Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 48/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 14 GENNAIO 2025
PROC. N. 48/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 14 gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
CASA S.R.L.S. ( P.Iva. 01870740709 ), in persona del legale rappresentante p.t. DEL RE Gennaro,
elettivamente domiciliato in Vasto al V.le Giulio Cesare n. 15/G presso lo studio dell'Avv.
Alessandro ORLANDO che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
opponente
contro
DI MU DO ON, (C.F. [...]) irappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Calvano ed Elena Prattichizzo ed elettivamente domiciliato in S. Severo alla via S.
Lucia n. 14 in forza di procura alle liti in atti.
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione merita accoglimento.
Essa è stata proposta da Casa S.r.l.s avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2023 emesso dal
Tribunale di Larino il 10 dicembre 2023 con il quale si ingiungeva all'odierna parte opponente il pagamento della somma di €4.184,58 oltre interessi e spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione la Casa S.r.l.s. deduceva di aver già provveduto a versare tutte le retribuzioni mediante bonifici sul conto del dipendente, che - lamentando difficoltà
economiche – aveva preteso il pagamento di acconti sulle retribuzioni. Produceva, quindi, a sostegno dell'opposizione, copia delle buste paga e delle contabili dei bonifici corrispondenti.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale negava di aver mai ricevuto acconti a titolo di tfr e, dunque, insisteva per la conferma del provvedimento monitorio, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Preliminarmente, va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso ( ex
plurimis Cass. 12.3.2019, n 7020). Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale,
incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa, ai sensi dell'art.2697 c.c.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, si rivelano non destituite di fondamento le censure mosse da parte opponente secondo cui – nel corso del rapporto di lavoro – al lavoratore sarebbero stati già corrisposti acconti, la cui somma (complessivamente considerata)
equivarrebbe a quanto allo stesso spettante in totale. In altri e più compiuti termini, sostiene parte opponente che Di MI, da quando è stato assunto, ha ricevuto quanto dovutogli e risultante dalle buste paga, ivi compreso il trattamento di fine rapporto rivendicato in via monitoria.
In effetti, dalla documentazione versata in atti dalle parti e, segnatamente, dal raffronto tra le buste paga e le contabili dei bonifici disposti dalla parte datoriale, emerge una corrispondenza quasi totale tra le cifre date dal totale dei versamenti (euro 37.552,00) e dal totale riportato in busta paga (euro 37.018,00). Anzi, le corresponsioni complessivamente superano (anche se solo di qualche centinaio di euro) la totalità degli importi dovuti al lavoratore e riportati in busta paga. Né il lavoratore ha fornito prova circa l'imputabilità delle somme a crediti diversi rispetto a quello per cui è causa. Si rammenta a tal proposito che “L'imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell'art. 1193 c.c. comma 1,, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953. La previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l'imputazione stessa, in quanto quest'ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11632 del 14/05/2018 (Rv. 648387 - 01).
Dunque, in assenza di prova che le somme corrisposte dalla parte datoriale andassero coprire debiti diversi dal trattamento di fine rapporto, il credito rivendicato in via monitoria deve ritenersi inesistente.
Alla luce delle suesposte considerazioni il decreto ingiuntivo va revocato e conseguentemente rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in riferimento alle fasi espletate (esclusa istruttoria) secondo i parametri minimi, stante la non complessità del giudizio.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite, che liquida in euro 1.030,00 per compensi, euro 21,50 per spese documentate, oltre spese generali al
15%, iva e CPA come per legge.
Larino, 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella