CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, n. 6938/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, iscritto al n. 904/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12 novembre 2024 e pendente
TRA il (codice fiscale Parte_1
), pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 124/2013, P.IVA_1
costituitosi in persona del suo Curatore pro tempore, avv. Marco Casanova, autorizzato a pro- porre l'appello e da intendersi ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza dei decreti del
Giudice delegato alla procedura concorsuale in data 23 febbraio 2023 e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petrella (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Parlato (codice fiscale ) - appellata - C.F._3
I. PREMESSE
I.1.1. Il 14 novembre 2016, il Curatore del fallimento (dichiarato il 14 novembre 2013) della (nel prosieguo, per maggior Parte_1
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
comodità, anche solo conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Specializzata in materia Pt_1
d'Impresa del Tribunale di Napoli per sentirla: Controparte_1
A) dichiarare responsabile nei confronti della suddetta società e dei creditori di quest'ul- tima per aver, in contrasto con i doveri su di lei incombenti in quanto amministratrice unica della medesima società:
1) omesso di intraprendere le iniziative occorrenti per riscuotere i crediti che dai bilanci sociali risultavano esigibili, il cui importo complessivo, alla data del 31 dicembre 2012, ammon- tava a 289.525,00 €;
2) prelevato dalla cassa e dai conti bancari della società, negli anni dal 2008 al 2011, il complessivo importo di 151.598,76 € per rimborsare ai soci dei finanziamenti in favore della società la cui restituzione, ai sensi dell'art. 2467 c.c., la cui restituzione avrebbe dovuto essere postergata alla soddisfazione dei creditori sociali;
B) condannare pertanto a pagargli, per il primo addebito, l'importo di 289.525,00 € e, per il secondo, l'importo di 151.598,76 € o, in entrambi in casi, il diverso importo che sarebbe stato liquidato sulla base delle risultanze processuali, «con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno fino all'effettivo soddisfo».
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 7 marzo 2017, la chiedeva il rigetto dell'av- CP_1
versa domanda poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che prescritta.
I.1.3. Dopo aver tentato inutilmente di conciliare le parti, il Giudice istruttore nominava proprio consulente tecnico il dr. affidandogli l'incarico di accertare l'ammon- Persona_1
tare dei crediti della società fallita alla data della dichiarazione del suo fallimento, il periodo in cui erano sorti e il momento in cui erano divenuto esigibili e l'ammontare dei finanziamenti ef- fettuati in favore della società dai soci ed a questi restituiti e se al momento della loro eroga- zione la società presentava un eccessivo squilibrio tra l'indebitamento e il patrimonio netto o comunque versava in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole effettuare dai soci un conferimento.
I.1.4. All'esito, il Tribunale, in composizione collegiale, con la sua sentenza n.
6938/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, rigettava integralmente la domanda della LA at- trice affermando, in sintesi:
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
1) che, non avendo il consulente tecnico d'ufficio potuto, a causa dell'insufficienza dei documenti prodotti in giudizio, appurare l'ammontare dei crediti della alla data in cui que- Pt_1
sta era stata dichiarata fallita e, in particolare, il periodo della loro insorgenza e il momento in cui erano divenuti esigibili, «appare lecito ritenere inesigibili, o comunque di difficile esazione, i crediti per i quali non si riscontrino incassi e che, pertanto, abbiano mantenuto sostanzialmente inalterato il proprio saldo nel corso dell'esercizio di formazione e/o negli esercizi successivi», non poteva ritenersi provato che l'inerzia addebitata dalla LA attrice alla nell'as- CP_1
sumere le iniziative occorrenti a riscuotere i crediti sociali fosse ascrivibile alla «negligenza ge- stionale» dell'amministratrice unica della e avesse danneggiato quest'ultima; Pt_1
2) che, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, mancava la prova che i finanziamenti restituiti ai soci fossero stati erogati in un momento in cui la situazione patrimoniale o finanziaria della società presentava le caratteristiche previste dall'art. 2467, co.
2, c.c.
I.2.1. La LA del fallimento della ppellava quindi a questa Corte, con una Pt_3
citazione notificata alla il 13 febbraio 2023, sostenendo, in sostanza, al netto delle CP_1
considerazioni che paiono del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione, che il Tribunale:
1) aveva errato nel ritenere non provato il primo degli addebiti da essa mossi alla Pt_4
bone, giacché avrebbe dovuto considerare che «l'inerzia dell'amministratore, in assenza di va- lide e fondate cause di giustificazione, costituisce espressione tipica della negligenza gestionale intesa quale omissione delle normali cautele, verifiche e informazioni preventive volte alla tu- tela dell'integrità del patrimonio sociale mediante l'acquisizione di una posta attiva», e nel non accogliere in parte qua la sua domanda poiché, qualora i crediti in questione fossero stati dav- vero inesigibili o di difficile esazione, come dallo stesso Tribunale ritenuto, l'amministratrice della aveva omesso di svalutarli indicando nei bilanci sociali il loro effettivo valore di pre- Pt_1
sumibile realizzo e così dolosamente ritardato l'emersione della situazione di crisi in cui la so- cietà versava;
2) in relazione al secondo degli addebiti da essa mossi alla aveva acritica- CP_1
mente e del tutto immotivatamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in ordine all'impossibilità di stabilire se la restituzione dei finanziamenti dei soci dovesse essere postergata secondo quanto disposto dall'art. 2467 c.c. e comunque erroneamente rigettato la
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in mpresa Parte_5
sua domanda a dispetto di quanto affermato, a proposito dei corrispondenti prelievi dalla cassa o dai conti correnti bancari della società, dal suo consulente contabile, dr. , e Persona_2
senza considerare che proprio la ritenuta impossibilità o difficoltà dell'esazione dei crediti so- ciali e la conseguente omissione della loro svalutazione rappresentava «il malcelato tentativo di nascondere l'insufficienza dell'attivo patrimoniale della società debitrice» e che l'onere di provare che i finanziamenti in questione fossero dei versamenti in conto di un futuro aumento del capitale sociale incombeva alla convenuta.
Concludeva pertanto chiedendo a questa Corte di voler, in riforma della sentenza ap- pellata, accogliere, almeno in parte, le domande rigettate dal Giudice di primo grado.
I.2.2. Costituendosi in giudizio il 6 giugno 2023, la resisteva all'avverso appello CP_1
contestandone l'ammissibilità e la fondatezza.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Con la citazione introduttiva e per tutto il corso del processo di primo grado, la
LA ora appellante ha mosso alla due specifici addebiti: CP_1
1) quello di aver ingiustificatamente omesso di recuperare i crediti riportati nei bilanci della relativi agli anni dal 2008 al 2012, il cui ammontare alla fine dell'ultimo di questi Pt_1
anni era pari a 289.525,00 €;
2) quello di aver, negli anni dal 2008 al 2011, restituito ai soci della finanziamenti Pt_1
infruttiferi da questi effettuati in favore della società per un importo complessivo di 151.598,76
€, ma la cui restituzione avrebbe dovuto essere postergata ai sensi dell'art. 2467 c.c.
È dunque evidentemente inammissibile, poiché in chiaro contrasto con l'art. 345, co. 1,
c.p.c., il tentativo della medesima LA di modificare le proprie domande rimproverando alla di non aver svalutato i crediti della da costei non recuperati e di aver in tal CP_1 Pt_1
modo ritardato l'emersione dello stato di dissesto e dunque la dichiarazione del fallimento di detta società.
L'attenzione va dunque concentrata sui due predetti addebiti, sulle ragioni per le quali il
Giudice di prime cure ha rigettato le domande che la vi aveva fondato e sulle critiche Pt_6
dalla appellante mosse a tale decisione. Pt_6
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
II.1.2.1. Ebbene, per quel che concerne il primo dei suddetti addebiti, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda della LA attrice ritenendo presumibile che i crediti della che la medesima LA sosteneva non recuperati senza alcuna giustificazione dalla Pt_1
fossero «inesigibili o comunque di difficile esazione» e che, per questa ragione, il rela- CP_1
tivo saldo contabile fosse rimasto «sostanzialmente inalterato» «nel corso dell'esercizio di for- mazione e/o negli esercizi successivi» e concludendo dunque che mancava la prova che il loro mancato recupero fosse ascrivibile ad una negligente inerzia dell'amministratrice della società
o comunque avesse potuto causare danni al patrimonio sociale (v. sent. app.ta, pag. 6).
Invece, secondo il primo motivo dell'appello in esame, proprio «le argomentazioni del
Tribunale di prime cure che hanno comportato il rigetto della domanda» da essa formulata a proposito di detti crediti «rappresentano un chiaro indice del comportamento gestionale negli- gente» della giacché «l'inerzia dell'amministratore, in assenza di valide e fondate CP_1
cause di giustificazione, costituisce espressione tipica della negligenza gestionale intesa quale omissione delle normali cautele, verifiche e informazioni preventive volte alla tutela dell'inte- grità del patrimonio social mediante l'acquisizione di una posta attiva».
Senonché, pare a questo Collegio evidente che la critica così mossa alla sentenza ap- pellata è priva della necessaria specificità – intesa come congruenza delle relative argomenta- zioni con la motivazione della sentenza appellata e concludenza rispetto alla richiesta della sua riforma – e deve pertanto essere giudicata inammissibile poiché irrispettosa dell'art. 342, co. 1,
c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
La LA appellante infatti non ha, con la propria impugnazione, mosso alcuna critica al giudizio formulato dal Giudice di prime cure in ordine all'esigibilità dei predetti crediti, né, ciò posto, ha spiegato perché, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, l'inesigibilità o la difficile esazione di tali crediti non costituiva una ragione sufficiente per giustificare l'inerzia della Pt_4
bone nell'intraprendere le iniziative occorrenti per riscuoterli e come e perché tale inerzia abbia potuto danneggiare la ma ha addirittura utilizzato giudizio per muovere alla odierna ap- Pt_1
pellata – per quanto s'è detto, inammissibilmente – il nuovo e diverso addebito di non aver sva- lutato l'importo di tali crediti iscritto in bilancio e di aver così ritardato l'emersione del dissesto e la dichiarazione del fallimento della Pt_1
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
II.1.2.2. Per analoghe ragioni, va giudicato inammissibile anche il secondo motivo dell'appello in esame.
Invero, in relazione al secondo degli addebiti mossi alla dalla LA attrice, CP_1
cioè quello di aver restituito ai soci della finanziamenti il cui rimborso doveva essere po- Pt_1
stergato ai sensi dell'art. 2467 c.c., il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dalla medesima LA poiché ha ritenuto – anche sulla scorta di quanto riferito dal consu- lente tecnico d'ufficio – non raggiunta la prova che i finanziamenti restituiti dalla ai soci CP_1
della dal 2008 al 2011 fossero stati concessi allorquando la società si trovava in una si- Pt_1
tuazione tale da imporre, ai sensi del predetto articolo, la postergazione del loro rimborso, rite- nendo del tutto inidoneo a fornire tale prova il ricorso presentato il 15 luglio 2013 dalla al Pt_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La LA appellante avrebbe pertanto dovuto criticare tale decisione contrapponen- dovi delle argomentazioni almeno potenzialmente idonee, sotto il profilo fattuale o logico giuri- dico, a giustificarne il capovolgimento. Il che però non può dirsi che sia avvenuto.
Con il secondo motivo suo appello, la medesima LA ha infatti sostenuto:
1) che tale decisione non è adeguatamente motivata, poiché frutto dell'acritico recepi- mento delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che lo stesso Tribunale ha ritenuto non esaustive e che peraltro contrastavano con quelle del «consulente contabile del fallimento, dott. »; Persona_2
2) che, «contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure», «la situazione di crisi economica della società in bonis Pt_1 Parte_1
è stata provata dalla stessa parte convenuta con il deposito, in data 15 luglio 2013, innanzi al
Tribunale di Santa maria Capua Vetere del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 L.F.»;
3) che, «seppur dovesse ritenersi non raggiunta la prova della responsabilità della con- venuta in ordine alle restituzioni dei finanziamenti dei soci, come rappresentato dal Collegio, la
Suprema Corte in caso analogo ha precisato che “la curatela non ha dimostrato che la volontà dei soci fosse quella di effettuare delle anticipazioni su un futuro aumenti di capitali, ma è anche vero che di tale prova non sarebbe, comunque, onerato il fallimento, posto che la recente
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
giurisprudenza individua in capo al socio (in questa sede socio-amministratore) l'onere di pro- vare la natura del suo apporto” (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1430; Cass., 23 marzo 2017, n. 7471;
Cass., ord. 23 agosto 2018, n. 20978)».
Non si vede però come tali considerazioni possano giustificare il ribaltamento, anche solo parziale, in favore della appellante della decisione del Giudice di primo grado in Pt_6
questione, posto che:
a) è, in linea generale, del tutto evidente che una domanda giudiziale rigettata dal giudice di primo grado non può essere accolta dal giudice d'appello sol perché il suo rigetto non è stato adeguatamente motivato;
b) la LA appellante non s'è peritata di spiegare le ragioni per le quali, come da essa sostenuto nel processo di primo grado e negato dal primo Giudice, il ricorso presentato dalla al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel luglio del 2013 per ottenere l'ammissione Pt_1
alla procedura di concordato preventivo sarebbe idoneo a fornire la prova che la medesima so- cietà si trovava in una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c. già allor- quando i soci le avevano concesso i finanziamenti che erano stati poi a loro rimborsati dalla dal 2008 al 2011; CP_1
c) il Giudice di prime cure ha ritenuto di non poter giudicare contrario ai doveri incom- benti sulla quale amministratrice della il rimborso ai soci di detti finanziamenti CP_1 Pt_1
perché ha ritenuto insufficiente, se non addirittura del tutto insussistente, la prova che essi fos- sero stati concessi in un momento in cui la società si trovava in una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., non già perché ha qualificato detti finanziamenti delle anti- cipazioni di futuri aumenti del capitale sociale, sicché è evidente la totale irrilevanza nella spe- cie della giurisprudenza della Suprema Corte concernente la ripartizione dell'onere della prova nelle cause in cui si discuta se l'erogazione di una somma di denaro alla società da parte di un socio vada qualificata come un mutuo oppure come un apporto al capitale sociale
II.1.3. Per le suesposte ragioni, l'appello in esame va dunque dichiarato integralmente inammissibile.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla con- troparte, pagandole al difensore di quest'ultima che ne ha chiesto la distrazione in suo favore, le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
come specificato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze proces- suali i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia (collocabile nello scaglione da 260.000,01 a
520.000,00 €), ed escludendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruzione, posto che, in occasione della prima udienza del processo di secondo grado, tenutasi il 27 giugno 2023, entrambe le parti si sono limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi (cfr. Cass. 10206/2021).
II.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte dell'ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Na- poli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 6938/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, pro- posto dal Curatore del fallimento della Parte_1
contro il 13 febbraio 2023:
[...] Controparte_1
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna la appellante a tenere indenne la controparte dalle spese del pro- Pt_6
cesso d'appello, che liquida nel complessivo importo di 9.200,00 €, di cui 8.000,00 € per i com- pensi e 1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Paolo Parlato;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_6
quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 8 Parte_2 CP_1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, n. 6938/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, iscritto al n. 904/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12 novembre 2024 e pendente
TRA il (codice fiscale Parte_1
), pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 124/2013, P.IVA_1
costituitosi in persona del suo Curatore pro tempore, avv. Marco Casanova, autorizzato a pro- porre l'appello e da intendersi ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza dei decreti del
Giudice delegato alla procedura concorsuale in data 23 febbraio 2023 e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petrella (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Parlato (codice fiscale ) - appellata - C.F._3
I. PREMESSE
I.1.1. Il 14 novembre 2016, il Curatore del fallimento (dichiarato il 14 novembre 2013) della (nel prosieguo, per maggior Parte_1
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
comodità, anche solo conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Specializzata in materia Pt_1
d'Impresa del Tribunale di Napoli per sentirla: Controparte_1
A) dichiarare responsabile nei confronti della suddetta società e dei creditori di quest'ul- tima per aver, in contrasto con i doveri su di lei incombenti in quanto amministratrice unica della medesima società:
1) omesso di intraprendere le iniziative occorrenti per riscuotere i crediti che dai bilanci sociali risultavano esigibili, il cui importo complessivo, alla data del 31 dicembre 2012, ammon- tava a 289.525,00 €;
2) prelevato dalla cassa e dai conti bancari della società, negli anni dal 2008 al 2011, il complessivo importo di 151.598,76 € per rimborsare ai soci dei finanziamenti in favore della società la cui restituzione, ai sensi dell'art. 2467 c.c., la cui restituzione avrebbe dovuto essere postergata alla soddisfazione dei creditori sociali;
B) condannare pertanto a pagargli, per il primo addebito, l'importo di 289.525,00 € e, per il secondo, l'importo di 151.598,76 € o, in entrambi in casi, il diverso importo che sarebbe stato liquidato sulla base delle risultanze processuali, «con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno fino all'effettivo soddisfo».
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 7 marzo 2017, la chiedeva il rigetto dell'av- CP_1
versa domanda poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che prescritta.
I.1.3. Dopo aver tentato inutilmente di conciliare le parti, il Giudice istruttore nominava proprio consulente tecnico il dr. affidandogli l'incarico di accertare l'ammon- Persona_1
tare dei crediti della società fallita alla data della dichiarazione del suo fallimento, il periodo in cui erano sorti e il momento in cui erano divenuto esigibili e l'ammontare dei finanziamenti ef- fettuati in favore della società dai soci ed a questi restituiti e se al momento della loro eroga- zione la società presentava un eccessivo squilibrio tra l'indebitamento e il patrimonio netto o comunque versava in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole effettuare dai soci un conferimento.
I.1.4. All'esito, il Tribunale, in composizione collegiale, con la sua sentenza n.
6938/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, rigettava integralmente la domanda della LA at- trice affermando, in sintesi:
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
1) che, non avendo il consulente tecnico d'ufficio potuto, a causa dell'insufficienza dei documenti prodotti in giudizio, appurare l'ammontare dei crediti della alla data in cui que- Pt_1
sta era stata dichiarata fallita e, in particolare, il periodo della loro insorgenza e il momento in cui erano divenuti esigibili, «appare lecito ritenere inesigibili, o comunque di difficile esazione, i crediti per i quali non si riscontrino incassi e che, pertanto, abbiano mantenuto sostanzialmente inalterato il proprio saldo nel corso dell'esercizio di formazione e/o negli esercizi successivi», non poteva ritenersi provato che l'inerzia addebitata dalla LA attrice alla nell'as- CP_1
sumere le iniziative occorrenti a riscuotere i crediti sociali fosse ascrivibile alla «negligenza ge- stionale» dell'amministratrice unica della e avesse danneggiato quest'ultima; Pt_1
2) che, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, mancava la prova che i finanziamenti restituiti ai soci fossero stati erogati in un momento in cui la situazione patrimoniale o finanziaria della società presentava le caratteristiche previste dall'art. 2467, co.
2, c.c.
I.2.1. La LA del fallimento della ppellava quindi a questa Corte, con una Pt_3
citazione notificata alla il 13 febbraio 2023, sostenendo, in sostanza, al netto delle CP_1
considerazioni che paiono del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione, che il Tribunale:
1) aveva errato nel ritenere non provato il primo degli addebiti da essa mossi alla Pt_4
bone, giacché avrebbe dovuto considerare che «l'inerzia dell'amministratore, in assenza di va- lide e fondate cause di giustificazione, costituisce espressione tipica della negligenza gestionale intesa quale omissione delle normali cautele, verifiche e informazioni preventive volte alla tu- tela dell'integrità del patrimonio sociale mediante l'acquisizione di una posta attiva», e nel non accogliere in parte qua la sua domanda poiché, qualora i crediti in questione fossero stati dav- vero inesigibili o di difficile esazione, come dallo stesso Tribunale ritenuto, l'amministratrice della aveva omesso di svalutarli indicando nei bilanci sociali il loro effettivo valore di pre- Pt_1
sumibile realizzo e così dolosamente ritardato l'emersione della situazione di crisi in cui la so- cietà versava;
2) in relazione al secondo degli addebiti da essa mossi alla aveva acritica- CP_1
mente e del tutto immotivatamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in ordine all'impossibilità di stabilire se la restituzione dei finanziamenti dei soci dovesse essere postergata secondo quanto disposto dall'art. 2467 c.c. e comunque erroneamente rigettato la
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in mpresa Parte_5
sua domanda a dispetto di quanto affermato, a proposito dei corrispondenti prelievi dalla cassa o dai conti correnti bancari della società, dal suo consulente contabile, dr. , e Persona_2
senza considerare che proprio la ritenuta impossibilità o difficoltà dell'esazione dei crediti so- ciali e la conseguente omissione della loro svalutazione rappresentava «il malcelato tentativo di nascondere l'insufficienza dell'attivo patrimoniale della società debitrice» e che l'onere di provare che i finanziamenti in questione fossero dei versamenti in conto di un futuro aumento del capitale sociale incombeva alla convenuta.
Concludeva pertanto chiedendo a questa Corte di voler, in riforma della sentenza ap- pellata, accogliere, almeno in parte, le domande rigettate dal Giudice di primo grado.
I.2.2. Costituendosi in giudizio il 6 giugno 2023, la resisteva all'avverso appello CP_1
contestandone l'ammissibilità e la fondatezza.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Con la citazione introduttiva e per tutto il corso del processo di primo grado, la
LA ora appellante ha mosso alla due specifici addebiti: CP_1
1) quello di aver ingiustificatamente omesso di recuperare i crediti riportati nei bilanci della relativi agli anni dal 2008 al 2012, il cui ammontare alla fine dell'ultimo di questi Pt_1
anni era pari a 289.525,00 €;
2) quello di aver, negli anni dal 2008 al 2011, restituito ai soci della finanziamenti Pt_1
infruttiferi da questi effettuati in favore della società per un importo complessivo di 151.598,76
€, ma la cui restituzione avrebbe dovuto essere postergata ai sensi dell'art. 2467 c.c.
È dunque evidentemente inammissibile, poiché in chiaro contrasto con l'art. 345, co. 1,
c.p.c., il tentativo della medesima LA di modificare le proprie domande rimproverando alla di non aver svalutato i crediti della da costei non recuperati e di aver in tal CP_1 Pt_1
modo ritardato l'emersione dello stato di dissesto e dunque la dichiarazione del fallimento di detta società.
L'attenzione va dunque concentrata sui due predetti addebiti, sulle ragioni per le quali il
Giudice di prime cure ha rigettato le domande che la vi aveva fondato e sulle critiche Pt_6
dalla appellante mosse a tale decisione. Pt_6
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
II.1.2.1. Ebbene, per quel che concerne il primo dei suddetti addebiti, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda della LA attrice ritenendo presumibile che i crediti della che la medesima LA sosteneva non recuperati senza alcuna giustificazione dalla Pt_1
fossero «inesigibili o comunque di difficile esazione» e che, per questa ragione, il rela- CP_1
tivo saldo contabile fosse rimasto «sostanzialmente inalterato» «nel corso dell'esercizio di for- mazione e/o negli esercizi successivi» e concludendo dunque che mancava la prova che il loro mancato recupero fosse ascrivibile ad una negligente inerzia dell'amministratrice della società
o comunque avesse potuto causare danni al patrimonio sociale (v. sent. app.ta, pag. 6).
Invece, secondo il primo motivo dell'appello in esame, proprio «le argomentazioni del
Tribunale di prime cure che hanno comportato il rigetto della domanda» da essa formulata a proposito di detti crediti «rappresentano un chiaro indice del comportamento gestionale negli- gente» della giacché «l'inerzia dell'amministratore, in assenza di valide e fondate CP_1
cause di giustificazione, costituisce espressione tipica della negligenza gestionale intesa quale omissione delle normali cautele, verifiche e informazioni preventive volte alla tutela dell'inte- grità del patrimonio social mediante l'acquisizione di una posta attiva».
Senonché, pare a questo Collegio evidente che la critica così mossa alla sentenza ap- pellata è priva della necessaria specificità – intesa come congruenza delle relative argomenta- zioni con la motivazione della sentenza appellata e concludenza rispetto alla richiesta della sua riforma – e deve pertanto essere giudicata inammissibile poiché irrispettosa dell'art. 342, co. 1,
c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
La LA appellante infatti non ha, con la propria impugnazione, mosso alcuna critica al giudizio formulato dal Giudice di prime cure in ordine all'esigibilità dei predetti crediti, né, ciò posto, ha spiegato perché, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, l'inesigibilità o la difficile esazione di tali crediti non costituiva una ragione sufficiente per giustificare l'inerzia della Pt_4
bone nell'intraprendere le iniziative occorrenti per riscuoterli e come e perché tale inerzia abbia potuto danneggiare la ma ha addirittura utilizzato giudizio per muovere alla odierna ap- Pt_1
pellata – per quanto s'è detto, inammissibilmente – il nuovo e diverso addebito di non aver sva- lutato l'importo di tali crediti iscritto in bilancio e di aver così ritardato l'emersione del dissesto e la dichiarazione del fallimento della Pt_1
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
II.1.2.2. Per analoghe ragioni, va giudicato inammissibile anche il secondo motivo dell'appello in esame.
Invero, in relazione al secondo degli addebiti mossi alla dalla LA attrice, CP_1
cioè quello di aver restituito ai soci della finanziamenti il cui rimborso doveva essere po- Pt_1
stergato ai sensi dell'art. 2467 c.c., il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dalla medesima LA poiché ha ritenuto – anche sulla scorta di quanto riferito dal consu- lente tecnico d'ufficio – non raggiunta la prova che i finanziamenti restituiti dalla ai soci CP_1
della dal 2008 al 2011 fossero stati concessi allorquando la società si trovava in una si- Pt_1
tuazione tale da imporre, ai sensi del predetto articolo, la postergazione del loro rimborso, rite- nendo del tutto inidoneo a fornire tale prova il ricorso presentato il 15 luglio 2013 dalla al Pt_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La LA appellante avrebbe pertanto dovuto criticare tale decisione contrapponen- dovi delle argomentazioni almeno potenzialmente idonee, sotto il profilo fattuale o logico giuri- dico, a giustificarne il capovolgimento. Il che però non può dirsi che sia avvenuto.
Con il secondo motivo suo appello, la medesima LA ha infatti sostenuto:
1) che tale decisione non è adeguatamente motivata, poiché frutto dell'acritico recepi- mento delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che lo stesso Tribunale ha ritenuto non esaustive e che peraltro contrastavano con quelle del «consulente contabile del fallimento, dott. »; Persona_2
2) che, «contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure», «la situazione di crisi economica della società in bonis Pt_1 Parte_1
è stata provata dalla stessa parte convenuta con il deposito, in data 15 luglio 2013, innanzi al
Tribunale di Santa maria Capua Vetere del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 L.F.»;
3) che, «seppur dovesse ritenersi non raggiunta la prova della responsabilità della con- venuta in ordine alle restituzioni dei finanziamenti dei soci, come rappresentato dal Collegio, la
Suprema Corte in caso analogo ha precisato che “la curatela non ha dimostrato che la volontà dei soci fosse quella di effettuare delle anticipazioni su un futuro aumenti di capitali, ma è anche vero che di tale prova non sarebbe, comunque, onerato il fallimento, posto che la recente
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
giurisprudenza individua in capo al socio (in questa sede socio-amministratore) l'onere di pro- vare la natura del suo apporto” (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1430; Cass., 23 marzo 2017, n. 7471;
Cass., ord. 23 agosto 2018, n. 20978)».
Non si vede però come tali considerazioni possano giustificare il ribaltamento, anche solo parziale, in favore della appellante della decisione del Giudice di primo grado in Pt_6
questione, posto che:
a) è, in linea generale, del tutto evidente che una domanda giudiziale rigettata dal giudice di primo grado non può essere accolta dal giudice d'appello sol perché il suo rigetto non è stato adeguatamente motivato;
b) la LA appellante non s'è peritata di spiegare le ragioni per le quali, come da essa sostenuto nel processo di primo grado e negato dal primo Giudice, il ricorso presentato dalla al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel luglio del 2013 per ottenere l'ammissione Pt_1
alla procedura di concordato preventivo sarebbe idoneo a fornire la prova che la medesima so- cietà si trovava in una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c. già allor- quando i soci le avevano concesso i finanziamenti che erano stati poi a loro rimborsati dalla dal 2008 al 2011; CP_1
c) il Giudice di prime cure ha ritenuto di non poter giudicare contrario ai doveri incom- benti sulla quale amministratrice della il rimborso ai soci di detti finanziamenti CP_1 Pt_1
perché ha ritenuto insufficiente, se non addirittura del tutto insussistente, la prova che essi fos- sero stati concessi in un momento in cui la società si trovava in una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., non già perché ha qualificato detti finanziamenti delle anti- cipazioni di futuri aumenti del capitale sociale, sicché è evidente la totale irrilevanza nella spe- cie della giurisprudenza della Suprema Corte concernente la ripartizione dell'onere della prova nelle cause in cui si discuta se l'erogazione di una somma di denaro alla società da parte di un socio vada qualificata come un mutuo oppure come un apporto al capitale sociale
II.1.3. Per le suesposte ragioni, l'appello in esame va dunque dichiarato integralmente inammissibile.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla con- troparte, pagandole al difensore di quest'ultima che ne ha chiesto la distrazione in suo favore, le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 8 Parte_2 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
come specificato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze proces- suali i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia (collocabile nello scaglione da 260.000,01 a
520.000,00 €), ed escludendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruzione, posto che, in occasione della prima udienza del processo di secondo grado, tenutasi il 27 giugno 2023, entrambe le parti si sono limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi (cfr. Cass. 10206/2021).
II.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte dell'ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Na- poli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 6938/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, pro- posto dal Curatore del fallimento della Parte_1
contro il 13 febbraio 2023:
[...] Controparte_1
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna la appellante a tenere indenne la controparte dalle spese del pro- Pt_6
cesso d'appello, che liquida nel complessivo importo di 9.200,00 €, di cui 8.000,00 € per i com- pensi e 1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Paolo Parlato;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_6
quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 904/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 8 Parte_2 CP_1