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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 782/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229003703336000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229003703336000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920110005601553000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920120019354115000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.05.2024, rgr n. 782/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1, impugnava Intimazione di pagamento n. 29920229003703336000, del 22/09/2022, notificata il 26/02/2024, per l'importo complessivo di € 2.718,59, e alle sottese cartelle di di pagamento n. 29920110005601553000, per “ICI”, di € 707,93, anno d'imposta 2006 e n.
29920120019354115000, per “TARSU”, di € 2.010,66, anno d'imposta 2011, ritenendola illegittima.
Deduce parte ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato e producendo documentazione a prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
All'udienza del 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Il ricorrente eccepisce vizi relativi alla formazione del ruolo e all'esistenza del credito.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
La tesi del ricorrente, secondo cui il termine quinquennale/decennale sarebbe spirato, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo risulta applicabile la sospensione generalizzata (Art. 68 D.L. 18/2020).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 960/2025) ha chiarito che la sospensione di 542 giorni
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) prevista dal D.L. "Cura Italia" ha natura generalizzata. Non si applica solo ai termini in scadenza nel periodo emergenziale, ma determina uno slittamento in avanti del
"dies ad quem" per tutti i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Applicabile risulta anche la proroga ex Art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Sul punto il richiamo operato dalla norma emergenziale all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 comporta che i termini di prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni in cui si è verificata la sospensione (2020 e 2021) siano prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ovvero il 31.12.2023.
Orbene dalla documentazione allegata da ER , risulta provato che la prescrizione è stata validamente interrotta: Per la cartella n. , 29920110005601553000 i pagamenti parziali effettuati nel 2012, 2013 e
2019 configurano un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., idoneo a far decorrere ex novo il termine prescrizionale;
Per la cartella n. 29920120019354115000 , la notifica degli Avvisi di Intimazione
(AVI) nel 2017 e successivamente nel febbraio 2024 risulta tempestiva, una volta computato il periodo di sospensione pandemica di 542 giorni e la sospensione prevista dalla Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) dal 01.01.2014 al 16.06.2014. L'azione di riscossione risulta pertanto correttamente esercitata entro i termini di legge, risultando l'atto impugnato immune dai vizi di prescrizione eccepiti.
Non fondata è poi l'eccezione relativa alla carenza di prova dei criteri di calcolo degli interessi.
Anche detto motivo di ricorso non è fondato.
Infatti, l'eccezione si palesa generica, tenuto conto che gli interessi sono calcolati in base a precise indicazioni legislative. Nessuna prova è stata fornita dal ricorrente in relazione al presunto vizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
DA la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro
500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in AN addì 02.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 782/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229003703336000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229003703336000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920110005601553000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920120019354115000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.05.2024, rgr n. 782/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1, impugnava Intimazione di pagamento n. 29920229003703336000, del 22/09/2022, notificata il 26/02/2024, per l'importo complessivo di € 2.718,59, e alle sottese cartelle di di pagamento n. 29920110005601553000, per “ICI”, di € 707,93, anno d'imposta 2006 e n.
29920120019354115000, per “TARSU”, di € 2.010,66, anno d'imposta 2011, ritenendola illegittima.
Deduce parte ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato e producendo documentazione a prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
All'udienza del 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Il ricorrente eccepisce vizi relativi alla formazione del ruolo e all'esistenza del credito.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
La tesi del ricorrente, secondo cui il termine quinquennale/decennale sarebbe spirato, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo risulta applicabile la sospensione generalizzata (Art. 68 D.L. 18/2020).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 960/2025) ha chiarito che la sospensione di 542 giorni
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) prevista dal D.L. "Cura Italia" ha natura generalizzata. Non si applica solo ai termini in scadenza nel periodo emergenziale, ma determina uno slittamento in avanti del
"dies ad quem" per tutti i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Applicabile risulta anche la proroga ex Art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Sul punto il richiamo operato dalla norma emergenziale all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 comporta che i termini di prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni in cui si è verificata la sospensione (2020 e 2021) siano prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ovvero il 31.12.2023.
Orbene dalla documentazione allegata da ER , risulta provato che la prescrizione è stata validamente interrotta: Per la cartella n. , 29920110005601553000 i pagamenti parziali effettuati nel 2012, 2013 e
2019 configurano un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., idoneo a far decorrere ex novo il termine prescrizionale;
Per la cartella n. 29920120019354115000 , la notifica degli Avvisi di Intimazione
(AVI) nel 2017 e successivamente nel febbraio 2024 risulta tempestiva, una volta computato il periodo di sospensione pandemica di 542 giorni e la sospensione prevista dalla Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) dal 01.01.2014 al 16.06.2014. L'azione di riscossione risulta pertanto correttamente esercitata entro i termini di legge, risultando l'atto impugnato immune dai vizi di prescrizione eccepiti.
Non fondata è poi l'eccezione relativa alla carenza di prova dei criteri di calcolo degli interessi.
Anche detto motivo di ricorso non è fondato.
Infatti, l'eccezione si palesa generica, tenuto conto che gli interessi sono calcolati in base a precise indicazioni legislative. Nessuna prova è stata fornita dal ricorrente in relazione al presunto vizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
DA la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro
500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in AN addì 02.02.2026
Il Giudice Monocratico