Art. 15.
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 939 , e' aggiunto il seguente:
"A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all' articolo 6 ed all' articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 939 , e' aggiunto il seguente:
"A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all' articolo 6 ed all' articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo".