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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/08/2025, n. 7608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7608 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 631/2021 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Vietri Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.631 /2021 R.G., avente ad oggetto: indennizzo assicurativo
TRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Duomo n. 133 presso lo studio degli Avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE- ATTRICE
CONTRO
, P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto 162 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Napolitano che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso notificato
RESISTENTE- CONVENUTA
CONCLUSIONI
L' attrice, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda introduttiva. Vinte le spese.
La società convenuta, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, depositato in data 08.01.2021, la dott.ssa evocava Parte_1
in giudizio la , in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo Controparte_1
al Giudice adito di:
“1.accertare e dichiarare che nella notte tra il 22 e 23 dicembre 2019 il muro di cinta del giardino di pertinenza dell'immobile di cui la dr.ssa è comproprietaria, posto al confine Parte_1
con il civico n. 23 del Corso Vittorio Emanuele, è crollato riversandosi nella proprietà limitrofa
a causa delle incessanti piogge abbattutesi sulla città di Napoli nel mese di dicembre 2019; 2.accertare e dichiarare che le precipitazioni atmosferiche che hanno determinato il crollo del muro di cui sopra rientrano tra i fenomeni atmosferici per i quali opera la copertura della polizza
XME Protezione n. 51940378746 del 24.10.2019 sottoscritta dalla dr.ssa con la CP_2
Controparte_3
3.accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa ad essere indennizzata per i danni Parte_1
subiti a causa del predetto crollo;
4.accertare e dichiarare l'inadempimento della in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, rispetto agli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione
XME Protezione n. 51940378746 del 24.10.2019 e al generale obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c. e per l'effetto condannarla a corrispondere alla dr.ssa l'importo € Parte_1
46.408,02, oltre iva sulla somma di € 31.023,69, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, di cui:
€ 31.023,69 oltre iva pari al costo dei lavori a farsi d'urgenza, importo comprensivo anche delle spese tecnico amministrative;
- € 8.400,00 pari ai canoni di locazione non percepiti;
- € 2.452,30 per le spese di CT liquidate dal Tribunale di Napoli nel procedimento avente RG.
n. 12908/2020;
- € 286,00 per le spese vive sostenute nel procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli avente RG. n. 12908/2020;
- € 4.246,03 per le spese legali nel procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli avente
RG. n. 12908/2020; condannare la al pagamento delle spese di lite con attribuzione Controparte_3 ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio la società che, impugnando Controparte_1
estensivamente le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente e deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, chiedeva al Tribunale adito di: 1) dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per carenza dell'oggetto assicurato;
2)in subordine, dichiarare l'esclusione dell'evento in base all'art.
3.2.1 delle CGA;
3)in ulteriore subordine, accertare e dichiarare il concorso di cause nella produzione del danno e ridurre proporzionalmente il risarcimento;
4)in ogni caso, contenere l'eventuale risarcimento nei limiti della polizza stipulata. Vinte le spese.
Istauratosi il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione, il Giudice disponeva il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo per mancata adesione della PA alla procedura di mediazione. Con ordinanza del 21 marzo 2022, disponeva poi il mutamento del rito ordinario e rinviava la causa, dapprima al 2 maggio 2022, e successivamente al
26 ottobre 2023, assegnando i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. A seguito dell'ammissione della prova testimoniale, in data 11 marzo 2024 veniva escussa la teste, la quale confermava integralmente i fatti allegati nel ricorso introduttivo. Testimone_1
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata al 06.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, si rileva che la domanda attorea è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
La dott.ssa premettendo di avere stipulato in data 24 ottobre 2019 con Parte_1 [...] la polizza assicurativa n. 51940378746 denominata “XME Protezione”, Controparte_3 comprensiva del “Modulo Protezione dell'Abitazione”, volto a garantire, tra le altre, la copertura dei danni all'immobile di cui è comproprietaria, sito in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 22, comprensivo di appartamento, cantina, terrazzo, giardino e relativo muro di ha proposto ricorso Pt_2 ex art. 702 bis c.p.c., affinchè il Tribunale di Napoli accertasse il nesso eziologico tra le precipitazioni atmosferiche e il crollo del muro di cinta del giardino, la riconducibilità dell'evento tra quelli coperti dalla polizza stipulata e per l'effetto condannasse l'Assicurazione al pagamento dell'indennizzo dovuto pari a € 46.408,02, oltre IVA, rivalutazione e interessi, così ripartiti:€ 31.023,69 (oltre IVA) per lavori di ripristino;
€ 8.400,00 per canoni di locazione non percepiti;
€ 2.452,30 per spese CT;
€
286,00 per spese vive;
€ 4.246,03 per spese legali pregiudiziali.
Nell'atto introduttivo, la IG.ra ha dedotto che: Parte_1
- a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a Napoli nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2019,crollava il muro di cinta del giardino della propria abitazione, provocando danni anche alla proprietà confinante;
- il sinistro veniva tempestivamente denunciato alla PA assicurativa resistente mediante PEC del 23.12.2019 (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo);
- in seguito a tale denuncia la PA, in data 03.01.2020, conferiva incarico alla società Global
Insurance Service S.r.l. per accertare le cause del sinistro;
- la ricorrente si avvaleva della consulenza tecnica del Geologo al fine di Persona_1 chiarire le cause del crollo. Quest'ultimo, all'esito degli accertamenti svolti sui luoghi di causa, escludeva che il crollo del muro fosse riconducibile a fenomeni di frana e/o smottamento del terreno
(cfr. docc. 7–9 allegati al ricorso); - in data 13.02.2020, la PA rigettava la richiesta di indennizzo, affermando – in via del tutto apodittica – che il crollo fosse, invece, da attribuirsi a smottamenti e/o franamenti del terreno, escludendo qualsivoglia nesso causale con le precipitazioni eccezionali verificatesi nel Comune di
Napoli (cfr. doc. 10);
- in considerazione del rifiuto dell'indennizzo e al fine di accertare le cause del crollo, l'istante proponeva ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di
Napoli;
- costituitasi nel procedimento di ATP ( proc. N. 12908/2020 R.G.), Controparte_3 eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Nella medesima sede, il consulente tecnico di parte, P.I. , incaricato dalla PA affermava che il crollo lamentato era Persona_2
riconducibile allo stato di degrado manutentivo e alla vetustà strutturale del manufatto murario, escludendo la riconducibilità dell'evento a fenomeni atmosferici di natura eccezionale. In ogni caso, si evidenziava come l'evento rientrasse tra quelli espressamente esclusi dalla copertura assicurativa, trattandosi di cedimenti, smottamenti e franamenti;
- con ordinanza del 4 agosto 2020, il Tribunale di Napoli conferiva l'incarico al CT, Ing. Per_3
al fine di accertare le cause del crollo, di verificare se l'evento rientrasse tra quelli coperti
[...]
dalla polizza e di stimare i costi di ripristino;
-con riguardo al quesito: “Dica, in particolare, se il crollo sia riconducibile allo smottamento/franamento del terreno (versione della resistente) o alle precipitazioni atmosferiche verificatesi nei giorni precedenti al crollo (versione ricorrente) o ancora ad altra causa, nella perizia”, il CT accertava che:“il crollo è avvenuto a causa delle piogge con relativa spinta dell'acqua piovana la cui intensità era tale da non poter essere assorbita dal terreno e quindi da esercitare una pressione verso il paramento murario, il tutto però anche in funzione dell'accertata vulnerabilità dello stesso muro come visibile dalla doc. agli atti che dal riscontro in sito” (cfr. doc. 25, pag. 13 dell'elaborato peritale). In particolare, a pag. 26 della relazione, il consulente precisava che il crollo era stato determinato in parte dalle intense precipitazioni meteoriche (50%) che avevano determinato un accumulo d'acqua nel terreno, ed in parte (50%) dalla debolezza strutturale del muro che a seguito della pressione dell'acqua era crollato;
- nonostante tali risultanze peritali, aveva ribadito che la polizza Controparte_3 non era operativa .
Sulla base di tale premesse, la dott.ssa formulava le conclusioni come sopra Pt_1 riportate.
Ciò posto, va accertato se la fattispecie dedotta in lite fosse contemplata nella polizza assicurativa “XME Protezione”. Tale polizza prevede espressamente la copertura dei danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato a seguito di eventi atmosferici, tra cui le piogge intense. In particolare, l'art.
2.2.1 delle Condizioni relative al modulo proprietario dell'abitazione polizza rubricato” Fenomeni atmosferici” ( doc. n. 3d, pag. 8/33 allegato al ricorso) prevede che “ La PA indennizza , entro la Somma assicurata e nei limiti indicati in Polizza o nell'Appendice contrattuale , i danni materiali e diretti al Contenuto, causati dai seguenti eventi: Fenomeni atmosferici. Fenomeni atmosferici determinati dall'azione diretta e immediata di: vento , anche sotto forma di tempesta , bufera , uragano;
….. precipitazioni atmosferiche. Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi assicurati e non, posti nelle vicinanze.”.
Come accertato dal CT, Ing. mediante consultazione degli archivi Persona_3
meteorologici del portale METEO.IT, (doc. 4 all. ricorso) è emerso che, nei giorni antecedenti al crollo del muro — verificatosi nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2019 — la città di Napoli è stata interessata da ripetute precipitazioni atmosferiche. In particolare, si è registrata pioggia nei giorni 5,
6, 7, 12, 13, nonché ininterrottamente dal 19 al 23 dicembre 2019 (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale;
cfr. altresì avvisi regionali di allerta meteo nn. 66, 67, 68 e 69 diramati dalla Giunta Regionale della
Campania nel mese di dicembre 2019). Si evidenzia, inoltre, che nelle giornate del 13 e del 19 dicembre si sono verificati anche fenomeni temporaleschi.
Il CT ha, poi, accertato che il crollo del muro è stato determinato dalle piogge abbondanti e persistenti che hanno saturato il terreno e provocato una spinta idrostatica anomala sul muro, già strutturalmente debole. L'ing. ha dunque riconosciuto un concursus causarum e attribuito Per_3 alle condizioni del muro un'incidenza pari al 50% nella causazione del crollo, giustificando una riduzione proporzionale del risarcimento eventualmente riconosciuto. Tale accertamento, supportato anche dalla consulenza tecnica di parte attrice ( Cfr. relazione del 31.01.2020 del Geol. Per_4
doc. n.7 all. ricorso) è puntuale, logicamente motivato e immune da vizi metodologici, e
[...]
pertanto viene integralmente condivisa da questo Giudice.
Al riguardo la teste, IG.ra sorella dell'attrice, escussa all'udienza Testimone_1 dell'11.03.2024 ha confermato che nella notte tra il 22 e 23 dicembre del 2019, in occasione delle festività natalizie, si trovava a casa di sua sorella, allorquando intorno alle 5,30 -5,45 del 23 dicembre, sentiva un boato che inizialmente aveva attribuito ad un tuono , dato il maltempo ( pioggia intensa e vento forte). Con la luce del giorno, poi, constatava dalla finestra che era crollato il muro che fungeva da divisorio tra le due proprietà. A seguito del crollo, i mattoni di tufo del muro erano finiti nel giardino del civico 23 di Corso Vittorio Emanuele. Ciò posto, va disattesa l'eccezione sollevata dalla società convenuta relativa all'asserita inoperatività della polizza, ritenendo che la causa del crollo fosse da imputarsi a smottamento/franamento del terreno e non alle piogge, come invece sostenuto dall'attrice.
Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dalla PA assicuratrice, secondo cui il manufatto oggetto di crollo dovrebbe qualificarsi come muro di contenimento, e non come muro di cinta ai sensi dell'art. 878 c.c., con conseguente esclusione dello stesso dalla nozione di “fabbricato” rilevante ai fini della copertura assicurativa.
Invero, la definizione contrattuale di “fabbricato”, come risultante dal Glossario allegato alla nota informativa della polizza (cfr. doc. 3), include espressamente, tra gli elementi accessori ivi compresi, anche “le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate”. Diversamente da quanto asserito dalla PA si ritiene che il manufatto in oggetto sia qualificabile come muro di cinta, e come tale deve ritenersi incluso nel perimetro della copertura assicurativa prevista per il
“fabbricato”, trattandosi di opera accessoria ad esso funzionalmente e strutturalmente connessa. Del resto, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta in atti (cfr. doc. 18 allegato al ricorso), la cui aderenza allo stato dei luoghi successivamente al verificarsi del danno è stata confermata anche in sede testimoniale, il predetto manufatto risulta stabilmente ancorato al suolo ed esplica una chiara funzione di recinzione del fabbricato, conforme dunque alla tipica funzione del muro di cinta ex art. 878 c.c.
Risulta priva di pregio anche l'eccezione relativa al mancato pagamento del premio assicurativo: la PA non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'inefficacia della polizza ex art. 1901 c.c., e la polizza risulta operativa nel periodo in cui si è verificato il sinistro.
Deve invece essere accolta l'eccezione sollevata dalla PA in merito al concorso di cause nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra le precipitazioni atmosferiche — evento coperto dalla polizza — e le criticità strutturali e manutentive del muro di cinta, riconducibili a vetustà, fattori che sono esclusi dalla copertura assicurativa, con conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo spettante.
Quanto ai lavori necessari per la ricostruzione del muro, il CT ha offerto un computo metrico idoneo ad individuare e quantificare le lavorazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, voci estrapolate dal vigente prezziario della Regione Campania concernenti le tariffe dei lavori pubblici. All'esito della verifica , il consulente ha determinato l'importo dei lavori in 24.023,69 oltre IVA, nonché la somma di € 7.000,00, oltre IVA per le spese tecnico amministrative così ripartite: P.C, ( € 1300 ), relazione paesaggistica semplificata ( € 800), relazione geologica (€ 1500 ), pratiche ufficio genio civile - calcolo strutturale e collaudo ( € 1500), Direttore dei lavori (€ 1200), marche di bollo ( € 700). La documentazione prodotta dall'attrice (bonifici bancari, fatture e corrispondenza con l'Agenzia delle Entrate) comprova, poi, l'effettivo sostenimento di spese pari a € 31.023,69 oltre
IVA, al netto della cessione del credito fiscale del 50% in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori
( doc.
4- fattura n. 35 del 04.10.2021 e bonifico;
doc. n.
5- fattura n. 43 del 5.11.2021 e bonifico;
doc.
6-fattura n. 3 del 14.01.2022 con bonifico -all. note del 14.03.22) nonchè ulteriori spese documentate per € 6.984,33, tra cui: spese di ATP (€ 2.452,30) assistenza legale nella procedura di
ATP (€ 4.246,03), spese vive documentate (€ 286,00).
Riguardo al quantum debeatur la PA ha contestato in toto le richieste economiche attoree, ritenendole spropositate e prive di adeguato supporto probatorio. Ha contestato altresì, la
CT nella parte in cui prevedeva un aumento delle caratteristiche strutturali del muro da ricostruire, trasformando un semplice indennizzo in un illecito arricchimento per l'assicurata. E ciò in quanto il consulente di parte resistente, P.I. , nelle osservazione formulate alla bozza di relazione Persona_2
di CT ( doc. n.2 , all. comparsa di costituzione ) ha ritenuto che le spese indicate dal CT debbano essere abbattute almeno del 70% per un importo di danno pari ad € 5.207,107, oltre spese tecniche da valutarsi. Infine, la PA ha evidenziato che l'eventuale condanna deve essere contenuta nei limiti di polizza, tenuto conto di massimali, scoperti e franchigie (franchigia di € 500,00 per sinistro).
Tuttavia, le osservazioni critiche del CT di parte convenuta appaiono generiche, prive di supporto tecnico idoneo a scalfire quanto accertato nel suo elaborato dal CT , il quale ha ben distinto tra opere di ripristino e miglioramenti.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ridurre la stima a titolo di indebito arricchimento.
Alla luce delle risultanze contenute nella relazione tecnica redatta dal CT, dalla quale emerge che il crollo del muro è riconducibile in pari misura (50%) sia ad un evento atmosferico – fattore incluso nella copertura assicurativa – sia alla vetustà del manufatto – circostanza esclusa dalla predetta copertura, si ritiene che il danno subito dalla IG.ra debba essere Parte_1 riconosciuto nella misura del 50% dell'importo complessivo effettivamente sostenuto dall'istante per il ripristino dello stato dei luoghi e dalla stessa documentato, al netto della franchigia contrattuale prevista pari ad € 500,00.
Quindi, l'indennizzo per il ripristino del muro è pari ad €.15.011,85 (€ 31.023,69:2- € 500), oltre IVA.
Si rileva che l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, in quanto volto a reintegrare la perdita subita dal patrimonio dell'assicurato a seguito del sinistro, assume natura di debito di valore. Ne consegue che l'importo dovuto è soggetto a rivalutazione automatica per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e quella della sua effettiva liquidazione, indipendentemente dall'inadempimento o dal ritardo imputabile all'assicuratore.(Cfr. Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2023, n. 16229).
La giurisprudenza di legittimità con orientamento unanime ha, inoltre, statuito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass.
Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492; Cass. n. 1690 del 2000). Con l'ordinanza n. 13154, pubblicata il 18 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla regolamentazione delle spese nel giudizio di ATP ante causam. Nell'ordinanza citata gli hanno precisato che i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le Parte_3
prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non quali componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione.
Quanto al danno emergente da mancato godimento dell'immobile, l'attrice ha, poi, provato mediante produzione del contratto di locazione del 18 ottobre 2019, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, di avere concesso in godimento il giardino oggetto del sinistro alla società
per un canone mensile pari a € 700,00. La documentazione prodotta attesta, Parte_4
altresì, la sospensione del rapporto contrattuale in seguito al crollo del muro per cui è causa, con perdita dei canoni per un periodo stimabile in almeno 12 mesi, per un ammontare complessivo di €
8.400. E' dunque riconoscibile un danno pari ad € 4200 ridotto al 50%. Tale voce di danno deve, pertanto, essere riconosciuta quale danno da mancato utilizzo del bene assicurato, in quanto conseguenza diretta e immediata dell'evento dannoso (crollo) riconducibile a causa coperta dalla polizza assicurativa, quale l'evento atmosferico. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la compressione o la limitazione del diritto di proprietà, che siano causate da fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa
(lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio, in ordine alla sussistenza e quantificazione del quale resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici. In tal caso il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (vedasi Cass. civ., Sez. II, 17 dicembre 2019 in precedenza, cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 1988, n. 4779; recentemente, Cass. civ., Sez. II, 4 febbraio 2021, n.2623).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la società convenuta deve essere condannata a versare alla IG.ra le seguenti somme: Parte_1
€ 15.011,85 (€ 31.023,69:2- € 500), oltre IVA ed oltre interessi e valutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, per il costo dei lavori d i r i p r i s t i n o d e l m u r o effettivamente sostenuto, importo comprensivo anche delle spese tecnico- amministrative;
€ 1226,15 (€ 2.452,30:2) per le spese di CT liquidate dal Tribunale di Napoli nel procedimento avente RG. n. 12908/2020;
€ 143,00 (€ 286,00;2) per le spese vive sostenute nel procedimento incardinato dinanzi al
Tribunale di Napoli avente RG. n. 12908/2020;
€ 2.123,00 (4.246,03:2) per le spese legali nel procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli avente RG. n. 12908/2020;
€ 4.200,00 (€ 8.400,00:2) pari ai canoni di locazione non percepiti.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione agli Avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introduttiva, così provvede:
1. accerta e dichiara che il crollo del muro di cinta del giardino di pertinenza dell'immobile di cui la IG.ra è comproprietaria, è riconducibile in pari misura (50%) sia Parte_1
ad un evento atmosferico – fattore incluso nella copertura assicurativa – sia alla vetustà del manufatto – circostanza esclusa dalla predetta copertura;
2. conseguentemente, dichiara che l'indennizzo complessivamente dovuto dalla PA assicurativa all'attrice, sia proporzionalmente ridotto nella Controparte_3
misura del 50%;
3. per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., a corrispondere all'attrice, la somma di € 15.011,85(oltre IVA), oltre Parte_1 interessi e valutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, a titolo di indennizzo per i costi effettivamente sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché le spese connesse al procedimento di ATP (RG. n. 12908/2020) come di seguito ripartite: € 1226,15 per le spese di CT, € 143,00, per esborsi, € 2.123,00 per spese legali;
4. condanna, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Parte_1
€ 4.200, pari al 50% dei canoni di locazione non percepiti, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
5. rigetta ogni diversa o ulteriore domanda proposta dalla parte convenuta;
6. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_3 rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in
€ 5.077,00, oltre esborsi pari ad €. 259,00 ed oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore, dichiaratisi antistatari.
Napoli,04.08.2025 Il Gop
Dott.ssa Lucia Vietri
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Vietri Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.631 /2021 R.G., avente ad oggetto: indennizzo assicurativo
TRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Duomo n. 133 presso lo studio degli Avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE- ATTRICE
CONTRO
, P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto 162 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Napolitano che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso notificato
RESISTENTE- CONVENUTA
CONCLUSIONI
L' attrice, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda introduttiva. Vinte le spese.
La società convenuta, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, depositato in data 08.01.2021, la dott.ssa evocava Parte_1
in giudizio la , in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo Controparte_1
al Giudice adito di:
“1.accertare e dichiarare che nella notte tra il 22 e 23 dicembre 2019 il muro di cinta del giardino di pertinenza dell'immobile di cui la dr.ssa è comproprietaria, posto al confine Parte_1
con il civico n. 23 del Corso Vittorio Emanuele, è crollato riversandosi nella proprietà limitrofa
a causa delle incessanti piogge abbattutesi sulla città di Napoli nel mese di dicembre 2019; 2.accertare e dichiarare che le precipitazioni atmosferiche che hanno determinato il crollo del muro di cui sopra rientrano tra i fenomeni atmosferici per i quali opera la copertura della polizza
XME Protezione n. 51940378746 del 24.10.2019 sottoscritta dalla dr.ssa con la CP_2
Controparte_3
3.accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa ad essere indennizzata per i danni Parte_1
subiti a causa del predetto crollo;
4.accertare e dichiarare l'inadempimento della in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, rispetto agli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione
XME Protezione n. 51940378746 del 24.10.2019 e al generale obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c. e per l'effetto condannarla a corrispondere alla dr.ssa l'importo € Parte_1
46.408,02, oltre iva sulla somma di € 31.023,69, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, di cui:
€ 31.023,69 oltre iva pari al costo dei lavori a farsi d'urgenza, importo comprensivo anche delle spese tecnico amministrative;
- € 8.400,00 pari ai canoni di locazione non percepiti;
- € 2.452,30 per le spese di CT liquidate dal Tribunale di Napoli nel procedimento avente RG.
n. 12908/2020;
- € 286,00 per le spese vive sostenute nel procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli avente RG. n. 12908/2020;
- € 4.246,03 per le spese legali nel procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli avente
RG. n. 12908/2020; condannare la al pagamento delle spese di lite con attribuzione Controparte_3 ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio la società che, impugnando Controparte_1
estensivamente le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente e deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, chiedeva al Tribunale adito di: 1) dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per carenza dell'oggetto assicurato;
2)in subordine, dichiarare l'esclusione dell'evento in base all'art.
3.2.1 delle CGA;
3)in ulteriore subordine, accertare e dichiarare il concorso di cause nella produzione del danno e ridurre proporzionalmente il risarcimento;
4)in ogni caso, contenere l'eventuale risarcimento nei limiti della polizza stipulata. Vinte le spese.
Istauratosi il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione, il Giudice disponeva il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo per mancata adesione della PA alla procedura di mediazione. Con ordinanza del 21 marzo 2022, disponeva poi il mutamento del rito ordinario e rinviava la causa, dapprima al 2 maggio 2022, e successivamente al
26 ottobre 2023, assegnando i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. A seguito dell'ammissione della prova testimoniale, in data 11 marzo 2024 veniva escussa la teste, la quale confermava integralmente i fatti allegati nel ricorso introduttivo. Testimone_1
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata al 06.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, si rileva che la domanda attorea è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
La dott.ssa premettendo di avere stipulato in data 24 ottobre 2019 con Parte_1 [...] la polizza assicurativa n. 51940378746 denominata “XME Protezione”, Controparte_3 comprensiva del “Modulo Protezione dell'Abitazione”, volto a garantire, tra le altre, la copertura dei danni all'immobile di cui è comproprietaria, sito in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 22, comprensivo di appartamento, cantina, terrazzo, giardino e relativo muro di ha proposto ricorso Pt_2 ex art. 702 bis c.p.c., affinchè il Tribunale di Napoli accertasse il nesso eziologico tra le precipitazioni atmosferiche e il crollo del muro di cinta del giardino, la riconducibilità dell'evento tra quelli coperti dalla polizza stipulata e per l'effetto condannasse l'Assicurazione al pagamento dell'indennizzo dovuto pari a € 46.408,02, oltre IVA, rivalutazione e interessi, così ripartiti:€ 31.023,69 (oltre IVA) per lavori di ripristino;
€ 8.400,00 per canoni di locazione non percepiti;
€ 2.452,30 per spese CT;
€
286,00 per spese vive;
€ 4.246,03 per spese legali pregiudiziali.
Nell'atto introduttivo, la IG.ra ha dedotto che: Parte_1
- a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a Napoli nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2019,crollava il muro di cinta del giardino della propria abitazione, provocando danni anche alla proprietà confinante;
- il sinistro veniva tempestivamente denunciato alla PA assicurativa resistente mediante PEC del 23.12.2019 (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo);
- in seguito a tale denuncia la PA, in data 03.01.2020, conferiva incarico alla società Global
Insurance Service S.r.l. per accertare le cause del sinistro;
- la ricorrente si avvaleva della consulenza tecnica del Geologo al fine di Persona_1 chiarire le cause del crollo. Quest'ultimo, all'esito degli accertamenti svolti sui luoghi di causa, escludeva che il crollo del muro fosse riconducibile a fenomeni di frana e/o smottamento del terreno
(cfr. docc. 7–9 allegati al ricorso); - in data 13.02.2020, la PA rigettava la richiesta di indennizzo, affermando – in via del tutto apodittica – che il crollo fosse, invece, da attribuirsi a smottamenti e/o franamenti del terreno, escludendo qualsivoglia nesso causale con le precipitazioni eccezionali verificatesi nel Comune di
Napoli (cfr. doc. 10);
- in considerazione del rifiuto dell'indennizzo e al fine di accertare le cause del crollo, l'istante proponeva ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di
Napoli;
- costituitasi nel procedimento di ATP ( proc. N. 12908/2020 R.G.), Controparte_3 eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Nella medesima sede, il consulente tecnico di parte, P.I. , incaricato dalla PA affermava che il crollo lamentato era Persona_2
riconducibile allo stato di degrado manutentivo e alla vetustà strutturale del manufatto murario, escludendo la riconducibilità dell'evento a fenomeni atmosferici di natura eccezionale. In ogni caso, si evidenziava come l'evento rientrasse tra quelli espressamente esclusi dalla copertura assicurativa, trattandosi di cedimenti, smottamenti e franamenti;
- con ordinanza del 4 agosto 2020, il Tribunale di Napoli conferiva l'incarico al CT, Ing. Per_3
al fine di accertare le cause del crollo, di verificare se l'evento rientrasse tra quelli coperti
[...]
dalla polizza e di stimare i costi di ripristino;
-con riguardo al quesito: “Dica, in particolare, se il crollo sia riconducibile allo smottamento/franamento del terreno (versione della resistente) o alle precipitazioni atmosferiche verificatesi nei giorni precedenti al crollo (versione ricorrente) o ancora ad altra causa, nella perizia”, il CT accertava che:“il crollo è avvenuto a causa delle piogge con relativa spinta dell'acqua piovana la cui intensità era tale da non poter essere assorbita dal terreno e quindi da esercitare una pressione verso il paramento murario, il tutto però anche in funzione dell'accertata vulnerabilità dello stesso muro come visibile dalla doc. agli atti che dal riscontro in sito” (cfr. doc. 25, pag. 13 dell'elaborato peritale). In particolare, a pag. 26 della relazione, il consulente precisava che il crollo era stato determinato in parte dalle intense precipitazioni meteoriche (50%) che avevano determinato un accumulo d'acqua nel terreno, ed in parte (50%) dalla debolezza strutturale del muro che a seguito della pressione dell'acqua era crollato;
- nonostante tali risultanze peritali, aveva ribadito che la polizza Controparte_3 non era operativa .
Sulla base di tale premesse, la dott.ssa formulava le conclusioni come sopra Pt_1 riportate.
Ciò posto, va accertato se la fattispecie dedotta in lite fosse contemplata nella polizza assicurativa “XME Protezione”. Tale polizza prevede espressamente la copertura dei danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato a seguito di eventi atmosferici, tra cui le piogge intense. In particolare, l'art.
2.2.1 delle Condizioni relative al modulo proprietario dell'abitazione polizza rubricato” Fenomeni atmosferici” ( doc. n. 3d, pag. 8/33 allegato al ricorso) prevede che “ La PA indennizza , entro la Somma assicurata e nei limiti indicati in Polizza o nell'Appendice contrattuale , i danni materiali e diretti al Contenuto, causati dai seguenti eventi: Fenomeni atmosferici. Fenomeni atmosferici determinati dall'azione diretta e immediata di: vento , anche sotto forma di tempesta , bufera , uragano;
….. precipitazioni atmosferiche. Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi assicurati e non, posti nelle vicinanze.”.
Come accertato dal CT, Ing. mediante consultazione degli archivi Persona_3
meteorologici del portale METEO.IT, (doc. 4 all. ricorso) è emerso che, nei giorni antecedenti al crollo del muro — verificatosi nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2019 — la città di Napoli è stata interessata da ripetute precipitazioni atmosferiche. In particolare, si è registrata pioggia nei giorni 5,
6, 7, 12, 13, nonché ininterrottamente dal 19 al 23 dicembre 2019 (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale;
cfr. altresì avvisi regionali di allerta meteo nn. 66, 67, 68 e 69 diramati dalla Giunta Regionale della
Campania nel mese di dicembre 2019). Si evidenzia, inoltre, che nelle giornate del 13 e del 19 dicembre si sono verificati anche fenomeni temporaleschi.
Il CT ha, poi, accertato che il crollo del muro è stato determinato dalle piogge abbondanti e persistenti che hanno saturato il terreno e provocato una spinta idrostatica anomala sul muro, già strutturalmente debole. L'ing. ha dunque riconosciuto un concursus causarum e attribuito Per_3 alle condizioni del muro un'incidenza pari al 50% nella causazione del crollo, giustificando una riduzione proporzionale del risarcimento eventualmente riconosciuto. Tale accertamento, supportato anche dalla consulenza tecnica di parte attrice ( Cfr. relazione del 31.01.2020 del Geol. Per_4
doc. n.7 all. ricorso) è puntuale, logicamente motivato e immune da vizi metodologici, e
[...]
pertanto viene integralmente condivisa da questo Giudice.
Al riguardo la teste, IG.ra sorella dell'attrice, escussa all'udienza Testimone_1 dell'11.03.2024 ha confermato che nella notte tra il 22 e 23 dicembre del 2019, in occasione delle festività natalizie, si trovava a casa di sua sorella, allorquando intorno alle 5,30 -5,45 del 23 dicembre, sentiva un boato che inizialmente aveva attribuito ad un tuono , dato il maltempo ( pioggia intensa e vento forte). Con la luce del giorno, poi, constatava dalla finestra che era crollato il muro che fungeva da divisorio tra le due proprietà. A seguito del crollo, i mattoni di tufo del muro erano finiti nel giardino del civico 23 di Corso Vittorio Emanuele. Ciò posto, va disattesa l'eccezione sollevata dalla società convenuta relativa all'asserita inoperatività della polizza, ritenendo che la causa del crollo fosse da imputarsi a smottamento/franamento del terreno e non alle piogge, come invece sostenuto dall'attrice.
Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dalla PA assicuratrice, secondo cui il manufatto oggetto di crollo dovrebbe qualificarsi come muro di contenimento, e non come muro di cinta ai sensi dell'art. 878 c.c., con conseguente esclusione dello stesso dalla nozione di “fabbricato” rilevante ai fini della copertura assicurativa.
Invero, la definizione contrattuale di “fabbricato”, come risultante dal Glossario allegato alla nota informativa della polizza (cfr. doc. 3), include espressamente, tra gli elementi accessori ivi compresi, anche “le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate”. Diversamente da quanto asserito dalla PA si ritiene che il manufatto in oggetto sia qualificabile come muro di cinta, e come tale deve ritenersi incluso nel perimetro della copertura assicurativa prevista per il
“fabbricato”, trattandosi di opera accessoria ad esso funzionalmente e strutturalmente connessa. Del resto, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta in atti (cfr. doc. 18 allegato al ricorso), la cui aderenza allo stato dei luoghi successivamente al verificarsi del danno è stata confermata anche in sede testimoniale, il predetto manufatto risulta stabilmente ancorato al suolo ed esplica una chiara funzione di recinzione del fabbricato, conforme dunque alla tipica funzione del muro di cinta ex art. 878 c.c.
Risulta priva di pregio anche l'eccezione relativa al mancato pagamento del premio assicurativo: la PA non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'inefficacia della polizza ex art. 1901 c.c., e la polizza risulta operativa nel periodo in cui si è verificato il sinistro.
Deve invece essere accolta l'eccezione sollevata dalla PA in merito al concorso di cause nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra le precipitazioni atmosferiche — evento coperto dalla polizza — e le criticità strutturali e manutentive del muro di cinta, riconducibili a vetustà, fattori che sono esclusi dalla copertura assicurativa, con conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo spettante.
Quanto ai lavori necessari per la ricostruzione del muro, il CT ha offerto un computo metrico idoneo ad individuare e quantificare le lavorazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, voci estrapolate dal vigente prezziario della Regione Campania concernenti le tariffe dei lavori pubblici. All'esito della verifica , il consulente ha determinato l'importo dei lavori in 24.023,69 oltre IVA, nonché la somma di € 7.000,00, oltre IVA per le spese tecnico amministrative così ripartite: P.C, ( € 1300 ), relazione paesaggistica semplificata ( € 800), relazione geologica (€ 1500 ), pratiche ufficio genio civile - calcolo strutturale e collaudo ( € 1500), Direttore dei lavori (€ 1200), marche di bollo ( € 700). La documentazione prodotta dall'attrice (bonifici bancari, fatture e corrispondenza con l'Agenzia delle Entrate) comprova, poi, l'effettivo sostenimento di spese pari a € 31.023,69 oltre
IVA, al netto della cessione del credito fiscale del 50% in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori
( doc.
4- fattura n. 35 del 04.10.2021 e bonifico;
doc. n.
5- fattura n. 43 del 5.11.2021 e bonifico;
doc.
6-fattura n. 3 del 14.01.2022 con bonifico -all. note del 14.03.22) nonchè ulteriori spese documentate per € 6.984,33, tra cui: spese di ATP (€ 2.452,30) assistenza legale nella procedura di
ATP (€ 4.246,03), spese vive documentate (€ 286,00).
Riguardo al quantum debeatur la PA ha contestato in toto le richieste economiche attoree, ritenendole spropositate e prive di adeguato supporto probatorio. Ha contestato altresì, la
CT nella parte in cui prevedeva un aumento delle caratteristiche strutturali del muro da ricostruire, trasformando un semplice indennizzo in un illecito arricchimento per l'assicurata. E ciò in quanto il consulente di parte resistente, P.I. , nelle osservazione formulate alla bozza di relazione Persona_2
di CT ( doc. n.2 , all. comparsa di costituzione ) ha ritenuto che le spese indicate dal CT debbano essere abbattute almeno del 70% per un importo di danno pari ad € 5.207,107, oltre spese tecniche da valutarsi. Infine, la PA ha evidenziato che l'eventuale condanna deve essere contenuta nei limiti di polizza, tenuto conto di massimali, scoperti e franchigie (franchigia di € 500,00 per sinistro).
Tuttavia, le osservazioni critiche del CT di parte convenuta appaiono generiche, prive di supporto tecnico idoneo a scalfire quanto accertato nel suo elaborato dal CT , il quale ha ben distinto tra opere di ripristino e miglioramenti.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ridurre la stima a titolo di indebito arricchimento.
Alla luce delle risultanze contenute nella relazione tecnica redatta dal CT, dalla quale emerge che il crollo del muro è riconducibile in pari misura (50%) sia ad un evento atmosferico – fattore incluso nella copertura assicurativa – sia alla vetustà del manufatto – circostanza esclusa dalla predetta copertura, si ritiene che il danno subito dalla IG.ra debba essere Parte_1 riconosciuto nella misura del 50% dell'importo complessivo effettivamente sostenuto dall'istante per il ripristino dello stato dei luoghi e dalla stessa documentato, al netto della franchigia contrattuale prevista pari ad € 500,00.
Quindi, l'indennizzo per il ripristino del muro è pari ad €.15.011,85 (€ 31.023,69:2- € 500), oltre IVA.
Si rileva che l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, in quanto volto a reintegrare la perdita subita dal patrimonio dell'assicurato a seguito del sinistro, assume natura di debito di valore. Ne consegue che l'importo dovuto è soggetto a rivalutazione automatica per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e quella della sua effettiva liquidazione, indipendentemente dall'inadempimento o dal ritardo imputabile all'assicuratore.(Cfr. Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2023, n. 16229).
La giurisprudenza di legittimità con orientamento unanime ha, inoltre, statuito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass.
Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492; Cass. n. 1690 del 2000). Con l'ordinanza n. 13154, pubblicata il 18 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla regolamentazione delle spese nel giudizio di ATP ante causam. Nell'ordinanza citata gli hanno precisato che i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le Parte_3
prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non quali componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione.
Quanto al danno emergente da mancato godimento dell'immobile, l'attrice ha, poi, provato mediante produzione del contratto di locazione del 18 ottobre 2019, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, di avere concesso in godimento il giardino oggetto del sinistro alla società
per un canone mensile pari a € 700,00. La documentazione prodotta attesta, Parte_4
altresì, la sospensione del rapporto contrattuale in seguito al crollo del muro per cui è causa, con perdita dei canoni per un periodo stimabile in almeno 12 mesi, per un ammontare complessivo di €
8.400. E' dunque riconoscibile un danno pari ad € 4200 ridotto al 50%. Tale voce di danno deve, pertanto, essere riconosciuta quale danno da mancato utilizzo del bene assicurato, in quanto conseguenza diretta e immediata dell'evento dannoso (crollo) riconducibile a causa coperta dalla polizza assicurativa, quale l'evento atmosferico. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la compressione o la limitazione del diritto di proprietà, che siano causate da fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa
(lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio, in ordine alla sussistenza e quantificazione del quale resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici. In tal caso il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (vedasi Cass. civ., Sez. II, 17 dicembre 2019 in precedenza, cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 1988, n. 4779; recentemente, Cass. civ., Sez. II, 4 febbraio 2021, n.2623).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la società convenuta deve essere condannata a versare alla IG.ra le seguenti somme: Parte_1
€ 15.011,85 (€ 31.023,69:2- € 500), oltre IVA ed oltre interessi e valutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, per il costo dei lavori d i r i p r i s t i n o d e l m u r o effettivamente sostenuto, importo comprensivo anche delle spese tecnico- amministrative;
€ 1226,15 (€ 2.452,30:2) per le spese di CT liquidate dal Tribunale di Napoli nel procedimento avente RG. n. 12908/2020;
€ 143,00 (€ 286,00;2) per le spese vive sostenute nel procedimento incardinato dinanzi al
Tribunale di Napoli avente RG. n. 12908/2020;
€ 2.123,00 (4.246,03:2) per le spese legali nel procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli avente RG. n. 12908/2020;
€ 4.200,00 (€ 8.400,00:2) pari ai canoni di locazione non percepiti.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione agli Avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introduttiva, così provvede:
1. accerta e dichiara che il crollo del muro di cinta del giardino di pertinenza dell'immobile di cui la IG.ra è comproprietaria, è riconducibile in pari misura (50%) sia Parte_1
ad un evento atmosferico – fattore incluso nella copertura assicurativa – sia alla vetustà del manufatto – circostanza esclusa dalla predetta copertura;
2. conseguentemente, dichiara che l'indennizzo complessivamente dovuto dalla PA assicurativa all'attrice, sia proporzionalmente ridotto nella Controparte_3
misura del 50%;
3. per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., a corrispondere all'attrice, la somma di € 15.011,85(oltre IVA), oltre Parte_1 interessi e valutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, a titolo di indennizzo per i costi effettivamente sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché le spese connesse al procedimento di ATP (RG. n. 12908/2020) come di seguito ripartite: € 1226,15 per le spese di CT, € 143,00, per esborsi, € 2.123,00 per spese legali;
4. condanna, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Parte_1
€ 4.200, pari al 50% dei canoni di locazione non percepiti, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
5. rigetta ogni diversa o ulteriore domanda proposta dalla parte convenuta;
6. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_3 rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in
€ 5.077,00, oltre esborsi pari ad €. 259,00 ed oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Ernesto De Maria e Luca Migliore, dichiaratisi antistatari.
Napoli,04.08.2025 Il Gop
Dott.ssa Lucia Vietri