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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11429/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
ZO TO, presso il cui studio, sito in PO, alla Discesa Sanità, n. 3, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Cherchi, presso il cui studio, sito in Caserta, al Corso Trieste n. 116, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 29.5.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data 28.4.2018, Parte_1
alle ore 23:45, in località RA di PO, in via RA-Pianura, dopo aver parcheggiato la propria autovettura Fiat Punto targata AM085SJ oltre il margine destro della carreggiata, all'altezza del “Bar Morra” sito al civico n. 212 della suddetta strada ed essere sceso dal veicolo, era stato investito da un'autovettura di colore scuro che procedeva a velocità sostenuta;
che a causa dell'impatto era stato sbalzato al suolo e l'autovettura investitrice, con la ruota anteriore sinistra, gli aveva schiacciato entrambi gli arti inferiori;
che, a seguito del primo investimento, aveva subito un ulteriore schiacciamento degli arti inferiori a causa della manovra di retromarcia dell'autovettura pirata che si era poi allontanata repentinamente senza permettere la sua identificazione;
che la vicenda era stata riportata anche da alcune testate giornalistiche online;
che in conseguenza del sinistro aveva riportato gravi lesioni personali ed era stato soccorso dal padre e da altre persone presenti sul luogo;
che era stato trasportato con Parte_2
autoambulanza provata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli dove i sanitari gli avevano diagnosticato una “frattura pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno con distacco del condilo laterale. Frattura pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno, con multipli distacchi ossei parcellari, estesa al III diafisario prossimale della tibia”; che, successivamente, era stato costretto a sottoporsi a vari interventi chirurgici e a svolgere una serie di visite specialistiche;
che in data 30.8.2019 era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi permanenti di rilevanza medico-legale; che sul luogo teatro del sinistro erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di RA di PO che si erano poi recati al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli di PO per raccogliere informazioni sull'investimento stradale de quo;
che in data 11.7.2018 aveva sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di PO-Nord; che la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva alla condotta colposa del conducente dell'autoveicolo investitore;
che, in conseguenza delle lesioni personali riportate in seguito all'incidente, aveva subito una invalidità temporanea, un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 25%, un pregiudizio morale soggettivo e un danno da lesione della cenestesi lavorativa, maturando il diritto ad ottenere un risarcimento, a titolo di danno non patrimoniale, pari alla somma di €
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183.412,86, oltre ad € 4.461,27 per spese mediche;
che con lettere raccomandate a/r inviate in data 14.02.2020 e ricevute in data 18.02.2020, erano state costituite in mora la nella qualità di FGVS e la che in data 3.9.2020 erano Controparte_2 CP_3
stati inviati gli inviti alla stipula di negoziazione assistita nei confronti della e CP_1
della senza alcun esito. CP_3
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la in qualità Controparte_4
di FGVS, concludeva affinché la Compagnia assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 183.412,86, oltre spese mediche pari ad € 4.461,27, con condanna di controparte al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la in qualità di FGVS che, contestando la fondatezza in Controparte_1
fatto e diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della e della Fondo Garanzia Vittime CP_3 Controparte_2
della Strada;
nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'investimento e, in particolare, il nesso di causa tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate;
che non era stata dimostrata l'imputabilità del sinistro alla condotta colpevole di un autoveicolo rimasto sconosciuto;
che la vittima dell'incidente non aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada;
che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e non supportata da un'idonea documentazione.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché il risarcimento dovuto fosse ridotto in proporzione al grado di corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di tre testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo
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scrivente con ordinanza del 5.6.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145, 148, 283 e 287 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r in data 14.2.2020 e pervenuta alla Compagnia assicurativa convenuta e alla in data 18.2.2020 (cfr. lettera racc.ta a/r di richiesta risarcimento danni CP_3
allegata al fascicolo di parte attrice).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod.
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ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta in qualità di Impresa
Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime della Strada. Invero, l'attore ha agito invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n.
990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Passando al merito, in punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez.
III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del
10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente
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verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Nella fattispecie in esame dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e, in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Infatti, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da Pt_1
nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione
[...]
testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nella denuncia-querela sporta presso la Procura della Repubblica del Tribunale di PO Nord.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
28491/2018 del 29.4.2018 in cui veniva diagnosticata, già in quella sede, a carico dell'attore una “frattura scomposta emipiatto tibiale destro e frattura pluriframmentaria emipiatto tibiale laterale, a sinistra”, derivante da un riferito investimento stradale con omissione di soccorso avvenuto a RA di PO (“rif. investimento stradale con omissione di soccorso” - cfr. documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte attrice).
Nel caso di specie, in relazione al sinistro per cui è causa, l'attore ha presentato denuncia- querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di PO Nord, con ciò dimostrando di aver informato del fatto le autorità investigative nel fare espresso riferimento ad un investimento cagionato da un'autovettura pirata, oltre ad indicare già in quella sede le generalità del teste (cfr. denuncia-querela allegata al Parte_2
fascicolo di parte attrice).
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel
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consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (tra le altre, Cass. n.
23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale subito da emergendo in modo inequivoco Parte_1
che non si era potuto risalire all'identificazione dell'autovettura investitrice in quanto subito dopo il sinistro la stessa faceva perdere le proprie tracce.
A riguardo, il teste - padre dell'attore - ha dichiarato, per averlo visto Parte_2
personalmente, che in data 28.4.2018, verso le ore 23:45 circa, dopo aver Parte_1
parcheggiato in una piazzola ed essere sceso dalla propria autovettura era stato investito da un autoveicolo di medie dimensioni di colore scuro rimasto non identificato in quanto datosi alla fuga subito dopo aver impattato l'attore; in particolare, il teste precisava Pt_1
che il figlio era stato colpito frontalmente dall'autovettura pirata, finendo nella parte sinistra del cofano, per poi cadere al suolo in seguito ad una forte frenata del suddetto veicolo (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro…ricordo che era il 28.4.2018, era il giorno del mio anniversario di matrimonio.
Era mezzanotte meno un quarto. Io ero in macchina con mio figlio. Io ero seduto dietro sul lato sinistro, davanti lato passeggero era seduta mia moglie, ormai deceduta. Accanto
a me, sedute dietro, c'erano mia nipot ed una sua amichetta. Avevamo cenato Per_1
insieme e mio figlio ci stava riaccompagnando a casa. Eravamo arrivati fuori casa dell'amichetta di mia nipote, a RA Pianura. Mio figlio ha accostato la macchina in via RA Pianura, una strada a doppio senso di marcia. E' sceso dall'auto, ha chiuso lo sportello e subito dopo è stato investito da una macchina scura, di medie dimensioni. Ho visto che sul lato passeggero c'era una donna. Non mi sono reso conto se l'auto correva.
Il punto in cui ci eravamo fermati noi era una sorta di piazzola, quindi, ho avuto la sensazione che l'auto abbia avuto uno sbandamento. Mio figlio è stato colpito frontalmente ed è andato a finire sul cofano dell'auto, lato sinistro. L'auto ha girato tutto sulla sinistra portandosi sul centro della strada;
quindi, ha fatto una forte frenata che ha fatto cadere a terra mio figlio che era ancora sul cofano. Poi ha fatto una retromarcia ed è scappata via. Io non ho avuto il tempo di annotare il numero di targa. Siamo scesi
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dall'auto. Mio figlio è rimasto a terra, era cosciente. La gamba destra si presentava girata;
lamentava dolore pure alla gamba sinistra. Mi disse che invece non aveva dolore al bacino. Poi si sono avvicinate altre persone che hanno chiamato un'ambulanza. I
Carabinieri sono venuti in ospedale verso le 1:30…mio figlio è stato al Cardarelli ed è stato operato dopo circa un mese. Per più di un anno è rimasto allettato”).
Le medesime modalità dell'incidente stradale per cui è causa sono state confermate dal teste , il quale dichiarava di aver assistito alla dinamica del sinistro e di Testimone_1
aver visto l'attore riverso al suolo a seguito delle manovre effettuate dall'autoveicolo investitore (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro per cui è causa…: i fatti risalgono a circa 4-5 anni fa, era fine aprile. Mi trovavo nei pressi di via RA Pianura, stavo scendendo verso la piazzetta;
ero col mio cane, all'epoca abitavo in zona. Ad un certo punto sono stato superato da un'auto di medie dimensioni di colore scuro, che procedeva ad una velocità sostenuta. Ho visto che l'auto si è allargata sul lato destro avvicinandosi ad un'auto ferma, una Fiat Punto di colore grigio scuro. Dopo che l'auto scura si è allargata sulla destra, ho poi visto che ha fatto retromarcia e che poi è andata via. Quindi ho visto che c'era un uomo a terra, il sig Pt_1
che riconosco oggi in udienza…è stato tutto veloce, non ho avuto tempo di annotare il numero di targa…preciso di non aver visto il momento in cui l'auto ha investito l'attore, non avevo la visuale…nel momento in cui è stato investito immagino, sulla base della traiettoria dell'auto investitrice, che i si trovasse ad una distanza di circa un metro Pt_1
dalla sua auto ferma… io ero ad una ventina di metri dal punto di impatto…ho atteso una mezz'ora l'arrivo dell'ambulanza. Ho dato i miei dati al padre dell'attore”).
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore agli arti inferiori a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto.
Sul piano dei rilievi probatori, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla dinamica dell'investimento stradale narrato in citazione Parte_1
risulta poi corroborata dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_2
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di
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legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, Persona_2
consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causa tra l'evento traumatico de quo (l'investimento ad opera di un'autovettura) e le lesioni riportate dall'attore, ovvero
“frattura dell'emipiatto tibiale esterno a dx ed a sx e frattura di gamba dx”, in quanto “le lesioni lamentate, sono per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica e documentazione esibita, congrue con la modalità di produzione dell'evento traumatico riferito” (cfr. pag. 20 CTU).
Il consulente della compagnia convenuta, dott. , in sede di note Persona_3
controdeduttive alla consulenza tecnica d'ufficio, ha contestato la sussistenza del suddetto nesso causale, deducendo che in sede di pronto soccorso non era stata refertata la presenza di ecchimosi, escoriazioni o abrasioni, quali lesioni corporali necessariamente connesse ad eventi traumatici da proiezione al suolo, desumendosi da ciò una incompatibilità tra l'assenza di menomazioni tipiche di un investimento stradale e la ricostruzione del sinistro narrato in citazione.
Sul punto il CTU, dott. nella replica alle note deduttive del consulente della Per_2
compagnia convenuta, ha argomentato che le lesioni esaminate, sotto il profilo causale, sono compatibili, dal punto di vista logico-scientifico, con la natura della causa scatenante il trauma, rappresentata, nel caso di specie, da una fase di “urto, caduta al suolo e passaggio di una ruota dell'auto investitrice sugli arti inferiori” della vittima (cfr. replica alle note deduttive del C.T.P. della convenuta).
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In consulenza viene riscontrata, quindi, una piena compatibilità tra la lesività accertata e i postumi invalidanti permanenti concernenti esiti algo-disfunzionali di frattura dell'emipiatto tibiale esterno e gamba a destra e di frattura scomposta pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno a sinistra, accertandosi, in particolare, che “relativamente al criterio cronologico, non v'è dubbio che il quadro clinico presentato dall'esaminato, come dimostra la documentazione sanitaria agli atti e presa in visione, abbia fatto il suo esordio immediatamente dopo il trauma;
per quanto attiene, invece, al criterio dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, va precisato che le modalità secondo cui si è verificato il trauma, risultano compatibili con il tipo di lesioni riportate d Parte_1
(cfr. pag. 21 CTU)
Si rileva, inoltre, che in sede di replica alle note del c.t.p. dell'attore, dott.ssa Per_4
, il CTU. dott. ha accertato che la sindrome post flebitica della gamba destra
[...] Per_2
dell'attore non è riconducibile all'evento traumatico de quo, ma è ascrivibile a differenti e più risalenti fattori eziologici (“Si duole, ancora, la C.T.P. che non sarebbe stata considerata la sindrome postflebitica alla gamba destra;
ma è fin troppo facile obbiettare al riguardo, senza tema di smentita, che essa non è in nessuna correlazione con l'evento traumatico riportato, riferendosi a pregressi episodi flebitici esitati in quell'area discromica cutanea della gamba destra, riportata da questo C.T.U. nell'esame obbiettivo, sicuramente ascrivibile a diversi e, comunque, più che risalenti momenti eziologici”).
Il quadro istruttorio consente, quindi, di ritenere provato il legame causale tra l'evento dannoso, costituito dall'investimento stradale, le lesioni inizialmente riportate e le conseguenze pregiudizievoli derivate dagli esiti stabilizzati del processo patologico concernente le menomazioni anatomiche e le limitazioni antalgico-funzionali riscontrate dal CTU nei distretti anatomici interessati dal trauma.
Con riguardo ai profili di responsabilità nella causazione di un sinistro stradale giova ricordare che l'investimento di un pedone, da parte di un automobilista, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale
“senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa.
In caso di sinistro coinvolgente un pedone, gravando sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c., egli si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella
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causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile.
Ragion per cui il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente a tal fine una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto;
da ciò discende che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione, dovendosi accertare se il pedone abbia tenuto una condotta pericolosa e imprudente, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente” (cfr. cass. Civ., n. 18872 del
10.7.2008).
Nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Sul punto la in qualità di FGVS non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto CP_1
circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Vale aggiungere che per la Suprema Corte, l'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. Civ. n. 8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma
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quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”: così Cassazione civile sez. III
28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c.
è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dai testimoni escussi, emerge che l'attore aveva parcheggiato la propria autovettura in un'area di sosta ubicata oltre il margine destro della carreggiata stradale ed è stato investito subito dopo essere sceso dal proprio veicolo.
Orbene l'art. 157 2° comma del codice della strada statuisce che “salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento”).
Nella fattispecie in esame, sulla base dell'escussione testimoniale si evince che l'autovettura investitrice procedeva a velocità sostenuta e che si era pericolosamente spinta lungo il margine destro della sede stradale finendo per colpire frontalmente l'attore.
Dalle risultanze istruttorie non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anomalo e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente o ad incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita, in quanto non è stato provato che il comportamento di quest'ultima sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente dell'autovettura ignota, con una condotta di guida imprudente ed avventata abbia provocato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura investitrice rimasta non identificata nel sinistro verificatosi in data 28.4.2018 in danno di Parte_1
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E' quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
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Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da Pt_1
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente
[...]
tecnico dott. Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro per cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti algo-disfunzionali di frattura dell'emipiatto tibiale esterno e gamba a destra e di frattura scomposta pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno a sinistra”.
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Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente Persona_2
in una percentuale del 15 % di danno biologico.
Con riguardo alle obiezioni sollevate dal consulente di parte attrice, dott.ssa , in Per_4
merito al mancato utilizzo delle Linee Guida SIMLA (Societa Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni) per la valutazione percentuale del grado di invalidità riportato dall'attore, il CTU, dott. ha replicato – con motivazione esaustiva e pienamente Per_2
condivisibile in questa sede – che la quantificazione del danno biologico accertato rappresentava il risultato di un giudizio sintetico che aveva tenuto conto di diversi fattori
(esame obiettivo del soggetto danneggiato, tipologia di compromissione anatomica o funzionale riscontrata, assenza di valutazioni tabellari specifiche per alcuni aspetti delle menomazioni nel caso concreto ecc.) che avevano inciso nella scelta della percentuale di invalidità da attribuire alla vittima nell'ambito di una scala di valutazione della menomazione tra un valore minimo e uno massimo (cfr. replica del CTU alle note del c.t.p. dell'attore).
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi correttamente determinato in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in
90 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, - a nulla rilevando l'errore materiale di trascrizione in cui è incorso il CTU nell'utilizzare l'espressione “una temporanea ma assoluta inabilità '” in luogo della corretta espressione “una temporanea ma parziale inabilità” - in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% e in 120 giorni il periodo di invalidità temporanea valutata al 25%. (cfr. replica del CTU alle note del c.t.p dell'attore).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile
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e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
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- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22); ne consegue che “il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (Cass.
n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 19189/2020).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante, quindi, nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante.
Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. Civ. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si
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traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nella specie, in relazione al contesto e alle modalità particolarmente traumatiche del sinistro, che hanno provocato le gravi lesioni all'attore, per il livello di afflizione fisica e psicologica emergente dalle risultanze probatorie devono ritenersi provati il dolore e la sofferenza interiori subiti dall'attore.
Sul punto si considerino le dichiarazioni rese in giudizio dal padre e dalla moglie dell'attore - - che hanno confermato il forte stato di disagio Parte_3
psichico subito da nel periodo di convalescenza che l'infortunio ha Parte_1
comportato in quanto la prolungata degenza e l'immobilizzazione a letto hanno determinato l'insorgenza nella vittima di un significativa sofferenza morale causata dall'impossibilità di provvedere alla gestione delle proprie attività quotidiane, familiari e relazionali.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, giova ricordare che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il Giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé") (Cass. Civ. n. 2788/2019); tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che
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tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. Cass. Civ. n. 901/2018;
Cass. Civ. n. 2788/2019), atteso che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul presupposto che il danno biologico sia rappresentato "dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca "pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; (Cass. Civ. n. 27482/2018 e Cass.
Civ. n. 7126/2021); ne consegue che, se il danno morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno.
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno morale, quale pregiudizio consistente nella sofferenza soggettiva di natura puramente interiore, come sopra richiamato, è consentito al Giudice far riferimento a criteri equitativi, che tengano conto della situazione concreta, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento intrinsecamente patito (ex multis, Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 21087 del 19.10.2015); la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato
(Cassazione civile sez. III, 24.07,2024, n.20661); in tal senso, un “attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale
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sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. civ., Sez. III, sent. 10.11.2020, n. 25164).
Con riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale, nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 46 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e della connessa componente di sofferenza morale derivante dai postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 20 di ITT al 100% → € 2.300,00
- gg. 90 di ITP al 75% → € 7.762,50
- gg. 60 di ITP al 50% → € 3.450,00
- gg. 120 di ITP al 25% → € 3.450,00
- danno biologico permanente al 15% → € 48.907,00 (di cui € 37.334,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed € 11.573,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore).
Pertanto, va stimato in € 16.962,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea e in €
48.907,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 65.869,50.
Con riguardo al risarcimento del danno estetico richiesto dall'attore, occorre rilevare che i pregiudizi concernenti esiti cicatriziali o altre compromissioni del valore estetico della persona, consistendo in una diminuzione della validità psico-fisica dell'individuo tale da tradursi in una compromissione di natura dinamico-relazionale, rientrano nella nozione onnicomprensiva di danno biologico, atteso che “alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento -illogico, rispetto alla valutazione di una "residua" capacità biologica del soggetto- del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all'annullamento di detta capacità, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata” (Cass. n. 27482/2018); precisandosi che “in materia
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di risarcimento del danno biologico, ai fini della quantificazione del quantum debeatur, in esso confluiscono anche il danno estetico e il danno alla vita di relazione, integrando quindi un'unica voce che dovrà essere parametrata con riguardo all'età dell'infortunato,
l'incidenza del danno sulle utilità della vita e sulle occupazioni quotidiane” (Tribunale
PO sez. IV, 24.03.2023, n.3158).
Nel caso di specie, con riguardo alla dedotta mancata valorizzazione del danno estetico quale autonoma voce risarcibile, il CTU, dott. ha replicato che la carenza di Per_2
elementi medici impedisce di poter configurare un autonomo danno di natura estetica, tenendo altresì conto che in ragione del sesso, dell'età, dell'occupazione della vittima e della collocazione degli esiti cicatriziali non sussistono indici tali da giustificare un incremento della posta risarcitoria già riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale
(“nel caso concreto difettano gli elementi medici su cui poter eventualmente configurare autonomamente un danno di natura estetica, posto che si apprezzano sulla gamba destra interessata, solo alcuni esiti cicatriziali puntiformi, sede di fissazione delle viti e delle fiches del fissatore esterno ed una cicatrice normocromica di circa 16 cm. al ginocchio sinistro. Tale ultima cicatrice appare parzialmente ricoperta di peli e, comunque, non visibile “ictu oculi”, in quanto normalmente ricoperta da pantaloni, trattasi, indubbiamente, per la valutazione del danno alla funzione estetica di una menomazione appartenente alla classe I, valutabile in un “range” da 1 a 5%, e sicuramente non di classe
II (“range” 6 -15%) come ipotizzato dalla C.T.P.. In altri termini, trattandosi di soggetto di sesso maschile di circa 60 anni, che svolge attività in ambito scolastico, certamente alcun nocumento estetico significativo gli può comportare la presenza degli indicati esiti cicatriziali, diversamente da quanto invece potrebbe verificarsi in altre categorie di persone e in altri ambiti professionali;
sicchè, correttamente, il minimo danno estetico residuato è stato apprezzato e valutato nella sua reale incidenza ed inserito nella valutazione complessiva” )(cfr. replica alle note del ctp dell'attore)
Quanto alla personalizzazione del danno, si osserva la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità e la medesima età non potrebbe non subire) non giustificano
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alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice, ai fini della liquidazione, sia dell'invalidità temporanea che di quella permanente, per gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva, risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose particolari e anomale rispetto alla media. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi peculiari ed ulteriori rispetto a quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
Occorre poi esaminare la pretesa attorea volta ad ottenere il ristoro per lesione della cenestesi lavorativa in quanto i postumi derivati dall'incidente avrebbe reso maggiormente difficoltoso lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico.
In punto si osserva che il danno da lesione della cenestesi lavorativa è un pregiudizio di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione
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biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (Corte appello , Bari , sez. III , 26.02.2024 , n. 282).
Nella fattispecie in esame, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali allegati a supporto della pretesa rappresentano ripercussioni dannose ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nell'operata valutazione del danno non patrimoniale complessivamente considerato.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro de quo, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 3.769,39
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
3.769,39.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata ai sensi dell'art. 19 lettera a) della L. 990/69, a corrispondere a a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo di Parte_1
€ 65.869,50 ed a a titolo di risarcimento di danni patrimoniali l'importo di € 3.769,39.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (28.4.2018), con
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successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Deve essere poi rigettata la domanda proposta dall'attore volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che la Compagnia convenuta risultata soccombente abbia resistito in giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di resistere slealmente.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 52.000,01 a € 260.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta le spese relative alla
C.T.U. liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna quale Impresa Controparte_1
24 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 65.869,50 a titolo di risarcimento per il Parte_1
danno non patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di della somma di € 3.769,39 a titolo di risarcimento per il Parte_1
danno patrimoniale, oltre agli interessi come in motivazione;
• rigetta la rigetta la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di delle spese processuali che si liquidano in € 786,00 per Parte_1
esborsi e in € 9.600,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. ZO TO, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico della Compagnia convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 14.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11429/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
ZO TO, presso il cui studio, sito in PO, alla Discesa Sanità, n. 3, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Cherchi, presso il cui studio, sito in Caserta, al Corso Trieste n. 116, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 29.5.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data 28.4.2018, Parte_1
alle ore 23:45, in località RA di PO, in via RA-Pianura, dopo aver parcheggiato la propria autovettura Fiat Punto targata AM085SJ oltre il margine destro della carreggiata, all'altezza del “Bar Morra” sito al civico n. 212 della suddetta strada ed essere sceso dal veicolo, era stato investito da un'autovettura di colore scuro che procedeva a velocità sostenuta;
che a causa dell'impatto era stato sbalzato al suolo e l'autovettura investitrice, con la ruota anteriore sinistra, gli aveva schiacciato entrambi gli arti inferiori;
che, a seguito del primo investimento, aveva subito un ulteriore schiacciamento degli arti inferiori a causa della manovra di retromarcia dell'autovettura pirata che si era poi allontanata repentinamente senza permettere la sua identificazione;
che la vicenda era stata riportata anche da alcune testate giornalistiche online;
che in conseguenza del sinistro aveva riportato gravi lesioni personali ed era stato soccorso dal padre e da altre persone presenti sul luogo;
che era stato trasportato con Parte_2
autoambulanza provata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli dove i sanitari gli avevano diagnosticato una “frattura pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno con distacco del condilo laterale. Frattura pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno, con multipli distacchi ossei parcellari, estesa al III diafisario prossimale della tibia”; che, successivamente, era stato costretto a sottoporsi a vari interventi chirurgici e a svolgere una serie di visite specialistiche;
che in data 30.8.2019 era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi permanenti di rilevanza medico-legale; che sul luogo teatro del sinistro erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di RA di PO che si erano poi recati al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli di PO per raccogliere informazioni sull'investimento stradale de quo;
che in data 11.7.2018 aveva sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di PO-Nord; che la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva alla condotta colposa del conducente dell'autoveicolo investitore;
che, in conseguenza delle lesioni personali riportate in seguito all'incidente, aveva subito una invalidità temporanea, un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 25%, un pregiudizio morale soggettivo e un danno da lesione della cenestesi lavorativa, maturando il diritto ad ottenere un risarcimento, a titolo di danno non patrimoniale, pari alla somma di €
2 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
183.412,86, oltre ad € 4.461,27 per spese mediche;
che con lettere raccomandate a/r inviate in data 14.02.2020 e ricevute in data 18.02.2020, erano state costituite in mora la nella qualità di FGVS e la che in data 3.9.2020 erano Controparte_2 CP_3
stati inviati gli inviti alla stipula di negoziazione assistita nei confronti della e CP_1
della senza alcun esito. CP_3
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la in qualità Controparte_4
di FGVS, concludeva affinché la Compagnia assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 183.412,86, oltre spese mediche pari ad € 4.461,27, con condanna di controparte al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la in qualità di FGVS che, contestando la fondatezza in Controparte_1
fatto e diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della e della Fondo Garanzia Vittime CP_3 Controparte_2
della Strada;
nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'investimento e, in particolare, il nesso di causa tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate;
che non era stata dimostrata l'imputabilità del sinistro alla condotta colpevole di un autoveicolo rimasto sconosciuto;
che la vittima dell'incidente non aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada;
che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e non supportata da un'idonea documentazione.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché il risarcimento dovuto fosse ridotto in proporzione al grado di corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di tre testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo
3 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
scrivente con ordinanza del 5.6.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145, 148, 283 e 287 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r in data 14.2.2020 e pervenuta alla Compagnia assicurativa convenuta e alla in data 18.2.2020 (cfr. lettera racc.ta a/r di richiesta risarcimento danni CP_3
allegata al fascicolo di parte attrice).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod.
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ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta in qualità di Impresa
Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime della Strada. Invero, l'attore ha agito invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n.
990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Passando al merito, in punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez.
III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del
10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente
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verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Nella fattispecie in esame dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e, in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Infatti, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da Pt_1
nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione
[...]
testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nella denuncia-querela sporta presso la Procura della Repubblica del Tribunale di PO Nord.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
28491/2018 del 29.4.2018 in cui veniva diagnosticata, già in quella sede, a carico dell'attore una “frattura scomposta emipiatto tibiale destro e frattura pluriframmentaria emipiatto tibiale laterale, a sinistra”, derivante da un riferito investimento stradale con omissione di soccorso avvenuto a RA di PO (“rif. investimento stradale con omissione di soccorso” - cfr. documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte attrice).
Nel caso di specie, in relazione al sinistro per cui è causa, l'attore ha presentato denuncia- querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di PO Nord, con ciò dimostrando di aver informato del fatto le autorità investigative nel fare espresso riferimento ad un investimento cagionato da un'autovettura pirata, oltre ad indicare già in quella sede le generalità del teste (cfr. denuncia-querela allegata al Parte_2
fascicolo di parte attrice).
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel
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consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (tra le altre, Cass. n.
23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale subito da emergendo in modo inequivoco Parte_1
che non si era potuto risalire all'identificazione dell'autovettura investitrice in quanto subito dopo il sinistro la stessa faceva perdere le proprie tracce.
A riguardo, il teste - padre dell'attore - ha dichiarato, per averlo visto Parte_2
personalmente, che in data 28.4.2018, verso le ore 23:45 circa, dopo aver Parte_1
parcheggiato in una piazzola ed essere sceso dalla propria autovettura era stato investito da un autoveicolo di medie dimensioni di colore scuro rimasto non identificato in quanto datosi alla fuga subito dopo aver impattato l'attore; in particolare, il teste precisava Pt_1
che il figlio era stato colpito frontalmente dall'autovettura pirata, finendo nella parte sinistra del cofano, per poi cadere al suolo in seguito ad una forte frenata del suddetto veicolo (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro…ricordo che era il 28.4.2018, era il giorno del mio anniversario di matrimonio.
Era mezzanotte meno un quarto. Io ero in macchina con mio figlio. Io ero seduto dietro sul lato sinistro, davanti lato passeggero era seduta mia moglie, ormai deceduta. Accanto
a me, sedute dietro, c'erano mia nipot ed una sua amichetta. Avevamo cenato Per_1
insieme e mio figlio ci stava riaccompagnando a casa. Eravamo arrivati fuori casa dell'amichetta di mia nipote, a RA Pianura. Mio figlio ha accostato la macchina in via RA Pianura, una strada a doppio senso di marcia. E' sceso dall'auto, ha chiuso lo sportello e subito dopo è stato investito da una macchina scura, di medie dimensioni. Ho visto che sul lato passeggero c'era una donna. Non mi sono reso conto se l'auto correva.
Il punto in cui ci eravamo fermati noi era una sorta di piazzola, quindi, ho avuto la sensazione che l'auto abbia avuto uno sbandamento. Mio figlio è stato colpito frontalmente ed è andato a finire sul cofano dell'auto, lato sinistro. L'auto ha girato tutto sulla sinistra portandosi sul centro della strada;
quindi, ha fatto una forte frenata che ha fatto cadere a terra mio figlio che era ancora sul cofano. Poi ha fatto una retromarcia ed è scappata via. Io non ho avuto il tempo di annotare il numero di targa. Siamo scesi
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dall'auto. Mio figlio è rimasto a terra, era cosciente. La gamba destra si presentava girata;
lamentava dolore pure alla gamba sinistra. Mi disse che invece non aveva dolore al bacino. Poi si sono avvicinate altre persone che hanno chiamato un'ambulanza. I
Carabinieri sono venuti in ospedale verso le 1:30…mio figlio è stato al Cardarelli ed è stato operato dopo circa un mese. Per più di un anno è rimasto allettato”).
Le medesime modalità dell'incidente stradale per cui è causa sono state confermate dal teste , il quale dichiarava di aver assistito alla dinamica del sinistro e di Testimone_1
aver visto l'attore riverso al suolo a seguito delle manovre effettuate dall'autoveicolo investitore (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro per cui è causa…: i fatti risalgono a circa 4-5 anni fa, era fine aprile. Mi trovavo nei pressi di via RA Pianura, stavo scendendo verso la piazzetta;
ero col mio cane, all'epoca abitavo in zona. Ad un certo punto sono stato superato da un'auto di medie dimensioni di colore scuro, che procedeva ad una velocità sostenuta. Ho visto che l'auto si è allargata sul lato destro avvicinandosi ad un'auto ferma, una Fiat Punto di colore grigio scuro. Dopo che l'auto scura si è allargata sulla destra, ho poi visto che ha fatto retromarcia e che poi è andata via. Quindi ho visto che c'era un uomo a terra, il sig Pt_1
che riconosco oggi in udienza…è stato tutto veloce, non ho avuto tempo di annotare il numero di targa…preciso di non aver visto il momento in cui l'auto ha investito l'attore, non avevo la visuale…nel momento in cui è stato investito immagino, sulla base della traiettoria dell'auto investitrice, che i si trovasse ad una distanza di circa un metro Pt_1
dalla sua auto ferma… io ero ad una ventina di metri dal punto di impatto…ho atteso una mezz'ora l'arrivo dell'ambulanza. Ho dato i miei dati al padre dell'attore”).
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore agli arti inferiori a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto.
Sul piano dei rilievi probatori, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla dinamica dell'investimento stradale narrato in citazione Parte_1
risulta poi corroborata dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_2
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di
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legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, Persona_2
consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causa tra l'evento traumatico de quo (l'investimento ad opera di un'autovettura) e le lesioni riportate dall'attore, ovvero
“frattura dell'emipiatto tibiale esterno a dx ed a sx e frattura di gamba dx”, in quanto “le lesioni lamentate, sono per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica e documentazione esibita, congrue con la modalità di produzione dell'evento traumatico riferito” (cfr. pag. 20 CTU).
Il consulente della compagnia convenuta, dott. , in sede di note Persona_3
controdeduttive alla consulenza tecnica d'ufficio, ha contestato la sussistenza del suddetto nesso causale, deducendo che in sede di pronto soccorso non era stata refertata la presenza di ecchimosi, escoriazioni o abrasioni, quali lesioni corporali necessariamente connesse ad eventi traumatici da proiezione al suolo, desumendosi da ciò una incompatibilità tra l'assenza di menomazioni tipiche di un investimento stradale e la ricostruzione del sinistro narrato in citazione.
Sul punto il CTU, dott. nella replica alle note deduttive del consulente della Per_2
compagnia convenuta, ha argomentato che le lesioni esaminate, sotto il profilo causale, sono compatibili, dal punto di vista logico-scientifico, con la natura della causa scatenante il trauma, rappresentata, nel caso di specie, da una fase di “urto, caduta al suolo e passaggio di una ruota dell'auto investitrice sugli arti inferiori” della vittima (cfr. replica alle note deduttive del C.T.P. della convenuta).
9 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
In consulenza viene riscontrata, quindi, una piena compatibilità tra la lesività accertata e i postumi invalidanti permanenti concernenti esiti algo-disfunzionali di frattura dell'emipiatto tibiale esterno e gamba a destra e di frattura scomposta pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno a sinistra, accertandosi, in particolare, che “relativamente al criterio cronologico, non v'è dubbio che il quadro clinico presentato dall'esaminato, come dimostra la documentazione sanitaria agli atti e presa in visione, abbia fatto il suo esordio immediatamente dopo il trauma;
per quanto attiene, invece, al criterio dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, va precisato che le modalità secondo cui si è verificato il trauma, risultano compatibili con il tipo di lesioni riportate d Parte_1
(cfr. pag. 21 CTU)
Si rileva, inoltre, che in sede di replica alle note del c.t.p. dell'attore, dott.ssa Per_4
, il CTU. dott. ha accertato che la sindrome post flebitica della gamba destra
[...] Per_2
dell'attore non è riconducibile all'evento traumatico de quo, ma è ascrivibile a differenti e più risalenti fattori eziologici (“Si duole, ancora, la C.T.P. che non sarebbe stata considerata la sindrome postflebitica alla gamba destra;
ma è fin troppo facile obbiettare al riguardo, senza tema di smentita, che essa non è in nessuna correlazione con l'evento traumatico riportato, riferendosi a pregressi episodi flebitici esitati in quell'area discromica cutanea della gamba destra, riportata da questo C.T.U. nell'esame obbiettivo, sicuramente ascrivibile a diversi e, comunque, più che risalenti momenti eziologici”).
Il quadro istruttorio consente, quindi, di ritenere provato il legame causale tra l'evento dannoso, costituito dall'investimento stradale, le lesioni inizialmente riportate e le conseguenze pregiudizievoli derivate dagli esiti stabilizzati del processo patologico concernente le menomazioni anatomiche e le limitazioni antalgico-funzionali riscontrate dal CTU nei distretti anatomici interessati dal trauma.
Con riguardo ai profili di responsabilità nella causazione di un sinistro stradale giova ricordare che l'investimento di un pedone, da parte di un automobilista, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale
“senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa.
In caso di sinistro coinvolgente un pedone, gravando sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c., egli si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella
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causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile.
Ragion per cui il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente a tal fine una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto;
da ciò discende che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione, dovendosi accertare se il pedone abbia tenuto una condotta pericolosa e imprudente, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente” (cfr. cass. Civ., n. 18872 del
10.7.2008).
Nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Sul punto la in qualità di FGVS non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto CP_1
circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Vale aggiungere che per la Suprema Corte, l'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. Civ. n. 8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma
11 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”: così Cassazione civile sez. III
28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c.
è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dai testimoni escussi, emerge che l'attore aveva parcheggiato la propria autovettura in un'area di sosta ubicata oltre il margine destro della carreggiata stradale ed è stato investito subito dopo essere sceso dal proprio veicolo.
Orbene l'art. 157 2° comma del codice della strada statuisce che “salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento”).
Nella fattispecie in esame, sulla base dell'escussione testimoniale si evince che l'autovettura investitrice procedeva a velocità sostenuta e che si era pericolosamente spinta lungo il margine destro della sede stradale finendo per colpire frontalmente l'attore.
Dalle risultanze istruttorie non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anomalo e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente o ad incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita, in quanto non è stato provato che il comportamento di quest'ultima sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente dell'autovettura ignota, con una condotta di guida imprudente ed avventata abbia provocato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura investitrice rimasta non identificata nel sinistro verificatosi in data 28.4.2018 in danno di Parte_1
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E' quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
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Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da Pt_1
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente
[...]
tecnico dott. Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro per cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti algo-disfunzionali di frattura dell'emipiatto tibiale esterno e gamba a destra e di frattura scomposta pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno a sinistra”.
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Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente Persona_2
in una percentuale del 15 % di danno biologico.
Con riguardo alle obiezioni sollevate dal consulente di parte attrice, dott.ssa , in Per_4
merito al mancato utilizzo delle Linee Guida SIMLA (Societa Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni) per la valutazione percentuale del grado di invalidità riportato dall'attore, il CTU, dott. ha replicato – con motivazione esaustiva e pienamente Per_2
condivisibile in questa sede – che la quantificazione del danno biologico accertato rappresentava il risultato di un giudizio sintetico che aveva tenuto conto di diversi fattori
(esame obiettivo del soggetto danneggiato, tipologia di compromissione anatomica o funzionale riscontrata, assenza di valutazioni tabellari specifiche per alcuni aspetti delle menomazioni nel caso concreto ecc.) che avevano inciso nella scelta della percentuale di invalidità da attribuire alla vittima nell'ambito di una scala di valutazione della menomazione tra un valore minimo e uno massimo (cfr. replica del CTU alle note del c.t.p. dell'attore).
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi correttamente determinato in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in
90 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, - a nulla rilevando l'errore materiale di trascrizione in cui è incorso il CTU nell'utilizzare l'espressione “una temporanea ma assoluta inabilità '” in luogo della corretta espressione “una temporanea ma parziale inabilità” - in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% e in 120 giorni il periodo di invalidità temporanea valutata al 25%. (cfr. replica del CTU alle note del c.t.p dell'attore).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile
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e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
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- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22); ne consegue che “il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (Cass.
n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 19189/2020).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante, quindi, nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante.
Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. Civ. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si
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traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nella specie, in relazione al contesto e alle modalità particolarmente traumatiche del sinistro, che hanno provocato le gravi lesioni all'attore, per il livello di afflizione fisica e psicologica emergente dalle risultanze probatorie devono ritenersi provati il dolore e la sofferenza interiori subiti dall'attore.
Sul punto si considerino le dichiarazioni rese in giudizio dal padre e dalla moglie dell'attore - - che hanno confermato il forte stato di disagio Parte_3
psichico subito da nel periodo di convalescenza che l'infortunio ha Parte_1
comportato in quanto la prolungata degenza e l'immobilizzazione a letto hanno determinato l'insorgenza nella vittima di un significativa sofferenza morale causata dall'impossibilità di provvedere alla gestione delle proprie attività quotidiane, familiari e relazionali.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, giova ricordare che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il Giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé") (Cass. Civ. n. 2788/2019); tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che
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tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. Cass. Civ. n. 901/2018;
Cass. Civ. n. 2788/2019), atteso che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul presupposto che il danno biologico sia rappresentato "dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca "pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; (Cass. Civ. n. 27482/2018 e Cass.
Civ. n. 7126/2021); ne consegue che, se il danno morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno.
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno morale, quale pregiudizio consistente nella sofferenza soggettiva di natura puramente interiore, come sopra richiamato, è consentito al Giudice far riferimento a criteri equitativi, che tengano conto della situazione concreta, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento intrinsecamente patito (ex multis, Cass. Civ. sez. 3, sentenza n. 21087 del 19.10.2015); la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato
(Cassazione civile sez. III, 24.07,2024, n.20661); in tal senso, un “attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale
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sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. civ., Sez. III, sent. 10.11.2020, n. 25164).
Con riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale, nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 46 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e della connessa componente di sofferenza morale derivante dai postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 20 di ITT al 100% → € 2.300,00
- gg. 90 di ITP al 75% → € 7.762,50
- gg. 60 di ITP al 50% → € 3.450,00
- gg. 120 di ITP al 25% → € 3.450,00
- danno biologico permanente al 15% → € 48.907,00 (di cui € 37.334,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed € 11.573,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore).
Pertanto, va stimato in € 16.962,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea e in €
48.907,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 65.869,50.
Con riguardo al risarcimento del danno estetico richiesto dall'attore, occorre rilevare che i pregiudizi concernenti esiti cicatriziali o altre compromissioni del valore estetico della persona, consistendo in una diminuzione della validità psico-fisica dell'individuo tale da tradursi in una compromissione di natura dinamico-relazionale, rientrano nella nozione onnicomprensiva di danno biologico, atteso che “alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento -illogico, rispetto alla valutazione di una "residua" capacità biologica del soggetto- del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all'annullamento di detta capacità, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata” (Cass. n. 27482/2018); precisandosi che “in materia
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di risarcimento del danno biologico, ai fini della quantificazione del quantum debeatur, in esso confluiscono anche il danno estetico e il danno alla vita di relazione, integrando quindi un'unica voce che dovrà essere parametrata con riguardo all'età dell'infortunato,
l'incidenza del danno sulle utilità della vita e sulle occupazioni quotidiane” (Tribunale
PO sez. IV, 24.03.2023, n.3158).
Nel caso di specie, con riguardo alla dedotta mancata valorizzazione del danno estetico quale autonoma voce risarcibile, il CTU, dott. ha replicato che la carenza di Per_2
elementi medici impedisce di poter configurare un autonomo danno di natura estetica, tenendo altresì conto che in ragione del sesso, dell'età, dell'occupazione della vittima e della collocazione degli esiti cicatriziali non sussistono indici tali da giustificare un incremento della posta risarcitoria già riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale
(“nel caso concreto difettano gli elementi medici su cui poter eventualmente configurare autonomamente un danno di natura estetica, posto che si apprezzano sulla gamba destra interessata, solo alcuni esiti cicatriziali puntiformi, sede di fissazione delle viti e delle fiches del fissatore esterno ed una cicatrice normocromica di circa 16 cm. al ginocchio sinistro. Tale ultima cicatrice appare parzialmente ricoperta di peli e, comunque, non visibile “ictu oculi”, in quanto normalmente ricoperta da pantaloni, trattasi, indubbiamente, per la valutazione del danno alla funzione estetica di una menomazione appartenente alla classe I, valutabile in un “range” da 1 a 5%, e sicuramente non di classe
II (“range” 6 -15%) come ipotizzato dalla C.T.P.. In altri termini, trattandosi di soggetto di sesso maschile di circa 60 anni, che svolge attività in ambito scolastico, certamente alcun nocumento estetico significativo gli può comportare la presenza degli indicati esiti cicatriziali, diversamente da quanto invece potrebbe verificarsi in altre categorie di persone e in altri ambiti professionali;
sicchè, correttamente, il minimo danno estetico residuato è stato apprezzato e valutato nella sua reale incidenza ed inserito nella valutazione complessiva” )(cfr. replica alle note del ctp dell'attore)
Quanto alla personalizzazione del danno, si osserva la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità e la medesima età non potrebbe non subire) non giustificano
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alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice, ai fini della liquidazione, sia dell'invalidità temporanea che di quella permanente, per gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva, risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose particolari e anomale rispetto alla media. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi peculiari ed ulteriori rispetto a quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
Occorre poi esaminare la pretesa attorea volta ad ottenere il ristoro per lesione della cenestesi lavorativa in quanto i postumi derivati dall'incidente avrebbe reso maggiormente difficoltoso lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico.
In punto si osserva che il danno da lesione della cenestesi lavorativa è un pregiudizio di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione
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biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (Corte appello , Bari , sez. III , 26.02.2024 , n. 282).
Nella fattispecie in esame, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali allegati a supporto della pretesa rappresentano ripercussioni dannose ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nell'operata valutazione del danno non patrimoniale complessivamente considerato.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro de quo, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 3.769,39
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
3.769,39.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata ai sensi dell'art. 19 lettera a) della L. 990/69, a corrispondere a a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo di Parte_1
€ 65.869,50 ed a a titolo di risarcimento di danni patrimoniali l'importo di € 3.769,39.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (28.4.2018), con
23 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Deve essere poi rigettata la domanda proposta dall'attore volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che la Compagnia convenuta risultata soccombente abbia resistito in giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di resistere slealmente.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 52.000,01 a € 260.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta le spese relative alla
C.T.U. liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna quale Impresa Controparte_1
24 Tribunale di PO Nord R.G. 11429/2021
Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 65.869,50 a titolo di risarcimento per il Parte_1
danno non patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di della somma di € 3.769,39 a titolo di risarcimento per il Parte_1
danno patrimoniale, oltre agli interessi come in motivazione;
• rigetta la rigetta la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di delle spese processuali che si liquidano in € 786,00 per Parte_1
esborsi e in € 9.600,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. ZO TO, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico della Compagnia convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 14.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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