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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 21/05/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. PACE BICE MARIA
LETIZIA nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO Parte_1 nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677/2025 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PACE BICE MARIA LETIZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marsala, nella via Colocasio n.76
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/03/2025, il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle proprie condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa si è limitato ad affermare che il ctu ha Persona_2 erroneamente valutato le patologie da cui è affetta il ricorrente ed a ritenere le stesse talmente gravi da giustificare il riconoscimento dei benefici invocati;
egli, infatti, ha affermato solamente che: “il Sig. per la concomitanza di tutte le patologie di cui Parte_1 risulta essere affetto e riconosciute dal C.T.U., è persona non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente, sulla base delle definizioni date dal Ministero della Sanità di funzione deambulatoria e di atti quotidiani della vita, dallo stesso, come sopra, riportate nella relazione agli atti. […] Il nominato C.T.U., infine, non ha tenuto in debito conto che il Sig. , per le Parte_1 patologie di cui risulta essere affetto ( documentalmente provate) non è in grado di nutrirsi in modo autonomo, di provvedere autonomamente alla propria igiene personale e di vestirsi da solo. Tutti elementi, questi, da intendersi come “ atti quotidiani della vita “, secondo la definizione data dal Ministero alla sanità. Aggiungasi, inoltre, che il Sig. è incapace a gestire la propria persona non solo Parte_1 nelle attività di vita quotidiana di base sopra cennate, ma, anche, in quelle avanzate, come gestione della casa, spostamenti al di fuori del domicilio per raggiungere il medico curante o per eventuali esami, in tali casi, infatti, utilizza la sedia a rotelle accompagnato da un familiare.”.
Siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Inoltre, l'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. , ha concluso rilevando che il Parte_1 ricorrente: “è affetto da: M. di Parkinson con iniziale declino cognitivo e lieve compromissione della deambulazione, incontinenza urinaria in IPB. Tali patologie in atto rendono il Ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni della sua età e con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta ai sensi delle L. 509/88 124/98 senza diritto alla concessione dell'Indennità di Accompagnamento e Portatore di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 L.
5.2.1992 n° 104.”.
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito a lui sottoposto, illustrando analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati e specificando, per ogni singola patologia l'incidenza sul complessivo stato di autosufficienza del soggetto e i motivi per i quali tale autosufficienza non può ritenersi completamente esclusa nei profili essenziali dell'agire quotidiano. Dalla lettura dell'elaborato peritale risulta priva di fondamento la contestazione di parte ricorrente circa la erroneità della diagnosi formulata dal ctu. Quest'ultimo, infatti, previo esame obiettivo della ricorrente, ha evidenziato che il ricorrente: “è un soggetto in discrete condizioni generali, eupnoico, con facies ipomimica, bradilalico, lucido, orientato, collaborante, senza deficit stenici e senza evidenti turbe dell'equilibrio, capace di esprimersi con linguaggio adeguato, capace di comprendere le domande poste e di rispondere coerentemente, con lievi turbe della memoria recente, corso del pensiero regolare privo di contenuti abnormi, con apparente buon compenso emodinamico, capace di effettuare autonomamente i passaggi posturali intermedi e di deambulare autonomamente molto lentamente in maniera precauzionale ma finalizzata e senza pericolo di caduta.”, ha poi analizzato analiticamente tutti i certificati medici specialistici e le relative diagnosi, evidenziandone ragionevolmente i motivi che hanno portato la stessa a non poter esprimere un parere medico in merito alla sussistenza delle condizioni sanitarie previste dalla legge per l'attribuzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha anche valutato la malattia di Parkinson di cui è affetto il ricorrente specificando che: “non presenta in atto manifestazioni cliniche tali da ridurne in maniera molto elevata l'autonomia.
[…] le condizioni fisiche del sig. consentono una deambulazione che se anche effettuata lentamente Pt_1
è comunque finalizzata al raggiungimento di uno scopo quanto meno elementare quale il raggiungere la toilette per i bisogni fisiologici dove però ha successivamente bisogno di essere assistito nel rivestirsi;
le condizioni psichiche sono risultate esenti da condizioni patologiche che ne possano inficiare l'espletamento degli atti quotidiani abitualmente compiuti da un soggetto sano di pari età”.
In sede di visita medica il CTU ha effettuato la valutazione medica del sig. Pt_1
anche attraverso le scale BADL, che includono le abilità necessarie per gestire i
[...] bisogni fisici di base (igiene personale, vestirsi, utilizzo dei servizi igienici, continenza, deambulazione), e le scale IADL che includono attività più complesse legate all'autonomia nel vivere in una comunità (capacità di usare il telefono, di preparare il cibo, la gestione della casa, la gestione delle finanze, la gestione dei farmaci), e il ctu ha sostenuto che le risposte date dal ricorrente: “sono state criticamente recepite dalla sottoscritta in quanto del tutto compatibili con le condizioni fisiche e psichiche obiettivate consentendoci di affermare che in atto non sussistono le condizioni sanitarie per la concessione dell'Indennità di Accompagnamento” specificando che il ricorrente: “è risultato orientato nel tempo e nello spazio, ha riferito correttamente l'anamnesi personale e risposto sempre coerentemente alle domande poste, è consapevole delle menomazioni che lo affliggono e non presenta di fatto condizioni psichiche ostative a fare uso del telefono, a gestire razionalmente il denaro, a vestirsi a seconda della temperatura dell'ambiente, ad espletare semplici passatempi nella propria dimora ed a condurre una pur minima vita di relazione in accordo con quanto il Ricorrente ha affermato con le risposte fornite per la valutazione delle ADL 4/6 e IADL. 3/8 ( ma tre delle rimanenti
5 sono sempre state appannaggio della moglie).”.
Il CTU ha valutato inoltre non sussistenti le condizioni per riconoscimento al ricorrente dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, concludendo: “il Ricorrente ha una compromissione della deambulazione ma è sufficientemente autonomo, non ha condizioni fisiche e psichiche totalmente ostative alla gestione ordinaria del se, non ha rilevanti turbe cognitive, dall'esame condotto non sono emerse situazioni menomative psico-fisiche con connotazione di gravità tali da potere abolire la sua autonomia personale, né tali da richiedere intervento assistenziale temporaneo e/o permanente continuativo e globale nella sua sfera individuale o in quella relazionale così come previsto dall'art.3 comma 3 della legge 104/92.”, e sostenendo che: “il complessivo quadro menomativo possa rendere difficoltosa la conduzione di una regolare vita di relazione e lavorativa e che possa condizionare negativamente anche il suo inserimento all'interno della società rendendo il Ricorrente portatore di Handicap non in situazione di gravità art. 3 comma 1 L. 104/92.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e le condivisibili osservazioni svolte, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in quanto inammissibile e
- dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento;
- dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992;
- dichiara parte ricorrente in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap lieve ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
- pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 21/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.