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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA nato a [...] il [...], (cod. fiscale Parte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._1 elettivamente in Napoli alla via SS. Apostoli n° 3 presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Palomba, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti unitamente all'avv. Michele Sorrenti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] (C.F. , rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Ilaria Tuorto, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla via
Toledo n. 205, presso lo studio di quest'ultima;
RESISTENTE
NONCHE'
Il PM presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 maggio 2025, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano riservarsi la causa in decisione al collegio sulla sola questione di status, rimettendo all'esito la causa innanzi al giudice delegato per il prosieguo istruttorio. In particolare, parte ricorrente ha chiesto riservarsi la causa al collegio per la Parte_1 pronuncia relativa alla sola questione di status. Ha altresì impugnato il provvedimento provvisorio del 13.04.2025 nella parte in cui ha disatteso la richiesta di rimessione in termini formulata dal ricorrente, reiterandola nuovamente;
parte resistente ha chiesto riservarsi la Controparte_1 causa in decisione sulla sola questione di status rimettendo all'esito la causa sul ruolo per la successiva istruttoria. il P.M., con parere depositato in data 3.07.2025, concludeva in senso favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 e regolarmente notificato, Pt_1 conveniva in giudizio per sentire
[...] Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Torre del Greco in data 16.12.1997 e dal quale erano nati due figli,
( nato a [...] l'[...]) oramai maggiorenne ed R_ economicamente indipendente ed attualmente in Messico, e ( nato a [...] Per_2 del Greco il 19.01.2006), anch'egli maggiorenne ma ancora studente e, dunque, non economicamente indipendente e convivente con la madre.
A sostegno della domanda il ricorrente adduceva di aver contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco con la resistente , in Controparte_1 data 16.12.1997; che, venuto meno l'affectio coniugalis, la ricorrente proponeva ricorso per la separazione dal coniuge con richiesta di addebito a quest'ultimo, ponendo a fondamento di tale domanda l'infedeltà coniugale del , Pt_1 accusato di aver intrecciato una relazione extraconiugale con altra donna, di disinteressarsi delle esigenze dei figli e di aver sottratto alla moglie assegni circolari per il complessivo importo di € 26.000,00 di cui la stessa aveva disponibilità; che con sentenza n. 537/2018, pubblicata in data 1.03.2018, il
Tribunale di Torre Annunziata pronunciava la separazione dei coniugi rigettando la domanda di addebito, disponendo l'affido condiviso del figlio , all'epoca Per_2 ancora minore, con collocazione presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Torre del Greco, alla via Lucania n.10 e disciplina delle visite paterne, e ponendo a carico del l'obbligo di versare alla moglie la somma Pt_1 mensile complessiva di € 800,00 – di cui € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge ed € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ordine di versamento diretto di tale somma all'avente diritto da parte della società Controparte_2
datrice di lavoro del;
che dalla data della comparizione delle
[...] Pt_1 parti innanzi la Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del menzionato giudizio di separazione, in data 15.05.2008, l'unione coniugale non si era più ricostituita ed i coniugi avevano continuato a vivere separati;
che il ricorrente era dipendente della soc. Massa Gioconda di G. Marotta e F.lli. s.a.s. con sede in Torre del Greco alla via Castelluccio n° 57, in qualità di venditore estero, con una retribuzione netta mensile di € 1.000,00, oltre premi di trasferta;
che il figlio maggiorenne conclusa la scuola di istruzione secondaria, era R_ stato assunto dal febbraio 2021 dalla Ditta Massa Gioconda come addetto al settore informatico amministrativo, percependo uno stipendio di circa 1.000 euro mensili e che nel mese di maggio 2024, dopo essersi licenziato in data 13 aprile
2024, si era trasferito a Città del Messico per seguire una ragazza di cui si era innamorato, ed ove tutt'ora si trovava;
che il figlio , oramai maggiorenne, Per_2 frequentava il 4° anno di ragioneria presso l'istituto Pantaleo di Torre del Greco;
che la pur essendo casalinga e quindi non percependo redditi, CP_1 disponeva di ingenti risorse patrimoniali, derivanti sia da beni ricevuti in eredità dai genitori, sia da risorse proprie;
che, infatti, già all'epoca della separazione, da indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, era emerso che la stessa fosse proprietaria, a seguito di successione, di quote di beni immobili per € 112.730, oltre che locatrice di un immobile in Torre del Greco e che, a seguito di successione al padre , deceduto nel 2017, la resistente aveva Persona_3 ereditato altresì, ulteriori beni facenti parte dell'asse paterno, peraltro in quota maggiore rispetto ai fratelli, essendo stata beneficiata dal padre, come da testamento pubblicato in data 11/5/2017 dal notaio n° 17.910 raccolta Per_4
n-° 8.118, anche della quota disponibile;
che, inoltre, da successivo accertamento era emerso anche che la resistente si fosse insinuata al passivo del fallimento
Deiulemar per complessivi € 81.500,00; che, viceversa, il non aveva altre Pt_1 proprietà immobiliari oltre all'appartamento adibito a casa coniugale ed assegnato alla resistente, e che, allo stato, lo stesso viveva presso la casa materna alla via Castellucci n. 26/A in Torre del Greco;
che nonostante i tentativi bonari di addivenire ad una disciplina concordata delle condizioni di divorzio la resistente non aveva offerto alcuna disponibilità in tal senso, rimanendo senza riscontro anche le richieste del di revocare l'assegno di mantenimento in Pt_1 favore del figlio maggiore della coppia, oramai divenuto economicamente R_ indipendente sin dal 2021. Tanto dedotto chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in Controparte_1 favore del figlio in quanto oramai economicamente indipendente, con R_ conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore del solo figlio
, poiché non ancora economicamente indipendente, e nulla disponendo a Per_2 titolo di assegno divorzile in favore della resistente, in quanto già titolare di adeguate sostanze proprie. Chiedeva, altresì, la revoca dell'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, già disposta in sede di separazione, nonché di condannare la alla restituzione delle somme versate a decorre dal CP_1
2021 a titolo di mantenimento del figlio perché oramai maggiorenne ed R_ indipendente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.11.2024 si costituiva in giudizio la quale aderiva alla pronuncia Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva sia alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio sia alla R_ richiesta di revoca di ogni forma di mantenimento in proprio favore. A tal uopo la resistente deduceva che, lungi dall'essere mero dipendente della società
[...]
, il ne era in realtà socio occulto ed amministratore di fatto, CP_2 Pt_1 essendo tale società un'attività familiare, costituita a suo tempo dalla madre del ricorrente, e di cui il predetto aveva sempre fatto parte, unitamente ai fratelli, in qualità di socio, dismettendo tale carica solo in vista della separazione dalla coniuge, all'evidente scopo di celare le proprie reali capacità economiche e patrimoniali, cedendo la proprie quote a prezzo vile in favore dei fratelli;
che, quindi, a dispetto di quanto ex adverso rappresentato, il era un noto Pt_1 imprenditore nel settore del corallo, socio di fatto e occulto della soc. “
[...]
Cont
” specializzata in Import - Export di corallo, perle e conchiglie, CP_2 società che ha al suo attivo oltre 10 dipendenti fissi tra incisori oltre a Parte_2 dipendenti occasionali nei periodi stagionali;
che, a riprova di tanto, il ricorrente era solito recarsi in Giappone e negli USA per almeno 2/3 volte l'anno per periodi di 2-3 mesi, al fine di curare in favore della società le attività di Import - Export di corallo ed altre pietre preziose;
che, inoltre, nel 2024 il ricorrente, unitamente al fratello aveva costituto una nuova società operante negli USA “Joe Mar CP_2
Corporation”, testimoniando in tal modo la fiorente attività commerciale svolta in tale paese;
che, inoltre, il aveva percepito una cospicua eredità a fronte Pt_1 del decesso della madre, sig.ra avvenuto nel luglio 2024; che, CP_2 viceversa, l'eredità pervenuta alla resistente constava soltanto di ruderi improduttivi di reddito per i quali era in corso anche contenzioso con i fratelli, mentre del tutto privi di valore dovevano ritenersi i certificati di risparmio della
Deiulemar a seguito della declaratoria di fallimento della suddetta società; che la ancora in giovane età al momento della separazione dal coniuge, si CP_1 era sempre dovuta occupare dei figli della coppia, affetti da gravi problematiche di salute, mentre il , assorbito dai propri impegni di lavoro, si era sempre Pt_1 mostrato assente, facendo venir meno il suo necessario apporto sia materiale che morale ai figli;
che, in particolare tuttora in cura presso una psicologa R_ privata, presentava una “familiarità per patologie di pertinenza psichiatrica” con atteggiamenti provocatori, egocentrici, aggressivi nonchè difficoltà di relazione, mente il figlio presentava un ritardo psico-motorio, ritardo mai accettato Per_2 dal padre, con conseguente grave sofferenza da parte del ragazzo;
che il figlio lungi dall'essere economicamente indipendente, aveva di fatto prestato R_ attività lavorativa solo per un ristretto lasso di tempo presso la società degli zii, provvedendo poi a licenziarsi non sentendosi ben accetto nell'ambiente lavorativo, ed essendo di conseguenza, attualmente nuovamente disoccupato e residente presso la casa materna, sebbene legato sentimentalmente ad una ragazza straniera;
che la oramai cinquantaseienne, da sempre CP_1 casalinga e dedita alla cura dei figli, non aveva possibilità di utilmente inserirsi nel mondo del lavoro, sopravvivendo solo grazie all'assegno corrisposto dal ricorrente ed all'importo dell'assegno unico percepito dal figlio pari a circa Per_2
88,00 euro mensili;
che, raggiunta la maggiore età, i figli della coppia neppure percepivano più le pensioni in precedenza erogate in loro favore, peraltro da sempre gestite dal solo ricorrente;
che il comportamento distaccato e la mancanza di collaborazione ed interesse del nei confronti dei figli, avevano Pt_1 determinato gravi danni psicologici sia a questi ultimi che alla di CP_1 fatto lasciata sola ad occuparsi della difficile situazione di salute dei ragazzi.
Tanto dedotto, aderiva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, chiedendo tuttavia disporsi a carico del l'obbligo di Pt_1 versare mensilmente un assegno alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima e dei figli, di complessivi € 1,500,00 ( pari ad €
500,00 cadauno), oltre al 100% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei ragazzi. Chiedeva altresì condannarsi lo stesso al risarcimento del danno endofamiliare subito dai figli e dalla resistente a causa delle assenze e dell'indifferenza manifestata nei confronti dei primi, da determinarsi in via equitativa dal giudice.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 18.03.2025, sentiti i coniugi e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti, revocando le disposizioni relative all'affido, collocazione e visite del figlio oramai divenuto maggiorenne, revocando Per_2 altresì l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore del figlio Pt_1
siccome pacificamente non più convivente con la madre ed R_ economicamente indipendente e disponendo l'aumento dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio minore in € 400,00 mensili. Per_2
Confermava per il resto le disposizioni di cui alla separazione, dichiarava la inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dal e di Pt_1 risarcimento proposta dalla e, vista la concorde richiesta delle parti, CP_1 rinviava alla successiva udienza del 5 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni sulla sola questione di status. Quindi, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e depositate note di trattazione da entrambe le parti, sulle conclusioni di cui epigrafe, con ordinanza depositata in data 10.06.2025, la causa veniva riservata in decisione previa trasmissione degli atti per il relativo parere.
Il Pm concludeva come da parere reso in data 3.07.2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia parziale relativa unicamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torre del Greco in data 16.12.1997 da (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]). Controparte_1
La possibilità per il giudice di emanare una sentenza cd. parziale in ordine alla questione di status disponendo la prosecuzione del processo per la decisione delle questioni accessorie, è invero espressamente prevista in materia di divorzio dall'art. 4, comma 9, L. n. 898/1970.
Difatti, la sentenza parziale di divorzio può essere pronunciata separatamente rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, quali, come nel caso in esame,
l'eventuale riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge, la cui decisione allungherebbe notevolmente i tempi del giudizio. Del resto, l'art. 4, non fa che applicare in materia divorzile il principio generale sancito dall'art. 277, comma 2, c.p.c., secondo cui il Collegio, anche quando viene investito della causa nella sua totalità, conserva la possibilità di pronunciarsi su alcune delle questioni proposte se ritiene che esse soltanto siano mature per la decisione e che la loro sollecita definizione è interesse apprezzabile per le parti.
Tanto premesso in diritto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco 16.12.1997 da (nato a Parte_1
Torre del Greco il 31/10/68) e (nata a [...] Controparte_1 il 31/10/68) è fondata e pertanto va accolta.
In primo luogo, infatti, parte ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro oltre 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, in data 15.05.2008, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. sentenza n. 537/2018, pubblicata in data 1.03.2018 e passata in giudicato come da certificazione di cancelleria dell'8 luglio 2024.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in città differenti, loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. In particolare, all'udienza del 14.03.2024, le parti hanno acconsentito all'emissione di una sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio sul presupposto della impossibilità di ripristinare la convivenza matrimoniale.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Torre Annunziata di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, invece, va rilevato che, in ordine al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e della resistente, la causa non è ancora matura per la decisione, R_ non essendo stati acquisiti elementi sufficienti relativi alle rispettive situazioni economiche delle parti. Appare pertanto necessario rimettere gli atti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo, affinchè, alla luce dell'istruttoria a compiersi, adotti i provvedimenti opportuni.
A tal fine va quindi disposta la rimessione della causa al GI per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco 16.12.1997 da (nato a [...] il Parte_1
31/10/68) e (nata a [...] il Controparte_1
31/10/68); 2) ordina all'ufficiale dello stato civile di Torre del Greco di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio (atto n.
n°196 anno 1997 parte II serie A, sez. C) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 1997);
3) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva
Così deciso in Torre Annunziata, li 16 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA nato a [...] il [...], (cod. fiscale Parte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._1 elettivamente in Napoli alla via SS. Apostoli n° 3 presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Palomba, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti unitamente all'avv. Michele Sorrenti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] (C.F. , rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Ilaria Tuorto, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla via
Toledo n. 205, presso lo studio di quest'ultima;
RESISTENTE
NONCHE'
Il PM presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 maggio 2025, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano riservarsi la causa in decisione al collegio sulla sola questione di status, rimettendo all'esito la causa innanzi al giudice delegato per il prosieguo istruttorio. In particolare, parte ricorrente ha chiesto riservarsi la causa al collegio per la Parte_1 pronuncia relativa alla sola questione di status. Ha altresì impugnato il provvedimento provvisorio del 13.04.2025 nella parte in cui ha disatteso la richiesta di rimessione in termini formulata dal ricorrente, reiterandola nuovamente;
parte resistente ha chiesto riservarsi la Controparte_1 causa in decisione sulla sola questione di status rimettendo all'esito la causa sul ruolo per la successiva istruttoria. il P.M., con parere depositato in data 3.07.2025, concludeva in senso favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 e regolarmente notificato, Pt_1 conveniva in giudizio per sentire
[...] Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Torre del Greco in data 16.12.1997 e dal quale erano nati due figli,
( nato a [...] l'[...]) oramai maggiorenne ed R_ economicamente indipendente ed attualmente in Messico, e ( nato a [...] Per_2 del Greco il 19.01.2006), anch'egli maggiorenne ma ancora studente e, dunque, non economicamente indipendente e convivente con la madre.
A sostegno della domanda il ricorrente adduceva di aver contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco con la resistente , in Controparte_1 data 16.12.1997; che, venuto meno l'affectio coniugalis, la ricorrente proponeva ricorso per la separazione dal coniuge con richiesta di addebito a quest'ultimo, ponendo a fondamento di tale domanda l'infedeltà coniugale del , Pt_1 accusato di aver intrecciato una relazione extraconiugale con altra donna, di disinteressarsi delle esigenze dei figli e di aver sottratto alla moglie assegni circolari per il complessivo importo di € 26.000,00 di cui la stessa aveva disponibilità; che con sentenza n. 537/2018, pubblicata in data 1.03.2018, il
Tribunale di Torre Annunziata pronunciava la separazione dei coniugi rigettando la domanda di addebito, disponendo l'affido condiviso del figlio , all'epoca Per_2 ancora minore, con collocazione presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Torre del Greco, alla via Lucania n.10 e disciplina delle visite paterne, e ponendo a carico del l'obbligo di versare alla moglie la somma Pt_1 mensile complessiva di € 800,00 – di cui € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge ed € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ordine di versamento diretto di tale somma all'avente diritto da parte della società Controparte_2
datrice di lavoro del;
che dalla data della comparizione delle
[...] Pt_1 parti innanzi la Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del menzionato giudizio di separazione, in data 15.05.2008, l'unione coniugale non si era più ricostituita ed i coniugi avevano continuato a vivere separati;
che il ricorrente era dipendente della soc. Massa Gioconda di G. Marotta e F.lli. s.a.s. con sede in Torre del Greco alla via Castelluccio n° 57, in qualità di venditore estero, con una retribuzione netta mensile di € 1.000,00, oltre premi di trasferta;
che il figlio maggiorenne conclusa la scuola di istruzione secondaria, era R_ stato assunto dal febbraio 2021 dalla Ditta Massa Gioconda come addetto al settore informatico amministrativo, percependo uno stipendio di circa 1.000 euro mensili e che nel mese di maggio 2024, dopo essersi licenziato in data 13 aprile
2024, si era trasferito a Città del Messico per seguire una ragazza di cui si era innamorato, ed ove tutt'ora si trovava;
che il figlio , oramai maggiorenne, Per_2 frequentava il 4° anno di ragioneria presso l'istituto Pantaleo di Torre del Greco;
che la pur essendo casalinga e quindi non percependo redditi, CP_1 disponeva di ingenti risorse patrimoniali, derivanti sia da beni ricevuti in eredità dai genitori, sia da risorse proprie;
che, infatti, già all'epoca della separazione, da indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, era emerso che la stessa fosse proprietaria, a seguito di successione, di quote di beni immobili per € 112.730, oltre che locatrice di un immobile in Torre del Greco e che, a seguito di successione al padre , deceduto nel 2017, la resistente aveva Persona_3 ereditato altresì, ulteriori beni facenti parte dell'asse paterno, peraltro in quota maggiore rispetto ai fratelli, essendo stata beneficiata dal padre, come da testamento pubblicato in data 11/5/2017 dal notaio n° 17.910 raccolta Per_4
n-° 8.118, anche della quota disponibile;
che, inoltre, da successivo accertamento era emerso anche che la resistente si fosse insinuata al passivo del fallimento
Deiulemar per complessivi € 81.500,00; che, viceversa, il non aveva altre Pt_1 proprietà immobiliari oltre all'appartamento adibito a casa coniugale ed assegnato alla resistente, e che, allo stato, lo stesso viveva presso la casa materna alla via Castellucci n. 26/A in Torre del Greco;
che nonostante i tentativi bonari di addivenire ad una disciplina concordata delle condizioni di divorzio la resistente non aveva offerto alcuna disponibilità in tal senso, rimanendo senza riscontro anche le richieste del di revocare l'assegno di mantenimento in Pt_1 favore del figlio maggiore della coppia, oramai divenuto economicamente R_ indipendente sin dal 2021. Tanto dedotto chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in Controparte_1 favore del figlio in quanto oramai economicamente indipendente, con R_ conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore del solo figlio
, poiché non ancora economicamente indipendente, e nulla disponendo a Per_2 titolo di assegno divorzile in favore della resistente, in quanto già titolare di adeguate sostanze proprie. Chiedeva, altresì, la revoca dell'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, già disposta in sede di separazione, nonché di condannare la alla restituzione delle somme versate a decorre dal CP_1
2021 a titolo di mantenimento del figlio perché oramai maggiorenne ed R_ indipendente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.11.2024 si costituiva in giudizio la quale aderiva alla pronuncia Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva sia alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio sia alla R_ richiesta di revoca di ogni forma di mantenimento in proprio favore. A tal uopo la resistente deduceva che, lungi dall'essere mero dipendente della società
[...]
, il ne era in realtà socio occulto ed amministratore di fatto, CP_2 Pt_1 essendo tale società un'attività familiare, costituita a suo tempo dalla madre del ricorrente, e di cui il predetto aveva sempre fatto parte, unitamente ai fratelli, in qualità di socio, dismettendo tale carica solo in vista della separazione dalla coniuge, all'evidente scopo di celare le proprie reali capacità economiche e patrimoniali, cedendo la proprie quote a prezzo vile in favore dei fratelli;
che, quindi, a dispetto di quanto ex adverso rappresentato, il era un noto Pt_1 imprenditore nel settore del corallo, socio di fatto e occulto della soc. “
[...]
Cont
” specializzata in Import - Export di corallo, perle e conchiglie, CP_2 società che ha al suo attivo oltre 10 dipendenti fissi tra incisori oltre a Parte_2 dipendenti occasionali nei periodi stagionali;
che, a riprova di tanto, il ricorrente era solito recarsi in Giappone e negli USA per almeno 2/3 volte l'anno per periodi di 2-3 mesi, al fine di curare in favore della società le attività di Import - Export di corallo ed altre pietre preziose;
che, inoltre, nel 2024 il ricorrente, unitamente al fratello aveva costituto una nuova società operante negli USA “Joe Mar CP_2
Corporation”, testimoniando in tal modo la fiorente attività commerciale svolta in tale paese;
che, inoltre, il aveva percepito una cospicua eredità a fronte Pt_1 del decesso della madre, sig.ra avvenuto nel luglio 2024; che, CP_2 viceversa, l'eredità pervenuta alla resistente constava soltanto di ruderi improduttivi di reddito per i quali era in corso anche contenzioso con i fratelli, mentre del tutto privi di valore dovevano ritenersi i certificati di risparmio della
Deiulemar a seguito della declaratoria di fallimento della suddetta società; che la ancora in giovane età al momento della separazione dal coniuge, si CP_1 era sempre dovuta occupare dei figli della coppia, affetti da gravi problematiche di salute, mentre il , assorbito dai propri impegni di lavoro, si era sempre Pt_1 mostrato assente, facendo venir meno il suo necessario apporto sia materiale che morale ai figli;
che, in particolare tuttora in cura presso una psicologa R_ privata, presentava una “familiarità per patologie di pertinenza psichiatrica” con atteggiamenti provocatori, egocentrici, aggressivi nonchè difficoltà di relazione, mente il figlio presentava un ritardo psico-motorio, ritardo mai accettato Per_2 dal padre, con conseguente grave sofferenza da parte del ragazzo;
che il figlio lungi dall'essere economicamente indipendente, aveva di fatto prestato R_ attività lavorativa solo per un ristretto lasso di tempo presso la società degli zii, provvedendo poi a licenziarsi non sentendosi ben accetto nell'ambiente lavorativo, ed essendo di conseguenza, attualmente nuovamente disoccupato e residente presso la casa materna, sebbene legato sentimentalmente ad una ragazza straniera;
che la oramai cinquantaseienne, da sempre CP_1 casalinga e dedita alla cura dei figli, non aveva possibilità di utilmente inserirsi nel mondo del lavoro, sopravvivendo solo grazie all'assegno corrisposto dal ricorrente ed all'importo dell'assegno unico percepito dal figlio pari a circa Per_2
88,00 euro mensili;
che, raggiunta la maggiore età, i figli della coppia neppure percepivano più le pensioni in precedenza erogate in loro favore, peraltro da sempre gestite dal solo ricorrente;
che il comportamento distaccato e la mancanza di collaborazione ed interesse del nei confronti dei figli, avevano Pt_1 determinato gravi danni psicologici sia a questi ultimi che alla di CP_1 fatto lasciata sola ad occuparsi della difficile situazione di salute dei ragazzi.
Tanto dedotto, aderiva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, chiedendo tuttavia disporsi a carico del l'obbligo di Pt_1 versare mensilmente un assegno alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima e dei figli, di complessivi € 1,500,00 ( pari ad €
500,00 cadauno), oltre al 100% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei ragazzi. Chiedeva altresì condannarsi lo stesso al risarcimento del danno endofamiliare subito dai figli e dalla resistente a causa delle assenze e dell'indifferenza manifestata nei confronti dei primi, da determinarsi in via equitativa dal giudice.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 18.03.2025, sentiti i coniugi e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti, revocando le disposizioni relative all'affido, collocazione e visite del figlio oramai divenuto maggiorenne, revocando Per_2 altresì l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore del figlio Pt_1
siccome pacificamente non più convivente con la madre ed R_ economicamente indipendente e disponendo l'aumento dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio minore in € 400,00 mensili. Per_2
Confermava per il resto le disposizioni di cui alla separazione, dichiarava la inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dal e di Pt_1 risarcimento proposta dalla e, vista la concorde richiesta delle parti, CP_1 rinviava alla successiva udienza del 5 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni sulla sola questione di status. Quindi, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e depositate note di trattazione da entrambe le parti, sulle conclusioni di cui epigrafe, con ordinanza depositata in data 10.06.2025, la causa veniva riservata in decisione previa trasmissione degli atti per il relativo parere.
Il Pm concludeva come da parere reso in data 3.07.2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia parziale relativa unicamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torre del Greco in data 16.12.1997 da (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]). Controparte_1
La possibilità per il giudice di emanare una sentenza cd. parziale in ordine alla questione di status disponendo la prosecuzione del processo per la decisione delle questioni accessorie, è invero espressamente prevista in materia di divorzio dall'art. 4, comma 9, L. n. 898/1970.
Difatti, la sentenza parziale di divorzio può essere pronunciata separatamente rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, quali, come nel caso in esame,
l'eventuale riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge, la cui decisione allungherebbe notevolmente i tempi del giudizio. Del resto, l'art. 4, non fa che applicare in materia divorzile il principio generale sancito dall'art. 277, comma 2, c.p.c., secondo cui il Collegio, anche quando viene investito della causa nella sua totalità, conserva la possibilità di pronunciarsi su alcune delle questioni proposte se ritiene che esse soltanto siano mature per la decisione e che la loro sollecita definizione è interesse apprezzabile per le parti.
Tanto premesso in diritto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco 16.12.1997 da (nato a Parte_1
Torre del Greco il 31/10/68) e (nata a [...] Controparte_1 il 31/10/68) è fondata e pertanto va accolta.
In primo luogo, infatti, parte ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro oltre 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, in data 15.05.2008, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. sentenza n. 537/2018, pubblicata in data 1.03.2018 e passata in giudicato come da certificazione di cancelleria dell'8 luglio 2024.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in città differenti, loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. In particolare, all'udienza del 14.03.2024, le parti hanno acconsentito all'emissione di una sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio sul presupposto della impossibilità di ripristinare la convivenza matrimoniale.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Torre Annunziata di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, invece, va rilevato che, in ordine al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e della resistente, la causa non è ancora matura per la decisione, R_ non essendo stati acquisiti elementi sufficienti relativi alle rispettive situazioni economiche delle parti. Appare pertanto necessario rimettere gli atti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo, affinchè, alla luce dell'istruttoria a compiersi, adotti i provvedimenti opportuni.
A tal fine va quindi disposta la rimessione della causa al GI per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco 16.12.1997 da (nato a [...] il Parte_1
31/10/68) e (nata a [...] il Controparte_1
31/10/68); 2) ordina all'ufficiale dello stato civile di Torre del Greco di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio (atto n.
n°196 anno 1997 parte II serie A, sez. C) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 1997);
3) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva
Così deciso in Torre Annunziata, li 16 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano