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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1209/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.1.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 02.12.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Bassi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 03.08.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Bassi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bresso (MI), in data 09.06.2001
(anno 2001 - atto n. 30 - parte II – serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- (C.F. ) nata a [...], il [...] – Persona_1 CodiceFiscale_3 cittadinanza italiana
- (C.F. ) nato a [...], il [...] – Parte_3 CodiceFiscale_4 cittadinanza italiana FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Parte_3 che ne cureranno l'istruzione e l'educazione e che continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla, con collocazione prevalente presso la casa familiare, sita in Bresso, via Bologna n. 12 assegnata alla madre.
3) I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di più rilevante interesse per ed , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_1 Parte_3 aspirazioni dei figli, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, le cure, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
4) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione febbraio
2026). Il contributo di mantenimento come sopra indicato, potrà essere ridotto (ma non prima di un anno) fino ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), come soglia minima, allorquando il padre avrà reperito un'abitazione in locazione dove vivere. 5) Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito in misura integrale esclusivamente dalla SI.ra Parte_1
6) Il SI. parteciperà altresì in ragione del 50% alle spese straordinarie relative ai figli Pt_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) potrà vedere il padre tutte le volte che lo desidera essendo la ragazza vicino alla Per_1 maggiore età. Per quanto concerne , il padre potrà tenere con sé il bambino quando Parte_3 potrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e personali. Sino a che il SI. Pt_2 non avrà reperito un'abitazione, il padre gestirà nel quotidiano come fatto sino ad Parte_3 oggi e quindi si premurerà di accompagnare o ritirare il figlio da scuola, alle attività extrascolastiche e al catechismo in accordo con la madre. Successivamente, una volta reperita un'abitazione autonoma. i genitori, nella suddivisione dei periodi di permanenza terranno in primaria considerazione gli interessi, la volontà e i desideri del minore ed in ogni caso:
- a weekend alternati, da venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena (o in caso di accordo, sino al lunedì mattina);
- un pomeriggio infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) quando starà con il Parte_3 padre nel weekend e due pomeriggi infrasettimanali (preferibilmente il martedì e il giovedì) quando il minore starà con la madre nel weekend. Nel periodo scolastico, nelle serate infrasettimanali verrà sempre riaccompagnato nella casa familiare per il pernottamento (salvo diverso Parte_3 accordo tra i coniugi) e ciò per garantire continuità scolastica. Terminata la scuola, potrà Parte_3 fermarsi presso l'abitazione paterna anche per il pernottamento. Il tutto, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti.
8) Le vacanze estive (almeno due settimane con ciascun genitore), le Festività Natalizie e
Pasquali così come ogni altro tipo di festività, verranno decise dalla coppia genitoriale di volta in volta, in modo che sia garantita l'alternanza e l'uguaglianza, sulla base delle possibilità lavorative dei genitori. Le parti concorderanno la suddivisione di detti periodi con largo anticipo rispetto alla festività/vacanza.
9) La SI.ra e il SI. si impegnano a comunicarsi reciprocamente e Parte_1 Pt_2 preventivamente il luogo ed i relativi recapiti in cui porteranno i figli, anche per brevi periodi di vacanza. Entrambi si impegnano espressamente affinché i figli abbiano contatti quotidiani con il genitore non presente.
Per quanto concerne eventuali soggiorni all'estero, occorrerà sempre il consenso di entrambi i genitori.
10) La casa familiare sita in Bresso (MI) via Bologna n. 12 (doc. 5) di piena proprietà dei coniugi, in ragione del 50% ciascuno, acquistata in data 13/07/2011 in regime di comunione dei beni, viene assegnata, con annessa cantina ed unitamente al box/autorimessa sito nel medesimo complesso alla SI.ra la quale l'abiterà insieme ai figli minori. Parte_1
11) Tenuto conto che il mutuo sulla casa coniugale è stato estinto integralmente dalla SI.ra a seguito di donazione ricevuta dalla di lei madre, SI.ra con Parte_1 Parte_4 il presente atto, il SI. si impegna irrevocabilmente a cedere Parte_2 gratuitamente alla SInora che dichiara di accettare, la di lui quota del 50% Parte_1 della proprietà del seguente immobile: appartamento contraddistinto al numero interno 47 posto al sesto piano, scala “B”, dello stabile in Comune di Bresso, via Giuseppe Bologna n.
12, composto da tre locali oltre ai servizi, con annesso vano di cantina, al piano primo sotterraneo, il tutto così censito nel Catasto Fabbricati di Bresso: foglio 5, mappale 236 subalterno 47, via Giuseppe Bologna n. 12, piani 6-S1, scala 2, categoria A/3, classe 4, vani
6, rendita euro 480,30, il tutto così come meglio descritto ed identificato nel titolo di provenienza costituito dal rogito di compravendita, stipulato in data 13 Luglio 2011 a ministero Notaio dott. registrato in Milano in data 21 Luglio 2011 al n. 23600 Persona_2
– Repertorio n. 45256 – Raccolta n. 14861 (doc. 5).
12) Per espressa volontà delle parti, nella predetta cessione sono inclusi gli arredi e ogni altro bene mobile presente nell'appartamento, ad eccezione dei beni personali appartenenti al SI.
il quale avrà facoltà di asportarli se non vi abbia già provveduto. Parte_2
13) Dato atto che il box/autorimessa intestato ai coniugi in regime di comunione dei beni è stato acquistato integralmente con quanto ricevuto a titolo di donazione dalla SI.ra
[...] dalla di lei madre, contemporaneamente, con il presente atto, il SI. Parte_1 [...]
si impegna irrevocabilmente a cedere gratuitamente la sua quota del 50% di Parte_2 piena proprietà alla SI.ra già intestataria della restante quota del 50% di Parte_1 piena proprietà, che dichiara di accettare, del seguente immobile: in Comune di Bresso, via
Giuseppe Bologna n. 12, box ad uso autorimessa al piano sotterraneo primo, così censito al
Catasto Fabbricati di Bresso: foglio 5, mappale 236 subalterno 98, via Giuseppe Bologna n.
12, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq 16, superficie catastale mq. 16, rendita euro 39,66 - il tutto così come meglio descritto ed identificato nel titolo di provenienza costituito dal rogito di compravendita, stipulato in data 12 Marzo 2024 a ministero Notaio dott. Per_3
registrato in Milano in data 14.03.2024 al n. 23523 Repertorio n. 19250 – Raccolta
[...]
n. 10243 (doc. 6).
14) Si fa inoltre presente che nelle predette cessioni sono comprese altresì le proporzionali quote di comproprietà indivisa degli spazi ed enti comuni del complesso immobiliare di cui fanno parte.
15) Le quote delle porzioni immobiliari sopra descritte saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti, così come pervenute alle parti in forza dei titoli di proprietà e del possesso, mediante rogito notarile da stipularsi avanti il Notaio che verrà congiuntamente nominato dalle parti, entro un anno dall'emissione della sentenza di separazione personale.
16) Le parti danno, altresì, atto che le cessioni di quote immobiliari di cui sopra, pur non prevedendo alcun corrispettivo in denaro, non costituiscono comunque donazioni, venendo effettuate a definizione dei reciproci rapporti economici delle parti e costituendo comunque condizione fondamentale della presente separazione ed elemento essenziale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
17) Una volta effettuati i suddetti trasferimenti, la SI.ra rimarrà unica Parte_1 assegnataria e titolare delle unità immobiliari site in Bresso, via Giuseppe Bologna n. 12 e degli arredi e beni mobili ivi contenuti.
18) I costi notarili, imposte, tasse ed oneri fiscali per il rogito notarile, nonché ogni altro costo relativo alle già menzionate cessioni, resteranno a carico della SI.ra . Parte_1
19) Le spese ordinarie relative agli immobili verranno sostenute integralmente dalla SI.ra a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso mentre le spese straordinarie Parte_1 saranno a carico di entrambe le parti sino al rogito notarile. La SI.ra provvederà Parte_1 altresì alla voltura di tutte le utenze a suo nome.
20) Si da atto che il SI. si sia trasferito presso l'abitazione dei genitori sita Parte_2 in Milano, via privata Calizzano n. 1, sino a che non riuscirà a reperire un'abitazione in locazione.
21) Il veicolo Chevrolet Spark targato EY290KS, intestato alla SI.ra Parte_1 acquistato in comunione di beni, viene alla stessa definitivamente assegnato, la quale pertanto rimarrà unica intestataria del mezzo.
22) Il conto corrente comune n. 08298154 presso Banca Intesa San Paolo filiale di Bresso verrà intestato ed utilizzato esclusivamente dalla SI.ra mentre il SI. aprirà un Parte_1 Pt_2 proprio conto corrente personale, nel quale trasferirà gli addebiti relativi agli abbonamenti TV
a lui intestati.
23) La SI.ra e il SI. dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, Parte_1 Pt_2 pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento personale.
24) Le parti dichiarano, infine, con il puntuale adempimento di quanto qui previsto, di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Bresso (MI) in data 09.06.2001; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.1.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 02.12.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Bassi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 03.08.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Bassi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bresso (MI), in data 09.06.2001
(anno 2001 - atto n. 30 - parte II – serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- (C.F. ) nata a [...], il [...] – Persona_1 CodiceFiscale_3 cittadinanza italiana
- (C.F. ) nato a [...], il [...] – Parte_3 CodiceFiscale_4 cittadinanza italiana FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Parte_3 che ne cureranno l'istruzione e l'educazione e che continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla, con collocazione prevalente presso la casa familiare, sita in Bresso, via Bologna n. 12 assegnata alla madre.
3) I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di più rilevante interesse per ed , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_1 Parte_3 aspirazioni dei figli, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, le cure, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
4) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione febbraio
2026). Il contributo di mantenimento come sopra indicato, potrà essere ridotto (ma non prima di un anno) fino ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), come soglia minima, allorquando il padre avrà reperito un'abitazione in locazione dove vivere. 5) Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito in misura integrale esclusivamente dalla SI.ra Parte_1
6) Il SI. parteciperà altresì in ragione del 50% alle spese straordinarie relative ai figli Pt_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) potrà vedere il padre tutte le volte che lo desidera essendo la ragazza vicino alla Per_1 maggiore età. Per quanto concerne , il padre potrà tenere con sé il bambino quando Parte_3 potrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e personali. Sino a che il SI. Pt_2 non avrà reperito un'abitazione, il padre gestirà nel quotidiano come fatto sino ad Parte_3 oggi e quindi si premurerà di accompagnare o ritirare il figlio da scuola, alle attività extrascolastiche e al catechismo in accordo con la madre. Successivamente, una volta reperita un'abitazione autonoma. i genitori, nella suddivisione dei periodi di permanenza terranno in primaria considerazione gli interessi, la volontà e i desideri del minore ed in ogni caso:
- a weekend alternati, da venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena (o in caso di accordo, sino al lunedì mattina);
- un pomeriggio infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) quando starà con il Parte_3 padre nel weekend e due pomeriggi infrasettimanali (preferibilmente il martedì e il giovedì) quando il minore starà con la madre nel weekend. Nel periodo scolastico, nelle serate infrasettimanali verrà sempre riaccompagnato nella casa familiare per il pernottamento (salvo diverso Parte_3 accordo tra i coniugi) e ciò per garantire continuità scolastica. Terminata la scuola, potrà Parte_3 fermarsi presso l'abitazione paterna anche per il pernottamento. Il tutto, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti.
8) Le vacanze estive (almeno due settimane con ciascun genitore), le Festività Natalizie e
Pasquali così come ogni altro tipo di festività, verranno decise dalla coppia genitoriale di volta in volta, in modo che sia garantita l'alternanza e l'uguaglianza, sulla base delle possibilità lavorative dei genitori. Le parti concorderanno la suddivisione di detti periodi con largo anticipo rispetto alla festività/vacanza.
9) La SI.ra e il SI. si impegnano a comunicarsi reciprocamente e Parte_1 Pt_2 preventivamente il luogo ed i relativi recapiti in cui porteranno i figli, anche per brevi periodi di vacanza. Entrambi si impegnano espressamente affinché i figli abbiano contatti quotidiani con il genitore non presente.
Per quanto concerne eventuali soggiorni all'estero, occorrerà sempre il consenso di entrambi i genitori.
10) La casa familiare sita in Bresso (MI) via Bologna n. 12 (doc. 5) di piena proprietà dei coniugi, in ragione del 50% ciascuno, acquistata in data 13/07/2011 in regime di comunione dei beni, viene assegnata, con annessa cantina ed unitamente al box/autorimessa sito nel medesimo complesso alla SI.ra la quale l'abiterà insieme ai figli minori. Parte_1
11) Tenuto conto che il mutuo sulla casa coniugale è stato estinto integralmente dalla SI.ra a seguito di donazione ricevuta dalla di lei madre, SI.ra con Parte_1 Parte_4 il presente atto, il SI. si impegna irrevocabilmente a cedere Parte_2 gratuitamente alla SInora che dichiara di accettare, la di lui quota del 50% Parte_1 della proprietà del seguente immobile: appartamento contraddistinto al numero interno 47 posto al sesto piano, scala “B”, dello stabile in Comune di Bresso, via Giuseppe Bologna n.
12, composto da tre locali oltre ai servizi, con annesso vano di cantina, al piano primo sotterraneo, il tutto così censito nel Catasto Fabbricati di Bresso: foglio 5, mappale 236 subalterno 47, via Giuseppe Bologna n. 12, piani 6-S1, scala 2, categoria A/3, classe 4, vani
6, rendita euro 480,30, il tutto così come meglio descritto ed identificato nel titolo di provenienza costituito dal rogito di compravendita, stipulato in data 13 Luglio 2011 a ministero Notaio dott. registrato in Milano in data 21 Luglio 2011 al n. 23600 Persona_2
– Repertorio n. 45256 – Raccolta n. 14861 (doc. 5).
12) Per espressa volontà delle parti, nella predetta cessione sono inclusi gli arredi e ogni altro bene mobile presente nell'appartamento, ad eccezione dei beni personali appartenenti al SI.
il quale avrà facoltà di asportarli se non vi abbia già provveduto. Parte_2
13) Dato atto che il box/autorimessa intestato ai coniugi in regime di comunione dei beni è stato acquistato integralmente con quanto ricevuto a titolo di donazione dalla SI.ra
[...] dalla di lei madre, contemporaneamente, con il presente atto, il SI. Parte_1 [...]
si impegna irrevocabilmente a cedere gratuitamente la sua quota del 50% di Parte_2 piena proprietà alla SI.ra già intestataria della restante quota del 50% di Parte_1 piena proprietà, che dichiara di accettare, del seguente immobile: in Comune di Bresso, via
Giuseppe Bologna n. 12, box ad uso autorimessa al piano sotterraneo primo, così censito al
Catasto Fabbricati di Bresso: foglio 5, mappale 236 subalterno 98, via Giuseppe Bologna n.
12, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq 16, superficie catastale mq. 16, rendita euro 39,66 - il tutto così come meglio descritto ed identificato nel titolo di provenienza costituito dal rogito di compravendita, stipulato in data 12 Marzo 2024 a ministero Notaio dott. Per_3
registrato in Milano in data 14.03.2024 al n. 23523 Repertorio n. 19250 – Raccolta
[...]
n. 10243 (doc. 6).
14) Si fa inoltre presente che nelle predette cessioni sono comprese altresì le proporzionali quote di comproprietà indivisa degli spazi ed enti comuni del complesso immobiliare di cui fanno parte.
15) Le quote delle porzioni immobiliari sopra descritte saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti, così come pervenute alle parti in forza dei titoli di proprietà e del possesso, mediante rogito notarile da stipularsi avanti il Notaio che verrà congiuntamente nominato dalle parti, entro un anno dall'emissione della sentenza di separazione personale.
16) Le parti danno, altresì, atto che le cessioni di quote immobiliari di cui sopra, pur non prevedendo alcun corrispettivo in denaro, non costituiscono comunque donazioni, venendo effettuate a definizione dei reciproci rapporti economici delle parti e costituendo comunque condizione fondamentale della presente separazione ed elemento essenziale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
17) Una volta effettuati i suddetti trasferimenti, la SI.ra rimarrà unica Parte_1 assegnataria e titolare delle unità immobiliari site in Bresso, via Giuseppe Bologna n. 12 e degli arredi e beni mobili ivi contenuti.
18) I costi notarili, imposte, tasse ed oneri fiscali per il rogito notarile, nonché ogni altro costo relativo alle già menzionate cessioni, resteranno a carico della SI.ra . Parte_1
19) Le spese ordinarie relative agli immobili verranno sostenute integralmente dalla SI.ra a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso mentre le spese straordinarie Parte_1 saranno a carico di entrambe le parti sino al rogito notarile. La SI.ra provvederà Parte_1 altresì alla voltura di tutte le utenze a suo nome.
20) Si da atto che il SI. si sia trasferito presso l'abitazione dei genitori sita Parte_2 in Milano, via privata Calizzano n. 1, sino a che non riuscirà a reperire un'abitazione in locazione.
21) Il veicolo Chevrolet Spark targato EY290KS, intestato alla SI.ra Parte_1 acquistato in comunione di beni, viene alla stessa definitivamente assegnato, la quale pertanto rimarrà unica intestataria del mezzo.
22) Il conto corrente comune n. 08298154 presso Banca Intesa San Paolo filiale di Bresso verrà intestato ed utilizzato esclusivamente dalla SI.ra mentre il SI. aprirà un Parte_1 Pt_2 proprio conto corrente personale, nel quale trasferirà gli addebiti relativi agli abbonamenti TV
a lui intestati.
23) La SI.ra e il SI. dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, Parte_1 Pt_2 pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento personale.
24) Le parti dichiarano, infine, con il puntuale adempimento di quanto qui previsto, di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Bresso (MI) in data 09.06.2001; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG