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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/09/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1749/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749/2022 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa a questo giudice per la decisione in data 26.2.2025, vertente
TRA
c.f. in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Bonalume e Michele Del Bene;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dall'Avv. Giovanni Porco;
CONVENUTO
OGGETTO: cessione di crediti/pagamento somme;
Conclusioni delle parti: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Esposizione del fatto.
pagina 1 di 13 con atto di citazione notificato il 28.4.2022, quale cessionaria di n. 34 fatture insolute, Parte_1 relative a crediti di ER CO SR, di cui all'elenco allegato n. 2 all'atto di citazione, che di seguito si riporta,
ha dedotto di vantare nei confronti del le seguenti ragioni di credito: € 19.818,93 Controparte_1 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati sulla detta sorte capitale al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., ed oltre ulteriori interessi anatocistici nella misura ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. per gli interessi scaduti da oltre sei mesi, dalla data della notifica della domanda al saldo ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
€ 1.360,00
(€ 40,00 per ogni fattura) ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002.
Inoltre, quale cessionaria di crediti da , ha rilevato di vantare nei confronti del CP_3 CP_1
l'ulteriore credito di € 240,00 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2002 giusta fattura n. 90002152
[...] dell'1.2.2019 allegato n. 3 all'atto di citazione per il tardivo pagamento di n. 6 fatture emesse da
, di cui all'elenco allegato 9A alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di seguito qui CP_3 riportato pagina 2 di 13 Ha chiesto pertanto la condanna del al pagamento di quanto vantato;
in subordine al Controparte_1 pagamento della diversa somma ritenuta dovuta per sorte capitale, per interessi di mora maturati e maturandi, per interessi anatocistici e per quanto dovuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 DLgs. 231/2002; in ulteriore subordine, la condanna dell'Ente ai sensi dell'art. 2041 c.c.; vinte le spese di lite.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha allegato le scritture private autenticate in data
29.12.2021 Rep. 39426/Racc. 18033 in Notar notificata al Comune di a mezzo pec Per_1 CP_1
l'1.1.2022; in data 29.3.2022 Rep. 39745/Racc.18177 in Notar notificata al Comune di Per_1
a mezzo pec il 9.4.2022, relative alla cessione dei crediti da ER CO SR a , CP_1 Parte_1 compresi i frutti a maturarsi.
Ha allegato altresì le scritture private autenticate in data 28.9.2015 Rep. 3015 in Notar Per_1 notificata al Comune di a mezzo posta il 3.12.2015; in data 13.5.2016 Rep. 31100 in Notar CP_1
notificata al di a mezzo pec 28.4.2016, di cessione da a Per_1 CP_1 CP_1 CP_3 [...]
(ora ) dei crediti e dei frutti scaduti e a maturarsi, portati dalle Controparte_4 Parte_1 fatture emesse dalla cedente, il cui pagamento tardivo avrebbe determinato il credito ex art. 6 D.Lgs.
231/2002.
///
Il si è costituito tempestivamente in data 3.1.2023, resistendo alla domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 della legge 162/2014 e, in via Part preliminare e assorbente, il difetto di legittimazione attiva della per la mancata documentazione dell'atto di cessione del credito.
Il convenuto ha disconosciuto la sussistenza di contratto tra il e la ER CP_1 Controparte_1
CO SR per la fornitura di servizi ed ha eccepito la conseguente inesistenza del credito di ER
CO SR, nonché la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e la mancata allegazione delle fatture azionate, che dovrebbero attestare il credito e i relativi consumi, ed ancora, la mancanza di prova circa l'effettiva somministrazione delle forniture, ed altresì, la mancata indicazione del tasso di mora e del tasso di interesse anatocistico e del risarcimento del danno.
Ha poi eccepito l'inefficacia nei confronti del dell'atto di cessione dei crediti in Controparte_1 quanto non notificato, per come invece previsto ai sensi dell'art. 69, 3° co., R.D. 18.11.1923, n. 2440 per la cessione di crediti vantati nei confronti di una P.A. pagina 3 di 13 Infine, ha dedotto l'infondatezza della domanda di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art 2041 c.c., non essendovi prova della prestazione resa e non essendo, in ogni caso, essa prestazione, voluta dalla P.A. che non ne era consapevole.
Ha concluso chiedendo “1) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art 3 della legge n. 162/2014, ovverosia l'improcedibilità del giudizio a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2) sempre in via preliminare, rilevare la nullità dell'atto di citazione opposto perché generico e carente dei requisiti di legge per come dedotto in atti;
3) in via pregiudiziale, accertare e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
[...] stante la mancata produzione in giudizio di alcun atto di cessione del credito che Pt_1 legittimerebbe la stessa ad agire contro il;
in ipotesi di successiva produzione Controparte_1
Part dell'atto di cessione, accertare e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva della stante la mancata notifica del contratto di cessione al e la conseguente l'inefficacia Controparte_1 dello stesso nei confronti del alla luce di ciò, stante la mancanza di atti interruttivi, CP_1 dichiarare anche l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti richiesti;
4) in via preliminare, per le motivazioni già espresse in narrativa, stante la mancanza di forma di scritta di alcun contratto tra le originarie parti ( ed ER CO), voglia l'On. Controparte_1
Tribunale accertare e per l'effetto dichiarare la nullità assoluta del contratto per mancanza di forma Part scritta con conseguente rigetto della pretesa azionata da per nullità assoluta del rapporto obbligatorio;
5) nel merito, respinta ogni contraria istanza e deduzione, Voglia rigettare la domanda per come proposta dall'attore poiché infondata in fatto e diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova;
6) sempre nel merito Voglia rigettare la subordinata relativa all'ingiusto arricchimento per tutti i motivi dedotti in atti e rigettare tutte le ulteriori domande avanzate dall'attore poiché infondate in fatto
e diritto.
Con riserva di meglio articolare, avanzare richieste di prova e depositare documenti nelle memorie ex art. 183 cpc.
Con vittoria delle spese ed onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
/// pagina 4 di 13 All'udienza del 24.1.2023 è stato assegnato il termine per l'invio dell'invito alla negoziazione assistita.
All'udienza del 20.6.2023, essendo stata espletata, con esito negativo, la negoziazione assistita, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
con la prima memoria ha prodotto -oltre, come detto, ai contratti di cessione dei crediti Parte_1 da ER COa SR e da anche il sollecito di pagamento via pec il 9.5.2022 da CP_3 Parte_2 [...] al Comune per il pagamento delle fatture emesse da ER CO SR e da .; Pt_1 CP_1 CP_3 ha allegato poi le fatture e le bollette emesse da ER CO SR (allegate con la seconda memoria anche in formato elettronico), e le ricevute di consegna delle fatture elettroniche inviate al CP_1
(e, successivamente, le fatture inviate tramite sistema SDI, cfr. allegato 10 alla memoria n. 2 ex
[...] art. 183 comma 6 c.p.c.).
Osserva questo giudice, con riguardo alle fatture 412110189725, 412110189723, 412110189721 e
412110189720 emesse da ER COa SR (le uniche per le quali è stata allegata -oltre che, come per le altre, la ricevuta di consegna- una Notifica Mancata Consegna, in cui è precisato che “Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario. Sono in corso le necessarie verifiche, al termine delle quali si procederà ad un nuovo tentativo di trasmissione. Si rimanda pertanto ad un momento successivo l'invio della ricevuta di consegna”, che tale contestazione di parte convenuta, formulata solo con la terza memoria, in ordine al fatto che le fatture “non risultano accettate dal di CP_1
per “ Decorrenza Termini” e “Mancata accettazione” ” è superata dalle rispettive ricevute di CP_1 consegna, ugualmente prodotte in atti (cfr. allegato 10 “esiti e invii” alla memoria I ex art. 183 comma
6 c.p.c. di parte attrice). con la seconda memoria ha prodotto altresì autocertificazioni con riguardo ai consumi Pt_1 fatturati dal distributore per il periodo da luglio 2021 a febbraio 2022, ed ancora, la comunicazione del
9.7.2921 avvenuta via Pec con cui ER CO SR ha comunicato al Comune di che “a seguito CP_1 della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, ER CO S.p.A. è stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024”, con la indicazione che
“Le condizioni contrattuali ed economiche che le saranno applicate a partire dal 1 luglio 2021, sono riportate sul sito internet di ER CO all'indirizzo https://heracomm.gruppohera.it/servizio-a- tutele-graduali. Le ricordiamo che è sua facoltà comunque richiedere copia delle condizioni contrattuali su altro supporto durevole, sia esso cartaceo o elettronico e che, in ogni caso, i clienti che pagina 5 di 13 usufruiscono del Servizio a tutele graduali e che intendessero stipulare contratti di fornitura con operatori del mercato libero, tra cui ER CO SpA, avranno il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento senza preavviso e senza oneri. Nel passaggio sarà garantita la continuità del servizio” e con una sintetica rappresentazione delle condizioni economiche, definite dall'articolo 34 del TIV (Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e s.m.i.) e con l'indicazione dei POD sui quali sarebbe stata attivata la fornitura.
Con la terza memoria il ha disconosciuto la produzione effettuata da parte attrice ed Controparte_1 ha contestato la validità delle certificazioni in quanto provenienti dalla medesima ER CO SR.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni a verbale chiedendo il difensore di parte attrice in via principale la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 19.779,69 per sorte capitale, oltre CP_1 interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura prevista ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
della somma di € 1.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura pagata tardivamente;
della somma di € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori fatture indicate nelle Note Debito. In via subordinata, la condanna del al pagamento CP_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per Sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale ex D. Lgas. 231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., nella misura prevista all'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
e dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per le fatture pagate in ritardo, oltre interessi;
ed al pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito. pagina 6 di 13 In via ulteriormente subordinata, la condanna del al pagamento di ogni diversa somma che CP_1 fosse ritenuta dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Parte_1 saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Con vittoria dis pese e competenze;
riportandosi il difensore di parte convenuta alle conclusioni rassegnate in atti e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate nell'atto introduttivo o comunque nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 depositata da controparte, nonché sull'ulteriore documentazione Allegato A alle note conclusive depositate da controparte il 27/11/2024.
Questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale.
**********************
Motivi della decisione
1) Le cessioni dei crediti.
Occorre anzitutto precisare che parte attrice, come sopra evidenziato, ha documentato le scritture private con autentica notarile aventi ad oggetto le dedotte cessioni, ritualmente notificate all'Ente
Comunale.
In tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione l'ordinamento, in deroga alla disciplina codicistica improntata alla libera cessione del credito, prevede anzitutto, all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio"; l'art. 70, comma 3, R.D. ora citato prevede poi che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248", e pertanto, per i rapporti di durata, quali quelli qui in esame, è stabilito che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata" (art. 9 all. E L. 2248/2248) e ciò al fine di garantire alla P.A., nell'ipotesi di rapporto in corso, la regolare esecuzione delle prestazioni e di evitare, in costanza di rapporto, che vengano meno alla controparte le risorse finanziarie utili alla regolare prosecuzione del rapporto.
L'adesione dell'amministrazione alla cessione pertanto è richiesta solo fino a quando è vigente il contratto (Cass. 24758/2021). pagina 7 di 13 Tale normativa deve essere coordinata con la disposizione di cui - l'art. 117 comma 3 D.Lgs. n. 163 del
2006 (poi art. 106 c. XIII D.Lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis) secondo cui "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione".
La norma prevista nel T.U. dei pubblici appalti non prevede che il rifiuto della P.A. alla cessione si riferisca a credito relativo a un "contratto in corso", ed allora, per i rapporti di fornitura ancora in corso
è sempre necessario, affinché la cessione abbia efficacia, che intervenga l'adesione della P.A. alla quale, per far valere l'inefficacia della cessione intervenuta nella vigenza del rapporto, è sufficiente formulare la sola eccezione;
nel caso in cui la cessione sia intervenuta quando il rapporto si é esaurito, invece, la P.A., ai fini della inefficacia della cessione nei suoi confronti, è tenuta ad esprimere e comunicare il proprio rifiuto nel termine previsto dalla legge.
In ogni caso resta a carico dell'amministrazione, ove eccipiente, l'onere di provare che il rapporto da cui derivano i crediti ceduti non si sia esaurito al momento della cessione medesima, circostanza che nel caso in esame, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi esclusa.
Alla luce di quanto rilevato e considerato, deve ritenersi l'efficacia della cessione da ER CO SR e da , in favore di , dei crediti portati dalle fatture in oggetto. CP_3 Parte_1
2) La pretesa creditoria.
2A) Il credito relativo al ritardo nel pagamento delle fatture emesse da . CP_3
Passando all'esame della pretesa creditoria fondata sulle fatture azionate, occorre rilevare che parte attrice non ha allegato le fatture emesse da né, nonostante la specifica contestazione di parte CP_3 convenuta, la prova del contratto intervenuto con CP_3
Sulla scorta dell'eccezione di parte convenuta in ordine alla nullità del contratto per la mancanza di contratto in forma scritta ad substantiam, con riguardo al credito azionato ai sensi dell'art. 6 dlgs
231/2002 per il ritardo nel pagamento delle fatture emesse da , si rileva che per giurisprudenza CP_3 costante 'I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei pagina 8 di 13 poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere' (Cass. 6555/2014; cfr. ex multis, altresì, Cass. 8244/2019).
Ciò posto, non assume rilievo la circostanza della eventuale effettività della fornitura, infatti la necessità di una manifestazione formale da parte dell'Ente, per iscritto, della volontà contrattuale proveniente dall'organo preposto ad esprimere all'esterno con effetto vincolante la volontà dell'ente esclude la possibilità di ritenere la ricorrenza di un rapporto contrattuale concluso per facta concludentia (Cass. 27910/2018).
E pertanto, in mancanza di valida prova della stipulazione con di contratto in forma scritta, la CP_3 domanda per il ritardo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, per il pagamento dell'importo di euro
240,00, oltre accessori, nel pagamento delle sei fatture emesse da di cui alla fattura n. Fattura CP_3
n. 90002152 dell'1.2.2019 emessa da deve ritenersi infondata. Parte_1
Né tale pretesa creditoria può accogliersi, in forza della domanda formulata in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Secondo quanto previsto dal TUEL, è precluso al privato l'esperimento di azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, difettando, per l'esperibilità di tale azione, il requisito della sussidiarietà, ai sensi dell'art. 2042 c.c., ove esista la possibilità di esperire altra azione sia nei confronti del medesimo soggetto che si intende arricchito sia nei confronti, come specificamente previsto dall'art. 191 comma 4 TUEL, di altro soggetto, quale l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'assunzione dell'obbligazione al di fuori delle disposizioni della evidenza pubblica, fatta salva l'ipotesi, che in questo caso non si riscontra, in cui l'ente riconosca, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs.
267/2000, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, il debito fuori bilancio, cfr. ex multis Cass.
30109/2018).
Deve inoltre escludersi che con riguardo al risarcimento forfettario richiesto per il ritardo nel pagamento delle fatture (in questo caso emesse da ) possa configurarsi indebito arricchimento. CP_3
2B) Il credito relativo alle fatture emesse da ER CO SR.
pagina 9 di 13 Parte attrice, al fine di dimostrare la fondatezza del credito ceduto da ER CO SR ha compiutamente allegato la fonte del rapporto di somministrazione espletato dalla cedente in regime di salvaguardia, come da comunicazione del 9.7.2921 avvenuta via Pec con cui ER CO SR ha comunicato al l'attivazione del servizio. CP_1 CP_1
In proposito, si ricorda quanto previsto dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto
2007, n. 125 -che all'art. 1 comma 2 prevede che “ A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma” e all'art. 1 comma 4 prevede che “il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità ”.
E la natura di fonte legale del rapporto di fornitura in regime di salvaguardia è riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Cosenza Sentenza n. 2169/2022 pubbl. il 21/12/2022 RG n.
2818/2020, secondo cui “ il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del d.l., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto”) sia di legittimità (Cass. n. 23478/2018).
La comunicazione per la fornitura in regime di salvaguardia, inoltre, non è stata specificamente e tempestivamente contestata dal che non ha eccepito l'eventuale intervenuta scelta Controparte_1 pagina 10 di 13 sul mercato libero, per il periodo in contestazione, di altro fornitore di energia elettrica né la mancanza delle condizioni per l'applicazione del regime di salvaguardia.
Deve concludersi che la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture emesse da ER CO SR e qui azionate è stata espletata in regime di salvaguardia e pertanto in forza di legge, non necessitando il rapporto di una fonte negoziale.
altresì, ha allegato le fatture azionate per il pagamento della sorte capitale, emesse da Parte_1
ER CO SR e, come già rilevato nella parte espositiva del fatto, ha fornito altresì compiuta prova della avvenuta consegna tramite SDI delle fatture emesse da ER CO SR al Comune di Cosenza, restando superate, per quanto sopra già ritenuto, le contestazioni di parte convenuta circa la loro mancata consegna.
Sono infine rimaste generiche le contestazioni di parte convenuta circa i consumi e circa l'autocertificazione proveniente da ER CO SR dei consumi fatturati dal Distributore, a fronte della allegazione dei consumi indicati nelle fatture allegate e nella autocertificazione prodotta da parte attrice circa i consumi fatturati dal distributore, tali da non consentire una loro disamina.
Tutto quanto sopra ritenuto, parte attrice ha adempiuto all'onere a suo carico di fornire prova della propria titolarità, quale cessionaria da ER COa SR, del credito azionato in forza delle fatture emesse dalla detta cedente ER CO SR e di dare dimostrazione dell'esistenza di valido rapporto contrattuale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n.
13533/2001), con riguardo alla ricorrenza di valido contratto con ER CO SR per la somministrazione di energia elettrica.
E pertanto, in mancanza di prova di pagamenti o altri fatti estintivi dell'obbligazione a carico dell'ente, deve ritenersi la fondatezza delle ragioni creditorie di parte attrice sulla base dei consumi fatturati da
ER COa SR.
Quanto agli interessi moratori ed anatocistici, gli stessi sono dovuti in quanto previsti per legge.
Gli interessi moratori decorrono automaticamente e senza necessità di messa in mora, dal primo giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, secondo quanto stabilito all'art. 4 D.Lgs. 231/2002 e nella misura prevista dall'art.
5. D. Lgs. n.231/02.
Gli interessi anatocistici sono dovuti secondo quanto previsto all'art. 1283 c.c. nella misura stabilita all'art.1284 comma 4 c.c.
pagina 11 di 13 Il risarcimento per i costi di recupero del credito, infine, é dovuto per euro 1.360,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002, che prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno…….”, posto che secondo l'interpretazione autentica fornita dall'Unione Europea in risposta alle c.d. FAQs,
l'importo di 40,00 euro è dovuto per ciascuna fattura, e non una tantum.
Trattandosi di somma dovuta ex art. 6 comma 2 D. Lgs 231 a titolo di risarcimento, su tale somma - premessa la tardività ed inammissibilità, in relazione alla pretesa ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002, della domanda di parte attrice, formulata solo successivamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., per il riconoscimento sulla somma liquidata ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 degli interessi legali dalla scadenza alla domanda giudiziale o, in via gradata, degli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, oltre interessi anatocistici) non possono essere riconosciuti interessi moratori (e, di conseguenza, interessi anatocistici), che, in quanto aventi medesima funzione risarcitoria, determinerebbero una duplicazione del risarcimento.
3) La decisione.
Deve quindi concludersi che, ritenute fondate, per quanto sopra considerato, le ragioni creditorie azionate da parte attrice nei limiti sopra dedotti, parte convenuta deve essere condannata a) al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 19.818,93 a titolo di sorte capitale di cui alle
34 fatture emesse da ER CO SR indicate nell'elenco allegato n. 2 all'atto di citazione e qui riportato nella parte espositiva del fatto alla pagina 2, oltre interessi di mora nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle rispettive fatture, come indicata nel ridetto elenco allegato 2 all'atto di citazione, e fino al soddisfo nonché al pagamento degli interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda fino al soddisfo, da calcolarsi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17 comma 1 D.L. 132/2014, sugli interessi di mora che, alla data della domanda, siano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nonché b) al pagamento della somma di euro 1.360,00 (34 fatture x euro 40,00) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs.
231/2002.
Le spese di lite, compensate in ragione di 1/3 per la reciproca soccombenza, seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa
(scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, assorbita ogni altra questione, così decide:
1) accoglie parzialmente, per quanto in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna, per quanto in motivazione, la parte convenuta in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di parte attrice : a) della somma complessiva di euro Parte_1
19.818,93 a titolo di sorte capitale di cui alle 34 fatture emesse da ER CO SR indicate nell'elenco allegato n. 2 all'atto di citazione e qui riportato alla pagina 2 nella parte espositiva del fatto, oltre interessi di mora nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle rispettive fatture, come indicata nel ridetto elenco allegato 2 all'atto di citazione, e fino al soddisfo ed oltre interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda fino al soddisfo, da calcolarsi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17 comma 1 D.L.
132/2014, sui detti interessi di mora che, alla data della domanda, siano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nonché b) della somma di euro 1.360,00 (34 fatture x euro 40,00) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002.
2) condanna, inoltre, la parte convenuta in persona del Sindaco p.t., alla refusione Controparte_1 in favore di parte attrice delle spese di lite che, già compensate per 1/3, si liquidano in Parte_1 complessivi euro 1.693,33 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, per competenze ed in euro 264,00 per spese vive (C.U. e bollo).
Cosenza, 20 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1749/2022 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa a questo giudice per la decisione in data 26.2.2025, vertente
TRA
c.f. in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Bonalume e Michele Del Bene;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dall'Avv. Giovanni Porco;
CONVENUTO
OGGETTO: cessione di crediti/pagamento somme;
Conclusioni delle parti: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Esposizione del fatto.
pagina 1 di 13 con atto di citazione notificato il 28.4.2022, quale cessionaria di n. 34 fatture insolute, Parte_1 relative a crediti di ER CO SR, di cui all'elenco allegato n. 2 all'atto di citazione, che di seguito si riporta,
ha dedotto di vantare nei confronti del le seguenti ragioni di credito: € 19.818,93 Controparte_1 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati sulla detta sorte capitale al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., ed oltre ulteriori interessi anatocistici nella misura ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. per gli interessi scaduti da oltre sei mesi, dalla data della notifica della domanda al saldo ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
€ 1.360,00
(€ 40,00 per ogni fattura) ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002.
Inoltre, quale cessionaria di crediti da , ha rilevato di vantare nei confronti del CP_3 CP_1
l'ulteriore credito di € 240,00 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2002 giusta fattura n. 90002152
[...] dell'1.2.2019 allegato n. 3 all'atto di citazione per il tardivo pagamento di n. 6 fatture emesse da
, di cui all'elenco allegato 9A alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di seguito qui CP_3 riportato pagina 2 di 13 Ha chiesto pertanto la condanna del al pagamento di quanto vantato;
in subordine al Controparte_1 pagamento della diversa somma ritenuta dovuta per sorte capitale, per interessi di mora maturati e maturandi, per interessi anatocistici e per quanto dovuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 DLgs. 231/2002; in ulteriore subordine, la condanna dell'Ente ai sensi dell'art. 2041 c.c.; vinte le spese di lite.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha allegato le scritture private autenticate in data
29.12.2021 Rep. 39426/Racc. 18033 in Notar notificata al Comune di a mezzo pec Per_1 CP_1
l'1.1.2022; in data 29.3.2022 Rep. 39745/Racc.18177 in Notar notificata al Comune di Per_1
a mezzo pec il 9.4.2022, relative alla cessione dei crediti da ER CO SR a , CP_1 Parte_1 compresi i frutti a maturarsi.
Ha allegato altresì le scritture private autenticate in data 28.9.2015 Rep. 3015 in Notar Per_1 notificata al Comune di a mezzo posta il 3.12.2015; in data 13.5.2016 Rep. 31100 in Notar CP_1
notificata al di a mezzo pec 28.4.2016, di cessione da a Per_1 CP_1 CP_1 CP_3 [...]
(ora ) dei crediti e dei frutti scaduti e a maturarsi, portati dalle Controparte_4 Parte_1 fatture emesse dalla cedente, il cui pagamento tardivo avrebbe determinato il credito ex art. 6 D.Lgs.
231/2002.
///
Il si è costituito tempestivamente in data 3.1.2023, resistendo alla domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 della legge 162/2014 e, in via Part preliminare e assorbente, il difetto di legittimazione attiva della per la mancata documentazione dell'atto di cessione del credito.
Il convenuto ha disconosciuto la sussistenza di contratto tra il e la ER CP_1 Controparte_1
CO SR per la fornitura di servizi ed ha eccepito la conseguente inesistenza del credito di ER
CO SR, nonché la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e la mancata allegazione delle fatture azionate, che dovrebbero attestare il credito e i relativi consumi, ed ancora, la mancanza di prova circa l'effettiva somministrazione delle forniture, ed altresì, la mancata indicazione del tasso di mora e del tasso di interesse anatocistico e del risarcimento del danno.
Ha poi eccepito l'inefficacia nei confronti del dell'atto di cessione dei crediti in Controparte_1 quanto non notificato, per come invece previsto ai sensi dell'art. 69, 3° co., R.D. 18.11.1923, n. 2440 per la cessione di crediti vantati nei confronti di una P.A. pagina 3 di 13 Infine, ha dedotto l'infondatezza della domanda di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art 2041 c.c., non essendovi prova della prestazione resa e non essendo, in ogni caso, essa prestazione, voluta dalla P.A. che non ne era consapevole.
Ha concluso chiedendo “1) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art 3 della legge n. 162/2014, ovverosia l'improcedibilità del giudizio a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2) sempre in via preliminare, rilevare la nullità dell'atto di citazione opposto perché generico e carente dei requisiti di legge per come dedotto in atti;
3) in via pregiudiziale, accertare e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
[...] stante la mancata produzione in giudizio di alcun atto di cessione del credito che Pt_1 legittimerebbe la stessa ad agire contro il;
in ipotesi di successiva produzione Controparte_1
Part dell'atto di cessione, accertare e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva della stante la mancata notifica del contratto di cessione al e la conseguente l'inefficacia Controparte_1 dello stesso nei confronti del alla luce di ciò, stante la mancanza di atti interruttivi, CP_1 dichiarare anche l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti richiesti;
4) in via preliminare, per le motivazioni già espresse in narrativa, stante la mancanza di forma di scritta di alcun contratto tra le originarie parti ( ed ER CO), voglia l'On. Controparte_1
Tribunale accertare e per l'effetto dichiarare la nullità assoluta del contratto per mancanza di forma Part scritta con conseguente rigetto della pretesa azionata da per nullità assoluta del rapporto obbligatorio;
5) nel merito, respinta ogni contraria istanza e deduzione, Voglia rigettare la domanda per come proposta dall'attore poiché infondata in fatto e diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova;
6) sempre nel merito Voglia rigettare la subordinata relativa all'ingiusto arricchimento per tutti i motivi dedotti in atti e rigettare tutte le ulteriori domande avanzate dall'attore poiché infondate in fatto
e diritto.
Con riserva di meglio articolare, avanzare richieste di prova e depositare documenti nelle memorie ex art. 183 cpc.
Con vittoria delle spese ed onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
/// pagina 4 di 13 All'udienza del 24.1.2023 è stato assegnato il termine per l'invio dell'invito alla negoziazione assistita.
All'udienza del 20.6.2023, essendo stata espletata, con esito negativo, la negoziazione assistita, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
con la prima memoria ha prodotto -oltre, come detto, ai contratti di cessione dei crediti Parte_1 da ER COa SR e da anche il sollecito di pagamento via pec il 9.5.2022 da CP_3 Parte_2 [...] al Comune per il pagamento delle fatture emesse da ER CO SR e da .; Pt_1 CP_1 CP_3 ha allegato poi le fatture e le bollette emesse da ER CO SR (allegate con la seconda memoria anche in formato elettronico), e le ricevute di consegna delle fatture elettroniche inviate al CP_1
(e, successivamente, le fatture inviate tramite sistema SDI, cfr. allegato 10 alla memoria n. 2 ex
[...] art. 183 comma 6 c.p.c.).
Osserva questo giudice, con riguardo alle fatture 412110189725, 412110189723, 412110189721 e
412110189720 emesse da ER COa SR (le uniche per le quali è stata allegata -oltre che, come per le altre, la ricevuta di consegna- una Notifica Mancata Consegna, in cui è precisato che “Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario. Sono in corso le necessarie verifiche, al termine delle quali si procederà ad un nuovo tentativo di trasmissione. Si rimanda pertanto ad un momento successivo l'invio della ricevuta di consegna”, che tale contestazione di parte convenuta, formulata solo con la terza memoria, in ordine al fatto che le fatture “non risultano accettate dal di CP_1
per “ Decorrenza Termini” e “Mancata accettazione” ” è superata dalle rispettive ricevute di CP_1 consegna, ugualmente prodotte in atti (cfr. allegato 10 “esiti e invii” alla memoria I ex art. 183 comma
6 c.p.c. di parte attrice). con la seconda memoria ha prodotto altresì autocertificazioni con riguardo ai consumi Pt_1 fatturati dal distributore per il periodo da luglio 2021 a febbraio 2022, ed ancora, la comunicazione del
9.7.2921 avvenuta via Pec con cui ER CO SR ha comunicato al Comune di che “a seguito CP_1 della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, ER CO S.p.A. è stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024”, con la indicazione che
“Le condizioni contrattuali ed economiche che le saranno applicate a partire dal 1 luglio 2021, sono riportate sul sito internet di ER CO all'indirizzo https://heracomm.gruppohera.it/servizio-a- tutele-graduali. Le ricordiamo che è sua facoltà comunque richiedere copia delle condizioni contrattuali su altro supporto durevole, sia esso cartaceo o elettronico e che, in ogni caso, i clienti che pagina 5 di 13 usufruiscono del Servizio a tutele graduali e che intendessero stipulare contratti di fornitura con operatori del mercato libero, tra cui ER CO SpA, avranno il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento senza preavviso e senza oneri. Nel passaggio sarà garantita la continuità del servizio” e con una sintetica rappresentazione delle condizioni economiche, definite dall'articolo 34 del TIV (Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e s.m.i.) e con l'indicazione dei POD sui quali sarebbe stata attivata la fornitura.
Con la terza memoria il ha disconosciuto la produzione effettuata da parte attrice ed Controparte_1 ha contestato la validità delle certificazioni in quanto provenienti dalla medesima ER CO SR.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni a verbale chiedendo il difensore di parte attrice in via principale la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 19.779,69 per sorte capitale, oltre CP_1 interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura prevista ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
della somma di € 1.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura pagata tardivamente;
della somma di € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori fatture indicate nelle Note Debito. In via subordinata, la condanna del al pagamento CP_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per Sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale ex D. Lgas. 231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., nella misura prevista all'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
e dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per le fatture pagate in ritardo, oltre interessi;
ed al pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito. pagina 6 di 13 In via ulteriormente subordinata, la condanna del al pagamento di ogni diversa somma che CP_1 fosse ritenuta dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al Parte_1 saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Con vittoria dis pese e competenze;
riportandosi il difensore di parte convenuta alle conclusioni rassegnate in atti e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate nell'atto introduttivo o comunque nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 depositata da controparte, nonché sull'ulteriore documentazione Allegato A alle note conclusive depositate da controparte il 27/11/2024.
Questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale.
**********************
Motivi della decisione
1) Le cessioni dei crediti.
Occorre anzitutto precisare che parte attrice, come sopra evidenziato, ha documentato le scritture private con autentica notarile aventi ad oggetto le dedotte cessioni, ritualmente notificate all'Ente
Comunale.
In tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione l'ordinamento, in deroga alla disciplina codicistica improntata alla libera cessione del credito, prevede anzitutto, all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio"; l'art. 70, comma 3, R.D. ora citato prevede poi che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248", e pertanto, per i rapporti di durata, quali quelli qui in esame, è stabilito che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata" (art. 9 all. E L. 2248/2248) e ciò al fine di garantire alla P.A., nell'ipotesi di rapporto in corso, la regolare esecuzione delle prestazioni e di evitare, in costanza di rapporto, che vengano meno alla controparte le risorse finanziarie utili alla regolare prosecuzione del rapporto.
L'adesione dell'amministrazione alla cessione pertanto è richiesta solo fino a quando è vigente il contratto (Cass. 24758/2021). pagina 7 di 13 Tale normativa deve essere coordinata con la disposizione di cui - l'art. 117 comma 3 D.Lgs. n. 163 del
2006 (poi art. 106 c. XIII D.Lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis) secondo cui "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione".
La norma prevista nel T.U. dei pubblici appalti non prevede che il rifiuto della P.A. alla cessione si riferisca a credito relativo a un "contratto in corso", ed allora, per i rapporti di fornitura ancora in corso
è sempre necessario, affinché la cessione abbia efficacia, che intervenga l'adesione della P.A. alla quale, per far valere l'inefficacia della cessione intervenuta nella vigenza del rapporto, è sufficiente formulare la sola eccezione;
nel caso in cui la cessione sia intervenuta quando il rapporto si é esaurito, invece, la P.A., ai fini della inefficacia della cessione nei suoi confronti, è tenuta ad esprimere e comunicare il proprio rifiuto nel termine previsto dalla legge.
In ogni caso resta a carico dell'amministrazione, ove eccipiente, l'onere di provare che il rapporto da cui derivano i crediti ceduti non si sia esaurito al momento della cessione medesima, circostanza che nel caso in esame, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi esclusa.
Alla luce di quanto rilevato e considerato, deve ritenersi l'efficacia della cessione da ER CO SR e da , in favore di , dei crediti portati dalle fatture in oggetto. CP_3 Parte_1
2) La pretesa creditoria.
2A) Il credito relativo al ritardo nel pagamento delle fatture emesse da . CP_3
Passando all'esame della pretesa creditoria fondata sulle fatture azionate, occorre rilevare che parte attrice non ha allegato le fatture emesse da né, nonostante la specifica contestazione di parte CP_3 convenuta, la prova del contratto intervenuto con CP_3
Sulla scorta dell'eccezione di parte convenuta in ordine alla nullità del contratto per la mancanza di contratto in forma scritta ad substantiam, con riguardo al credito azionato ai sensi dell'art. 6 dlgs
231/2002 per il ritardo nel pagamento delle fatture emesse da , si rileva che per giurisprudenza CP_3 costante 'I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei pagina 8 di 13 poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere' (Cass. 6555/2014; cfr. ex multis, altresì, Cass. 8244/2019).
Ciò posto, non assume rilievo la circostanza della eventuale effettività della fornitura, infatti la necessità di una manifestazione formale da parte dell'Ente, per iscritto, della volontà contrattuale proveniente dall'organo preposto ad esprimere all'esterno con effetto vincolante la volontà dell'ente esclude la possibilità di ritenere la ricorrenza di un rapporto contrattuale concluso per facta concludentia (Cass. 27910/2018).
E pertanto, in mancanza di valida prova della stipulazione con di contratto in forma scritta, la CP_3 domanda per il ritardo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, per il pagamento dell'importo di euro
240,00, oltre accessori, nel pagamento delle sei fatture emesse da di cui alla fattura n. Fattura CP_3
n. 90002152 dell'1.2.2019 emessa da deve ritenersi infondata. Parte_1
Né tale pretesa creditoria può accogliersi, in forza della domanda formulata in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Secondo quanto previsto dal TUEL, è precluso al privato l'esperimento di azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, difettando, per l'esperibilità di tale azione, il requisito della sussidiarietà, ai sensi dell'art. 2042 c.c., ove esista la possibilità di esperire altra azione sia nei confronti del medesimo soggetto che si intende arricchito sia nei confronti, come specificamente previsto dall'art. 191 comma 4 TUEL, di altro soggetto, quale l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'assunzione dell'obbligazione al di fuori delle disposizioni della evidenza pubblica, fatta salva l'ipotesi, che in questo caso non si riscontra, in cui l'ente riconosca, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs.
267/2000, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, il debito fuori bilancio, cfr. ex multis Cass.
30109/2018).
Deve inoltre escludersi che con riguardo al risarcimento forfettario richiesto per il ritardo nel pagamento delle fatture (in questo caso emesse da ) possa configurarsi indebito arricchimento. CP_3
2B) Il credito relativo alle fatture emesse da ER CO SR.
pagina 9 di 13 Parte attrice, al fine di dimostrare la fondatezza del credito ceduto da ER CO SR ha compiutamente allegato la fonte del rapporto di somministrazione espletato dalla cedente in regime di salvaguardia, come da comunicazione del 9.7.2921 avvenuta via Pec con cui ER CO SR ha comunicato al l'attivazione del servizio. CP_1 CP_1
In proposito, si ricorda quanto previsto dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto
2007, n. 125 -che all'art. 1 comma 2 prevede che “ A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma” e all'art. 1 comma 4 prevede che “il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità ”.
E la natura di fonte legale del rapporto di fornitura in regime di salvaguardia è riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Cosenza Sentenza n. 2169/2022 pubbl. il 21/12/2022 RG n.
2818/2020, secondo cui “ il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del d.l., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto”) sia di legittimità (Cass. n. 23478/2018).
La comunicazione per la fornitura in regime di salvaguardia, inoltre, non è stata specificamente e tempestivamente contestata dal che non ha eccepito l'eventuale intervenuta scelta Controparte_1 pagina 10 di 13 sul mercato libero, per il periodo in contestazione, di altro fornitore di energia elettrica né la mancanza delle condizioni per l'applicazione del regime di salvaguardia.
Deve concludersi che la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture emesse da ER CO SR e qui azionate è stata espletata in regime di salvaguardia e pertanto in forza di legge, non necessitando il rapporto di una fonte negoziale.
altresì, ha allegato le fatture azionate per il pagamento della sorte capitale, emesse da Parte_1
ER CO SR e, come già rilevato nella parte espositiva del fatto, ha fornito altresì compiuta prova della avvenuta consegna tramite SDI delle fatture emesse da ER CO SR al Comune di Cosenza, restando superate, per quanto sopra già ritenuto, le contestazioni di parte convenuta circa la loro mancata consegna.
Sono infine rimaste generiche le contestazioni di parte convenuta circa i consumi e circa l'autocertificazione proveniente da ER CO SR dei consumi fatturati dal Distributore, a fronte della allegazione dei consumi indicati nelle fatture allegate e nella autocertificazione prodotta da parte attrice circa i consumi fatturati dal distributore, tali da non consentire una loro disamina.
Tutto quanto sopra ritenuto, parte attrice ha adempiuto all'onere a suo carico di fornire prova della propria titolarità, quale cessionaria da ER COa SR, del credito azionato in forza delle fatture emesse dalla detta cedente ER CO SR e di dare dimostrazione dell'esistenza di valido rapporto contrattuale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n.
13533/2001), con riguardo alla ricorrenza di valido contratto con ER CO SR per la somministrazione di energia elettrica.
E pertanto, in mancanza di prova di pagamenti o altri fatti estintivi dell'obbligazione a carico dell'ente, deve ritenersi la fondatezza delle ragioni creditorie di parte attrice sulla base dei consumi fatturati da
ER COa SR.
Quanto agli interessi moratori ed anatocistici, gli stessi sono dovuti in quanto previsti per legge.
Gli interessi moratori decorrono automaticamente e senza necessità di messa in mora, dal primo giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, secondo quanto stabilito all'art. 4 D.Lgs. 231/2002 e nella misura prevista dall'art.
5. D. Lgs. n.231/02.
Gli interessi anatocistici sono dovuti secondo quanto previsto all'art. 1283 c.c. nella misura stabilita all'art.1284 comma 4 c.c.
pagina 11 di 13 Il risarcimento per i costi di recupero del credito, infine, é dovuto per euro 1.360,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002, che prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno…….”, posto che secondo l'interpretazione autentica fornita dall'Unione Europea in risposta alle c.d. FAQs,
l'importo di 40,00 euro è dovuto per ciascuna fattura, e non una tantum.
Trattandosi di somma dovuta ex art. 6 comma 2 D. Lgs 231 a titolo di risarcimento, su tale somma - premessa la tardività ed inammissibilità, in relazione alla pretesa ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002, della domanda di parte attrice, formulata solo successivamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., per il riconoscimento sulla somma liquidata ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 degli interessi legali dalla scadenza alla domanda giudiziale o, in via gradata, degli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, oltre interessi anatocistici) non possono essere riconosciuti interessi moratori (e, di conseguenza, interessi anatocistici), che, in quanto aventi medesima funzione risarcitoria, determinerebbero una duplicazione del risarcimento.
3) La decisione.
Deve quindi concludersi che, ritenute fondate, per quanto sopra considerato, le ragioni creditorie azionate da parte attrice nei limiti sopra dedotti, parte convenuta deve essere condannata a) al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 19.818,93 a titolo di sorte capitale di cui alle
34 fatture emesse da ER CO SR indicate nell'elenco allegato n. 2 all'atto di citazione e qui riportato nella parte espositiva del fatto alla pagina 2, oltre interessi di mora nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle rispettive fatture, come indicata nel ridetto elenco allegato 2 all'atto di citazione, e fino al soddisfo nonché al pagamento degli interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda fino al soddisfo, da calcolarsi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17 comma 1 D.L. 132/2014, sugli interessi di mora che, alla data della domanda, siano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nonché b) al pagamento della somma di euro 1.360,00 (34 fatture x euro 40,00) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs.
231/2002.
Le spese di lite, compensate in ragione di 1/3 per la reciproca soccombenza, seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa
(scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, assorbita ogni altra questione, così decide:
1) accoglie parzialmente, per quanto in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna, per quanto in motivazione, la parte convenuta in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di parte attrice : a) della somma complessiva di euro Parte_1
19.818,93 a titolo di sorte capitale di cui alle 34 fatture emesse da ER CO SR indicate nell'elenco allegato n. 2 all'atto di citazione e qui riportato alla pagina 2 nella parte espositiva del fatto, oltre interessi di mora nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle rispettive fatture, come indicata nel ridetto elenco allegato 2 all'atto di citazione, e fino al soddisfo ed oltre interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda fino al soddisfo, da calcolarsi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17 comma 1 D.L.
132/2014, sui detti interessi di mora che, alla data della domanda, siano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nonché b) della somma di euro 1.360,00 (34 fatture x euro 40,00) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002.
2) condanna, inoltre, la parte convenuta in persona del Sindaco p.t., alla refusione Controparte_1 in favore di parte attrice delle spese di lite che, già compensate per 1/3, si liquidano in Parte_1 complessivi euro 1.693,33 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, per competenze ed in euro 264,00 per spese vive (C.U. e bollo).
Cosenza, 20 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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