande non meritano di essere accolte ed in relazione alle spese di lite si osserva che, la novità della questione esaminata e la complessità dei fatti di causa, alla luce dell'iter che ha determinato la conclusione della procedura di progressione, si ravvisano gravi ed eccezionali circostanze per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite tra le parti.
Roma, lì 10 settembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna PALMIERI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona del
Funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI