Art. 5.
La misura dell'indennita' di trasferta spettante nei casi in cui e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di durata e di distanza ai sensi degli articoli 1 e 4, e' soggetta a rideterminazione secondo le disposizioni di cui allo articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 .
La misura dell'indennita' di trasferta spettante nei casi in cui e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di durata e di distanza ai sensi degli articoli 1 e 4, e' soggetta a rideterminazione secondo le disposizioni di cui allo articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 .