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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
2688/2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 05/11/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. PAPA BENIAMINO, mentre per parte convenuta l'avv. DOMENICO FEBBO. Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2688 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentate e difese, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. Beniamino Papa
-attrici -
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Domenico Febbo e Claudia D'Alessio
- convenuta-
OGGETTO: rimborso buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.11.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data.
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio deducendo di Parte_2 Controparte_1 aver sottoscritto, presso l'Ufficio Postale di Mignano Montelungo, n. 7 buoni fruttiferi postali in data 25.7.2001, 1.8.2001, 27.8.2001,
7.9.2001, 9.10.2001 e 15.10.2001, del valore di euro 2500,00 ciascuno;
che i buoni postali in questione non riportavano né la serie né il termine di scadenza;
che all'atto della sottoscrizione non veniva consegnato loro il;
che al momento del rimborso dei buoni Parte_3 suddetti, nel mese di gennaio 2020, l'Ufficio postale rifiutava il rimborso per intervenuta prescrizione;
che non aveva Controparte_1 adempiuto agli obblighi informativi stabiliti dal d.m. 19.12.2000 e imposti dai principi di buona fede e correttezza.
Alla luce delle suddette deduzioni, le attrici chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni diversa eccezione, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE la violazione della parte convenuta delle regole di correttezza, buona fede, informativa, diligenza per tutte le motivazioni indicate in premessa e per
l'effetto CONDANNARE al rimborso in favore delle Controparte_1 attrici dei dei sette buoni postali fruttiferi in contestazione, per un valore totale di € 17.500,00 con gli interessi concordati al momento della sottoscrizione o nella misura del tasso legale;
IN VIA SUBORDINATA: per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi che la dicitura apposta sul retro di n. 3 buoni in contestazione, specificatamente quelli emessi in data
25.07, 01.08 e 27.08, dovesse essere ritenuta esaustiva circa la data della scadenza e della prescrizione del relativo diritto al rimborso, si chiede la condanna della convenuta a rimborsare la somma di €
10.000,00 corrispondente a n. 4 buoni in contestazione con gli interessi concordati al momento del collocamento”.
3 Si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta Controparte_1 prescrizione dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa e deducendo che i predetti buoni appartengono alla serie AA2 (in vigore dal
14.4.2001 al 22.10.2001), istituita con il d.m. del 29.3.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2001; che per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione;
che a tergo dei buoni erano riportati i timbri indicanti la data di emissione e la serie di appartenenza;
che aveva ottemperato CP_1 agli obblighi informativi con l'affissione del Foglio Informativo Analitico presso gli uffici postali e sul sito internet dell'ente emittente.
Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni
Postali fruttiferi di cui è causa;
- Nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, formulate sia in via principale che in via subordinata. Con vittoria di tutte le spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
5.11.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre evidenziare che l'attrice ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il rimborso Controparte_1 del capitale investito nei buoni oggetto di causa. A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistito nella mancata consegna del foglio informativo dei buoni fruttiferi postali sottoscritti. Tale omissione, secondo l'assunto della predetta, le ha impedito di avere piena conoscenza dei termini di scadenza dei titoli, precludendole di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso.
4 È indubbio che il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali per cui è causa si sia estinto per intervenuta prescrizione, fatto non contestato dall'attrice. Ciò nonostante, si ritiene che la domanda giudiziale sia infondata per i seguenti motivi.
La questione sollevata dalle attrici attiene all'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento di Controparte_1 dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo
[...]
Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19.12.2000, qualora eccepisca l'estinzione del diritto di credito relativo al Controparte_1 capitale e agli interessi per maturata prescrizione.
In sostanza, occorre accertare se la condotta omissiva di Controparte_1 sia suscettibile di integrare un'ipotesi di responsabilità
[...] contrattuale.
In punto di diritto, si osserva che i buoni fruttiferi postali sono disciplinati dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). In particolare, per quel che rileva in questa sede, è importante evidenziare che l'art. 2 d.m. cit. stabilisce che
“l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per 'serie' con decreti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”. L'art. 3 del medesimo decreto prevede che "per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", mentre l'art. 6 dello stesso decreto sancisce l'obbligo di “esporre al pubblico le
5 condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”. Ulteriormente, in base al combinato disposto degli artt. 8, 4 e 18 d.m. cit., il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (Cass. n. 16459/2024; Cass. n. 29662/2024; Cass.
n. 19243/2023).
Ciò chiarito, secondo il tribunale, in assenza di elementi di segno contrario introdotti dalla parte attrice, l'inadempimento dell'obbligo di consegnare il Foglio Informativo Analitico, previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19.12.2000, non è eziologicamente collegato alla maturazione del termine prescrizionale del diritto di credito.
Innanzitutto, occorre rilevare che, anche qualora si volesse ammettere l'omessa consegna del da parte di Parte_3 [...]
come evidenziato da una parte della giurisprudenza di Controparte_1 merito, i buoni fruttiferi in questione appartengono a serie emesse con decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Tali decreti contengono già tutte le informazioni necessarie a delineare le caratteristiche dei titoli e a informare il sottoscrittore (App.
Salerno n. 302/2023; Trib. Napoli n. 11539/2023; Trib. Salerno n.
1982/2024). Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del risparmiatore, in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti dei titoli (Cass. s.u. n. 3963/2019).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (cfr., Cass. s.u. n. 3963 /2019), sicché la loro
6 disciplina è contenuta non solo in un contratto tra Controparte_1 ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni.
Come di recente evidenziato dalla Corte di cassazione “i diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le
Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che Controparte_1 sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di
[...] volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202)” (Cass. n.
21905/2025).
In considerazione di ciò, può affermarsi che le attrici, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto acquisire informazioni sulla scadenza del titolo e sulla decorrenza e durata del termine di prescrizione del diritto al rimborso. Circostanza, questa, tanto più vera se di considera che a tergo dei buoni emessi in data 25.7.2001, 1.8.2001 e 27.8.2001 sono
7 riportati i timbri indicanti la data d'emissione, la serie di appartenenza, nonché la durata di sette anni. Da ciò può desumersi che le attrici, al momento della sottoscrizione degli altri buoni fruttiferi postali “a termine” emessi nei due mesi successivi (nelle date del 27.8.2001,
1.9.2001. 9.10.2001 e 15.10.2001) e, quindi, appartenenti alla medesima serie, fossero a conoscenza delle caratteristiche della tipologia del titolo in questione. Comunque, in alternativa, le stesse avrebbero potuto richiedere il foglio informativo presso gli uffici di
[...]
Controparte_1
Da ciò discende che, sebbene la consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario costituisca un onere ai sensi dell'art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, essa non rappresenta l'unica fonte per l'individuazione del termine di scadenza dei titoli e della conseguente decorrenza del termine di prescrizione del credito. In sostanza, alla luce del principio di autoresponsabilità, esiste un onere informativo del cliente di carattere generale, speculare all'obbligo informativo dell'intermediario, che nasce nel momento in cui il foglio informativo non è disponibile.
Del resto, non può trascurarsi che, in riferimento ai buoni fruttiferi postali con una scadenza definita per legge, specificamente quelli recanti la dicitura "Buono Postale fruttifero a termine", in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.),
l'investitore è tenuto a un comportamento attivo e diligente per la tutela dei propri interessi economici. Questa diligenza impone il dovere di informarsi sui termini di scadenza e di prescrizione. In particolare, occorre rilevare la negligenza dell'investitore che ha sottoscritto un prodotto finanziario senza accertarsi preventivamente delle sue caratteristiche essenziali, in particolare della sua durata e del relativo termine di scadenza, elementi questi indispensabili per una corretta valutazione della convenienza dell'investimento, che ha mantenuto
8 un'inerzia ingiustificata per un lasso di tempo significativo (nella specie,
19 anni dalla data di emissione dei titoli), senza richiedere chiarimenti o informazioni a un intermediario, che ha assunto arbitrariamente che la durata dell'investimento fosse sine die o discrezionale.
Ritiene il tribunale che tale condotta integri un comportamento omissivo e negligente, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento di consistente Controparte_1 nell'omessa consegna del F.I.A., e i danni patrimoniali asseritamene subiti. Ciò in quanto, in mancanza di elementi fattuali idonei a rappresentare che la protratta inattività dell'investitore è dipesa dalla mancata consegna del Foglio Informativo, la sua condotta appare essere l'unica causa dell'evento lesivo. In sostanza, la prescrizione del buono è imputabile, non all'assenza del foglio informativo, ma alla mancanza di interesse e vigilanza da parte dell'investitore. La prescrizione di un buono fruttifero postale in assenza di una preventiva e diligente acquisizione, da parte del sottoscrittore, delle informazioni relative alla sua scadenza e alla relativa redditività, è, invero, da ritenersi ascrivibile al comportamento negligente dello stesso investitore. Per tali motivi, la mancata conoscenza del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non può essere ascritta a allorquando, Controparte_1 come nel caso in esame, l'investitore non abbia agito con la dovuta diligenza per acquisire informazioni sulla data di scadenza del titolo, sicché, la perdita dell'investimento è da ricondurre alla sua negligenza.
Come di recente evidenziato dalla Corte di legittimità, “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei
9 buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (Cass. n.
21905/2025).
Del resto, la prescrizione, in questo contesto, opera come uno strumento di certezza dei rapporti giuridici, sanzionando il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare. Pertanto, una diversa conclusione determinerebbe una tacita disapplicazione dell'istituto della prescrizione dei diritti e una illegittimità disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli di debito pubblico.
Da ultimo, occorre rilevare che l'eventuale violazione, da parte di
[...]
dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo non può Controparte_1 avere incidenza sulla operatività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ciò in quanto la prescrizione dei diritti, quale prevista dall'art. 2934 c.c., si fonda, come è noto, sul presupposto oggettivo dell'inerzia del creditore per il tempo stabilito dalla legge, ragion per cui, come recentemente ribadito dalla S.C., “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (così, Cass. n.
21026/2014; in senso conforme cfr. Cass. n. 13343/2022; Cass. n.
14193/2021; Cass. n. 22072/2018; Cass. n. 10828/2018)”. Deve escludersi, pertanto, che la condotta di abbia Controparte_1 interrotto o sospeso il decorso del termine di prescrizione del credito in
10 oggetto, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice a fondamento della sua domanda restitutoria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell'attrice va rigettata.
3. La particolarità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali sul tema esaminato giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice.
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Cassino, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
11
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 05/11/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. PAPA BENIAMINO, mentre per parte convenuta l'avv. DOMENICO FEBBO. Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2688 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentate e difese, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. Beniamino Papa
-attrici -
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Domenico Febbo e Claudia D'Alessio
- convenuta-
OGGETTO: rimborso buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.11.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data.
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio deducendo di Parte_2 Controparte_1 aver sottoscritto, presso l'Ufficio Postale di Mignano Montelungo, n. 7 buoni fruttiferi postali in data 25.7.2001, 1.8.2001, 27.8.2001,
7.9.2001, 9.10.2001 e 15.10.2001, del valore di euro 2500,00 ciascuno;
che i buoni postali in questione non riportavano né la serie né il termine di scadenza;
che all'atto della sottoscrizione non veniva consegnato loro il;
che al momento del rimborso dei buoni Parte_3 suddetti, nel mese di gennaio 2020, l'Ufficio postale rifiutava il rimborso per intervenuta prescrizione;
che non aveva Controparte_1 adempiuto agli obblighi informativi stabiliti dal d.m. 19.12.2000 e imposti dai principi di buona fede e correttezza.
Alla luce delle suddette deduzioni, le attrici chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni diversa eccezione, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE la violazione della parte convenuta delle regole di correttezza, buona fede, informativa, diligenza per tutte le motivazioni indicate in premessa e per
l'effetto CONDANNARE al rimborso in favore delle Controparte_1 attrici dei dei sette buoni postali fruttiferi in contestazione, per un valore totale di € 17.500,00 con gli interessi concordati al momento della sottoscrizione o nella misura del tasso legale;
IN VIA SUBORDINATA: per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi che la dicitura apposta sul retro di n. 3 buoni in contestazione, specificatamente quelli emessi in data
25.07, 01.08 e 27.08, dovesse essere ritenuta esaustiva circa la data della scadenza e della prescrizione del relativo diritto al rimborso, si chiede la condanna della convenuta a rimborsare la somma di €
10.000,00 corrispondente a n. 4 buoni in contestazione con gli interessi concordati al momento del collocamento”.
3 Si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta Controparte_1 prescrizione dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa e deducendo che i predetti buoni appartengono alla serie AA2 (in vigore dal
14.4.2001 al 22.10.2001), istituita con il d.m. del 29.3.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2001; che per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione;
che a tergo dei buoni erano riportati i timbri indicanti la data di emissione e la serie di appartenenza;
che aveva ottemperato CP_1 agli obblighi informativi con l'affissione del Foglio Informativo Analitico presso gli uffici postali e sul sito internet dell'ente emittente.
Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni
Postali fruttiferi di cui è causa;
- Nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, formulate sia in via principale che in via subordinata. Con vittoria di tutte le spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
5.11.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre evidenziare che l'attrice ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il rimborso Controparte_1 del capitale investito nei buoni oggetto di causa. A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistito nella mancata consegna del foglio informativo dei buoni fruttiferi postali sottoscritti. Tale omissione, secondo l'assunto della predetta, le ha impedito di avere piena conoscenza dei termini di scadenza dei titoli, precludendole di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso.
4 È indubbio che il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali per cui è causa si sia estinto per intervenuta prescrizione, fatto non contestato dall'attrice. Ciò nonostante, si ritiene che la domanda giudiziale sia infondata per i seguenti motivi.
La questione sollevata dalle attrici attiene all'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento di Controparte_1 dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo
[...]
Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19.12.2000, qualora eccepisca l'estinzione del diritto di credito relativo al Controparte_1 capitale e agli interessi per maturata prescrizione.
In sostanza, occorre accertare se la condotta omissiva di Controparte_1 sia suscettibile di integrare un'ipotesi di responsabilità
[...] contrattuale.
In punto di diritto, si osserva che i buoni fruttiferi postali sono disciplinati dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). In particolare, per quel che rileva in questa sede, è importante evidenziare che l'art. 2 d.m. cit. stabilisce che
“l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per 'serie' con decreti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”. L'art. 3 del medesimo decreto prevede che "per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", mentre l'art. 6 dello stesso decreto sancisce l'obbligo di “esporre al pubblico le
5 condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”. Ulteriormente, in base al combinato disposto degli artt. 8, 4 e 18 d.m. cit., il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (Cass. n. 16459/2024; Cass. n. 29662/2024; Cass.
n. 19243/2023).
Ciò chiarito, secondo il tribunale, in assenza di elementi di segno contrario introdotti dalla parte attrice, l'inadempimento dell'obbligo di consegnare il Foglio Informativo Analitico, previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19.12.2000, non è eziologicamente collegato alla maturazione del termine prescrizionale del diritto di credito.
Innanzitutto, occorre rilevare che, anche qualora si volesse ammettere l'omessa consegna del da parte di Parte_3 [...]
come evidenziato da una parte della giurisprudenza di Controparte_1 merito, i buoni fruttiferi in questione appartengono a serie emesse con decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Tali decreti contengono già tutte le informazioni necessarie a delineare le caratteristiche dei titoli e a informare il sottoscrittore (App.
Salerno n. 302/2023; Trib. Napoli n. 11539/2023; Trib. Salerno n.
1982/2024). Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del risparmiatore, in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti dei titoli (Cass. s.u. n. 3963/2019).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (cfr., Cass. s.u. n. 3963 /2019), sicché la loro
6 disciplina è contenuta non solo in un contratto tra Controparte_1 ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni.
Come di recente evidenziato dalla Corte di cassazione “i diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le
Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che Controparte_1 sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di
[...] volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202)” (Cass. n.
21905/2025).
In considerazione di ciò, può affermarsi che le attrici, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto acquisire informazioni sulla scadenza del titolo e sulla decorrenza e durata del termine di prescrizione del diritto al rimborso. Circostanza, questa, tanto più vera se di considera che a tergo dei buoni emessi in data 25.7.2001, 1.8.2001 e 27.8.2001 sono
7 riportati i timbri indicanti la data d'emissione, la serie di appartenenza, nonché la durata di sette anni. Da ciò può desumersi che le attrici, al momento della sottoscrizione degli altri buoni fruttiferi postali “a termine” emessi nei due mesi successivi (nelle date del 27.8.2001,
1.9.2001. 9.10.2001 e 15.10.2001) e, quindi, appartenenti alla medesima serie, fossero a conoscenza delle caratteristiche della tipologia del titolo in questione. Comunque, in alternativa, le stesse avrebbero potuto richiedere il foglio informativo presso gli uffici di
[...]
Controparte_1
Da ciò discende che, sebbene la consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario costituisca un onere ai sensi dell'art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, essa non rappresenta l'unica fonte per l'individuazione del termine di scadenza dei titoli e della conseguente decorrenza del termine di prescrizione del credito. In sostanza, alla luce del principio di autoresponsabilità, esiste un onere informativo del cliente di carattere generale, speculare all'obbligo informativo dell'intermediario, che nasce nel momento in cui il foglio informativo non è disponibile.
Del resto, non può trascurarsi che, in riferimento ai buoni fruttiferi postali con una scadenza definita per legge, specificamente quelli recanti la dicitura "Buono Postale fruttifero a termine", in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.),
l'investitore è tenuto a un comportamento attivo e diligente per la tutela dei propri interessi economici. Questa diligenza impone il dovere di informarsi sui termini di scadenza e di prescrizione. In particolare, occorre rilevare la negligenza dell'investitore che ha sottoscritto un prodotto finanziario senza accertarsi preventivamente delle sue caratteristiche essenziali, in particolare della sua durata e del relativo termine di scadenza, elementi questi indispensabili per una corretta valutazione della convenienza dell'investimento, che ha mantenuto
8 un'inerzia ingiustificata per un lasso di tempo significativo (nella specie,
19 anni dalla data di emissione dei titoli), senza richiedere chiarimenti o informazioni a un intermediario, che ha assunto arbitrariamente che la durata dell'investimento fosse sine die o discrezionale.
Ritiene il tribunale che tale condotta integri un comportamento omissivo e negligente, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento di consistente Controparte_1 nell'omessa consegna del F.I.A., e i danni patrimoniali asseritamene subiti. Ciò in quanto, in mancanza di elementi fattuali idonei a rappresentare che la protratta inattività dell'investitore è dipesa dalla mancata consegna del Foglio Informativo, la sua condotta appare essere l'unica causa dell'evento lesivo. In sostanza, la prescrizione del buono è imputabile, non all'assenza del foglio informativo, ma alla mancanza di interesse e vigilanza da parte dell'investitore. La prescrizione di un buono fruttifero postale in assenza di una preventiva e diligente acquisizione, da parte del sottoscrittore, delle informazioni relative alla sua scadenza e alla relativa redditività, è, invero, da ritenersi ascrivibile al comportamento negligente dello stesso investitore. Per tali motivi, la mancata conoscenza del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non può essere ascritta a allorquando, Controparte_1 come nel caso in esame, l'investitore non abbia agito con la dovuta diligenza per acquisire informazioni sulla data di scadenza del titolo, sicché, la perdita dell'investimento è da ricondurre alla sua negligenza.
Come di recente evidenziato dalla Corte di legittimità, “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei
9 buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (Cass. n.
21905/2025).
Del resto, la prescrizione, in questo contesto, opera come uno strumento di certezza dei rapporti giuridici, sanzionando il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare. Pertanto, una diversa conclusione determinerebbe una tacita disapplicazione dell'istituto della prescrizione dei diritti e una illegittimità disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli di debito pubblico.
Da ultimo, occorre rilevare che l'eventuale violazione, da parte di
[...]
dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo non può Controparte_1 avere incidenza sulla operatività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ciò in quanto la prescrizione dei diritti, quale prevista dall'art. 2934 c.c., si fonda, come è noto, sul presupposto oggettivo dell'inerzia del creditore per il tempo stabilito dalla legge, ragion per cui, come recentemente ribadito dalla S.C., “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (così, Cass. n.
21026/2014; in senso conforme cfr. Cass. n. 13343/2022; Cass. n.
14193/2021; Cass. n. 22072/2018; Cass. n. 10828/2018)”. Deve escludersi, pertanto, che la condotta di abbia Controparte_1 interrotto o sospeso il decorso del termine di prescrizione del credito in
10 oggetto, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice a fondamento della sua domanda restitutoria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell'attrice va rigettata.
3. La particolarità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali sul tema esaminato giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice.
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Cassino, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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