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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2737 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BELTRAMI SANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come indicato nel verbale di udienza del 24/09/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena (MO) il 09/06/2024 e dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 7 2. Con ricorso depositato in data 06/06/2025 la ricorrente, , Parte_1 ha chiesto emettersi in via d'urgenza ed inaudita altera parte ordine di protezione ex art. 473-bis.70 c.p.c. nei confronti del marito a Controparte_1 causa delle condotte violente poste in essere suoi confronti;
ha chiesto l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti consistenti nell'autorizzazione dei coniugi a vivere separati e, nel merito, ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione giudiziale con addebito della stessa in capo al marito e, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. A seguito della richiesta di emissione di ordine di protezione il Giudice provvedeva con ordinanza inaudita altera parte in ordine alla domanda di divieto di avvicinamento, ordinando a di cessare la Controparte_1 condotta pregiudizievole e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, rinviando all'udienza del 18/06/2025 per la conferma o revoca del provvedimento e fissando l'udienza del 24/09/2025 per la comparizione delle parti.
5. All'udienza del 18/06/2025 il difensore di parte resistente riferiva che il ricorso veniva notificato al resistente tramite i Carabinieri del Comune di Modena in data
17 giugno 2025. Il Giudice, al fine di garantire i diritti di difesa delle parti, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 24 giugno 2025.
6. A scioglimento della riserva assunta all' esito dell'udienza del 24/06/2025 il
Giudice confermava con ordinanza l'ordine di protezione emesso nei confronti di
. CP_1 Controparte_1
7. All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 24/09/2025 il giudice, rilevata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del convenuto ne dichiarava la contumacia.
Sentita liberamente parte ricorrente riferiva di non volersi riconciliare con il marito, riportandosi a quanto scritto dal proprio difensore.
pagina 2 di 7 Il Giudice, ritenuta non necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte costituita, unica presente, insisteva nell'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso introduttivo.
Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
A) Sussistenza dei presupposti per la domanda di separazione.
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente, la quale ha descritto diversi episodi di violenza perpetrati a suo danno dal convenuto e dalla decisione di
[...]
di non costituirsi in giudizio. Controparte_1
B) Domanda di addebito.
Nel caso di specie, la ricorrente ha addebitato la causa della disgregazione del rapporto coniugale, ad una serie di reiterate condotte violente e aggressive tenute dal marito nei suoi confronti culminate dapprima nella misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal GIP del Tribunale di Modena in data 2.6.2015
e, di seguito, all'ordine di protezione emesso nel corso del presente giudizio in data 6.6.2025, poi confermato in data 30.6.2025.
Ad avviso di questo collegio deve quindi essere accolta la domanda formulata da parte ricorrente di addebito della separazione a carico del marito CP_1
in ragione delle aggressioni non solo fisiche ma anche verbali da lui
[...] perpetrate nei confronti della ricorrente.
A seguito degli episodi di violenza subiti, veniva affiancata Parte_1 dal centro antiviolenza di Modena denominato “La casa delle donne”.
Si ritiene, in conclusione, dimostrato che la fine dell'unione coniugale, durata poco meno di un anno, sia stata causata da tali gravi condotte del marito cui, di conseguenza, è da addebitare la separazione.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (n.
pagina 3 di 7 3151/2022) secondo cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”.
Per di più, la giurisprudenza, anche di recente, ha chiarito che, ai fini dell'addebito della separazione, è sufficiente anche un solo episodio di percosse e, persino, ove esso sia successivo al manifestarsi della crisi coniugale, considerato che l'addebito può essere pronunziato in presenza anche un solo episodio di violenza consumato ai danni del coniuge e ciò anche qualora manchi la prova diretta, come avviene di solito perché tali condotte si consumano normalmente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle.
Del resto l'ordine di protezione emesso nei confronti di un marito al quale gli è stato imposto sia di cessare ogni condotta pregiudizievole dell'integrità fisica, morale e psicologica della moglie, che di allontanarsi dall'abitazione coniugale nonché di non avvicinarsi alla medesima abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge, costituisce una prova atipica che contribuisce all'accertamento dei fatti illeciti attribuiti al marito e rilevanti ai fini dell'addebito della separazione a suo carico.
Si ritiene, pertanto, raggiunta la prova, in capo alla ricorrente che ne era onerata, della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta ascritta al marito e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie appare evidente come il deterioramento del rapporto coniugale sia stato determinato dal progressivo avvicendarsi degli episodi di violenza fisica e verbale, lesivi della stessa dignità della ricorrente e che hanno portato Pt_1
ad allontanarsi dall'abitazione coniugale, trasferendosi dai propri genitori,
[...]
a tutela della propria incolumità.
C) Richiesta di risarcimento del danno.
La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Il c.d. danno endofamiliare rappresenta una categoria di danno non patrimoniale pagina 4 di 7 di recente riconoscimento dovuto al necessario adeguamento del sistema giuridico ai cambiamenti sociali;
da qui la nascita di un istituto a ulteriore tutela dei partecipanti alla famiglia, nel caso di violazione di doveri lato sensu familiari (art. 143 c.c.)
Dalla natura giuridica degli obblighi suddetti è disceso che la loro violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e, quindi, dare luogo al risarcimento del c.d. danno endofamiliare, rientrante nel danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. configurabile quando la lesione abbia alterato l'assetto delle relazioni familiari ed abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità avviene da parte di altro componente della famiglia, di talché all'interno della fattispecie del danno endofamiliare trova spazio sia il rapporto di coniugio o di unione che quello genitoriale.
Posto che alla violazione dei doveri ex art. 143 c.c. può conseguire il risarcimento del danno, è stato altresì precisato che esso non discende automaticamente dalla violazione dei predetti doveri – e nemmeno da una pronuncia di addebito della separazione, atteso che potrebbe essere pronunciato l'addebito ma non esservi i presupposti per il risarcimento – dovendo, in particolare, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art- 2059 c.c. riconnette la detta responsabilità (condotta illecita;
ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento; nesso causale tra la prima e la seconda;
sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare).
In sostanza, per il risarcimento del danno endofamiliare è necessario che la condotta illecita: produca un danno ingiusto, inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale, da valutarsi in base agli atti acquisiti al processo e parametrato, tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute di coniuge e figli;
violi un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa e offensiva o con reiterati comportamenti violenti e gravemente intimidatori.
Ciò posto, va sottolineato che il danno endofamiliare, in quanto ricadente pagina 5 di 7 nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043
c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
È quindi onere della parte che chiede il risarcimento provare che la conseguente condizione di afflizione indotta dal danneggiante superi la soglia della tollerabilità
e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, provando altresì il nesso tra comportamento illegittimo o doloso e il danno da risarcire
(Cass., n. 26383/2020;).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
La ricostruzione dei fatti allegati da parte attrice con il ricorso introduttivo della lite è estremamente generica, essendosi la stessa, peraltro, a chiedere il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla in conseguenza delle gravi condotte poste in essere dal marito senza nessuna allegazione e prova del danno subito nei termini sopra evidenziati.
D) Spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio (la parte ricorrente è soccombente rispetto alla domanda risarcitoria e la parte resistente è soccombente rispetto alla domanda di addebito) devono compensarsi integralmente tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
DE (MO) il 21/02/1996 e , nato a [...] Controparte_1
IA (BRASILE) il 02/08/1995, che hanno contratto matrimonio in data
09/06/2024 a Modena (MO), come risulta dall'atto n. 135, parte I, serie /, anno
2024 del registro degli atti di matrimonio del Comune di DE (MO)
2. In accoglimento della domanda della ricorrente dichiara che la separazione pagina 6 di 7 sia da addebitarsi al resistente;
Controparte_1
3. Rigetta la domanda risarcitoria di parte ricorrente;
4. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti del presente giudizio
5. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
DE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
3/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2737 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BELTRAMI SANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come indicato nel verbale di udienza del 24/09/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena (MO) il 09/06/2024 e dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 7 2. Con ricorso depositato in data 06/06/2025 la ricorrente, , Parte_1 ha chiesto emettersi in via d'urgenza ed inaudita altera parte ordine di protezione ex art. 473-bis.70 c.p.c. nei confronti del marito a Controparte_1 causa delle condotte violente poste in essere suoi confronti;
ha chiesto l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti consistenti nell'autorizzazione dei coniugi a vivere separati e, nel merito, ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione giudiziale con addebito della stessa in capo al marito e, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. A seguito della richiesta di emissione di ordine di protezione il Giudice provvedeva con ordinanza inaudita altera parte in ordine alla domanda di divieto di avvicinamento, ordinando a di cessare la Controparte_1 condotta pregiudizievole e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, rinviando all'udienza del 18/06/2025 per la conferma o revoca del provvedimento e fissando l'udienza del 24/09/2025 per la comparizione delle parti.
5. All'udienza del 18/06/2025 il difensore di parte resistente riferiva che il ricorso veniva notificato al resistente tramite i Carabinieri del Comune di Modena in data
17 giugno 2025. Il Giudice, al fine di garantire i diritti di difesa delle parti, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 24 giugno 2025.
6. A scioglimento della riserva assunta all' esito dell'udienza del 24/06/2025 il
Giudice confermava con ordinanza l'ordine di protezione emesso nei confronti di
. CP_1 Controparte_1
7. All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 24/09/2025 il giudice, rilevata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del convenuto ne dichiarava la contumacia.
Sentita liberamente parte ricorrente riferiva di non volersi riconciliare con il marito, riportandosi a quanto scritto dal proprio difensore.
pagina 2 di 7 Il Giudice, ritenuta non necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte costituita, unica presente, insisteva nell'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso introduttivo.
Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
A) Sussistenza dei presupposti per la domanda di separazione.
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente, la quale ha descritto diversi episodi di violenza perpetrati a suo danno dal convenuto e dalla decisione di
[...]
di non costituirsi in giudizio. Controparte_1
B) Domanda di addebito.
Nel caso di specie, la ricorrente ha addebitato la causa della disgregazione del rapporto coniugale, ad una serie di reiterate condotte violente e aggressive tenute dal marito nei suoi confronti culminate dapprima nella misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal GIP del Tribunale di Modena in data 2.6.2015
e, di seguito, all'ordine di protezione emesso nel corso del presente giudizio in data 6.6.2025, poi confermato in data 30.6.2025.
Ad avviso di questo collegio deve quindi essere accolta la domanda formulata da parte ricorrente di addebito della separazione a carico del marito CP_1
in ragione delle aggressioni non solo fisiche ma anche verbali da lui
[...] perpetrate nei confronti della ricorrente.
A seguito degli episodi di violenza subiti, veniva affiancata Parte_1 dal centro antiviolenza di Modena denominato “La casa delle donne”.
Si ritiene, in conclusione, dimostrato che la fine dell'unione coniugale, durata poco meno di un anno, sia stata causata da tali gravi condotte del marito cui, di conseguenza, è da addebitare la separazione.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (n.
pagina 3 di 7 3151/2022) secondo cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”.
Per di più, la giurisprudenza, anche di recente, ha chiarito che, ai fini dell'addebito della separazione, è sufficiente anche un solo episodio di percosse e, persino, ove esso sia successivo al manifestarsi della crisi coniugale, considerato che l'addebito può essere pronunziato in presenza anche un solo episodio di violenza consumato ai danni del coniuge e ciò anche qualora manchi la prova diretta, come avviene di solito perché tali condotte si consumano normalmente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle.
Del resto l'ordine di protezione emesso nei confronti di un marito al quale gli è stato imposto sia di cessare ogni condotta pregiudizievole dell'integrità fisica, morale e psicologica della moglie, che di allontanarsi dall'abitazione coniugale nonché di non avvicinarsi alla medesima abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge, costituisce una prova atipica che contribuisce all'accertamento dei fatti illeciti attribuiti al marito e rilevanti ai fini dell'addebito della separazione a suo carico.
Si ritiene, pertanto, raggiunta la prova, in capo alla ricorrente che ne era onerata, della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta ascritta al marito e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie appare evidente come il deterioramento del rapporto coniugale sia stato determinato dal progressivo avvicendarsi degli episodi di violenza fisica e verbale, lesivi della stessa dignità della ricorrente e che hanno portato Pt_1
ad allontanarsi dall'abitazione coniugale, trasferendosi dai propri genitori,
[...]
a tutela della propria incolumità.
C) Richiesta di risarcimento del danno.
La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Il c.d. danno endofamiliare rappresenta una categoria di danno non patrimoniale pagina 4 di 7 di recente riconoscimento dovuto al necessario adeguamento del sistema giuridico ai cambiamenti sociali;
da qui la nascita di un istituto a ulteriore tutela dei partecipanti alla famiglia, nel caso di violazione di doveri lato sensu familiari (art. 143 c.c.)
Dalla natura giuridica degli obblighi suddetti è disceso che la loro violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e, quindi, dare luogo al risarcimento del c.d. danno endofamiliare, rientrante nel danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. configurabile quando la lesione abbia alterato l'assetto delle relazioni familiari ed abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità avviene da parte di altro componente della famiglia, di talché all'interno della fattispecie del danno endofamiliare trova spazio sia il rapporto di coniugio o di unione che quello genitoriale.
Posto che alla violazione dei doveri ex art. 143 c.c. può conseguire il risarcimento del danno, è stato altresì precisato che esso non discende automaticamente dalla violazione dei predetti doveri – e nemmeno da una pronuncia di addebito della separazione, atteso che potrebbe essere pronunciato l'addebito ma non esservi i presupposti per il risarcimento – dovendo, in particolare, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art- 2059 c.c. riconnette la detta responsabilità (condotta illecita;
ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento; nesso causale tra la prima e la seconda;
sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare).
In sostanza, per il risarcimento del danno endofamiliare è necessario che la condotta illecita: produca un danno ingiusto, inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale, da valutarsi in base agli atti acquisiti al processo e parametrato, tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute di coniuge e figli;
violi un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa e offensiva o con reiterati comportamenti violenti e gravemente intimidatori.
Ciò posto, va sottolineato che il danno endofamiliare, in quanto ricadente pagina 5 di 7 nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043
c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
È quindi onere della parte che chiede il risarcimento provare che la conseguente condizione di afflizione indotta dal danneggiante superi la soglia della tollerabilità
e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, provando altresì il nesso tra comportamento illegittimo o doloso e il danno da risarcire
(Cass., n. 26383/2020;).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
La ricostruzione dei fatti allegati da parte attrice con il ricorso introduttivo della lite è estremamente generica, essendosi la stessa, peraltro, a chiedere il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla in conseguenza delle gravi condotte poste in essere dal marito senza nessuna allegazione e prova del danno subito nei termini sopra evidenziati.
D) Spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio (la parte ricorrente è soccombente rispetto alla domanda risarcitoria e la parte resistente è soccombente rispetto alla domanda di addebito) devono compensarsi integralmente tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
DE (MO) il 21/02/1996 e , nato a [...] Controparte_1
IA (BRASILE) il 02/08/1995, che hanno contratto matrimonio in data
09/06/2024 a Modena (MO), come risulta dall'atto n. 135, parte I, serie /, anno
2024 del registro degli atti di matrimonio del Comune di DE (MO)
2. In accoglimento della domanda della ricorrente dichiara che la separazione pagina 6 di 7 sia da addebitarsi al resistente;
Controparte_1
3. Rigetta la domanda risarcitoria di parte ricorrente;
4. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti del presente giudizio
5. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
DE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
3/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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