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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1140/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
19.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate dalle parti, che hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1140/2024, avente ad oggetto: revoca RDC
TRA
, CF nato a [...], nello Parte_1 C.F._1
Stato del Venezuela il 19/11/1955 e residente ad NT (Cs), via degli Stadi snc, rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Gentile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, via Padula n. 7,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giulia
[... EN, IL EN e ER AT come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 05.07.2024 parte ricorrente in epigrafe affermava: che, sussistendone i presupposti, chiedeva e otteneva la corresponsione del reddito di cittadinanza, a partire dal mese di Gennaio 2022; che successivamente, in data 18/07/2022 l' revocava il CP_1 suddetto beneficio adducendo la mancanza del requisito della residenza e cittadinanza italiana, per non aver risieduto in Italia per almeno dieci anni ai sensi dell'art. 2 comma 1 l. 26/2019; che per tale motivo il ricorrente subiva anche il relativo procedimento penale, n. 683/2023 Mod. 21; che il suddetto procedimento penale si concludeva con archiviazione decretata dal GIP, dott.ssa Carotenuto su richiesta del P.M., dott. , che testualmente recita “come emerge dalla documentazione Per_2 fornita dall'indagato, lo stesso è in pieno possesso del requisito della residenza decennale in Italia”.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla percezione del reddito di cittadinanza per l'intero periodo di 18 mesi previsto per legge e condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati dal Luglio 2022 al Luglio 2023, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, l' ha chiarito che nel caso di specie il debito è scaturito dalla circostanza che, da controlli CP_1 effettuati, è risultato che il richiedente non fosse in possesso della residenza continuativa per almeno
10 anni nel territorio italiano.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di essere invece in pieno possesso del suddetto requisito, essendo nato nel 1955 a Caracas e trasferitosi nel 1958 a Pagani (SA) e successivamente nel 1961 a Pompei (NA) dove permane fino al 1968, allorquando si trasferisce nuovamente a Pagani fino al 1970, per poi emigrare nuovamente in Venezuela, da cui rientra nel 2019 per stabilirsi definitivamente in NT (cfr. certificati di residenza e di famiglia in atti, interrogatorio 445 bis c.p.p., richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione – all. fascicolo ricorrente).
I riscontri documentali di cui si è dato atto dimostrano come parte ricorrente abbia effettivamente soggiornato in Italia continuativamente dal 1958 al 1970 e poi dal 2019 ad oggi e quindi per un periodo ben superiore ai 10 anni (periodo che, tra l'altro, la norma neppure richiede si collochi necessariamente nel decennio antecedente la domanda amministrativa).
Né l' ha articolato nessuna più compiuta difesa in merito, al di là della piana copia dell'intera CP_1 disciplina normativa e delle consuete formule di stile.
Di talché la revoca da parte dell' della prestazione in godimento a decorrere dal mese di luglio CP_1
2022 non è sorretta da alcuna valida ragione giuridica.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e per l'effetto va ripristinato il godimento del Reddito di Cittadinanza di cui è titolare , con conseguente condanna Persona_3 dell' al pagamento in suo favore dei ratei relativi maturati dal Luglio 2022 al Luglio 2023, oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 [...]
dei ratei di Reddito di Cittadinanza maturati dal Luglio 2022 al Luglio 2023, Parte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in complessivi €2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a
Spese dello Stato.
Si comunichi.
Paola, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1140/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
19.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate dalle parti, che hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1140/2024, avente ad oggetto: revoca RDC
TRA
, CF nato a [...], nello Parte_1 C.F._1
Stato del Venezuela il 19/11/1955 e residente ad NT (Cs), via degli Stadi snc, rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Gentile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, via Padula n. 7,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giulia
[... EN, IL EN e ER AT come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 05.07.2024 parte ricorrente in epigrafe affermava: che, sussistendone i presupposti, chiedeva e otteneva la corresponsione del reddito di cittadinanza, a partire dal mese di Gennaio 2022; che successivamente, in data 18/07/2022 l' revocava il CP_1 suddetto beneficio adducendo la mancanza del requisito della residenza e cittadinanza italiana, per non aver risieduto in Italia per almeno dieci anni ai sensi dell'art. 2 comma 1 l. 26/2019; che per tale motivo il ricorrente subiva anche il relativo procedimento penale, n. 683/2023 Mod. 21; che il suddetto procedimento penale si concludeva con archiviazione decretata dal GIP, dott.ssa Carotenuto su richiesta del P.M., dott. , che testualmente recita “come emerge dalla documentazione Per_2 fornita dall'indagato, lo stesso è in pieno possesso del requisito della residenza decennale in Italia”.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla percezione del reddito di cittadinanza per l'intero periodo di 18 mesi previsto per legge e condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati dal Luglio 2022 al Luglio 2023, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene quindi decisa con sentenza all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, l' ha chiarito che nel caso di specie il debito è scaturito dalla circostanza che, da controlli CP_1 effettuati, è risultato che il richiedente non fosse in possesso della residenza continuativa per almeno
10 anni nel territorio italiano.
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di essere invece in pieno possesso del suddetto requisito, essendo nato nel 1955 a Caracas e trasferitosi nel 1958 a Pagani (SA) e successivamente nel 1961 a Pompei (NA) dove permane fino al 1968, allorquando si trasferisce nuovamente a Pagani fino al 1970, per poi emigrare nuovamente in Venezuela, da cui rientra nel 2019 per stabilirsi definitivamente in NT (cfr. certificati di residenza e di famiglia in atti, interrogatorio 445 bis c.p.p., richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione – all. fascicolo ricorrente).
I riscontri documentali di cui si è dato atto dimostrano come parte ricorrente abbia effettivamente soggiornato in Italia continuativamente dal 1958 al 1970 e poi dal 2019 ad oggi e quindi per un periodo ben superiore ai 10 anni (periodo che, tra l'altro, la norma neppure richiede si collochi necessariamente nel decennio antecedente la domanda amministrativa).
Né l' ha articolato nessuna più compiuta difesa in merito, al di là della piana copia dell'intera CP_1 disciplina normativa e delle consuete formule di stile.
Di talché la revoca da parte dell' della prestazione in godimento a decorrere dal mese di luglio CP_1
2022 non è sorretta da alcuna valida ragione giuridica.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e per l'effetto va ripristinato il godimento del Reddito di Cittadinanza di cui è titolare , con conseguente condanna Persona_3 dell' al pagamento in suo favore dei ratei relativi maturati dal Luglio 2022 al Luglio 2023, oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 [...]
dei ratei di Reddito di Cittadinanza maturati dal Luglio 2022 al Luglio 2023, Parte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in complessivi €2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a
Spese dello Stato.
Si comunichi.
Paola, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso