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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/12/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
Giudicedott. Maria Donata Garambone
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 799/2025 promossa da
Parte_1 (C.F. Codice Fiscale_1 ), nata a [...] il [...] e residente in [...], con l'avv. Andrea Mutti, ammessa al PSS;
nei confronti di
Controparte_1 , (C.F. Codice Fiscale_2 ), nato a [...] il [...] e residente in [...]; non costituito;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione + nomina tutore provvisorio per la parte convenuta:
---
per il Pubblico Ministero: interdizione
MOTIVI
TT
Con ricorso depositato il 29/08/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del proprio fratello. Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, all'udienza dell'11/12/2025 la parte ricorrente dava la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla 1. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che l'interdicendo soffre di un deficit intellettivo medio grave causato da un'encefalopatia neonatale;
non è scolarizzato, non comprende l'italiano, risulta totalmente dipendente nelle ADL e nelle IADL, segue una terapia neurologica;
in sede d'esame, avvenuta tramite un'interprete dal russo all'italiano, non è stato in grado di rispondere a molte domande, anche estremamente semplici, sulla sua vita e sulla sua storia, e ha ripetutamente invitato la giudice a far riferimento a sua madre per le questioni burocratiche o patrimoniali.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione della parte convenuta.
6. Considerata la necessità di provvedere urgentemente al rinnovo del passaporto della parte convenuta, si procede alla nomina della parte ricorrente quale tutrice provvisoria dell'interdetto.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 29/08/2025, così provvede:
'(C.F. Codice Fiscale_2 nato adichiara l'interdizione di Controparte_1
YI (Ucraina) il 20.08.1985 e residente in [...];
,(C.F. Codice Fiscale_1 ), nata a [...] nomina Parte_1
(Ucraina) il 12.09.1981 e residente in [...], quale tutrice provvisoria dell'interdetto;
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 17/12/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Emanuele Migliore dott. Margherita Cerizza
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
Giudicedott. Maria Donata Garambone
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 799/2025 promossa da
Parte_1 (C.F. Codice Fiscale_1 ), nata a [...] il [...] e residente in [...], con l'avv. Andrea Mutti, ammessa al PSS;
nei confronti di
Controparte_1 , (C.F. Codice Fiscale_2 ), nato a [...] il [...] e residente in [...]; non costituito;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione + nomina tutore provvisorio per la parte convenuta:
---
per il Pubblico Ministero: interdizione
MOTIVI
TT
Con ricorso depositato il 29/08/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del proprio fratello. Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, all'udienza dell'11/12/2025 la parte ricorrente dava la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla 1. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che l'interdicendo soffre di un deficit intellettivo medio grave causato da un'encefalopatia neonatale;
non è scolarizzato, non comprende l'italiano, risulta totalmente dipendente nelle ADL e nelle IADL, segue una terapia neurologica;
in sede d'esame, avvenuta tramite un'interprete dal russo all'italiano, non è stato in grado di rispondere a molte domande, anche estremamente semplici, sulla sua vita e sulla sua storia, e ha ripetutamente invitato la giudice a far riferimento a sua madre per le questioni burocratiche o patrimoniali.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione della parte convenuta.
6. Considerata la necessità di provvedere urgentemente al rinnovo del passaporto della parte convenuta, si procede alla nomina della parte ricorrente quale tutrice provvisoria dell'interdetto.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 29/08/2025, così provvede:
'(C.F. Codice Fiscale_2 nato adichiara l'interdizione di Controparte_1
YI (Ucraina) il 20.08.1985 e residente in [...];
,(C.F. Codice Fiscale_1 ), nata a [...] nomina Parte_1
(Ucraina) il 12.09.1981 e residente in [...], quale tutrice provvisoria dell'interdetto;
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 17/12/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Emanuele Migliore dott. Margherita Cerizza