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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 368/2023 R.A.L.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino – Sezione Civile
Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 368/2023 R.A.L. promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Parte_1
BONGARZONE e Paolo ZINZI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi:
Email_1
Email_2
- ricorrente
RO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c. e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 Pt_1
- resistente NONCHÉ NEI CONFRONTI
DEGLI ASPIRANTI INSERITI NELLE GPS DI SECONDA FASCIA DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE, BIENNIO RELATIVO AGLI ANNI SCOLASTICI
2022/2023 E 2023/2024, PER LE CLASSI DI CONCORSO SS, B003, B016
- controinteressati
Oggetto: personale docente – diritto al contratto a tempo determinato per supplenza –
a.s. 2022/2023
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20 febbraio 2023 e ritualmente notificato, espone di avere presentato domanda di inserimento nella seconda fascia Parte_1
delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e relative graduatorie incrociate per il sostegno della provincia di Frosinone, biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, per le classi di concorso SS, B003, B016; di essere stata inserita in tali graduatorie con punteggio pari a 75,50 nella posizione n. 17; di avere presentato per tali classi di concorso domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per l'assegnazione delle supplenze, indicando le sedi scolastiche prescelte e le tipologie di contratti;
di essere stata scavalcata nell'attribuzione dei contratti a tempo determinato da aspiranti inseriti nelle medesime graduatorie con punteggio inferiore e peggiore collocazione, risultati assegnatari di supplenze presso sedi scolastiche e per tipologie di contratti indicati dalla ricorrente nelle preferenze espresse in domanda, e segnatamente da collocata in posizione n. 1361 della graduatoria con punteggio pari a Persona_1
55 e da , collocato in posizione n. 5182 con punteggio pari a 20,5, Persona_2
entrambi senza titoli di precedenza.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduce che l'Amministrazione resistente ha illegittimamente operato nell'attribuzione dei contratti a tempo determinato ad aspiranti in posizione deteriore rispetto alla propria, disattendendo lo scorrimento delle graduatorie secondo il criterio meritocratico del maggior punteggio, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97
Cost.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede all'adito tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del per l'anno scolastico 2022/2023 Controparte_1
per la classe di concorso SS (insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda secondo l'ordine delle preferenze ivi espresso, con vittoria di spese da distrarsi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile l'avverso ricorso Controparte_1
per difetto di vocatio in ius dei controinteressati e nel merito di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.
5. L'Amministrazione convenuta, premessa una censura in merito all'esposizione confusa e contraddittoria dell'avverso ricorso, evidenzia che non sussiste alcuna erroneità dell'agire amministrativo in sede di conferimento delle supplenze per cui è causa. Fa rilevare, nello specifico, che, quanto all'aspirante la sua nomina presso l'I.I.S. “San Persona_1
Benedetto” di Cassino è stata revocata e la disponibilità correttamente assegnata al docente inserito nelle GPS di prima fascia, dunque in posizione Persona_3
preferenziale rispetto alla ricorrente, inserita in seconda fascia;
quanto all'aspirante
[...]
, il medesimo possiede un titolo di riserva ex L. n. 68 del 1999 e D.Lgs. n. 66 del Per_2
2010. 6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento del diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato con il per incarico di supplenza Controparte_1
su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso SS
– nell'anno scolastico 2022/2023, presso una delle sedi scolastiche indicate nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata di assegnazione delle supplenze, secondo l'ordine preferenziale ivi indicato. A fondamento della pretesa l'attrice deduce che, per effetto dell'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica e dell'erroneo impiego dell'algoritmo informatizzato per le nomine, l'incarico di supplenza per cui è causa è stato attribuito ad aspiranti con minor punteggio e peggiore posizione nelle GPS di seconda fascia della provincia di Frosinone, biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, in cui è inserita la ricorrente, relativamente all'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (SS). Tanto si evince chiaramente dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo di lite, sebbene questo presenti numerosi refusi materiali e incongruenze, probabilmente frutto di una redazione frettolosa e non revisionata.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
9. Preliminarmente ed in rito, va disattesa l'eccezione del convenuto di non CP_1
integrità del contraddittorio, atteso che parte attrice, mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale del
[...]
, autorizzata dall'intestato tribunale ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ha esteso il Controparte_1
contraddittorio ai soggetti controinteressati.
10. Nel merito, è utile richiamare la normativa rilevante per la disciplina della fattispecie portata alla cognizione di questo giudice. 11. In termini generali, la disciplina del conferimento delle supplenze è posta dall'art. 4 della L. n. 124 del 1999, il quale nei primi commi individua tre tipologie di supplenze, quelle annuali, quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche e quelle temporanee non rientranti in alcuna delle due precedenti tipologie:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
12. Il quinto comma demanda ad un atto regolamentare del la Controparte_1
disciplina del conferimento delle supplenze, nel rispetto dei criteri fissati nei commi che seguono, i quali così dispongono:
“6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”.
13. Per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il sistema informatizzato di conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche per il personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4, lettere a) e b), della L. n. 124 del 1999, è stato disciplinato dall'Ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.2022.
14. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 dell'O.M. n. 112 del 2022, prevedono quanto segue:
“5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle
GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto”.
15. Con specifico riferimento al sostegno, i commi 7, 8 e 9 dell'art. 12 prevedono prioritariamente lo scorrimento degli elenchi aggiuntivi delle GAE, in caso di incapienza o esaurimento il successivo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, in caso di ulteriore incapienza “si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle
GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”.
16. La normativa esaminata stabilisce quindi un ordine specifico delle graduatorie da cui attingere le nomine per le supplenze, per poi attribuire prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio dello scorrimento secondo il criterio meritocratico del maggiore punteggio, imposto dai canoni costituzionali di uguaglianza dei cittadini anche nell'accesso ai pubblici uffici e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex artt. 3, 51 e 97 Cost.
17. La procedura informatizzata di conferimento delle supplenze è disciplinata dall'art. 12, il quale stabilisce al primo comma che “Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata”, al secondo comma che “Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle
GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del ” ed al terzo comma che “Attraverso la procedura informatizzata CP_1
gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”. Il quarto comma prevede che “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Il comma 10 prevede che “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma
12”. Il comma 11 dispone che “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
18. Tanto chiarito, nel caso di specie è provato dalla produzione documentale allegata all'atto introduttivo di lite che la ricorrente è stata ingiustamente pretermessa nell'attribuzione di un contratto a tempo determinato per supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso SS, presso l'I.I.S. “Simoncelli” di Sora. Tale contratto, infatti, come risulta dal bollettino delle nomine del 6 ottobre 2022 (doc. 4), è stato attribuito all'aspirante , inserito nelle GPS di seconda fascia della provincia di Persona_2
Frosinone con il punteggio di 20,5 nella posizione n. 5182, sebbene la ricorrente, inserita nelle medesime GPS di seconda fascia con punteggio maggiore di 75,50 e migliore posizione al n. 17 (cfr. GPS di seconda fascia della provincia di Frosinone, classe di concorso SS, sub doc. 1), nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per le nomine avesse indicato per l'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso SS, il medesimo istituto scolastico
(I.I.S. “Simoncelli” di Sora, cod. FRIS02100A) per la medesima tipologia di contratto
(supplenza fino al termine delle attività didattiche) come 51esima preferenza (doc. 3).
19. Il ha eccepito che l'aspirante , risultato Controparte_1 Persona_2
assegnatario del predetto contratto, possiede un titolo di riserva ex L. n. 68 del 1999 e
D.Lgs. n. 66 del 2010. L'assunto è rimasto però del tutto sfornito di prova, perché
l'Amministrazione resistente, costituitasi tardivamente in giudizio, è incorsa nelle preclusioni istruttorie previste dall'art. 416, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità dei documenti prodotti. L'esclusione, per tale ragione, del compendio documentale allegato alla memoria difensiva dal materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti preclude in radice la possibilità di valorizzare piste probatorie o principi di prova emergenti ex actis per l'attivazione dei poteri probatori officiosi ex art. 421 c.p.c. Nulla potrebbe comunque provare la domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per l'assegnazione delle supplenze di , prodotta dal Persona_2 [...]
, in quanto l'indicazione ivi contenuta in merito possesso dei titoli di riserva Controparte_1
in questione è del tutto priva di valore probatorio, trattandosi di mera dichiarazione, non riscontrata documentalmente, proveniente dall'aspirante che ha interesse ad avvalersi del titolo di riserva dichiarato.
20. Stando così le cose, l'attribuzione del contratto a tempo determinato sopra indicato ad anziché alla ricorrente deve ritenersi avvenuta in macroscopica Persona_2
violazione del principio di scorrimento delle graduatorie secondo il criterio meritocratico del miglior punteggio, che avrebbe imposto l'assegnazione della supplenza alla ricorrente.
21. Va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, all'attribuzione del contratto a tempo determinato per supplenza fino al termine delle attività didattiche per insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso SS, presso l'I.I.S. “Simoncelli” di Sora. 22. Le spese processuali sono poste a carico della parte convenuta secondo soccombenza e vanno liquidate in favore dei difensori antistatari della ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi
– stante la ridotta complessità delle questioni affrontate – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto per le cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, all'attribuzione del contratto a tempo determinato per supplenza fino al termine delle attività didattiche per insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso SS, presso l'I.I.S. “Simoncelli” di Sora;
− condanna il alla refusione delle spese processuali in favore dei Controparte_1
difensori antistatari della ricorrente, liquidandole in euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino – Sezione Civile
Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 368/2023 R.A.L. promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Parte_1
BONGARZONE e Paolo ZINZI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi:
Email_1
Email_2
- ricorrente
RO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c. e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 Pt_1
- resistente NONCHÉ NEI CONFRONTI
DEGLI ASPIRANTI INSERITI NELLE GPS DI SECONDA FASCIA DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE, BIENNIO RELATIVO AGLI ANNI SCOLASTICI
2022/2023 E 2023/2024, PER LE CLASSI DI CONCORSO SS, B003, B016
- controinteressati
Oggetto: personale docente – diritto al contratto a tempo determinato per supplenza –
a.s. 2022/2023
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20 febbraio 2023 e ritualmente notificato, espone di avere presentato domanda di inserimento nella seconda fascia Parte_1
delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e relative graduatorie incrociate per il sostegno della provincia di Frosinone, biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, per le classi di concorso SS, B003, B016; di essere stata inserita in tali graduatorie con punteggio pari a 75,50 nella posizione n. 17; di avere presentato per tali classi di concorso domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per l'assegnazione delle supplenze, indicando le sedi scolastiche prescelte e le tipologie di contratti;
di essere stata scavalcata nell'attribuzione dei contratti a tempo determinato da aspiranti inseriti nelle medesime graduatorie con punteggio inferiore e peggiore collocazione, risultati assegnatari di supplenze presso sedi scolastiche e per tipologie di contratti indicati dalla ricorrente nelle preferenze espresse in domanda, e segnatamente da collocata in posizione n. 1361 della graduatoria con punteggio pari a Persona_1
55 e da , collocato in posizione n. 5182 con punteggio pari a 20,5, Persona_2
entrambi senza titoli di precedenza.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduce che l'Amministrazione resistente ha illegittimamente operato nell'attribuzione dei contratti a tempo determinato ad aspiranti in posizione deteriore rispetto alla propria, disattendendo lo scorrimento delle graduatorie secondo il criterio meritocratico del maggior punteggio, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97
Cost.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede all'adito tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del per l'anno scolastico 2022/2023 Controparte_1
per la classe di concorso SS (insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda secondo l'ordine delle preferenze ivi espresso, con vittoria di spese da distrarsi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile l'avverso ricorso Controparte_1
per difetto di vocatio in ius dei controinteressati e nel merito di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.
5. L'Amministrazione convenuta, premessa una censura in merito all'esposizione confusa e contraddittoria dell'avverso ricorso, evidenzia che non sussiste alcuna erroneità dell'agire amministrativo in sede di conferimento delle supplenze per cui è causa. Fa rilevare, nello specifico, che, quanto all'aspirante la sua nomina presso l'I.I.S. “San Persona_1
Benedetto” di Cassino è stata revocata e la disponibilità correttamente assegnata al docente inserito nelle GPS di prima fascia, dunque in posizione Persona_3
preferenziale rispetto alla ricorrente, inserita in seconda fascia;
quanto all'aspirante
[...]
, il medesimo possiede un titolo di riserva ex L. n. 68 del 1999 e D.Lgs. n. 66 del Per_2
2010. 6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento del diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato con il per incarico di supplenza Controparte_1
su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso SS
– nell'anno scolastico 2022/2023, presso una delle sedi scolastiche indicate nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata di assegnazione delle supplenze, secondo l'ordine preferenziale ivi indicato. A fondamento della pretesa l'attrice deduce che, per effetto dell'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica e dell'erroneo impiego dell'algoritmo informatizzato per le nomine, l'incarico di supplenza per cui è causa è stato attribuito ad aspiranti con minor punteggio e peggiore posizione nelle GPS di seconda fascia della provincia di Frosinone, biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, in cui è inserita la ricorrente, relativamente all'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (SS). Tanto si evince chiaramente dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo di lite, sebbene questo presenti numerosi refusi materiali e incongruenze, probabilmente frutto di una redazione frettolosa e non revisionata.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
9. Preliminarmente ed in rito, va disattesa l'eccezione del convenuto di non CP_1
integrità del contraddittorio, atteso che parte attrice, mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale del
[...]
, autorizzata dall'intestato tribunale ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ha esteso il Controparte_1
contraddittorio ai soggetti controinteressati.
10. Nel merito, è utile richiamare la normativa rilevante per la disciplina della fattispecie portata alla cognizione di questo giudice. 11. In termini generali, la disciplina del conferimento delle supplenze è posta dall'art. 4 della L. n. 124 del 1999, il quale nei primi commi individua tre tipologie di supplenze, quelle annuali, quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche e quelle temporanee non rientranti in alcuna delle due precedenti tipologie:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
12. Il quinto comma demanda ad un atto regolamentare del la Controparte_1
disciplina del conferimento delle supplenze, nel rispetto dei criteri fissati nei commi che seguono, i quali così dispongono:
“6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”.
13. Per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il sistema informatizzato di conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche per il personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4, lettere a) e b), della L. n. 124 del 1999, è stato disciplinato dall'Ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.2022.
14. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 dell'O.M. n. 112 del 2022, prevedono quanto segue:
“5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle
GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto”.
15. Con specifico riferimento al sostegno, i commi 7, 8 e 9 dell'art. 12 prevedono prioritariamente lo scorrimento degli elenchi aggiuntivi delle GAE, in caso di incapienza o esaurimento il successivo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, in caso di ulteriore incapienza “si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle
GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”.
16. La normativa esaminata stabilisce quindi un ordine specifico delle graduatorie da cui attingere le nomine per le supplenze, per poi attribuire prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio dello scorrimento secondo il criterio meritocratico del maggiore punteggio, imposto dai canoni costituzionali di uguaglianza dei cittadini anche nell'accesso ai pubblici uffici e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex artt. 3, 51 e 97 Cost.
17. La procedura informatizzata di conferimento delle supplenze è disciplinata dall'art. 12, il quale stabilisce al primo comma che “Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata”, al secondo comma che “Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle
GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del ” ed al terzo comma che “Attraverso la procedura informatizzata CP_1
gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”. Il quarto comma prevede che “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Il comma 10 prevede che “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma
12”. Il comma 11 dispone che “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
18. Tanto chiarito, nel caso di specie è provato dalla produzione documentale allegata all'atto introduttivo di lite che la ricorrente è stata ingiustamente pretermessa nell'attribuzione di un contratto a tempo determinato per supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso SS, presso l'I.I.S. “Simoncelli” di Sora. Tale contratto, infatti, come risulta dal bollettino delle nomine del 6 ottobre 2022 (doc. 4), è stato attribuito all'aspirante , inserito nelle GPS di seconda fascia della provincia di Persona_2
Frosinone con il punteggio di 20,5 nella posizione n. 5182, sebbene la ricorrente, inserita nelle medesime GPS di seconda fascia con punteggio maggiore di 75,50 e migliore posizione al n. 17 (cfr. GPS di seconda fascia della provincia di Frosinone, classe di concorso SS, sub doc. 1), nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per le nomine avesse indicato per l'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso SS, il medesimo istituto scolastico
(I.I.S. “Simoncelli” di Sora, cod. FRIS02100A) per la medesima tipologia di contratto
(supplenza fino al termine delle attività didattiche) come 51esima preferenza (doc. 3).
19. Il ha eccepito che l'aspirante , risultato Controparte_1 Persona_2
assegnatario del predetto contratto, possiede un titolo di riserva ex L. n. 68 del 1999 e
D.Lgs. n. 66 del 2010. L'assunto è rimasto però del tutto sfornito di prova, perché
l'Amministrazione resistente, costituitasi tardivamente in giudizio, è incorsa nelle preclusioni istruttorie previste dall'art. 416, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità dei documenti prodotti. L'esclusione, per tale ragione, del compendio documentale allegato alla memoria difensiva dal materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti preclude in radice la possibilità di valorizzare piste probatorie o principi di prova emergenti ex actis per l'attivazione dei poteri probatori officiosi ex art. 421 c.p.c. Nulla potrebbe comunque provare la domanda di partecipazione alla procedura informatizzata per l'assegnazione delle supplenze di , prodotta dal Persona_2 [...]
, in quanto l'indicazione ivi contenuta in merito possesso dei titoli di riserva Controparte_1
in questione è del tutto priva di valore probatorio, trattandosi di mera dichiarazione, non riscontrata documentalmente, proveniente dall'aspirante che ha interesse ad avvalersi del titolo di riserva dichiarato.
20. Stando così le cose, l'attribuzione del contratto a tempo determinato sopra indicato ad anziché alla ricorrente deve ritenersi avvenuta in macroscopica Persona_2
violazione del principio di scorrimento delle graduatorie secondo il criterio meritocratico del miglior punteggio, che avrebbe imposto l'assegnazione della supplenza alla ricorrente.
21. Va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, all'attribuzione del contratto a tempo determinato per supplenza fino al termine delle attività didattiche per insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso SS, presso l'I.I.S. “Simoncelli” di Sora. 22. Le spese processuali sono poste a carico della parte convenuta secondo soccombenza e vanno liquidate in favore dei difensori antistatari della ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi
– stante la ridotta complessità delle questioni affrontate – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto per le cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, all'attribuzione del contratto a tempo determinato per supplenza fino al termine delle attività didattiche per insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso SS, presso l'I.I.S. “Simoncelli” di Sora;
− condanna il alla refusione delle spese processuali in favore dei Controparte_1
difensori antistatari della ricorrente, liquidandole in euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci