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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1157/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1157/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1 P.IVA_1
Minnucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via G. Albini n.2;
Appellanti contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
), (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._2 CP_3 C.F._3 dall'avv. Giulia Balugani e dall'avv. Mirca Magnoni, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, via Giardini n. 25;
Appellati
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 21.11.2025
Motivi della decisione
Con sentenza n. 750/2020, pubblicata il 30/06/2020, il Tribunale di Modena, decidendo sull'opposizione proposta da , e avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 1158/19 CP_1 CP_2 CP_3 emesso dal Tribunale, con il quale era stato loro intimato di pagare, in solido con altri soggetti, alla euro 28.382,08 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di sublocazione di un Parte_1 pagina 1 di 5 immobile sito in Carpi (MO), dovuti a partire dall'agosto 2017 dalla subconduttrice Controparte_4 quali soci illimitatamente responsabili della trasformatasi nel 2014 nel corso del rapporto di CP_5 sublocazione nella predetta revocava il decreto ingiuntivo, essendosi parzialmente Controparte_4 ridotto il debito per effetto del pagamento eseguito da altro debitore, e condannava i al CP_1 pagamento del debito residuo di euro 22.705,66. Il Tribunale, disattendendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti, fondava la responsabilità personale dei sull'art 36 L. 392/78, laddove prevede che, nei casi di CP_1 cessione del contratto di locazione, il locatore che non abbia liberato il cedente può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle sue obbligazioni, ritenendo la norma applicabile in via analogica alla ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali.
Con sentenza n. 1824/2021, pubblicata il 24/08/2021, la Corte d'Appello di Bologna riformava la sentenza di prime cure, in accoglimento dell'appello proposto dai affermando che la CP_1 responsabilità dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, trasformatasi in società di capitali, per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione non è soggetta in via analogica all'applicazione dell'art. 36 L. 392/78, in quanto disciplinata espressamente dall'art 2500 quinquies c.c., il quale prevede che i soci illimitatamente responsabili continuino a rispondere dei debiti sociali, salvo che il creditore abbia dato il proprio consenso alla trasformazione. Consenso che la norma in parola presume laddove non venga negato espressamente dal creditore, posto a conoscenza della trasformazione, nel termine di sessanta giorni. La corte territoriale, ritenuta la conoscenza di
[...] della intervenuta trasformazione, avendo quest'ultima intestato le fatture dei canoni Parte_1 rimasti inadempiuti, e oggetto di lite, non alla ma direttamente alla società di capitali, come CP_5 trasformata ( , e non risultando che la sublocatrice avesse mai negato espressamente la CP_4 propria adesione alla trasformazione, riteneva che quest'ultima avesse tacitamente consentito alla operazione societaria, con liberazione dei soci dalle obbligazioni sociali contratte anteriormente alla trasformazione. Pertanto, rigettava la domanda proposta da con l'aggravio Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi.
Con sentenza n. 11819/2025 la Corte di Cassazione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto da riteneva che la Corte d'Appello non avesse fatto corretta Parte_1 applicazione dell'art. 2500 quinquies c.c., il quale, prevede una sola e “tipizzata” forma di espressione per facta concludentia del consenso alla trasformazione liberatorio dei soci illimitatamente responsabili, richiedendo, a tale fine, che il creditore sociale rimanga silente per sessanta giorni dal ricevimento di una comunicazione formale avente ad oggetto la deliberazione di trasformazione, per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, senza che rilevi una conoscenza della vicenda societaria acquisita aliunde. Veniva, dunque, cassata la sentenza impugnata per aver ritenuto attivato il meccanismo di manifestazione implicita del consenso in assenza di prova della ricezione di una formale comunicazione della deliberazione di trasformazione. riassumeva il giudizio, chiedendo la condanna dei al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di euro 22.705,66 ai sensi dell'art. 2500 quinquies e alla refusione di quanto corrisposto a in esecuzione della sentenza di appello cassata, con vittoria delle spese di lite di questo e CP_6 dei precedenti gradi di giudizio. Si costituivano , e chiedendo il rigetto della domanda di parte avversa e CP_1 CP_2 CP_7 riproponendo i motivi di appello alla sentenza del Tribunale di Modena, non esaminati nella pronuncia pagina 2 di 5 di secondo grado cassata, in quanto ritenuti assorbiti, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
***
La vicenda trae origine dal contratto di sublocazione commerciale avente ad oggetto l'immobile denominato “Caffè Duomo”, sito in Carpi (MO), corso Fanti 41, stipulato, in data 1.02.2005, fra la società locatrice e la società conduttrice Caffè Duomo di MA LE & C. Parte_1
s.a.s, alla quale è subentrata, in data 28.10.2005, la società di cui i fratelli erano tutti CP_8 CP_1 soci illimitatamente responsabili. Il contratto prevedeva – in applicazione della disciplina speciale dettata in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo dalla legge n. 392/78 – una durata inziale del rapporto di sei anni e un meccanismo di rinnovo automatico del contratto di sei anni in sei anni, salvo disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale. Nel 2014 la società subconduttrice veniva trasformata in società di capitali, variando la propria denominazione sociale in Controparte_9
Dall'agosto del 2017, successivamente al secondo rinnovo contrattuale avvenuto nel gennaio 2017, quest'ultima risultava insolvente all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione. Posto che il regime di responsabilità dei soci della per le obbligazioni sociali è dettato dalle CP_8 norme del codice civile in materia di trasformazione omogenea e preso atto di quanto statuito dalla Suprema Corte, la regola generale applicabile alla vicenda in esame è quella prevista dal primo comma dell'art 2500 quinquies, ai sensi del quale “la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500”. La questione controversa tra le parti concerne la corretta individuazione del momento in cui devono ritenersi sorte, in capo alla società subconduttrice, le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione rimaste inadempiute, in quanto solo laddove tale momento si collocasse anteriormente alla data di trasformazione ne potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente anche i soci. Gli odierni appellati si dolgono del fatto che il giudice di prime cure ne abbia erroneamente ritenuto responsabili anche gli ex soci illimitatamente responsabili, non riconoscendo la posteriorità delle obbligazioni in questione rispetto alla vicenda trasformativa. In particolare, con primo motivo, sostengono che le obbligazioni inadempiute non possano ritenersi rientranti nel novero delle obbligazioni “sorte prima”, in quanto aventi ad oggetto canoni maturati successivamente alla trasformazione della società, avvenuta nel 2014, valorizzando la circostanza che la locazione è un contratto di durata e che il permanere dell'obbligazione di pagamento dei canoni in capo al conduttore è sinallagmaticamente correlato al perdurante godimento del bene da parte di quest'ultimo. Tale tesi non è condivisibile, difatti il riferimento contenuto nell'art. 2500 quinquies, alle “obbligazioni sorte” prima della trasformazione, deve essere correttamente interpretato come diretto al tempo di formazione del titolo che viene a far “sorgere”, e perciò pure a reggere, le obbligazioni in discorso, anche laddove quest'ultime divengano singolarmente esigibili in un secondo momento. Come affermato dalla Suprema Corte, una diversa lettura, incentrata sul momento di esigibilità della pagina 3 di 5 prestazione, oltre a contrastare con la lettera del dato normativo, conferirebbe all'istituto della trasformazione societaria un tratto di retroattività effettuale da cui, invece, l'ordinamento in principio rifugge, in funzione di una migliore tutela dei creditori e del mercato. Nel caso di obbligazioni ex contractu, a contare è, dunque, il tempo in cui il negozio viene concluso (Cass. Ord. 13372/2021). Sul punto va rilevato, altresì, che la pronuncia di merito richiamata dagli odierni appellati, a supporto della sconfessata tesi, riguarda una fattispecie diversa, ovvero il venir meno della responsabilità del socio uscente per debiti sociali maturati successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, laddove portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei. Fattispecie regolata dall'art 2290 c.c, il quale incentra la sua disciplina, non sul momento in cui il vincolo contrattuale è sorto, ma proprio sul tempo in cui le obbligazioni divengono esigibili. Come rimarcato dalla Suprema Corte, il chiaro dettato della norma denota che la limitazione di responsabilità del socio uscente non riguarda le sole obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento;
infatti, “l'uso del termine responsabilità implica l'intenzione del legislatore di non riferirsi al debito, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che l'ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l'obbligazione sia divenuta esigibile e non sia stata adempiuta.” (Cass. Sent. 29306/2023). Con secondo motivo di doglianza, i soci affermano che le obbligazioni di pagamento rimaste inadempiute, relative ai canoni di locazione dovuti dal mese di agosto 2017, dovevano considerarsi in ogni caso sorte successivamente alla intervenuta trasformazione sociale del 2014, in quanto, facendo applicazione del principio di diritto espresso della Suprema Corte di legittimità – secondo cui la rinnovazione del contratto di sublocazione commerciale, al ricorrere della seconda scadenza contrattuale, trova titolo in un negozio bilaterale concluso dalle parti contraenti che tacitamente manifestano la volontà contrattuale di proseguirla – si doveva ritenere che a partire da tale momento, occorso nel caso di specie nel gennaio 2017, le parti avessero dato origine ad un distinta ed autonoma fase rapporto di locazione e che ad essa dovessero ricondursi le obbligazioni in questione. Il motivo di appello è fondato per i motivi che si vanno ad esporre. Come noto, il contratto di locazione commerciale trova la sua disciplina legale nelle disposizioni della legge n. 392/78, c.d. legge sull'equo canone, la quale costituisce un microsistema autonomo rispetto al sistema generale sulle locazioni previsto dal codice civile. Con la menzionata normativa speciale, il legislatore ha inteso assicurare al conduttore, in ragione delle particolari attività da costui svolte nell'immobile condotto in locazione, una congrua durata del rapporto ed una continuità dello stesso. A tale scopo ha innanzitutto stabilito una durata minima iniziale del contratto (di sei o nove anni a seconda dell'attività svolta) e, in secondo luogo, ha previsto un meccanismo automatico di rinnovo di quest'ultimo di sei/nove anni in sei/nove anni, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo di raccomandata (rispettivamente 12 o 18 mesi prima della scadenza), prevedendo poi specificamente al secondo comma dell'art. 28 che "alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti". La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n.11830/2013, ha rimarcato la diversa natura della rinnovazione alla prima scadenza contrattuale, rispetto a ciò che si verifica alle scadenze successive. Difatti, mentre a seguito del primo periodo di durata del contratto, il rinnovo costituisce un effetto automatico, che scaturisce direttamente dalla legge, in quanto il locatore non ha alcuna libertà di sciogliersi dal rapporto contrattuale – potendo opporsi al rinnovo esclusivamente sulla base di pagina 4 di 5 determinati presupposti oggettivi, ovvero alla ricorrenza di una volontà adibitoria dell'immobile secondo le ipotesi tipizzate dall'art. 29 della 1. n. 392 del 1978 – nelle ipotesi di successive scadenze contrattuali, la rinnovazione trova titolo in una implicita manifestazione di volontà delle parti, essendo il potere di disdetta, riconosciuto loro, svincolato da qualsiasi presupposto o condizione. In questi casi, viene in rilievo, non il mero fatto negativo del mancato esercizio di una facoltà di diniego di rinnovo motivato, ma la volontà negoziale delle parti di consentire o negare la rinnovazione, manifestata per facta concludentia. Alla luce di tale principio di diritto e dando seguito a quanto già statuito da questa Corte (cfr. sent. n.1377/17), si deve ritenere che la prosecuzione del rapporto di locazione, a fronte del mancato esercizio della facoltà di disdetta esercitabile ad nutum, trovi il suo fondamento in un nuovo accordo concluso tacitamente tra le parti e che in esso trovino, dunque, titolo le obbligazioni di pagamento relative ai canoni di locazione maturati successivamente a tale momento. Ne consegue che i soci illimitatamente responsabili della società di persone subconduttrice possono essere chiamati a rispondere personalmente solo delle obbligazioni sociali relative al primo periodo di durata del contratto di locazione e a quello successivo alla prima scadenza, mentre non possono ritenersi responsabili delle obbligazioni sorte successivamente alla seconda rinnovazione del contratto, dovendosi riconoscere una autonomia al rapporto contrattuale scaturito dal patto di rinnovo concluso tacitamente tra la società sublocatrice e la trasformata società subconduttrice. Ne consegue pertanto l'accoglimento dell'appello.
Quanto alle spese processuali, questa Corte ritiene che debbano essere compensate per tutti i gradi di merito e di legittimità, in considerazione della complessità e peculiarità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda. Ne consegue l'obbligo di restituzione di eventuali somme corrisposte in esecuzione delle sentenze riformate, oltre interessi dal pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con sentenza n. 11819/2025,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di , e;
Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
-compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Bologna, 17/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Gianpiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1157/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1 P.IVA_1
Minnucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via G. Albini n.2;
Appellanti contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
), (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._2 CP_3 C.F._3 dall'avv. Giulia Balugani e dall'avv. Mirca Magnoni, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, via Giardini n. 25;
Appellati
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 21.11.2025
Motivi della decisione
Con sentenza n. 750/2020, pubblicata il 30/06/2020, il Tribunale di Modena, decidendo sull'opposizione proposta da , e avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 1158/19 CP_1 CP_2 CP_3 emesso dal Tribunale, con il quale era stato loro intimato di pagare, in solido con altri soggetti, alla euro 28.382,08 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di sublocazione di un Parte_1 pagina 1 di 5 immobile sito in Carpi (MO), dovuti a partire dall'agosto 2017 dalla subconduttrice Controparte_4 quali soci illimitatamente responsabili della trasformatasi nel 2014 nel corso del rapporto di CP_5 sublocazione nella predetta revocava il decreto ingiuntivo, essendosi parzialmente Controparte_4 ridotto il debito per effetto del pagamento eseguito da altro debitore, e condannava i al CP_1 pagamento del debito residuo di euro 22.705,66. Il Tribunale, disattendendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti, fondava la responsabilità personale dei sull'art 36 L. 392/78, laddove prevede che, nei casi di CP_1 cessione del contratto di locazione, il locatore che non abbia liberato il cedente può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle sue obbligazioni, ritenendo la norma applicabile in via analogica alla ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali.
Con sentenza n. 1824/2021, pubblicata il 24/08/2021, la Corte d'Appello di Bologna riformava la sentenza di prime cure, in accoglimento dell'appello proposto dai affermando che la CP_1 responsabilità dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, trasformatasi in società di capitali, per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione non è soggetta in via analogica all'applicazione dell'art. 36 L. 392/78, in quanto disciplinata espressamente dall'art 2500 quinquies c.c., il quale prevede che i soci illimitatamente responsabili continuino a rispondere dei debiti sociali, salvo che il creditore abbia dato il proprio consenso alla trasformazione. Consenso che la norma in parola presume laddove non venga negato espressamente dal creditore, posto a conoscenza della trasformazione, nel termine di sessanta giorni. La corte territoriale, ritenuta la conoscenza di
[...] della intervenuta trasformazione, avendo quest'ultima intestato le fatture dei canoni Parte_1 rimasti inadempiuti, e oggetto di lite, non alla ma direttamente alla società di capitali, come CP_5 trasformata ( , e non risultando che la sublocatrice avesse mai negato espressamente la CP_4 propria adesione alla trasformazione, riteneva che quest'ultima avesse tacitamente consentito alla operazione societaria, con liberazione dei soci dalle obbligazioni sociali contratte anteriormente alla trasformazione. Pertanto, rigettava la domanda proposta da con l'aggravio Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi.
Con sentenza n. 11819/2025 la Corte di Cassazione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto da riteneva che la Corte d'Appello non avesse fatto corretta Parte_1 applicazione dell'art. 2500 quinquies c.c., il quale, prevede una sola e “tipizzata” forma di espressione per facta concludentia del consenso alla trasformazione liberatorio dei soci illimitatamente responsabili, richiedendo, a tale fine, che il creditore sociale rimanga silente per sessanta giorni dal ricevimento di una comunicazione formale avente ad oggetto la deliberazione di trasformazione, per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, senza che rilevi una conoscenza della vicenda societaria acquisita aliunde. Veniva, dunque, cassata la sentenza impugnata per aver ritenuto attivato il meccanismo di manifestazione implicita del consenso in assenza di prova della ricezione di una formale comunicazione della deliberazione di trasformazione. riassumeva il giudizio, chiedendo la condanna dei al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di euro 22.705,66 ai sensi dell'art. 2500 quinquies e alla refusione di quanto corrisposto a in esecuzione della sentenza di appello cassata, con vittoria delle spese di lite di questo e CP_6 dei precedenti gradi di giudizio. Si costituivano , e chiedendo il rigetto della domanda di parte avversa e CP_1 CP_2 CP_7 riproponendo i motivi di appello alla sentenza del Tribunale di Modena, non esaminati nella pronuncia pagina 2 di 5 di secondo grado cassata, in quanto ritenuti assorbiti, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
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La vicenda trae origine dal contratto di sublocazione commerciale avente ad oggetto l'immobile denominato “Caffè Duomo”, sito in Carpi (MO), corso Fanti 41, stipulato, in data 1.02.2005, fra la società locatrice e la società conduttrice Caffè Duomo di MA LE & C. Parte_1
s.a.s, alla quale è subentrata, in data 28.10.2005, la società di cui i fratelli erano tutti CP_8 CP_1 soci illimitatamente responsabili. Il contratto prevedeva – in applicazione della disciplina speciale dettata in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo dalla legge n. 392/78 – una durata inziale del rapporto di sei anni e un meccanismo di rinnovo automatico del contratto di sei anni in sei anni, salvo disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale. Nel 2014 la società subconduttrice veniva trasformata in società di capitali, variando la propria denominazione sociale in Controparte_9
Dall'agosto del 2017, successivamente al secondo rinnovo contrattuale avvenuto nel gennaio 2017, quest'ultima risultava insolvente all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione. Posto che il regime di responsabilità dei soci della per le obbligazioni sociali è dettato dalle CP_8 norme del codice civile in materia di trasformazione omogenea e preso atto di quanto statuito dalla Suprema Corte, la regola generale applicabile alla vicenda in esame è quella prevista dal primo comma dell'art 2500 quinquies, ai sensi del quale “la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500”. La questione controversa tra le parti concerne la corretta individuazione del momento in cui devono ritenersi sorte, in capo alla società subconduttrice, le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione rimaste inadempiute, in quanto solo laddove tale momento si collocasse anteriormente alla data di trasformazione ne potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente anche i soci. Gli odierni appellati si dolgono del fatto che il giudice di prime cure ne abbia erroneamente ritenuto responsabili anche gli ex soci illimitatamente responsabili, non riconoscendo la posteriorità delle obbligazioni in questione rispetto alla vicenda trasformativa. In particolare, con primo motivo, sostengono che le obbligazioni inadempiute non possano ritenersi rientranti nel novero delle obbligazioni “sorte prima”, in quanto aventi ad oggetto canoni maturati successivamente alla trasformazione della società, avvenuta nel 2014, valorizzando la circostanza che la locazione è un contratto di durata e che il permanere dell'obbligazione di pagamento dei canoni in capo al conduttore è sinallagmaticamente correlato al perdurante godimento del bene da parte di quest'ultimo. Tale tesi non è condivisibile, difatti il riferimento contenuto nell'art. 2500 quinquies, alle “obbligazioni sorte” prima della trasformazione, deve essere correttamente interpretato come diretto al tempo di formazione del titolo che viene a far “sorgere”, e perciò pure a reggere, le obbligazioni in discorso, anche laddove quest'ultime divengano singolarmente esigibili in un secondo momento. Come affermato dalla Suprema Corte, una diversa lettura, incentrata sul momento di esigibilità della pagina 3 di 5 prestazione, oltre a contrastare con la lettera del dato normativo, conferirebbe all'istituto della trasformazione societaria un tratto di retroattività effettuale da cui, invece, l'ordinamento in principio rifugge, in funzione di una migliore tutela dei creditori e del mercato. Nel caso di obbligazioni ex contractu, a contare è, dunque, il tempo in cui il negozio viene concluso (Cass. Ord. 13372/2021). Sul punto va rilevato, altresì, che la pronuncia di merito richiamata dagli odierni appellati, a supporto della sconfessata tesi, riguarda una fattispecie diversa, ovvero il venir meno della responsabilità del socio uscente per debiti sociali maturati successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, laddove portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei. Fattispecie regolata dall'art 2290 c.c, il quale incentra la sua disciplina, non sul momento in cui il vincolo contrattuale è sorto, ma proprio sul tempo in cui le obbligazioni divengono esigibili. Come rimarcato dalla Suprema Corte, il chiaro dettato della norma denota che la limitazione di responsabilità del socio uscente non riguarda le sole obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento;
infatti, “l'uso del termine responsabilità implica l'intenzione del legislatore di non riferirsi al debito, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che l'ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l'obbligazione sia divenuta esigibile e non sia stata adempiuta.” (Cass. Sent. 29306/2023). Con secondo motivo di doglianza, i soci affermano che le obbligazioni di pagamento rimaste inadempiute, relative ai canoni di locazione dovuti dal mese di agosto 2017, dovevano considerarsi in ogni caso sorte successivamente alla intervenuta trasformazione sociale del 2014, in quanto, facendo applicazione del principio di diritto espresso della Suprema Corte di legittimità – secondo cui la rinnovazione del contratto di sublocazione commerciale, al ricorrere della seconda scadenza contrattuale, trova titolo in un negozio bilaterale concluso dalle parti contraenti che tacitamente manifestano la volontà contrattuale di proseguirla – si doveva ritenere che a partire da tale momento, occorso nel caso di specie nel gennaio 2017, le parti avessero dato origine ad un distinta ed autonoma fase rapporto di locazione e che ad essa dovessero ricondursi le obbligazioni in questione. Il motivo di appello è fondato per i motivi che si vanno ad esporre. Come noto, il contratto di locazione commerciale trova la sua disciplina legale nelle disposizioni della legge n. 392/78, c.d. legge sull'equo canone, la quale costituisce un microsistema autonomo rispetto al sistema generale sulle locazioni previsto dal codice civile. Con la menzionata normativa speciale, il legislatore ha inteso assicurare al conduttore, in ragione delle particolari attività da costui svolte nell'immobile condotto in locazione, una congrua durata del rapporto ed una continuità dello stesso. A tale scopo ha innanzitutto stabilito una durata minima iniziale del contratto (di sei o nove anni a seconda dell'attività svolta) e, in secondo luogo, ha previsto un meccanismo automatico di rinnovo di quest'ultimo di sei/nove anni in sei/nove anni, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo di raccomandata (rispettivamente 12 o 18 mesi prima della scadenza), prevedendo poi specificamente al secondo comma dell'art. 28 che "alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti". La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n.11830/2013, ha rimarcato la diversa natura della rinnovazione alla prima scadenza contrattuale, rispetto a ciò che si verifica alle scadenze successive. Difatti, mentre a seguito del primo periodo di durata del contratto, il rinnovo costituisce un effetto automatico, che scaturisce direttamente dalla legge, in quanto il locatore non ha alcuna libertà di sciogliersi dal rapporto contrattuale – potendo opporsi al rinnovo esclusivamente sulla base di pagina 4 di 5 determinati presupposti oggettivi, ovvero alla ricorrenza di una volontà adibitoria dell'immobile secondo le ipotesi tipizzate dall'art. 29 della 1. n. 392 del 1978 – nelle ipotesi di successive scadenze contrattuali, la rinnovazione trova titolo in una implicita manifestazione di volontà delle parti, essendo il potere di disdetta, riconosciuto loro, svincolato da qualsiasi presupposto o condizione. In questi casi, viene in rilievo, non il mero fatto negativo del mancato esercizio di una facoltà di diniego di rinnovo motivato, ma la volontà negoziale delle parti di consentire o negare la rinnovazione, manifestata per facta concludentia. Alla luce di tale principio di diritto e dando seguito a quanto già statuito da questa Corte (cfr. sent. n.1377/17), si deve ritenere che la prosecuzione del rapporto di locazione, a fronte del mancato esercizio della facoltà di disdetta esercitabile ad nutum, trovi il suo fondamento in un nuovo accordo concluso tacitamente tra le parti e che in esso trovino, dunque, titolo le obbligazioni di pagamento relative ai canoni di locazione maturati successivamente a tale momento. Ne consegue che i soci illimitatamente responsabili della società di persone subconduttrice possono essere chiamati a rispondere personalmente solo delle obbligazioni sociali relative al primo periodo di durata del contratto di locazione e a quello successivo alla prima scadenza, mentre non possono ritenersi responsabili delle obbligazioni sorte successivamente alla seconda rinnovazione del contratto, dovendosi riconoscere una autonomia al rapporto contrattuale scaturito dal patto di rinnovo concluso tacitamente tra la società sublocatrice e la trasformata società subconduttrice. Ne consegue pertanto l'accoglimento dell'appello.
Quanto alle spese processuali, questa Corte ritiene che debbano essere compensate per tutti i gradi di merito e di legittimità, in considerazione della complessità e peculiarità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda. Ne consegue l'obbligo di restituzione di eventuali somme corrisposte in esecuzione delle sentenze riformate, oltre interessi dal pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con sentenza n. 11819/2025,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di , e;
Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
-compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Bologna, 17/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Gianpiero Fiore
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