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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7562 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 29951/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III sezione civile
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29951/2022 R. Gen. Aff. Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(Fall.96/2021 Trib. Parte_1
Napoli Nord), con sede in Melito di Napoli (NA) alla Via Campania 44, n.2,
C.F. e P.IVA in persona del Curatore e legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Angri, con studio in
Somma Vesuviana (NA), via Spirito Santo, n. 56, giusta autorizzazione g.d. del 18.07.2022.
- ATTORE -
e
c.f. , residente a[...] C.F._1
Cardinale Capecelatro, n. 21, Napoli.
- CONVENUTO contumace- r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
Oggetto: azione di responsabilità x art. 146 r.d. 267/1942
Conclusioni:
Per l'attore:
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , quale C.F._1
amministratore e liquidatore della soc. , per Parte_1 la violazione dei doveri su di esso incombenti per legge e per statuto, a norma degli artt.146 L.F. e 240 L.F. nonché degli artt. 2392, 2393, 2394,
2394 bis, 2476, 2495, 2943, 1218 e ss, 1710 e segg.c.c.;
- accertare e dichiarare il nesso eziologico tra la condotta di esso CP_1
innanzi generalizzato - quale amministratore unico e liquidatore- e
[...] tutti i danni accertati e dichiarati nel corso del giudizio, così come esposto nelle difese sinora rassegnate;
- per l'effetto, condannare esso a risarcire la Curatela Controparte_1
attrice in misura pari ad Euro 839.347,90, pari alla somma dell' importo di
Euro 437.196,00 - pari alla posta attiva sottratta- dell'importo suindicato di
Euro 324.263,00- pari agli illegittimi prelievi effettuati dal medesimo sul conto della società- nonché dell'ulteriore importo di Euro 77.888,90, corrispondente alla somma di sanzioni ed interessi maturati sulle imposte, ovvero, comunque, nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà equitativamente determinata anche sulla scorta dello sbilancio fallimentare, atteso che il passivo complessivamente accertato è pari ad Euro 333.585,13
e che l'attivo è inesistente, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare la rilevanza penale degli illeciti ascritti al convenuto
sopra individuato, onde essere esonerata Controparte_1
dall'assolvimento, in via solidale, della futura imposta di registro della sentenza, in ossequio al disposto dell'art.59 del DPR 131/86, laddove prevede che “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute …..: d) le sentenze che condannano al risarcimento del
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 2 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
danno prodotto da fatti costituenti reato”, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese di dubbio recupero;
-condannare il convenuto sig. sopra individuato, al Controparte_1 pagamento in favore del delle spese e competenze di causa. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c., mediante deposito nella Casa Comunale di Napoli, il 14.12.2022, con udienza in citazione al 11 aprile 2023, la curatela concludeva come sopra deducendo:
- Che la società dichiarata fallita il 16 dicembre 2021, Parte_1
era stata attiva dal 2013 al 2020, secondo quanto risulta dalla scarsa documentazione contabile rinvenuta, ed era stata sempre amministrata dall' amministratore unico Controparte_1
- Che in corso di accertamento dello stato passivo tempestivo si accertavano crediti pari ad euro 269.024,40 di cui euro 195.299,33 in privilegio ed euro 73.725,07 in chirografo;
- Che lo stato passivo era costituito:
1. dalla domanda della società Recuperi Tessili Prota S.A.S., che aveva proposto il ricorso fallimentare, per un credito pari ad euro 51.442,05 oltre interessi legali e spese di lite, e successivamente oggetto di ammissione al passivo per euro
60.027,05;
2. dalla domanda di ammissione presentata dalla
[...]
relativa all'omesso pagamento di tributi dal Controparte_2
2009 al 2021;
- Che all'atto della dichiarazione di fallimento, il liquidatore della società, il sig. non aveva provveduto al deposito Controparte_1 delle scritture contabili e del bilancio fallimentare, omettendo di provvedervi anche in seguito;
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 3 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
- Che dal bilancio chiuso al 31.12.2019, depositato presso il Registro delle Imprese in data 24.07.2020, emergevano poste attive di significativa entità, per euro 437.196,00, la cui sorte è rimasta ignota, in quanto il liquidatore, non si è presentato all'interrogatorio di rito da parte del Curatore ed è rimasto contumace per tutto il processo;
- Che questa omissione ha impedito la ricostruzione delle operazioni sociali e la comprensione della destinazione di importanti poste attive;
- Che tali crediti sarebbero da considerarsi distratti ovvero resi irrecuperabili a causa della mancanza delle scritture contabili e dei documenti giustificativi;
- Che questa "volatilizzazione" dei crediti sarebbe stata "neutralizzata" nel conto economico finale da una voce "oneri diversi di gestione" per euro 445.420,00, ritenuta dalla Curatela incomprensibile e artificiosa, creata ad hoc per coprire la "voragine" dei crediti;
- Che dall'esame degli estratti conto bancari della società (UBI Banca) relativi al periodo dal 6 gennaio 2012 al 20 dicembre 2020, sono stati rilevati prelievi in contanti per un totale di euro 324.263,00, senza l'indicazione di qualsiasi destinazione d'uso nell'interesse sociale, tale che tali atti siano da considerarsi di sottrazione del patrimonio sociale;
- Che signor è ritenuto responsabile del danno Controparte_1 ulteriore derivante dal mancato pagamento delle imposte e tributi, subendo il carico di sanzioni, more e interessi per un ammontare complessivo di euro 72.760,02.
- Che la Curatela stima un danno complessivo pari a Euro 834.219,02, derivante dalla somma dei crediti volatilizzati (Euro 437.196,00), dei prelievi illegittimi (euro 324.263,00) e delle sanzioni/interessi sulle imposte (euro 72.760,02);
- In comparsa conclusionale veniva inoltre richiesta la verifica incidentale della rilevanza penale degli illeciti ascritti al convenuto, al r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 4 r.g. 29951-2022 Controparte_3
fine di ottenere l'esonero dall'assolvimento solidale della futura imposta di registro della sentenza, ai sensi dell'art. 59 del DPR 131/86.
Rimaneva contumace il convenuto.
La domanda è fondata come appresso spiegato.
La curatela del ha esperito l'azione ex art. 146 L. Fall. nei Parte_1
confronti dell'amministratore di diritto, in carica nell'arco della vita sociale, deducendo quali violazioni di legge: - la volatizzazione delle poste attive di bilancio;
- l'omesso pagamento dei debiti erariali, così facendo aggravando il dissesto societario con il maturare delle sanzioni previste per legge;
- la distrazione di somme direttamente prelevate per contanti dal conto sociale.
In diritto, si rammenta che il curatore “può far valere la responsabilità degli amministratori (nonché del direttore generale, dei liquidatori ecc.) della società fallita tanto a mezzo dell'azione sociale, in quanto ve ne siano i presupposti, e cioè il danno prodotto al patrimonio sociale da un atto, colposo o doloso, commesso in violazione ai doveri imposti a loro carico dalla legge o dall'atto costitutivo, quanto a mezzo dell'azione dei creditori sociali, in quanto ve ne siano i presupposti, vale a dire il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, nella misura in cui sia stato reso insufficiente alla integrale soddisfazione dei creditori della società, da un atto commesso con dolo o colpa in violazione degli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrità” (Cass. n. 13765/2007).
Le due azioni, ancorché diverse, vengono ad assumere, nell'ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili.
In ordine alla natura giuridica delle due azioni in discorso, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 1641/2017, hanno chiarito che “l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 5 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez. 1^, 22 ottobre 1998, n. 10488, m. 519978,
Cass., sez. 1^, 20 settembre 2012, n. 15955, m. 623922). Sicché il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione della L. Fall., art. 146 (Cass., sez. 1^, 3 giugno 2010, n. 13465, m.
613663)”.
La differenza tra le due tipologie di responsabilità si coglie soprattutto in ciò: solo il creditore di una prestazione contrattualmente dovuta non è tenuto a provare l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, sul quale grava l'onere della prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
E tuttavia, compete pur sempre al creditore l'onere di allegare l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità.
A maggior ragione, tali oneri gravano su chi agisce per far valere un'altrui responsabilità extracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico (non solo di allegare, ma altresì) di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere (vedasi Cass. SS.UU. n.
9100/2015).
Nel caso di specie la curatela ha in parte adempiuto all'onere di allegazione e di prova gravante per entrambi i titoli riuniti nell'art. 146 l.f. come si avrà modo di vedere.
E quindi, venendo alle censure di responsabilità nel dettaglio:
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 6 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
1. Con riguardo alle distrazioni dedotte, si rammenta che, Cass., ord.
25631/2023, il curatore è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975; Cass. 31 agosto 2016, n. 17441). In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.
Proprio muovendo dalla natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale, questa Corte ha precisato che la società richiedente il risarcimento del danno sia tenuta a dedurre l'inadempimento dell'amministratore quanto alle giacenze di magazzino, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass. 10 agosto 2016, n. 16952); e ad analoghe conclusioni la stessa Corte è pervenuta in fattispecie in cui veniva in questione la distrazione di importi che l'amministratore aveva dedotto essere stati destinati a distribuzione di utili ai soci e a pagamento di compensi a lui spettanti (Cass. 12 maggio 2021, n. 12567). Ciò posto, nel caso qui in esame, non solo il ricorrente non ha dato dimostrazione della destinazione delle disponibilità di cassa al soddisfacimento delle esigenze da lui indicate, ma - come si è visto - sono state individuate precise anomalie, nella gestione sociale e, più in particolare, nella condotta tenuta dall'amministratore, che hanno indotto la Corte di appello a ritenere, sulla base di un ragionamento
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 7 r.g. 29951-2022 Fall Email_1
presuntivo, che le passività indicate da D.M. (cui sarebbero stati destinati gli importi di Euro 39.223,00 e di Euro 31.246,80) fossero, di fatto, insussistenti.
Nel caso di specie l'attore è andato oltre la mera allegazione, versando in atti gli estratti conto bancari della società, afferenti al periodo di vita della stessa azienda, recanti molteplici uscite per cassa, in contanti, prive di alcuna riferibilità alle attività sociali.
In questo senso si deve anche osservare che la contumacia del convenuto impedisce di valutare eccezioni estintive dei fatti dedotti dalla curatela, anche solo modificative in diminuzione della somma asseritamente distratta.
Ne consegue che, per la parte relativa alle distrazioni, la domanda attorea è fondata con un danno emergente per il patrimonio sociale pari all'importo individuato come in parte motiva per euro 324.263,00 pari i prelievi di denaro in contante.
2. Con riguardo alla censura dedotta in capo al contumace, per il mancato pagamento di imposte e tributi, generatrice di un danno pari alle sanzioni ed interessi sorti per effetto dell'inadempimento, non vi è dubbio, che costituisca un obbligo primario dall'amministratore quello di pagare le imposte alle scadenze stabilite, così come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte sarebbe una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge […] che pongono a carico diretto degli amministratori o liquidatori di un soggetto tassabile uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità, al pagamento delle imposte con l'attivo sociale” (in questi termini, la recente Cass. ord. n. 8886/2021).
Infatti, grava sugli amministratori il dovere di adempiere alle obbligazioni contratte dalla società con regolarità, quali doveri avente fonte diretta nella legge e vincolanti quindi l'amministratore ex artt. 2392, 1° comma, c.c., ma anche per preservare l'integrità del patrimonio sociale, altrimenti pregiudicato r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 8 r.g. 29951-2022 Fall Controparte_3
dalle sanzioni per i ritardi e le omissioni nei pagamenti, ciò quindi al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale.
Nel caso di specie, la domanda va accolta poiché la stessa Curatela, nei propri atti, ha chiaramente esposto e provato, attraverso il progetto ed il conseguente decreto di ammissione allo stato passivo, che l è stata Controparte_2
ammessa in via definitiva al passivo fallimentare per un importo complessivo di euro 208.997,352. Tale somma è relativa all'omesso pagamento di tributi dal
2009 al 2021.
L'amministratore risponde pertanto del danno determinato dall'inadempimento delle obbligazioni tributarie, in ragione del nesso causale tra la condotta e il danno pari alle sanzioni ed interessi gravanti sul patrimonio sociale.
Il danno è così parametrato alle componenti accessorie del debito tributario
(sanzioni, interessi, aggi), pari ad euro 77.888,90, come rettificato nella prima memoria assertiva.
3. Infine, con riferimento alla censura circa il mancato deposito delle scritture contabili da cui è dipesa secondo la prospettazione attorea il mancato rinvenimento dei crediti, per euro 437.196,00, parimenti si afferma la fondatezza della domanda, ma limitatamente alla minore somma di euro
3.628,00.
In tal senso, preliminarmente, si può ritenere provato che non vi sia stata la consegna della documentazione contabile alla curatela, all'indomani della dichiarazione di fallimento, con la violazione da parte del liquidatore convenuto di una norma a contenuto specifico, art. 86 l.f., anche se da ciò non consegue di per sé un danno risarcibile economicamente valutabile, come conseguenza immediata.
L'attore, al riguardo, allega a sostegno che, mentre il bilancio finale di liquidazione del 30.11.2020 riporta quali crediti residui la somma di euro
3.628,00, quello del 2019, indica invece la somma, per i crediti, di euro
437.196,00.
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 9 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
Da ciò conseguirebbe che l'assenza di scritture contabili impedirebbe di ricostruire la sorte dei crediti appostati al 2019, con l'addebito delle somme in diminuzione, prive di giustificazione, al liquidatore a titolo di responsabilità per omesso deposito di scritture contabili.
In proposito, si devono fare alcune osservazioni risultanti dall'esame dei bilanci predetti e della nota integrativa ex art. 2435 bis c.c. che contraddicono la ricostruzione della curatela.
Pare opportuno muovere proprio dalla nota integrativa dove il liquidatore precisa che i crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, nonché della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.
Quindi, dalla nota integrativa, si evince che il liquidatore, applicando i principi contabili in materia di liquidazione, valutava nel bilancio finale, ossia prima della cancellazione della società, i crediti tenendo conto del valore di presumibile realizzo e anche della realistica capacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni, riducendoli a 3.600 euro circa.
Di conseguenza, dall'esame congiunto del bilancio finale del 2020, comparato con il bilancio 2019, e la nota integrativa del 2020, il valore dei crediti per cui non si rinviene motivazione circa il mancato rinvenimento si ferma ad euro
3.628,00, in assenza peraltro di contestazione della curatela circa la falsità dei bilanci nella loro interezza.
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 10 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
Pertanto, per questa somma, stante la mancata consegna delle scritture contabili da parte del liquidatore, si deve affermare per questa parte la responsabilità del l.r.p.t., nelle vesti di liquidatore.
Si riconoscono gli interessi compensativi e la rivalutazione, come richiesti, a fare data dal giorno effettivo del compimento del pagamento, 05.01.2021,
Cass. Sez. III, 20.04.2020, n. 7948, accessori a calcolarsi annualmente sulla somma rivalutata anno per anno, tale che gli interessi siano calcolati una sola volta per ciascuna annualità rivalutata.
Mentre, circa la misura degli interessi, essi vanno liquidati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla debenza di ciascuna somma, e per ciascuna di essa, fino alla data della domanda, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
Venendo, infine, alla richiesta attorea di dichiarare che i fatti dannosi contestati configurano plurimi fatti di bancarotta, «sia ai sensi dell'art. 331
c.p.p. che dell'art. 59 lett. d) T.U. sull'imposta di registro», va osservato quanto segue.
E' noto che, ai sensi dell'art. 59 TUR, «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute (…) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato» e che, per giurisprudenza consolidata, tale norma «non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile» (Cass. n. 24096/2014).
È noto inoltre che, quando all'esito di un giudizio civile venga riconosciuto il risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non solo è possibile la registrazione a debito della sentenza, ma è anche previsto che il recupero dell'imposta di registro possa avvenire solo nei confronti della parte obbligata al risarcimento, in applicazione del successivo art. 60, co. 2, TUR (che, quindi, esonera dall'obbligo il “danneggiato da fatto-reato”, in deroga al generale r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 11 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
vincolo di solidarietà, di cui all'art. 57 TUR, che grava su tutte le parti processuali).
Tuttavia, la normativa citata non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità. È sufficiente, cioè, ai fini della sua applicazione, che i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio in capo al
“danneggiato da fatto-reato”, non solo non è richiesto che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (cfr. Cass. n.
5952/2007), ma neanche è necessario un accertamento incidentale del giudice civile o, rectius, la sua attestazione che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un fatto di reato.
L'art. 60, co. 2, cit. esige solo che nel provvedimento giurisdizionale sia
«indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito». Lo scopo di questa norma è appunto quello di consentire all' di individuare il CP_2 CP_4 soggetto nei cui confronti poter svolgere il recupero dell'imposta, vale a dire il soggetto che è tenuto a risarcire il danno.
Resta tuttavia di competenza dell'Amministrazione giudiziaria e, quindi, del funzionario di cancelleria il compito di valutare se sussistano i presupposti per richiedere la registrazione a debito della sentenza (ex art. 59 cit.) e dell'Ufficio finanziario il compito di verificare l'esistenza delle condizioni per la prenotazione a debito e per l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti (ex art. 60 cit.) in sede di recupero dell'imposta.
D'altronde, al di là del fatto che eventuali errori od omissioni in ordine all'apprezzamento della fattispecie non potrebbero alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto
(cfr. Cass. n. 21112/2022), soprattutto rileva che una diversa interpretazione comporterebbe, in mancanza di qualsiasi espressa previsione, l'attribuzione alla giurisdizione civile di un vero e proprio potere decisionale su una vicenda di r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 12 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
natura tributaria, riguardo alla quale il giudice naturale è poi quello tributario
(innanzi al quale potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione).
Ne consegue che nessuna ulteriore declaratoria va specificamente resa, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 59 e 60 TUR, fermi restando gli accertamenti già compiuti ai fini della risoluzione delle questioni trattate
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'erario, in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio della curatela attrice, ai minimi e sul decisum.
p.q.m.
il tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al r.g.a.c.
29951/22 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese, rigettando ogni altra domanda:
- Condanna, il sig. c.f. Controparte_1
, al pagamento in favore di parte attrice di euro C.F._1
405.779,9 oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna il soccombente, al pagamento dei compensi di causa in favore dello Stato, in virtù di ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice, giusta autorizzazione g.d. del 18.07.2022, compensi che qui si liquidano in euro 11.229,00 oltre accessori di legge e spese vive.
Così deciso in Napoli, 29 luglio 2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore di Lonardo
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III sezione civile
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29951/2022 R. Gen. Aff. Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(Fall.96/2021 Trib. Parte_1
Napoli Nord), con sede in Melito di Napoli (NA) alla Via Campania 44, n.2,
C.F. e P.IVA in persona del Curatore e legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Angri, con studio in
Somma Vesuviana (NA), via Spirito Santo, n. 56, giusta autorizzazione g.d. del 18.07.2022.
- ATTORE -
e
c.f. , residente a[...] C.F._1
Cardinale Capecelatro, n. 21, Napoli.
- CONVENUTO contumace- r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
Oggetto: azione di responsabilità x art. 146 r.d. 267/1942
Conclusioni:
Per l'attore:
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , quale C.F._1
amministratore e liquidatore della soc. , per Parte_1 la violazione dei doveri su di esso incombenti per legge e per statuto, a norma degli artt.146 L.F. e 240 L.F. nonché degli artt. 2392, 2393, 2394,
2394 bis, 2476, 2495, 2943, 1218 e ss, 1710 e segg.c.c.;
- accertare e dichiarare il nesso eziologico tra la condotta di esso CP_1
innanzi generalizzato - quale amministratore unico e liquidatore- e
[...] tutti i danni accertati e dichiarati nel corso del giudizio, così come esposto nelle difese sinora rassegnate;
- per l'effetto, condannare esso a risarcire la Curatela Controparte_1
attrice in misura pari ad Euro 839.347,90, pari alla somma dell' importo di
Euro 437.196,00 - pari alla posta attiva sottratta- dell'importo suindicato di
Euro 324.263,00- pari agli illegittimi prelievi effettuati dal medesimo sul conto della società- nonché dell'ulteriore importo di Euro 77.888,90, corrispondente alla somma di sanzioni ed interessi maturati sulle imposte, ovvero, comunque, nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà equitativamente determinata anche sulla scorta dello sbilancio fallimentare, atteso che il passivo complessivamente accertato è pari ad Euro 333.585,13
e che l'attivo è inesistente, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare la rilevanza penale degli illeciti ascritti al convenuto
sopra individuato, onde essere esonerata Controparte_1
dall'assolvimento, in via solidale, della futura imposta di registro della sentenza, in ossequio al disposto dell'art.59 del DPR 131/86, laddove prevede che “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute …..: d) le sentenze che condannano al risarcimento del
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 2 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
danno prodotto da fatti costituenti reato”, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese di dubbio recupero;
-condannare il convenuto sig. sopra individuato, al Controparte_1 pagamento in favore del delle spese e competenze di causa. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c., mediante deposito nella Casa Comunale di Napoli, il 14.12.2022, con udienza in citazione al 11 aprile 2023, la curatela concludeva come sopra deducendo:
- Che la società dichiarata fallita il 16 dicembre 2021, Parte_1
era stata attiva dal 2013 al 2020, secondo quanto risulta dalla scarsa documentazione contabile rinvenuta, ed era stata sempre amministrata dall' amministratore unico Controparte_1
- Che in corso di accertamento dello stato passivo tempestivo si accertavano crediti pari ad euro 269.024,40 di cui euro 195.299,33 in privilegio ed euro 73.725,07 in chirografo;
- Che lo stato passivo era costituito:
1. dalla domanda della società Recuperi Tessili Prota S.A.S., che aveva proposto il ricorso fallimentare, per un credito pari ad euro 51.442,05 oltre interessi legali e spese di lite, e successivamente oggetto di ammissione al passivo per euro
60.027,05;
2. dalla domanda di ammissione presentata dalla
[...]
relativa all'omesso pagamento di tributi dal Controparte_2
2009 al 2021;
- Che all'atto della dichiarazione di fallimento, il liquidatore della società, il sig. non aveva provveduto al deposito Controparte_1 delle scritture contabili e del bilancio fallimentare, omettendo di provvedervi anche in seguito;
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 3 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
- Che dal bilancio chiuso al 31.12.2019, depositato presso il Registro delle Imprese in data 24.07.2020, emergevano poste attive di significativa entità, per euro 437.196,00, la cui sorte è rimasta ignota, in quanto il liquidatore, non si è presentato all'interrogatorio di rito da parte del Curatore ed è rimasto contumace per tutto il processo;
- Che questa omissione ha impedito la ricostruzione delle operazioni sociali e la comprensione della destinazione di importanti poste attive;
- Che tali crediti sarebbero da considerarsi distratti ovvero resi irrecuperabili a causa della mancanza delle scritture contabili e dei documenti giustificativi;
- Che questa "volatilizzazione" dei crediti sarebbe stata "neutralizzata" nel conto economico finale da una voce "oneri diversi di gestione" per euro 445.420,00, ritenuta dalla Curatela incomprensibile e artificiosa, creata ad hoc per coprire la "voragine" dei crediti;
- Che dall'esame degli estratti conto bancari della società (UBI Banca) relativi al periodo dal 6 gennaio 2012 al 20 dicembre 2020, sono stati rilevati prelievi in contanti per un totale di euro 324.263,00, senza l'indicazione di qualsiasi destinazione d'uso nell'interesse sociale, tale che tali atti siano da considerarsi di sottrazione del patrimonio sociale;
- Che signor è ritenuto responsabile del danno Controparte_1 ulteriore derivante dal mancato pagamento delle imposte e tributi, subendo il carico di sanzioni, more e interessi per un ammontare complessivo di euro 72.760,02.
- Che la Curatela stima un danno complessivo pari a Euro 834.219,02, derivante dalla somma dei crediti volatilizzati (Euro 437.196,00), dei prelievi illegittimi (euro 324.263,00) e delle sanzioni/interessi sulle imposte (euro 72.760,02);
- In comparsa conclusionale veniva inoltre richiesta la verifica incidentale della rilevanza penale degli illeciti ascritti al convenuto, al r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 4 r.g. 29951-2022 Controparte_3
fine di ottenere l'esonero dall'assolvimento solidale della futura imposta di registro della sentenza, ai sensi dell'art. 59 del DPR 131/86.
Rimaneva contumace il convenuto.
La domanda è fondata come appresso spiegato.
La curatela del ha esperito l'azione ex art. 146 L. Fall. nei Parte_1
confronti dell'amministratore di diritto, in carica nell'arco della vita sociale, deducendo quali violazioni di legge: - la volatizzazione delle poste attive di bilancio;
- l'omesso pagamento dei debiti erariali, così facendo aggravando il dissesto societario con il maturare delle sanzioni previste per legge;
- la distrazione di somme direttamente prelevate per contanti dal conto sociale.
In diritto, si rammenta che il curatore “può far valere la responsabilità degli amministratori (nonché del direttore generale, dei liquidatori ecc.) della società fallita tanto a mezzo dell'azione sociale, in quanto ve ne siano i presupposti, e cioè il danno prodotto al patrimonio sociale da un atto, colposo o doloso, commesso in violazione ai doveri imposti a loro carico dalla legge o dall'atto costitutivo, quanto a mezzo dell'azione dei creditori sociali, in quanto ve ne siano i presupposti, vale a dire il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, nella misura in cui sia stato reso insufficiente alla integrale soddisfazione dei creditori della società, da un atto commesso con dolo o colpa in violazione degli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrità” (Cass. n. 13765/2007).
Le due azioni, ancorché diverse, vengono ad assumere, nell'ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili.
In ordine alla natura giuridica delle due azioni in discorso, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 1641/2017, hanno chiarito che “l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito
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doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez. 1^, 22 ottobre 1998, n. 10488, m. 519978,
Cass., sez. 1^, 20 settembre 2012, n. 15955, m. 623922). Sicché il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione della L. Fall., art. 146 (Cass., sez. 1^, 3 giugno 2010, n. 13465, m.
613663)”.
La differenza tra le due tipologie di responsabilità si coglie soprattutto in ciò: solo il creditore di una prestazione contrattualmente dovuta non è tenuto a provare l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, sul quale grava l'onere della prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che l'inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
E tuttavia, compete pur sempre al creditore l'onere di allegare l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità.
A maggior ragione, tali oneri gravano su chi agisce per far valere un'altrui responsabilità extracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico (non solo di allegare, ma altresì) di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere (vedasi Cass. SS.UU. n.
9100/2015).
Nel caso di specie la curatela ha in parte adempiuto all'onere di allegazione e di prova gravante per entrambi i titoli riuniti nell'art. 146 l.f. come si avrà modo di vedere.
E quindi, venendo alle censure di responsabilità nel dettaglio:
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 6 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
1. Con riguardo alle distrazioni dedotte, si rammenta che, Cass., ord.
25631/2023, il curatore è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975; Cass. 31 agosto 2016, n. 17441). In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.
Proprio muovendo dalla natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale, questa Corte ha precisato che la società richiedente il risarcimento del danno sia tenuta a dedurre l'inadempimento dell'amministratore quanto alle giacenze di magazzino, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass. 10 agosto 2016, n. 16952); e ad analoghe conclusioni la stessa Corte è pervenuta in fattispecie in cui veniva in questione la distrazione di importi che l'amministratore aveva dedotto essere stati destinati a distribuzione di utili ai soci e a pagamento di compensi a lui spettanti (Cass. 12 maggio 2021, n. 12567). Ciò posto, nel caso qui in esame, non solo il ricorrente non ha dato dimostrazione della destinazione delle disponibilità di cassa al soddisfacimento delle esigenze da lui indicate, ma - come si è visto - sono state individuate precise anomalie, nella gestione sociale e, più in particolare, nella condotta tenuta dall'amministratore, che hanno indotto la Corte di appello a ritenere, sulla base di un ragionamento
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presuntivo, che le passività indicate da D.M. (cui sarebbero stati destinati gli importi di Euro 39.223,00 e di Euro 31.246,80) fossero, di fatto, insussistenti.
Nel caso di specie l'attore è andato oltre la mera allegazione, versando in atti gli estratti conto bancari della società, afferenti al periodo di vita della stessa azienda, recanti molteplici uscite per cassa, in contanti, prive di alcuna riferibilità alle attività sociali.
In questo senso si deve anche osservare che la contumacia del convenuto impedisce di valutare eccezioni estintive dei fatti dedotti dalla curatela, anche solo modificative in diminuzione della somma asseritamente distratta.
Ne consegue che, per la parte relativa alle distrazioni, la domanda attorea è fondata con un danno emergente per il patrimonio sociale pari all'importo individuato come in parte motiva per euro 324.263,00 pari i prelievi di denaro in contante.
2. Con riguardo alla censura dedotta in capo al contumace, per il mancato pagamento di imposte e tributi, generatrice di un danno pari alle sanzioni ed interessi sorti per effetto dell'inadempimento, non vi è dubbio, che costituisca un obbligo primario dall'amministratore quello di pagare le imposte alle scadenze stabilite, così come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte sarebbe una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge […] che pongono a carico diretto degli amministratori o liquidatori di un soggetto tassabile uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità, al pagamento delle imposte con l'attivo sociale” (in questi termini, la recente Cass. ord. n. 8886/2021).
Infatti, grava sugli amministratori il dovere di adempiere alle obbligazioni contratte dalla società con regolarità, quali doveri avente fonte diretta nella legge e vincolanti quindi l'amministratore ex artt. 2392, 1° comma, c.c., ma anche per preservare l'integrità del patrimonio sociale, altrimenti pregiudicato r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 8 r.g. 29951-2022 Fall Controparte_3
dalle sanzioni per i ritardi e le omissioni nei pagamenti, ciò quindi al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale.
Nel caso di specie, la domanda va accolta poiché la stessa Curatela, nei propri atti, ha chiaramente esposto e provato, attraverso il progetto ed il conseguente decreto di ammissione allo stato passivo, che l è stata Controparte_2
ammessa in via definitiva al passivo fallimentare per un importo complessivo di euro 208.997,352. Tale somma è relativa all'omesso pagamento di tributi dal
2009 al 2021.
L'amministratore risponde pertanto del danno determinato dall'inadempimento delle obbligazioni tributarie, in ragione del nesso causale tra la condotta e il danno pari alle sanzioni ed interessi gravanti sul patrimonio sociale.
Il danno è così parametrato alle componenti accessorie del debito tributario
(sanzioni, interessi, aggi), pari ad euro 77.888,90, come rettificato nella prima memoria assertiva.
3. Infine, con riferimento alla censura circa il mancato deposito delle scritture contabili da cui è dipesa secondo la prospettazione attorea il mancato rinvenimento dei crediti, per euro 437.196,00, parimenti si afferma la fondatezza della domanda, ma limitatamente alla minore somma di euro
3.628,00.
In tal senso, preliminarmente, si può ritenere provato che non vi sia stata la consegna della documentazione contabile alla curatela, all'indomani della dichiarazione di fallimento, con la violazione da parte del liquidatore convenuto di una norma a contenuto specifico, art. 86 l.f., anche se da ciò non consegue di per sé un danno risarcibile economicamente valutabile, come conseguenza immediata.
L'attore, al riguardo, allega a sostegno che, mentre il bilancio finale di liquidazione del 30.11.2020 riporta quali crediti residui la somma di euro
3.628,00, quello del 2019, indica invece la somma, per i crediti, di euro
437.196,00.
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Da ciò conseguirebbe che l'assenza di scritture contabili impedirebbe di ricostruire la sorte dei crediti appostati al 2019, con l'addebito delle somme in diminuzione, prive di giustificazione, al liquidatore a titolo di responsabilità per omesso deposito di scritture contabili.
In proposito, si devono fare alcune osservazioni risultanti dall'esame dei bilanci predetti e della nota integrativa ex art. 2435 bis c.c. che contraddicono la ricostruzione della curatela.
Pare opportuno muovere proprio dalla nota integrativa dove il liquidatore precisa che i crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, nonché della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.
Quindi, dalla nota integrativa, si evince che il liquidatore, applicando i principi contabili in materia di liquidazione, valutava nel bilancio finale, ossia prima della cancellazione della società, i crediti tenendo conto del valore di presumibile realizzo e anche della realistica capacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni, riducendoli a 3.600 euro circa.
Di conseguenza, dall'esame congiunto del bilancio finale del 2020, comparato con il bilancio 2019, e la nota integrativa del 2020, il valore dei crediti per cui non si rinviene motivazione circa il mancato rinvenimento si ferma ad euro
3.628,00, in assenza peraltro di contestazione della curatela circa la falsità dei bilanci nella loro interezza.
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 10 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
Pertanto, per questa somma, stante la mancata consegna delle scritture contabili da parte del liquidatore, si deve affermare per questa parte la responsabilità del l.r.p.t., nelle vesti di liquidatore.
Si riconoscono gli interessi compensativi e la rivalutazione, come richiesti, a fare data dal giorno effettivo del compimento del pagamento, 05.01.2021,
Cass. Sez. III, 20.04.2020, n. 7948, accessori a calcolarsi annualmente sulla somma rivalutata anno per anno, tale che gli interessi siano calcolati una sola volta per ciascuna annualità rivalutata.
Mentre, circa la misura degli interessi, essi vanno liquidati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla debenza di ciascuna somma, e per ciascuna di essa, fino alla data della domanda, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
Venendo, infine, alla richiesta attorea di dichiarare che i fatti dannosi contestati configurano plurimi fatti di bancarotta, «sia ai sensi dell'art. 331
c.p.p. che dell'art. 59 lett. d) T.U. sull'imposta di registro», va osservato quanto segue.
E' noto che, ai sensi dell'art. 59 TUR, «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute (…) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato» e che, per giurisprudenza consolidata, tale norma «non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile» (Cass. n. 24096/2014).
È noto inoltre che, quando all'esito di un giudizio civile venga riconosciuto il risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non solo è possibile la registrazione a debito della sentenza, ma è anche previsto che il recupero dell'imposta di registro possa avvenire solo nei confronti della parte obbligata al risarcimento, in applicazione del successivo art. 60, co. 2, TUR (che, quindi, esonera dall'obbligo il “danneggiato da fatto-reato”, in deroga al generale r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 11 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
vincolo di solidarietà, di cui all'art. 57 TUR, che grava su tutte le parti processuali).
Tuttavia, la normativa citata non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità. È sufficiente, cioè, ai fini della sua applicazione, che i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio in capo al
“danneggiato da fatto-reato”, non solo non è richiesto che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (cfr. Cass. n.
5952/2007), ma neanche è necessario un accertamento incidentale del giudice civile o, rectius, la sua attestazione che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un fatto di reato.
L'art. 60, co. 2, cit. esige solo che nel provvedimento giurisdizionale sia
«indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito». Lo scopo di questa norma è appunto quello di consentire all' di individuare il CP_2 CP_4 soggetto nei cui confronti poter svolgere il recupero dell'imposta, vale a dire il soggetto che è tenuto a risarcire il danno.
Resta tuttavia di competenza dell'Amministrazione giudiziaria e, quindi, del funzionario di cancelleria il compito di valutare se sussistano i presupposti per richiedere la registrazione a debito della sentenza (ex art. 59 cit.) e dell'Ufficio finanziario il compito di verificare l'esistenza delle condizioni per la prenotazione a debito e per l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti (ex art. 60 cit.) in sede di recupero dell'imposta.
D'altronde, al di là del fatto che eventuali errori od omissioni in ordine all'apprezzamento della fattispecie non potrebbero alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto
(cfr. Cass. n. 21112/2022), soprattutto rileva che una diversa interpretazione comporterebbe, in mancanza di qualsiasi espressa previsione, l'attribuzione alla giurisdizione civile di un vero e proprio potere decisionale su una vicenda di r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 12 r.g. 29951-2022 Fall.toMontagna-MontagnaCarmine
natura tributaria, riguardo alla quale il giudice naturale è poi quello tributario
(innanzi al quale potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione).
Ne consegue che nessuna ulteriore declaratoria va specificamente resa, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 59 e 60 TUR, fermi restando gli accertamenti già compiuti ai fini della risoluzione delle questioni trattate
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'erario, in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio della curatela attrice, ai minimi e sul decisum.
p.q.m.
il tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al r.g.a.c.
29951/22 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese, rigettando ogni altra domanda:
- Condanna, il sig. c.f. Controparte_1
, al pagamento in favore di parte attrice di euro C.F._1
405.779,9 oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna il soccombente, al pagamento dei compensi di causa in favore dello Stato, in virtù di ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice, giusta autorizzazione g.d. del 18.07.2022, compensi che qui si liquidano in euro 11.229,00 oltre accessori di legge e spese vive.
Così deciso in Napoli, 29 luglio 2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore di Lonardo
r.g.a.c. 29951-2022 Pag. 13