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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 06/10/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. VACCARO DARIO ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) Controparte_1
sono presenti l'avv. . VACCARO DARIO per Parte_1
che discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dei propri atti difensivi alla luce della ctu che ha accertato l'inversione dedotta in ricorso
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.00 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 06/10/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3766 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. VACCARO DARIO e con elezione di domicilio in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 14
90138 PALERMO, presso il difensore avv. VACCARO DARIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna l'attrice concludeva riportandosi al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'attrice, premesso di essere erede unica dei genitori ed ha Controparte_2 Controparte_3
adito il Tribunale per ottenere la rettifica dei dati catastali relativi a due appartamenti contigui siti in Palermo, in Via Gianfilippo
Ingrassia n. 21C.
A sostegno della domanda ha rappresentato la sussistenza di un errore nell'accatastamento dei beni risalente al 1972, epoca in cui i propri danti causa acquistarono l'appartamento posto al quarto piano,
a sinistra salendo la scala a destra dell'androne. Tuttavia, a causa di un'inversione reciproca delle schede catastali, l'unità effettivamente acquistata e posseduta dai propri genitori era stata intestata al vicino,
. Controparte_1
Tale errore si sarebbe perpetuato nel tempo, anche nelle successive dichiarazioni di successione, determinando per la ricorrente un danno economico, avendo ella corrisposto imposte e oneri condominiali calcolati sulla base della maggiore consistenza dell'immobile erroneamente a lei intestato (142 mq anziché 121 mq).
La ricorrente ha rilevato che, pur avendo richiesto la collaborazione del resistente per eliminare la discrasia tra lo stato di fatto e le risultanze catastali, costui era rimasto inerte.
L'attrice, alla luce di tali dati di fatto, ha chiesto in via principale l'accertamento dell'inversione catastale e la conseguente rettifica delle intestazioni, anche mediante correzione dell'atto pubblico di acquisto.
In via subordinata, ha invocato l'applicazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo di aver acquisito la proprietà dell'immobile per usucapione, avendolo posseduto in modo pacifico, continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, sin dal 1972, dapprima per il tramite dei genitori e poi in proprio, quale unica erede.
Il convenuto, pur essendo stato regolarmente vocato a comparire, ha scelto di restare contumace.
Ciò premesso, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda appare necessario preliminarmente accertare la sussistenza del diritto di proprietà del bene oggetto di causa in capo all'attrice.
Al riguardo va sottolineato che – nelle azioni di mero accertamento della proprietà- l'attore non ha l'onere della "probatio" diabolica, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005 (Rv. 581810); Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000 (Rv. 537457)).
Tuttavia, tale minore rigore probatorio non esime dall'onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto.
Orbene nel caso di specie, l'attrice, producendo il contratto di compravendita del 28.12.1972, in Notar Dott. Persona_1
registrato a Palermo il 17.1.73 e tramite le risultanze delle dichiarazioni di successione e delle visure catastali prodotte agli atti del giudizio nonchè alla luce della relazione del proprio tecnico di parte, ha dimostrato di essere subentrata agli originari acquirenti nel diritto di proprietà del bene oggetto di causa, Controparte_3 nata a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_2
(PA) il 15.7.24, in forza di successione per causa di morte.
Ciò posto, risulta accertata, alla luce della ctu espletata nel corso del giudizio, la fondatezza della domanda.
Ed invero il CTU dopo avere esaminato la documentazione agli atti, tra cui l'atto di compravendita del 1972, le planimetrie catastali, le visure, le dichiarazioni di successione, nonché la relazione del consulente di parte attrice ed ha acquisito documentazione presso l'Edilizia privata del Comune di Palermo, ha effettuato un sopralluogo nei due appartamenti il 23 aprile 2025, alla presenza delle parti e dei rispettivi consulenti.
Dall'analisi documentale e dal sopralluogo è emersa con chiarezza una inversione materiale storica tra le planimetrie catastali e i subalterni attribuiti ai due immobili. L'appartamento effettivamente posseduto dall'attrice, identificato con l'interno 7 e accessibile salendo a sinistra dalla scala, corrisponde per disposizione, orientamento e distribuzione interna alla planimetria catastale n.
5875, sub 12, attualmente intestata al resistente. Viceversa,
l'appartamento in possesso del convenuto , interno 8, CP_1
corrisponde alla planimetria n. 5876, sub 11, intestata alla ricorrente.
Tale scambio non è mai stato corretto nel tempo, né in sede di successione né in sede catastale.
Il CTU ha rilevato che la descrizione contenuta nell'atto di compravendita del 1972 coincide inequivocabilmente con l'appartamento oggi detenuto dalla ricorrente, confermando così la fondatezza della sua pretesa. Anche la documentazione progettuale depositata presso il Comune rafforza tale ricostruzione, individuando con chiarezza i due appartamenti e la loro esatta collocazione.
Alla luce di quanto accertato, il consulente ha concluso che la situazione catastale debba essere riallineata allo stato di fatto e al titolo di proprietà, attribuendo alla sig.ra l'intestazione Pt_1
dell'unità immobiliare corrispondente alla planimetria n. 5875, sub
12.
Il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha fornito una spiegazione alternativa a quella prospettata dall'attrice e confermata dalle risultanze della ctu.
Fatta questa premessa in punto di fatto, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire dell'attrice al fine di ottenere una rettifica delle risultanze catastali relative al proprio immobile.
In particolare, l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc deve essere un interesse concreto ed attuale (esistente quantomeno al momento della decisione) al conseguimento di un'utilità non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice. Orbene, nel caso di specie, risulta evidente che l'azione promossa dall'attrice per ottenere l'accertamento dell'errata compilazione dei dati catastali e la conseguente rettifica sia sorretta dall'interesse concreto ed attuale ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc, che si identifica proprio con l'interesse per il proprietario di un immobile ad avere una annotazione catastale corrispondente alla realtà fattuale.
Come è noto, ai sensi dell'art. 6 R.D. n. 2153 del 08.12.1938 “dev'essere domandata la voltura catastale, quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili o di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto, anche se trattasi di passaggio o divisione fra persone cointestate”.
Nel caso di specie l'inversione materiale storica dei subalterni e delle planimetrie associate , mai corretta nel tempo ha determinato il configurarsi dell'errore catastale per cui è causa, ossia l'intestazione di una particella a soggetto diverso dall'effettivo titolare del bene, con conseguente divergenza tra catasto e realtà storica.
Per ovviare a tale situazione deve pertanto procedersi all'applicazione del disposto degli artt. 16, co 1, e 17 R.D. cit.
La prima norma prevede che “per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nell'iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie”. È dunque necessario procedere alla correzione con le stesse modalità previste per le volture ordinarie.
L'art. 17 recita poi: “negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione deve essere sempre contenuta la dichiarazione che trattasi di errore che risale all'impianto del catasto;
diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà o di possesso della persona a favore della quale devesi procedere alla rettifica della intestazione catastale.”
Tale disposizione non sembra distinguere ai fini della necessità del consenso tra il caso in cui l'errore risalga all'impianto del catasto e quello in cui esso sia imputabile alle parti, e, quindi, in entrambi i casi, è necessario il consenso delle parti interessate, e solo nel secondo occorre la citazione del titolo da cui scaturisce il diritto.
È evidente la ragione per cui per procedere alla correzione occorre anche il consenso del soggetto a cui favore vi sia l'errata intestazione, potendo costui avere interesse ad opporsi alla correzione, rivendicando, ad esempio, diritti dominicali formalmente non riconosciuti.
Nella fattispecie in oggetto, l'appartamento effettivamente posseduto dalla , identificato con l'interno 7 corrispondente per Pt_1
disposizione, orientamento e distribuzione interna alla planimetria catastale n. 5875, sub 12, risulta attualmente intestato al resistente.
Quest'ultimo, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha manifestato di rivendicare alcun diritto sul bene in oggetto e di opporsi alla correzione.
Parte attrice ha allegato, per altro verso, di avere inviato una raccomandata e poi una pec chiedendo il consenso alla rettifica delle risultanze catastali e di avere anche invitato il proprio avversario a collaborare in sede di mediazione ( cfr. corrispondenza e invito alla mediazione allegati al ricorso).
Va applicato dunque l'art. 17 cit., che richiede, per la correzione, oltre alla citazione al Catasto del titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà della persona a favore della quale devesi procedere alla rettifica dell'intestazione catastale (che, nella specie, deve individuarsi anzitutto nell'atto di compravendita stipulato con atto pubblico n. 120087 REP. N. 2762 RACC. del 28.12.1972, in Notar
Dott. registrato a Palermo il 17.1.73), anche il Persona_1
necessario consenso dell'attuale eventuale ipotetico controinteressato, cioè . Controparte_1
Per l'effetto, avendo il convenuto l'obbligo di dare il consenso alla correzione dell'errore, in mancanza di adempimento, l'attrice va autorizzata a chiedere la correzione al Catasto di Palermo e successivamente a chiedere analoga rettifica alla Conservatoria dei
Registri immobiliari del comune di Palermo.
Le spese per le necessarie correzioni vanno poste in ragione del 50%
a carico di parte attrice e per il restante 50% a carico di parte convenuta.
In applicazione del principio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite che si liquidano secondo i seguenti criteri:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 3.809,00 per onorari di difesa, oltre € 545,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Le spese di ctu, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
- accoglie le domande formulate da parte attrice e per l'effetto accerta che è proprietaria dell'appartamento sito a Parte_1
Palermo, in Via Gian Filippo Ingrassia n. 21/C, all'interno di un edificio condominiale, identificato con l'interno 7 e accessibile salendo a sinistra dalla scala, corrispondente per disposizione, orientamento e distribuzione interna alla planimetria catastale n.
5875, sub 12, attualmente erroneamente intestata al resistente e autorizza la stessa a dar luogo alla correzione presso l'ufficio del
Catasto di Palermo e presso la Conservatoria dei Registri immobiliari del comune di Palermo con spese da porre in ragione del 50% a carico di entrambe le parti in lite;
condanna parte convenuta a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite che si liquidano € 3.809,00 per onorari di difesa, oltre €
545,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%; pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 06/10/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 06/10/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. VACCARO DARIO ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) Controparte_1
sono presenti l'avv. . VACCARO DARIO per Parte_1
che discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dei propri atti difensivi alla luce della ctu che ha accertato l'inversione dedotta in ricorso
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.00 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 06/10/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3766 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. VACCARO DARIO e con elezione di domicilio in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 14
90138 PALERMO, presso il difensore avv. VACCARO DARIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna l'attrice concludeva riportandosi al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'attrice, premesso di essere erede unica dei genitori ed ha Controparte_2 Controparte_3
adito il Tribunale per ottenere la rettifica dei dati catastali relativi a due appartamenti contigui siti in Palermo, in Via Gianfilippo
Ingrassia n. 21C.
A sostegno della domanda ha rappresentato la sussistenza di un errore nell'accatastamento dei beni risalente al 1972, epoca in cui i propri danti causa acquistarono l'appartamento posto al quarto piano,
a sinistra salendo la scala a destra dell'androne. Tuttavia, a causa di un'inversione reciproca delle schede catastali, l'unità effettivamente acquistata e posseduta dai propri genitori era stata intestata al vicino,
. Controparte_1
Tale errore si sarebbe perpetuato nel tempo, anche nelle successive dichiarazioni di successione, determinando per la ricorrente un danno economico, avendo ella corrisposto imposte e oneri condominiali calcolati sulla base della maggiore consistenza dell'immobile erroneamente a lei intestato (142 mq anziché 121 mq).
La ricorrente ha rilevato che, pur avendo richiesto la collaborazione del resistente per eliminare la discrasia tra lo stato di fatto e le risultanze catastali, costui era rimasto inerte.
L'attrice, alla luce di tali dati di fatto, ha chiesto in via principale l'accertamento dell'inversione catastale e la conseguente rettifica delle intestazioni, anche mediante correzione dell'atto pubblico di acquisto.
In via subordinata, ha invocato l'applicazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo di aver acquisito la proprietà dell'immobile per usucapione, avendolo posseduto in modo pacifico, continuo e ininterrotto per oltre vent'anni, sin dal 1972, dapprima per il tramite dei genitori e poi in proprio, quale unica erede.
Il convenuto, pur essendo stato regolarmente vocato a comparire, ha scelto di restare contumace.
Ciò premesso, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda appare necessario preliminarmente accertare la sussistenza del diritto di proprietà del bene oggetto di causa in capo all'attrice.
Al riguardo va sottolineato che – nelle azioni di mero accertamento della proprietà- l'attore non ha l'onere della "probatio" diabolica, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005 (Rv. 581810); Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000 (Rv. 537457)).
Tuttavia, tale minore rigore probatorio non esime dall'onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto.
Orbene nel caso di specie, l'attrice, producendo il contratto di compravendita del 28.12.1972, in Notar Dott. Persona_1
registrato a Palermo il 17.1.73 e tramite le risultanze delle dichiarazioni di successione e delle visure catastali prodotte agli atti del giudizio nonchè alla luce della relazione del proprio tecnico di parte, ha dimostrato di essere subentrata agli originari acquirenti nel diritto di proprietà del bene oggetto di causa, Controparte_3 nata a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_2
(PA) il 15.7.24, in forza di successione per causa di morte.
Ciò posto, risulta accertata, alla luce della ctu espletata nel corso del giudizio, la fondatezza della domanda.
Ed invero il CTU dopo avere esaminato la documentazione agli atti, tra cui l'atto di compravendita del 1972, le planimetrie catastali, le visure, le dichiarazioni di successione, nonché la relazione del consulente di parte attrice ed ha acquisito documentazione presso l'Edilizia privata del Comune di Palermo, ha effettuato un sopralluogo nei due appartamenti il 23 aprile 2025, alla presenza delle parti e dei rispettivi consulenti.
Dall'analisi documentale e dal sopralluogo è emersa con chiarezza una inversione materiale storica tra le planimetrie catastali e i subalterni attribuiti ai due immobili. L'appartamento effettivamente posseduto dall'attrice, identificato con l'interno 7 e accessibile salendo a sinistra dalla scala, corrisponde per disposizione, orientamento e distribuzione interna alla planimetria catastale n.
5875, sub 12, attualmente intestata al resistente. Viceversa,
l'appartamento in possesso del convenuto , interno 8, CP_1
corrisponde alla planimetria n. 5876, sub 11, intestata alla ricorrente.
Tale scambio non è mai stato corretto nel tempo, né in sede di successione né in sede catastale.
Il CTU ha rilevato che la descrizione contenuta nell'atto di compravendita del 1972 coincide inequivocabilmente con l'appartamento oggi detenuto dalla ricorrente, confermando così la fondatezza della sua pretesa. Anche la documentazione progettuale depositata presso il Comune rafforza tale ricostruzione, individuando con chiarezza i due appartamenti e la loro esatta collocazione.
Alla luce di quanto accertato, il consulente ha concluso che la situazione catastale debba essere riallineata allo stato di fatto e al titolo di proprietà, attribuendo alla sig.ra l'intestazione Pt_1
dell'unità immobiliare corrispondente alla planimetria n. 5875, sub
12.
Il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha fornito una spiegazione alternativa a quella prospettata dall'attrice e confermata dalle risultanze della ctu.
Fatta questa premessa in punto di fatto, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire dell'attrice al fine di ottenere una rettifica delle risultanze catastali relative al proprio immobile.
In particolare, l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc deve essere un interesse concreto ed attuale (esistente quantomeno al momento della decisione) al conseguimento di un'utilità non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice. Orbene, nel caso di specie, risulta evidente che l'azione promossa dall'attrice per ottenere l'accertamento dell'errata compilazione dei dati catastali e la conseguente rettifica sia sorretta dall'interesse concreto ed attuale ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc, che si identifica proprio con l'interesse per il proprietario di un immobile ad avere una annotazione catastale corrispondente alla realtà fattuale.
Come è noto, ai sensi dell'art. 6 R.D. n. 2153 del 08.12.1938 “dev'essere domandata la voltura catastale, quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili o di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto, anche se trattasi di passaggio o divisione fra persone cointestate”.
Nel caso di specie l'inversione materiale storica dei subalterni e delle planimetrie associate , mai corretta nel tempo ha determinato il configurarsi dell'errore catastale per cui è causa, ossia l'intestazione di una particella a soggetto diverso dall'effettivo titolare del bene, con conseguente divergenza tra catasto e realtà storica.
Per ovviare a tale situazione deve pertanto procedersi all'applicazione del disposto degli artt. 16, co 1, e 17 R.D. cit.
La prima norma prevede che “per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nell'iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie”. È dunque necessario procedere alla correzione con le stesse modalità previste per le volture ordinarie.
L'art. 17 recita poi: “negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione deve essere sempre contenuta la dichiarazione che trattasi di errore che risale all'impianto del catasto;
diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà o di possesso della persona a favore della quale devesi procedere alla rettifica della intestazione catastale.”
Tale disposizione non sembra distinguere ai fini della necessità del consenso tra il caso in cui l'errore risalga all'impianto del catasto e quello in cui esso sia imputabile alle parti, e, quindi, in entrambi i casi, è necessario il consenso delle parti interessate, e solo nel secondo occorre la citazione del titolo da cui scaturisce il diritto.
È evidente la ragione per cui per procedere alla correzione occorre anche il consenso del soggetto a cui favore vi sia l'errata intestazione, potendo costui avere interesse ad opporsi alla correzione, rivendicando, ad esempio, diritti dominicali formalmente non riconosciuti.
Nella fattispecie in oggetto, l'appartamento effettivamente posseduto dalla , identificato con l'interno 7 corrispondente per Pt_1
disposizione, orientamento e distribuzione interna alla planimetria catastale n. 5875, sub 12, risulta attualmente intestato al resistente.
Quest'ultimo, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha manifestato di rivendicare alcun diritto sul bene in oggetto e di opporsi alla correzione.
Parte attrice ha allegato, per altro verso, di avere inviato una raccomandata e poi una pec chiedendo il consenso alla rettifica delle risultanze catastali e di avere anche invitato il proprio avversario a collaborare in sede di mediazione ( cfr. corrispondenza e invito alla mediazione allegati al ricorso).
Va applicato dunque l'art. 17 cit., che richiede, per la correzione, oltre alla citazione al Catasto del titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà della persona a favore della quale devesi procedere alla rettifica dell'intestazione catastale (che, nella specie, deve individuarsi anzitutto nell'atto di compravendita stipulato con atto pubblico n. 120087 REP. N. 2762 RACC. del 28.12.1972, in Notar
Dott. registrato a Palermo il 17.1.73), anche il Persona_1
necessario consenso dell'attuale eventuale ipotetico controinteressato, cioè . Controparte_1
Per l'effetto, avendo il convenuto l'obbligo di dare il consenso alla correzione dell'errore, in mancanza di adempimento, l'attrice va autorizzata a chiedere la correzione al Catasto di Palermo e successivamente a chiedere analoga rettifica alla Conservatoria dei
Registri immobiliari del comune di Palermo.
Le spese per le necessarie correzioni vanno poste in ragione del 50%
a carico di parte attrice e per il restante 50% a carico di parte convenuta.
In applicazione del principio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite che si liquidano secondo i seguenti criteri:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 3.809,00 per onorari di difesa, oltre € 545,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Le spese di ctu, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
- accoglie le domande formulate da parte attrice e per l'effetto accerta che è proprietaria dell'appartamento sito a Parte_1
Palermo, in Via Gian Filippo Ingrassia n. 21/C, all'interno di un edificio condominiale, identificato con l'interno 7 e accessibile salendo a sinistra dalla scala, corrispondente per disposizione, orientamento e distribuzione interna alla planimetria catastale n.
5875, sub 12, attualmente erroneamente intestata al resistente e autorizza la stessa a dar luogo alla correzione presso l'ufficio del
Catasto di Palermo e presso la Conservatoria dei Registri immobiliari del comune di Palermo con spese da porre in ragione del 50% a carico di entrambe le parti in lite;
condanna parte convenuta a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite che si liquidano € 3.809,00 per onorari di difesa, oltre €
545,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%; pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 06/10/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.