Articolo 15 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 14Articolo 16
Versione
13 gennaio 1985
Art. 15.
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 939 , e' aggiunto il seguente:
"A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all' articolo 6 ed all' articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
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