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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 856/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 856/2015 R.G., in grado di appello, avente ad oggetto “Spedizione - Trasporto” promosso da con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BI), largo Poste n. 57, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfrida Bearzotti P.IVA_1
e Filippo Licciardello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ramacca
(CT), via Firenze n. 28, giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, e , nata a [...] il [...] c.f. C.F._3 Controparte_3
, rappresentanti e difesi dall'Avv. Francesco Cabibbo ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio, sito in Catania via Isonzo n. 2, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/07/2024, parte appellante ha concluso riportandosi agli atti e ai verbali di causa e con provvedimento del 16/07/2024 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
19/15 emessa in data 28/04/2015, all'esito del procedimento n. 09/2015 R.G., con cui il Giudice di Pace di Caltagirone, in accoglimento della domanda proposta da anche Controparte_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di , Persona_1 [...]
e l'aveva condannata al pagamento in favore degli Controparte_2 Controparte_3 attori di € 1.023,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale consistente nella mancata esecuzione del contratto di trasporto relativo alla tratta Cortina d'Ampezzo-San
Cassiano con andata prevista il 2/2/2014 e ritorno previsto il 9/2/2014, oltre che al pagamento delle spese processuali.
La censurava la sentenza impugnata per non avere il giudice di prima istanza valutato Parte_1 correttamente i risultati dell'istruttoria sotto il profilo dell'assolvimento da parte del vettore dell'onere di fornire la prova c.d. liberatoria della impossibilità sopravvenuta della prestazione di trasporto per causa ad esso non imputabile. In particolare, specificava che, nel periodo di interesse, la circolazione nel tratto di strada tra Cortina d'Ampezzo e San Cassiano era stata inibita dalle autorità a causa delle precipitazioni nevose e del connesso elevato rischio di valanghe, per cui il servizio di linea per la tratta Cortina-San Cassiano era stato sospeso già dal 31/1/2014 e sino al
14/2/2014; circostanza di cui l'appellante aveva dato adeguata comunicazione attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social (Facebook) e prova in giudizio attraverso la produzione degli “estratti di cronaca dei quotidiani locali”, tuttavia erroneamente non ritenuta idonea dal giudicante.
L'appellante contestava, inoltre, la deduzione del decidente in ordine all'apertura dei passi dolomitici di e (e, quindi, alla percorribilità del tratto da parte del bus) fondata Per_2 Per_3
sulle ricevute emesse dal vettore sostitutivo utilizzato dagli attori, per un totale di € 550,00, spropositate per una tratta di appena 25 km e, piuttosto, riferibili a percorsi alternativi, obbligati proprio a causa della chiusura dei passi. Da ultimo, contestava la regolamentazione delle spese effettuata dal Giudice di prima istanza in quanto, pur avendo questi accolto in parte la domanda risarcitoria (avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale, per € 2.000,00), le aveva poste interamente a carico dell'appellata.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza del primo grado, accertare e dichiarare che la mancata esecuzione del contratto di trasporto “veniva determinata da avvenimenti estranei all'organizzazione del vettore quali il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo o di quello della stessa parte appellata e per l'effetto condannare quest'ultima alla refusione delle somme liquidate in primo grado”, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Chiedeva, altresì, condannarsi parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (“ammontanti ad € 1.023,00 (…) oltre alle spese di giudizio liquidate in € 850,00 oltre a rimborso forfettario IVA e CPA”). Si costituivano in giudizio anche quale genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2
i quali in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello per Controparte_3 violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, contestavano la valenza probatoria dei documenti prodotti dall'appellante per andare esente da responsabilità in quanto: “
1. gli estratti di giornale e pagine internet sono fotocopie prive di autenticità;
2. gran parte della produzione documentale proviene dalla stessa parte che la produce;
3. non è stato prodotto in primo grado alcun documenti ufficiale attestante
l'impraticabilità delle strade interessate”; ribadivano, peraltro, di aver percorso regolarmente il tratto che collegava Cortina D'Ampezzo a San Cassiano con altro vettore. Eccepivano, a tal proposito, l'inammissibilità della produzione dell'attestazione di e di ulteriori Parte_2 documenti effettuata solo in sede di appello (allegati da 23 a 27), non avendo l'appellante provato di non averli potuti produrre prima per causa ad essa non imputabile. Aggiungevano, inoltre, di non aver ricevuto alcuna adeguata informazione circa la sospensione del servizio, rimanendo a tal fine insufficienti le comunicazioni presenti sul sito internet della compagnia e su Facebook.
Chiedevano, dunque, rigettarsi l'appello con vittoria di spese e compensi.
All'udienza indicata in epigrafe, la causa, assegnata nelle more all'odierna decidente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'appello proposto dalla è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. Parte_1
È anzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata.
È sufficiente, al riguardo, ricordare che, secondo la pressoché costante interpretazione giurisprudenziale, ai fini dell'ammissibilità dell'appello non occorrono formule sacramentali, ma che, piuttosto, l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, posto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, l'atto di appello proposto dalla soddisfa i superiori requisiti, da esso Parte_1
evincendosi con chiarezza le parti del provvedimento impugnato e le ragioni poste a fondamento del diverso intendimento della parte rispetto a quello manifestato dal Giudice di primo grado, di talché
l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
Ciò posto, va premesso in punto di diritto che in tema di obbligazioni contrattuali, al creditore che deduce l'inadempimento spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: ragion per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto, anche in parte, alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. civ. n. 9351/2007).
Tale principio trova applicazione anche nelle controversie, come quella in esame, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto di trasporto, ove spetta al passeggero produrre il titolo negoziale e il danno subito potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte incombendo, infatti, su quest'ultima la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo o impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
Sotto quest'ultimo profilo è stato, difatti, ribadito che il debitore andrà esente da responsabilità secondo i normali canoni di cui all'art. 1218 c.c., ove provi che l'inadempimento o il ritardo sia ascrivibile ad eventi fuori dal suo controllo e, in quanto tali, incidenti sulla corretta esecuzione del contratto stipulato con l'altra parte.
Nella fattispecie, la odierna appellante, a fronte dell'inadempimento dedotto dagli Parte_1 appellati, ha eccepito l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di trasporto per cause ad essa non imputabili consistenti nelle avverse condizioni metereologiche e nella connessa chiusura dei passi dolomitici attraverso i quali avrebbe dovuto essere effettuato il servizio di trasporto verso e da
San Cassiano nelle date indicate dalle controparti.
A tal fine, ha allegato, in particolare, articoli di testate online e cartacee (allegati da 11 a 13 e allegato n. 21) e le comunicazioni circa la sospensione dei servizi di trasporto “da/per Alta Badia” a causa della chiusura dei passi e e la successiva ripresa dei servizi rese sul Per_3 Per_2
proprio sito ufficiale e sulla propria pagina facebook (allegati da 15 a 20). Ha, altresì, prodotto la determinazione costitutiva n. 546 del 28/3/2013 riportante il programma di esercizio del servizio di linea svolto dalla Kanglobus s.r.l. (poi rinominata nella tratta di interesse. Parte_1 In questa sede, ha altresì prodotto le comunicazioni di circa la chiusura dei Parte_2
passi di e dal 31/1/2014 al 15/2/2014 (allegati nn. 23). Per_2 Per_3
Tale ultima documentazione non è tuttavia ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione in quanto prodotta in violazione del divieto posto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., a norma del quale
“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
A tale ultimo proposito, infatti, va precisato che dalla lettura della comunicazione di Parte_2
si evince che la richiesta di “copia del bollettino di chiusura e riapertura del Passo Val
[...]
Parola nei giorni 31/01/2014 e 15/2/2014” – dal quale in effetti risulta la chiusura del predetto passo (attraverso il quale era previsto il transito della linea gestita dalla dal 31/1/2014 Parte_1
al 15/2/2014 – è stata inoltrata dalla solo in data 10/3/2015, indi un mese dopo la prima Parte_1
udienza di comparizione e tardivamente rispetto ai termini ex art. 320 c.p.c. concessi dal Giudice di
Pace, avendo questi a tal fine fissato udienza proprio per il 10/3/2015.
Nondimeno, pur ferme le superiori valutazioni, il compendio probatorio offerto in primo grado dall'appellante consente di ritenere assolto l'onere probatorio su essa gravante in ordine all'impossibilità (e quindi alla inesigibilità) dell'esecuzione della prestazione per causa ad essa estranea e non imputabile.
Ed invero, posta la genericità del disconoscimento delle fotocopie degli estratti di giornale e delle pagine internet effettuato dagli odierni appellati, dalla documentazione prodotta, per un verso, si traggono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla presenza, nel periodo e nelle zone di interesse, di condizioni metereologiche avverse alla circolazione e, per l'altro, la comunicazione della sospensione del servizio di trasporto di linea da Cortina d'Ampezzo a San Cassiano già a far data dal 31/1/2014 attraverso i canali ufficiali del vettore.
Sotto il primo profilo, le informazioni presenti sulle testate online Asca.it e Bellunopress.it, rispettivamente del 30/1/2014 e del 31/1/2014, offrono elementi indiziari precisi in ordine all'esistenza di condizioni metereologiche di gravità tale da incidere sulla percorribilità delle strade verso le Dolomiti. In esse si riferisce, infatti, di copiose precipitazioni e del rischio di valanghe in tutto il territorio del Bellunese e di Trento. Tali informazioni sono riportate anche negli estratti dei quotidiani locali allegati, i quali, ancorché non specificamente datati, risultano riferibili al periodo
31/1/2014 - 2/2/2014 in quanto recano la stessa tipologia di comunicazioni presenti nei citati quotidiani online del 30 e 31 gennaio (precipitazioni nevose, rischio valanghe e permanenza di tali condizioni avverse “sino a domenica”, coincidente con il 2 febbraio), con riferimenti puntuali a Cortina d'Ampezzo e ai passi dolomitici di e e alle difficoltà di circolazione Per_3 Per_2
nelle suddette zone.
Inoltre, l'incidenza delle avverse condizioni metereologiche (da presumersi note agli appellati già in quanto oggetto di notizie di stampa) sul regolare espletamento del servizio di trasporto e, segnatamente, la sospensione dei collegamenti offerti dalla Cortina Express-FlyBus s.r.l. da Cortina
d'Ampezzo all'Alta Badia (e viceversa) a far data dal 31/1/2014 è stata comunicata attraverso avvisi pubblicati sul sito ufficiale di Cortina Express e sulla pagina Facebook del vettore, indi attraverso canali conoscibili e agevolmente consultabili da parte degli utenti, che, in tal modo, ben avrebbero potuto evitare il danno lamentato, tanto più tenuto conto del tenore degli aggiornamenti metereologici pubblicati sui quotidiani locali e sui siti online.
Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prima istanza in ordine all'assenza di prova dell'impossibilità della prestazione, pur ferma l'inutilizzabilità della documentazione di Pt_2
relativa alla chiusura dei passi di e , non risultano, dunque, condivisibili,
[...] Per_2 Per_3 avendo l'odierna appellante, già in primo grado, offerto un quadro indiziario preciso in ordine alla sussistenza di condizioni ostative al regolare svolgimento del servizio, anche tenuto conto che, a differenza di quanto ritenuto dal primo decidente, la fattispecie è unicamente regolata dall'art. 1218
c.c. e non anche dall'art. 1681 c.c. che disciplina la diversa ipotesi della responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio o per la perdita o l'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, facendo espressamente salve le ipotesi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della prestazione di trasporto per cui valgono gli ordinari criteri probatori in tema di inadempimento contrattuale e non è richiesta la prova da parte del vettore “di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Peraltro, a fronte dei suddetti gravi e precisi indizi relativi alla chiusura dei passi dolomitici interessati dalla linea del bus preso dalla famiglia e ai limiti alla circolazione nelle zone di CP_1 interesse, oltre che alla diffusione delle informazioni sull'allerta meteo e alla sospensione del servizio di trasporto reso dalla verso le zone interessate, gli appellati non hanno Parte_1
provato di aver effettivamente raggiunto San Cassiano eseguendo il medesimo percorso che avrebbe dovuto eseguire il bus, rimanendo sul punto generiche le ricevute allegate.
Per tutto quanto esposto, l'appello proposto dalla merita accoglimento e, per l'effetto, Parte_1
la domanda proposta da anche quale genitore esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
va rigettata con condanna degli stessi alla restituzione delle somme versate
[...] dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado (circostanza non contestata) e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del giudizio (determinato in base al valore della domanda) e delle fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, in applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 per il primo grado e del D.M. 147/2022 per il secondo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in grado di appello, definitivamente pronunciando sul giudizio n.
856/2015 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
− ACCOGLIE l'appello proposto dalla e, per l'effetto, rigetta la domanda Parte_1
proposta da anche quale genitore esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2
; Controparte_3
− CONDANNA anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1
nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
alla restituzione in favore di di quanto da essa versato in esecuzione
[...] Parte_1 della sentenza di primo grado e, segnatamente, della somma di € 1.023,00 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno e di € 850,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA liquidati a titolo di spese;
− CONDANNA anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1
nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento in favore della delle spese del primo grado di giudizio
[...] Parte_1
che si liquidano in € 668,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
− CONDANNA anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1
nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento in favore della delle spese del presente grado di
[...] Parte_1
giudizio che si liquidano in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 14/2/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 856/2015 R.G., in grado di appello, avente ad oggetto “Spedizione - Trasporto” promosso da con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BI), largo Poste n. 57, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfrida Bearzotti P.IVA_1
e Filippo Licciardello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ramacca
(CT), via Firenze n. 28, giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, e , nata a [...] il [...] c.f. C.F._3 Controparte_3
, rappresentanti e difesi dall'Avv. Francesco Cabibbo ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio, sito in Catania via Isonzo n. 2, giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/07/2024, parte appellante ha concluso riportandosi agli atti e ai verbali di causa e con provvedimento del 16/07/2024 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
19/15 emessa in data 28/04/2015, all'esito del procedimento n. 09/2015 R.G., con cui il Giudice di Pace di Caltagirone, in accoglimento della domanda proposta da anche Controparte_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di , Persona_1 [...]
e l'aveva condannata al pagamento in favore degli Controparte_2 Controparte_3 attori di € 1.023,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale consistente nella mancata esecuzione del contratto di trasporto relativo alla tratta Cortina d'Ampezzo-San
Cassiano con andata prevista il 2/2/2014 e ritorno previsto il 9/2/2014, oltre che al pagamento delle spese processuali.
La censurava la sentenza impugnata per non avere il giudice di prima istanza valutato Parte_1 correttamente i risultati dell'istruttoria sotto il profilo dell'assolvimento da parte del vettore dell'onere di fornire la prova c.d. liberatoria della impossibilità sopravvenuta della prestazione di trasporto per causa ad esso non imputabile. In particolare, specificava che, nel periodo di interesse, la circolazione nel tratto di strada tra Cortina d'Ampezzo e San Cassiano era stata inibita dalle autorità a causa delle precipitazioni nevose e del connesso elevato rischio di valanghe, per cui il servizio di linea per la tratta Cortina-San Cassiano era stato sospeso già dal 31/1/2014 e sino al
14/2/2014; circostanza di cui l'appellante aveva dato adeguata comunicazione attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social (Facebook) e prova in giudizio attraverso la produzione degli “estratti di cronaca dei quotidiani locali”, tuttavia erroneamente non ritenuta idonea dal giudicante.
L'appellante contestava, inoltre, la deduzione del decidente in ordine all'apertura dei passi dolomitici di e (e, quindi, alla percorribilità del tratto da parte del bus) fondata Per_2 Per_3
sulle ricevute emesse dal vettore sostitutivo utilizzato dagli attori, per un totale di € 550,00, spropositate per una tratta di appena 25 km e, piuttosto, riferibili a percorsi alternativi, obbligati proprio a causa della chiusura dei passi. Da ultimo, contestava la regolamentazione delle spese effettuata dal Giudice di prima istanza in quanto, pur avendo questi accolto in parte la domanda risarcitoria (avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale, per € 2.000,00), le aveva poste interamente a carico dell'appellata.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza del primo grado, accertare e dichiarare che la mancata esecuzione del contratto di trasporto “veniva determinata da avvenimenti estranei all'organizzazione del vettore quali il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo o di quello della stessa parte appellata e per l'effetto condannare quest'ultima alla refusione delle somme liquidate in primo grado”, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Chiedeva, altresì, condannarsi parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (“ammontanti ad € 1.023,00 (…) oltre alle spese di giudizio liquidate in € 850,00 oltre a rimborso forfettario IVA e CPA”). Si costituivano in giudizio anche quale genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2
i quali in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello per Controparte_3 violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, contestavano la valenza probatoria dei documenti prodotti dall'appellante per andare esente da responsabilità in quanto: “
1. gli estratti di giornale e pagine internet sono fotocopie prive di autenticità;
2. gran parte della produzione documentale proviene dalla stessa parte che la produce;
3. non è stato prodotto in primo grado alcun documenti ufficiale attestante
l'impraticabilità delle strade interessate”; ribadivano, peraltro, di aver percorso regolarmente il tratto che collegava Cortina D'Ampezzo a San Cassiano con altro vettore. Eccepivano, a tal proposito, l'inammissibilità della produzione dell'attestazione di e di ulteriori Parte_2 documenti effettuata solo in sede di appello (allegati da 23 a 27), non avendo l'appellante provato di non averli potuti produrre prima per causa ad essa non imputabile. Aggiungevano, inoltre, di non aver ricevuto alcuna adeguata informazione circa la sospensione del servizio, rimanendo a tal fine insufficienti le comunicazioni presenti sul sito internet della compagnia e su Facebook.
Chiedevano, dunque, rigettarsi l'appello con vittoria di spese e compensi.
All'udienza indicata in epigrafe, la causa, assegnata nelle more all'odierna decidente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'appello proposto dalla è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. Parte_1
È anzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata.
È sufficiente, al riguardo, ricordare che, secondo la pressoché costante interpretazione giurisprudenziale, ai fini dell'ammissibilità dell'appello non occorrono formule sacramentali, ma che, piuttosto, l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, posto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, l'atto di appello proposto dalla soddisfa i superiori requisiti, da esso Parte_1
evincendosi con chiarezza le parti del provvedimento impugnato e le ragioni poste a fondamento del diverso intendimento della parte rispetto a quello manifestato dal Giudice di primo grado, di talché
l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
Ciò posto, va premesso in punto di diritto che in tema di obbligazioni contrattuali, al creditore che deduce l'inadempimento spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: ragion per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto, anche in parte, alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. civ. n. 9351/2007).
Tale principio trova applicazione anche nelle controversie, come quella in esame, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto di trasporto, ove spetta al passeggero produrre il titolo negoziale e il danno subito potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte incombendo, infatti, su quest'ultima la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo o impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
Sotto quest'ultimo profilo è stato, difatti, ribadito che il debitore andrà esente da responsabilità secondo i normali canoni di cui all'art. 1218 c.c., ove provi che l'inadempimento o il ritardo sia ascrivibile ad eventi fuori dal suo controllo e, in quanto tali, incidenti sulla corretta esecuzione del contratto stipulato con l'altra parte.
Nella fattispecie, la odierna appellante, a fronte dell'inadempimento dedotto dagli Parte_1 appellati, ha eccepito l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di trasporto per cause ad essa non imputabili consistenti nelle avverse condizioni metereologiche e nella connessa chiusura dei passi dolomitici attraverso i quali avrebbe dovuto essere effettuato il servizio di trasporto verso e da
San Cassiano nelle date indicate dalle controparti.
A tal fine, ha allegato, in particolare, articoli di testate online e cartacee (allegati da 11 a 13 e allegato n. 21) e le comunicazioni circa la sospensione dei servizi di trasporto “da/per Alta Badia” a causa della chiusura dei passi e e la successiva ripresa dei servizi rese sul Per_3 Per_2
proprio sito ufficiale e sulla propria pagina facebook (allegati da 15 a 20). Ha, altresì, prodotto la determinazione costitutiva n. 546 del 28/3/2013 riportante il programma di esercizio del servizio di linea svolto dalla Kanglobus s.r.l. (poi rinominata nella tratta di interesse. Parte_1 In questa sede, ha altresì prodotto le comunicazioni di circa la chiusura dei Parte_2
passi di e dal 31/1/2014 al 15/2/2014 (allegati nn. 23). Per_2 Per_3
Tale ultima documentazione non è tuttavia ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione in quanto prodotta in violazione del divieto posto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., a norma del quale
“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
A tale ultimo proposito, infatti, va precisato che dalla lettura della comunicazione di Parte_2
si evince che la richiesta di “copia del bollettino di chiusura e riapertura del Passo Val
[...]
Parola nei giorni 31/01/2014 e 15/2/2014” – dal quale in effetti risulta la chiusura del predetto passo (attraverso il quale era previsto il transito della linea gestita dalla dal 31/1/2014 Parte_1
al 15/2/2014 – è stata inoltrata dalla solo in data 10/3/2015, indi un mese dopo la prima Parte_1
udienza di comparizione e tardivamente rispetto ai termini ex art. 320 c.p.c. concessi dal Giudice di
Pace, avendo questi a tal fine fissato udienza proprio per il 10/3/2015.
Nondimeno, pur ferme le superiori valutazioni, il compendio probatorio offerto in primo grado dall'appellante consente di ritenere assolto l'onere probatorio su essa gravante in ordine all'impossibilità (e quindi alla inesigibilità) dell'esecuzione della prestazione per causa ad essa estranea e non imputabile.
Ed invero, posta la genericità del disconoscimento delle fotocopie degli estratti di giornale e delle pagine internet effettuato dagli odierni appellati, dalla documentazione prodotta, per un verso, si traggono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla presenza, nel periodo e nelle zone di interesse, di condizioni metereologiche avverse alla circolazione e, per l'altro, la comunicazione della sospensione del servizio di trasporto di linea da Cortina d'Ampezzo a San Cassiano già a far data dal 31/1/2014 attraverso i canali ufficiali del vettore.
Sotto il primo profilo, le informazioni presenti sulle testate online Asca.it e Bellunopress.it, rispettivamente del 30/1/2014 e del 31/1/2014, offrono elementi indiziari precisi in ordine all'esistenza di condizioni metereologiche di gravità tale da incidere sulla percorribilità delle strade verso le Dolomiti. In esse si riferisce, infatti, di copiose precipitazioni e del rischio di valanghe in tutto il territorio del Bellunese e di Trento. Tali informazioni sono riportate anche negli estratti dei quotidiani locali allegati, i quali, ancorché non specificamente datati, risultano riferibili al periodo
31/1/2014 - 2/2/2014 in quanto recano la stessa tipologia di comunicazioni presenti nei citati quotidiani online del 30 e 31 gennaio (precipitazioni nevose, rischio valanghe e permanenza di tali condizioni avverse “sino a domenica”, coincidente con il 2 febbraio), con riferimenti puntuali a Cortina d'Ampezzo e ai passi dolomitici di e e alle difficoltà di circolazione Per_3 Per_2
nelle suddette zone.
Inoltre, l'incidenza delle avverse condizioni metereologiche (da presumersi note agli appellati già in quanto oggetto di notizie di stampa) sul regolare espletamento del servizio di trasporto e, segnatamente, la sospensione dei collegamenti offerti dalla Cortina Express-FlyBus s.r.l. da Cortina
d'Ampezzo all'Alta Badia (e viceversa) a far data dal 31/1/2014 è stata comunicata attraverso avvisi pubblicati sul sito ufficiale di Cortina Express e sulla pagina Facebook del vettore, indi attraverso canali conoscibili e agevolmente consultabili da parte degli utenti, che, in tal modo, ben avrebbero potuto evitare il danno lamentato, tanto più tenuto conto del tenore degli aggiornamenti metereologici pubblicati sui quotidiani locali e sui siti online.
Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prima istanza in ordine all'assenza di prova dell'impossibilità della prestazione, pur ferma l'inutilizzabilità della documentazione di Pt_2
relativa alla chiusura dei passi di e , non risultano, dunque, condivisibili,
[...] Per_2 Per_3 avendo l'odierna appellante, già in primo grado, offerto un quadro indiziario preciso in ordine alla sussistenza di condizioni ostative al regolare svolgimento del servizio, anche tenuto conto che, a differenza di quanto ritenuto dal primo decidente, la fattispecie è unicamente regolata dall'art. 1218
c.c. e non anche dall'art. 1681 c.c. che disciplina la diversa ipotesi della responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio o per la perdita o l'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, facendo espressamente salve le ipotesi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della prestazione di trasporto per cui valgono gli ordinari criteri probatori in tema di inadempimento contrattuale e non è richiesta la prova da parte del vettore “di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Peraltro, a fronte dei suddetti gravi e precisi indizi relativi alla chiusura dei passi dolomitici interessati dalla linea del bus preso dalla famiglia e ai limiti alla circolazione nelle zone di CP_1 interesse, oltre che alla diffusione delle informazioni sull'allerta meteo e alla sospensione del servizio di trasporto reso dalla verso le zone interessate, gli appellati non hanno Parte_1
provato di aver effettivamente raggiunto San Cassiano eseguendo il medesimo percorso che avrebbe dovuto eseguire il bus, rimanendo sul punto generiche le ricevute allegate.
Per tutto quanto esposto, l'appello proposto dalla merita accoglimento e, per l'effetto, Parte_1
la domanda proposta da anche quale genitore esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
va rigettata con condanna degli stessi alla restituzione delle somme versate
[...] dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado (circostanza non contestata) e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del giudizio (determinato in base al valore della domanda) e delle fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, in applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 per il primo grado e del D.M. 147/2022 per il secondo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in grado di appello, definitivamente pronunciando sul giudizio n.
856/2015 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
− ACCOGLIE l'appello proposto dalla e, per l'effetto, rigetta la domanda Parte_1
proposta da anche quale genitore esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2
; Controparte_3
− CONDANNA anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1
nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
alla restituzione in favore di di quanto da essa versato in esecuzione
[...] Parte_1 della sentenza di primo grado e, segnatamente, della somma di € 1.023,00 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno e di € 850,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA liquidati a titolo di spese;
− CONDANNA anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1
nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento in favore della delle spese del primo grado di giudizio
[...] Parte_1
che si liquidano in € 668,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
− CONDANNA anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1
nei confronti di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento in favore della delle spese del presente grado di
[...] Parte_1
giudizio che si liquidano in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 14/2/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione