Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9004/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
( , con l'Avv.to Silvia Gariboldi, con domicilio eletto in Milano, Parte_1 C.F._1
Viale Monte Nero 17
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè 1 CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc.. CP_1 All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevan in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ha convenuto in Parte_1 giudizio per l'accertamento del diritto a percepire la pensione anticipata con decorrenza da ottobre CP_1
2023 e la condanna dell'istituto alla corresponsione delle somme già maturate da tale data;
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio dando atto di aver provveduto in autotutela CP_1 all'accertamento del diritto, dando tuttavia atto che allo stato la prestazione non sarebbe esigibile in attesa del completamento delle procedure di legge.
In data odierna i procuratori delle parti hanno dato congiuntamente atto che nelle more del giudizio era stata disposta la liquidazione della pensione con la decorrenza richiesta in ricorso.
Le parti hanno, quindi, richiesto congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo parte ricorrente per la liquidazione delle spese di lite e parte resistente per la loro compensazione.
Per il resto è pacifico e documentale che il ricorrente in data 27 maggio 2021 veniva licenziato dal posto di lavoro e il successivo 3 giugno presentava domanda di Naspi, fruendone da luglio 2021 al 30 giugno 2023; in data 12 settembre 2023 presentava domanda di pensione anticipata - lavoratori precoci ai sensi di legge;
l'istanza veniva respinta il successivo 17 novembre in quanto, a dire dell'istituto, alla data di presentazione della domanda non risultava presentata la dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego.
Il ricorrente ha esposto che tramite il proprio patronato rappresentava all'istituto che già in sede di presentazione della domanda di era stata allegata la disponibilità immediata all'impiego ma, ciò Pt_2 nonostante, la domanda veniva respinta.
Ebbene, ad avviso del giudicante tale ultima circostanza (peraltro, documentata dalla parte ricorrente, con la produzione della relativa domanda redatta secondo la modulistica dell'istituto) rende evidente che quest'ultimo avesse già a disposizione tutta la necessaria documentazione per valutare positivamente la domanda.
Tanto basta per ritenere soccombente virtuale e temuto al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 tuttavia avendo riguardo alla estrema correttezza processuale dell'istituto dimostrata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dato atto che l'istituto ha provveduto in autotutela a riconoscere il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata – lavoratori precoci di cui all'art. 1, commi da 199 a 205,
L. n. 232/2016, con decorrenza dal 1° ottobre 2023, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 CP_1 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
2 | 2