Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 670/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. CAVALLO STELLA MARINA); Parte_1
E nato a [...] il [...] (Avv. CAVALLO STELLA MARINA ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 556/2020 dei 29/01-03/02/2020, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente:
“1. Mantenimento della figli : il Sig si obbliga a versare, a Persona_1 CP_1
150,00 (centocinquanta/00), considerato che la stessa è attualmente studentessa universitaria e non dispone di un reddito proprio che le consenta l'autonomo sostentamento.
2. Affidamento e visite della figlia maggiorenne: nulla viene disposto in merito all'affidamento e alle modalità di visita della figlia , ormai maggiorenne, la Persona_1 quale potrà vedere il padre liberamente ogni qualvolta lo desideri.
3. Esclusione di assegni di mantenimento tra i coniugi: in considerazione delle cause che hanno determinato la cessazione della comunione materiale e spirituale del matrimonio, nonché delle rispettive capacità reddituali e patrimoniali, le parti dichiarano reciprocamente di non avanzare alcuna pretesa economica a titolo di assegno di mantenimento.
4. Rilascio e rinnovo dei passaporti: i coniugi prestano il proprio reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti, dichiarando che il presente atto costituisce nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 20/08/2004, da , nata a Parte_1
PALERMO il 13/10/1964 e da nato a [...] il [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.113, parte II, serie A, dell'anno
2004, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.