TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1806/2025
Riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto in data 16.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
ZITO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. EMANUELA CA- CP_1 C.F._2
RONNO,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private a mezzo delle note scrit- te depositate in data 29.07.2025 di seguito integralmente riportate per esteso:
“1. AFFIDAMENTO CONDIVISO.
- verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la Per_1
madre e residenza anagrafica nella casa familiare sita in AR EL (VA) Via Isonzo n. 160.
1 - La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
- Il GN e la IG si impegnano reciprocamente a mantenere Parte_2 Parte_1
un contegno di assoluto rispetto e di serena comunicazione tra di loro, evitando di porre in essere comportamenti screditanti la capacità genitoriale di ciascuno, soprattutto alla presenza del figlio al fine di garantire loro un rapporto equilibrato e continuativo con quest'ultimo e la Per_1
possibilità di conservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Verranno comunicati all'altro genitore tutti i fatti di maggiore rilevanza relativi al figlio, di cui si sia venuti a conoscenza e saranno comunicati eventuali variazioni di residenza o domicilio, anche se temporanee del numero telefonico, entro 7 giorni dalla variazione di fatto. A tal fine, il SI. Pt_2
comunica che il suo attuale indirizzo di residenza è AD AN (MI) Via Tripoli n.50.
[...]
- Il GN e la NO , come sollecitato dal Giudice, concordano di Parte_2 Parte_1
iniziare un percorso di coordinazione genitoriale avanti alla Dott.ssa A tal fine i predetti Per_2
genitori allegano alla presente il programma rilasciato dalla Dott.ssa che sottoscritto dalle parti Per_2
costituisce formale impegno ad iniziare il predetto percorso.
2. COLLOCAMENTO E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE,
a)La casa familiare sita in AR EL (VA) Via Isonzo n. 160, con tutto quanto l'arreda e correda, verrà assegnata alla IG , che l'abiterà unitamente al figlio minore Parte_1
Per_1
b)E' volontà dei GNi e a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro Pt_2 Pt_1
esistenti, sciogliere la comproprietà dell'immobile sito in AR EL (VA) Via Isonzo n.
160.A tal fine il GN si obbliga a cedere alla IG , che si Parte_2 Parte_1
obbliga ad accettare, la quota indivisa del 50% dell'immobile sito in AR EL (VA) Via
Isonzo n. 160.Il trasferimento del 50% della quota di proprietà indivisa della casa familiare in favore della IG avverrà mediante l'accollo integrale (liberatorio o non liberatorio secondo quanto Pt_1
previsto dal contratto di mutuo sottoscritto con la banca) da parte di quest'ultima, del mutuo ipotecario
2 residuo stipulato con la Banca Intesa SanPaolo, che è pari ad € 169.136,34 al 30.09.2025.
c) I GNi e dichiarano che l'accordo di cui al punto nr. 2) lettera a) e b) abbia effetti Pt_2 Pt_1
obbligatori e concordano che l'atto notarile relativo al trasferimento del 50% della proprietà della casa familiare in favore della IG dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre Parte_1
2025, con un Notaio scelto da quest'ultima, il cui nominativo verrà comunicato, anche mediante semplice messaggio, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il rogito, unitamente al giorno e all'orario della stipula dell'atto notarile al GN il quale si obbliga a Parte_2
presenziare. Spese notarili a carico della IG . Parte_1
d) Le parti concordano che tutti gli arredi e i complementi d'arredo presenti nella casa familiare sita in
AR EL (VA) Via Isonzo n. 160 rimangano in proprietà esclusiva alla IG
[...]
. Il GN con la sottoscrizione del presente accordo dichiara espressamente di Parte_1 Parte_2
rinunciare ad ogni pretesa relativa alle somme dallo stesso pagate per la ristrutturazione e/o sistemazione dell'immobile e per ogni altra spesa dallo stesso sostenuta in relazione all'immobile ceduto.
e) Il GN , entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si Parte_2
obbliga ad asportare i propri effetti personali eventualmente ancora presenti nella casa familiare e nel box di pertinenza, concordando con la IG il giorno del ritiro e ad effettuare il Pt_1 Parte_1
cambio della residenza anagrafica nei medesimi termini.
f) La IG provvederà al cambio della serratura della porta d'ingresso della Parte_1
casa familiare dopo la sottoscrizione del presente accordo, fermo restando quanto previsto al punto n. 2 lettera e).
g) La IG si obbliga a pagare l'intera rata del mutuo gravante la casa Parte_1
familiare relativa al mese di settembre 2025, prevista per il giorno 1 (uno) di ogni mese, potendo fissare l'atto notarile dell'acquisto della quota di proprietà del GN entro il 30 settembre Parte_2
2025.La rata del predetto mutuo scadente il 01 agosto 2025 sarà equamente ripartita tra la SI.ra ed il SI. . Parte_1 Parte_2
h) Le spese relative all'utenze domestiche, spese condominiali e TARI gravanti sulla casa familiare saranno interamente a carico della IG , che abita l'immobile. La IG Parte_1
rinuncia ad ogni pretesa economica relativamente a dette spese eventualmente Parte_1
sostenute durante la convivenza o ancora da sostenere fino alla data della sottoscrizione del presente
3 accordo da parte del SI. e,comunque, non oltre la data del 30.09.2025. Pt_2
i) Entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il SI. e la Parte_2
NO di obbligano a dislocare i relativi RID di competenza di ciascuno sui Parte_1
propri rapporti bancarie e/o postali. Relativamente alla chiusura del conto corrente comune acceso presso la Banca Intesa SanPaolo, le parti si obbligano a chiudere detto conto entro 7 (sette) giorni dalla stipula del rogito notarile.
3. DIRITTO DI VISITA.
a) Gestione ordinaria.
Il padre potrà vedere, tutte le settimane, il figlio per 2 (due) pomeriggi infrasettimanali: uno Per_1
necessariamente di martedì, attesi gli impegni di lavoro inderogabili della IG e Parte_1
l'altro indicativamente il giovedi, dall'uscita da scuola di fino alle 19:30, prima di cena. Oltre Per_1
ai pomeriggi infrasettimanali, il padre vedrà a week-end alterni con le seguenti modalità: Per_1
Il sabato dalle ore 15:00 alle ore 21:30 dopo cena e pronto per andare a letto. I genitori concordano che fino a quando il padre non avrà reperito una stabile collocazione, lo stesso dovrà dalla madre Per_1
alle ore 19:30 prima di cena.
La domenica il SI. potrà prelevare alle 11:00 e portarlo alla madre alle ore Parte_2 Per_1
18:00 prima di cena.
I genitori concordano che, relativamente al pernotto di presso il padre, potrà avvenire quando il Per_1
GN avrà reperito un collocamento stabile e consono alle esigenze del figlio minore e, Parte_2
soprattutto, in maniera graduale, tenendo sempre conto l'interesse supremo del minore nonché la sua serenità e tranquillità. Circa la modalità di attuazione del pernotto presso il padre, i genitori stabiliranno insieme la data di inizio ed anche la relativa modalità, e in ogni caso quando si Per_1
sentirà pronto e/o ne faccia esplicita richiesta.
I genitori si occuperanno di gestire gli impegni ricreativi, scolastici e sportivi di durante i giorni Per_1
di loro spettanza.
Per il corretto svolgimento del diritto di visita paterno, il SI. si impegna a rispettare gli orari Pt_2
concordati ed a comunicare alla SI.ra le sue eventuali assenze e/o impossibilità di tenere il Pt_1
figlio almeno il mese prima, consentendo alla madre di organizzarsi per tempo, salvo casi di effettiva urgenza ed esigenze sopravvenute dopo tale termine che, comunque, dovranno essere comunicate
4 immediatamente alla madre. Fermo quanto di seguito prescritto, circa la possibilità da parte dei rispettivi genitori sottoscrittori del presente accordo di sostituirsi a questi ultimi nell'occuparsi di nel caso Per_1
in cui il sig. non rispetti gli orari concordati e disattenda le prescrizioni relative alle preliminari Pt_2
comunicazioni delle assenze e/o impossibilità di tenere il figlio alla SI.ra quest'ultima sarà Pt_1
libera di organizzarsi come meglio crede con il figlio intendendosi tale comportamento come rinuncia del padre a vedere per i giorni e gli orari disattesi. Per_1
Le parti concordano la possibilità di farsi aiutare dai nonni materni e paterni nella gestione ordinaria di senza che questo vada ad inficiare con il tempo di permanenza del figlio presso ciascun Per_1
genitore. Qualora uno dei due genitori abbia impegni lavorativi e/o personali coincidenti con i giorni di gestione del figlio e fosse impossibilitato ad occuparsi di quest'ultimo, gli stessi si impegnano a richiedere prioritariamente all'uno o all'altro di accudire Nel caso di impossibilità dell'altro genitore, il Per_1
genitore a cui spetterebbe il diritto di tenere il figlio si impegna a richiedere ai propri genitori di accudire
Per_1
Sono comunque salvi i diversi accordi che i genitori potranno concordare, in relazione alle proprie esigenze, personali e lavorative, nonché del figlio minore, tenendo sempre presente l'interesse preminente di ed impegnandosi altresì a concordare in armonia, collaborazione e con le tempistiche e Per_1
modalità sopra descritte, i possibili spostamenti dei giorni di gestione di quest'ultimo, senza che ciò infici né la loro tranquillità né il tempo stabilito di spettanza insieme a ciascun genitore.
b) Vacanze natalizie, pasquali e ponti scolastici.
Relativamente alle vacanze di Natale e quelle Pasquali nonché i ponti scolastici i genitori si accorderanno di volta in volta per tenere il figlio, prevedendo giorni di festività da trascorrere in modalità alternata con ciascun genitore. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi concordati fra i genitori, che dovranno comunque essere raggiunti almeno un mese prima.
c) Vacanze estive.
Per quanto riguarda le vacanze estive, in considerazione della tenera età di e della totale Per_1
dipendenza dello stesso dalla madre per ogni sua esigenza o bisogno, lo stesso trascorrerà il predetto periodo con la madre, almeno fino a quando il figlio non sarà pronto a pernottare presso il padre.
Fino a tale periodo, durante le vacanze estive il padre sarà libero di vedere quando vuole Per_1
previo accordo con la madre.
5 Nel momento sarà pronto per trascorrere un periodo delle vacanze estive con il padre, Per_1
quest'ultimo dovrà confermare il relativo periodo entro il 01 maggio di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi concordati fra i genitori.
d) Compleanni genitori e di e festa della mamma e del papà. Per_1
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà mentre Per_1
trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della Mamma.
-Leonardo festeggerà e trascorrerà il giorno del compleanno con entrambi i genitori, accordandosi circa la modalità.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEL MINORE Per_3
Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio corrisponderà in favore Parte_2 Per_1
della madre una somma mensile pari ad € 700,00 in via anticipata ed entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, attraverso un bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG Parte_1
, per 12 mensilità e fino all'indipendenza economica del figlio
[...] Per_1
Tale somma sarà soggetta, come per legge, a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla sentenza che omologa il presente accordo.
La IG rinuncia espressamente alla quota di mantenimento del figlio minore Parte_1
dovuta dal GN dal deposito della domanda giudiziale di regolamentazione delle Parte_2
condizioni di affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio fino al mese di giugno 2025.
5. SPESE STRAORDINARIE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO MINORE
Per_1
Considerato che attualmente frequenta la Scuola dell'Infanzia privata "Cardinal Giovanni Per_1
Colombo" sita in AR EL (VA) Via Adua n. 229e che lo stesso proseguirà necessariamente il percorso scolastico iniziato presso detto Asilo Infantile,i GNi e Parte_2
concordano che, fino al termine del predetto ciclo di studi (scuola dell'infanzia), il Parte_1
pagamento della retta scolastica, del pre-scuola e del dopo-scuola, comprensiva del servizio mensa, anche laddove diversamente previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano, accolto dal Tribunale di
Busto Arsizio, sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
I genitori divideranno nella misura del 50% le altre spese STRAORDINARIE, secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, accolto dal Tribunale di Busto Arsizio, che si intendono:
6 -Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o private o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e elezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
7 e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni al massimo;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
II genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o e-mail con prova di avvenuta ricezione, e/o messaggi whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni.Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta e corrisposto a mezzo di bonifico bancario.
6. RAPPORTI FRA LE PARTI.
- I GNi e la IG danno atto di aver definito tutti i propri Parte_2 Parte_1
rapporti e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per questioni di carattere economico e patrimoniale e per qualsivoglia ragione e titolo, salvo quanto disposto ai punti nr. 2), 4) e 5) delle presenti condizioni.
- Le parti, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si obbligano a rimettere le eventuali querele sporte nei rispettivi confronti, rinunciando fin d'ora alla costituzione di parte civile in un eventuale giudizio penale e/o civile conseguente alle predette querele.
7. BENEFICI FISCALI.
Il GN e la IG confermano di indicare nelle rispettive Parte_2 Parte_1
dichiarazione dei redditi il figlio a carico nella misura del 50% ciascuno e concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute saranno al 50% (cinquanta) per ciascuno, salvo il caso in cui vengano corrisposte interamente dal genitore.
8. ASSEGNO UNICO FAMILIARE.
I genitori concordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla IG . Parte_1
A tal fine il SI. si adopererà per favorire la cessione della propria quota di assegno unico Parte_2
familiare in favore della IG entro il termine previsto per la proposizione della Parte_1
domanda dello stesso.
9. DOCUMENTI PER L'ESPATRIO DEL FIGLIO MINORE.
Il GN e la IG , per quanto possa valere, confermano Parte_2 Parte_1
l'autorizzazione reciproca alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio del
8 figlio minore, concordando che ogni eventuale soggiorno all'estero con dovrà comunque essere Per_1
previamente autorizzato dall'altro genitore.
10. NUOVI COMPAGNI/CONTESTI FAMILIARI.
I genitori si impegnano a non mettere in contatto con eventuali loro nuovi/e compagni/e, Per_1
avendo sempre comunque cura di conservare spazi esclusivi con il figlio minore.
11. SPESE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO.
Le parti provvederanno al pagamento delle spese legali dei rispettivi legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio Per_1
(il 29.10.2020) e sono comproprietarie, nella misura del 50% ciascuna, della casa familiare sita in AR EL (VA), Via Isonzo n. 160, gravata da mutuo ipotecario trentennale con rata a tasso fisso dell'importo di € 670,00.
A mezzo del ricorso depositato in data 16.05.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dedotto che “da circa otto mesi la comunione spirituale e materiale sottesa alla convivenza è venuta meno” a cagione dei comportamenti tenuti dal resistente incompatibili con la prosecuzione della stessa, quali l'instaurazione di una “relazione extraconvivenza”, il prelievo di ingenti somme dal conto corrente cointestato alle parti (pari all'importo di €
19.000,00), il mancato pagamento della propria quota della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e, non da ultimo, l'assunzione di “atteggiamenti e comportamenti intimidatori” nei suoi riguardi (anche alla presenza del figlio minore) tali da richiedere in un'occasione l'intervento delle forze dell'ordine e, pertanto, ha chiesto “affidare in via esclusiva il figlio alla ricorrente e, conseguentemente, assegnare il godimento della casa familiare alla
SI.ra disponendo l'immediato abbandono della stessa da parte del convivente SI. ” e Pt_1 Pt_2
quantificare nell'importo mensile di € 1.500,00 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di , oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo il Per_1
“completo disinteresse” del resistente rispetto alle attività di cura e di accudimento di e la notevole disparità reddituale esistente tra le parti dato che “la ricorrente Per_1
svolge la professione di insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia Lotto 1, Rotonda dei Mille
n.
1 - Milano, mediante la cooperativa sociale Progetto A di Bergamo, percependo uno stipendio netto
9 mensile di € 1.250,00”, mentre il resistente svolge “la professione di agente di commercio per
Banca Sella, come professionista esterno con propria partita iva, oltre che svolgere in maniera pressochè professionale e continua l'attività di personal trainer presso il centro fitness FIT ACTIVE di Saronno
(VA), con reddito mensile complessivo pari ad oltre € 7.000,00”.
Costituendosi in giudizio in data 24.06.2025, tra l'altro, il resistente ha contestato in toto la ricostruzione offerta dalla controparte, in particolare, ha negato di aver tenuto condotte violente/intimidatorie ai danni della resistente, ha asserito di avere entrate mensili pari all'importo di € 2.000,00 circa (e non già di € 6.000,00) e, pertanto, ha chiesto affidare congiuntamente a entrambi i genitori, collocarlo in via prevalente presso la Per_1
madre, assegnare la casa coniugale alla medesima, concorrere al mantenimento ordinario indiretto di versando l'importo mensile di € 500,00 e partecipare nella misura Per_1
del 50% alle spese straordinarie sostenute per il minore.
Alla prima udienza celebrata in data 08.07.2025, dato atto che le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per la definizione consensuale del presente procedimento, che il ricorrente ha dichiarato di essersi temporaneamente trasferito presso i di lui genitori in AD AN (MI) e di essere alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa, in via provvisoria ed urgente, il Giudice relatore ha disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, il suo collocamento prevalente presso la Per_1
madre, ha assegnato la casa familiare, sita in AR EL, Via Isonzo n. 160 alla stessa, considerato che i genitori partecipano in eguale misura al soddisfacimento dei bisogni abitativi di , ha quantificato nell'importo mensile di € 700,00 il Per_1
contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del minore, ha ripartito al 50% ciascuno le spese straordinarie per lo stesso sostenute, ha confermato l'integrale percezione dell'assegno unico spettante per la prole da parte della madre e ha invitato le parti “ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra di esse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informazioni “fondamentali” relative a e l'assunzione delle Per_1
decisioni più importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale del minore, garantire la regolare frequentazione di da parte del padre, anche attraverso un'adeguata fase di Per_1
10 sperimentazione e l'inserimento graduale degli eventuali rispettivi compagni”, a tenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione e a integrare l'accordo in corso di perfezionamentro con l'assunzione dei predetti impegni per la definizione consensuale del presente procedimento.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte innanzi integralmente riportate.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate dalle parti per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale non presentano profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di e, ove Per_1
puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati al minore dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale il 30.07.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1806/2025
Riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto in data 16.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
ZITO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. EMANUELA CA- CP_1 C.F._2
RONNO,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private a mezzo delle note scrit- te depositate in data 29.07.2025 di seguito integralmente riportate per esteso:
“1. AFFIDAMENTO CONDIVISO.
- verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la Per_1
madre e residenza anagrafica nella casa familiare sita in AR EL (VA) Via Isonzo n. 160.
1 - La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
- Il GN e la IG si impegnano reciprocamente a mantenere Parte_2 Parte_1
un contegno di assoluto rispetto e di serena comunicazione tra di loro, evitando di porre in essere comportamenti screditanti la capacità genitoriale di ciascuno, soprattutto alla presenza del figlio al fine di garantire loro un rapporto equilibrato e continuativo con quest'ultimo e la Per_1
possibilità di conservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Verranno comunicati all'altro genitore tutti i fatti di maggiore rilevanza relativi al figlio, di cui si sia venuti a conoscenza e saranno comunicati eventuali variazioni di residenza o domicilio, anche se temporanee del numero telefonico, entro 7 giorni dalla variazione di fatto. A tal fine, il SI. Pt_2
comunica che il suo attuale indirizzo di residenza è AD AN (MI) Via Tripoli n.50.
[...]
- Il GN e la NO , come sollecitato dal Giudice, concordano di Parte_2 Parte_1
iniziare un percorso di coordinazione genitoriale avanti alla Dott.ssa A tal fine i predetti Per_2
genitori allegano alla presente il programma rilasciato dalla Dott.ssa che sottoscritto dalle parti Per_2
costituisce formale impegno ad iniziare il predetto percorso.
2. COLLOCAMENTO E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE,
a)La casa familiare sita in AR EL (VA) Via Isonzo n. 160, con tutto quanto l'arreda e correda, verrà assegnata alla IG , che l'abiterà unitamente al figlio minore Parte_1
Per_1
b)E' volontà dei GNi e a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro Pt_2 Pt_1
esistenti, sciogliere la comproprietà dell'immobile sito in AR EL (VA) Via Isonzo n.
160.A tal fine il GN si obbliga a cedere alla IG , che si Parte_2 Parte_1
obbliga ad accettare, la quota indivisa del 50% dell'immobile sito in AR EL (VA) Via
Isonzo n. 160.Il trasferimento del 50% della quota di proprietà indivisa della casa familiare in favore della IG avverrà mediante l'accollo integrale (liberatorio o non liberatorio secondo quanto Pt_1
previsto dal contratto di mutuo sottoscritto con la banca) da parte di quest'ultima, del mutuo ipotecario
2 residuo stipulato con la Banca Intesa SanPaolo, che è pari ad € 169.136,34 al 30.09.2025.
c) I GNi e dichiarano che l'accordo di cui al punto nr. 2) lettera a) e b) abbia effetti Pt_2 Pt_1
obbligatori e concordano che l'atto notarile relativo al trasferimento del 50% della proprietà della casa familiare in favore della IG dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre Parte_1
2025, con un Notaio scelto da quest'ultima, il cui nominativo verrà comunicato, anche mediante semplice messaggio, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il rogito, unitamente al giorno e all'orario della stipula dell'atto notarile al GN il quale si obbliga a Parte_2
presenziare. Spese notarili a carico della IG . Parte_1
d) Le parti concordano che tutti gli arredi e i complementi d'arredo presenti nella casa familiare sita in
AR EL (VA) Via Isonzo n. 160 rimangano in proprietà esclusiva alla IG
[...]
. Il GN con la sottoscrizione del presente accordo dichiara espressamente di Parte_1 Parte_2
rinunciare ad ogni pretesa relativa alle somme dallo stesso pagate per la ristrutturazione e/o sistemazione dell'immobile e per ogni altra spesa dallo stesso sostenuta in relazione all'immobile ceduto.
e) Il GN , entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si Parte_2
obbliga ad asportare i propri effetti personali eventualmente ancora presenti nella casa familiare e nel box di pertinenza, concordando con la IG il giorno del ritiro e ad effettuare il Pt_1 Parte_1
cambio della residenza anagrafica nei medesimi termini.
f) La IG provvederà al cambio della serratura della porta d'ingresso della Parte_1
casa familiare dopo la sottoscrizione del presente accordo, fermo restando quanto previsto al punto n. 2 lettera e).
g) La IG si obbliga a pagare l'intera rata del mutuo gravante la casa Parte_1
familiare relativa al mese di settembre 2025, prevista per il giorno 1 (uno) di ogni mese, potendo fissare l'atto notarile dell'acquisto della quota di proprietà del GN entro il 30 settembre Parte_2
2025.La rata del predetto mutuo scadente il 01 agosto 2025 sarà equamente ripartita tra la SI.ra ed il SI. . Parte_1 Parte_2
h) Le spese relative all'utenze domestiche, spese condominiali e TARI gravanti sulla casa familiare saranno interamente a carico della IG , che abita l'immobile. La IG Parte_1
rinuncia ad ogni pretesa economica relativamente a dette spese eventualmente Parte_1
sostenute durante la convivenza o ancora da sostenere fino alla data della sottoscrizione del presente
3 accordo da parte del SI. e,comunque, non oltre la data del 30.09.2025. Pt_2
i) Entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il SI. e la Parte_2
NO di obbligano a dislocare i relativi RID di competenza di ciascuno sui Parte_1
propri rapporti bancarie e/o postali. Relativamente alla chiusura del conto corrente comune acceso presso la Banca Intesa SanPaolo, le parti si obbligano a chiudere detto conto entro 7 (sette) giorni dalla stipula del rogito notarile.
3. DIRITTO DI VISITA.
a) Gestione ordinaria.
Il padre potrà vedere, tutte le settimane, il figlio per 2 (due) pomeriggi infrasettimanali: uno Per_1
necessariamente di martedì, attesi gli impegni di lavoro inderogabili della IG e Parte_1
l'altro indicativamente il giovedi, dall'uscita da scuola di fino alle 19:30, prima di cena. Oltre Per_1
ai pomeriggi infrasettimanali, il padre vedrà a week-end alterni con le seguenti modalità: Per_1
Il sabato dalle ore 15:00 alle ore 21:30 dopo cena e pronto per andare a letto. I genitori concordano che fino a quando il padre non avrà reperito una stabile collocazione, lo stesso dovrà dalla madre Per_1
alle ore 19:30 prima di cena.
La domenica il SI. potrà prelevare alle 11:00 e portarlo alla madre alle ore Parte_2 Per_1
18:00 prima di cena.
I genitori concordano che, relativamente al pernotto di presso il padre, potrà avvenire quando il Per_1
GN avrà reperito un collocamento stabile e consono alle esigenze del figlio minore e, Parte_2
soprattutto, in maniera graduale, tenendo sempre conto l'interesse supremo del minore nonché la sua serenità e tranquillità. Circa la modalità di attuazione del pernotto presso il padre, i genitori stabiliranno insieme la data di inizio ed anche la relativa modalità, e in ogni caso quando si Per_1
sentirà pronto e/o ne faccia esplicita richiesta.
I genitori si occuperanno di gestire gli impegni ricreativi, scolastici e sportivi di durante i giorni Per_1
di loro spettanza.
Per il corretto svolgimento del diritto di visita paterno, il SI. si impegna a rispettare gli orari Pt_2
concordati ed a comunicare alla SI.ra le sue eventuali assenze e/o impossibilità di tenere il Pt_1
figlio almeno il mese prima, consentendo alla madre di organizzarsi per tempo, salvo casi di effettiva urgenza ed esigenze sopravvenute dopo tale termine che, comunque, dovranno essere comunicate
4 immediatamente alla madre. Fermo quanto di seguito prescritto, circa la possibilità da parte dei rispettivi genitori sottoscrittori del presente accordo di sostituirsi a questi ultimi nell'occuparsi di nel caso Per_1
in cui il sig. non rispetti gli orari concordati e disattenda le prescrizioni relative alle preliminari Pt_2
comunicazioni delle assenze e/o impossibilità di tenere il figlio alla SI.ra quest'ultima sarà Pt_1
libera di organizzarsi come meglio crede con il figlio intendendosi tale comportamento come rinuncia del padre a vedere per i giorni e gli orari disattesi. Per_1
Le parti concordano la possibilità di farsi aiutare dai nonni materni e paterni nella gestione ordinaria di senza che questo vada ad inficiare con il tempo di permanenza del figlio presso ciascun Per_1
genitore. Qualora uno dei due genitori abbia impegni lavorativi e/o personali coincidenti con i giorni di gestione del figlio e fosse impossibilitato ad occuparsi di quest'ultimo, gli stessi si impegnano a richiedere prioritariamente all'uno o all'altro di accudire Nel caso di impossibilità dell'altro genitore, il Per_1
genitore a cui spetterebbe il diritto di tenere il figlio si impegna a richiedere ai propri genitori di accudire
Per_1
Sono comunque salvi i diversi accordi che i genitori potranno concordare, in relazione alle proprie esigenze, personali e lavorative, nonché del figlio minore, tenendo sempre presente l'interesse preminente di ed impegnandosi altresì a concordare in armonia, collaborazione e con le tempistiche e Per_1
modalità sopra descritte, i possibili spostamenti dei giorni di gestione di quest'ultimo, senza che ciò infici né la loro tranquillità né il tempo stabilito di spettanza insieme a ciascun genitore.
b) Vacanze natalizie, pasquali e ponti scolastici.
Relativamente alle vacanze di Natale e quelle Pasquali nonché i ponti scolastici i genitori si accorderanno di volta in volta per tenere il figlio, prevedendo giorni di festività da trascorrere in modalità alternata con ciascun genitore. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi concordati fra i genitori, che dovranno comunque essere raggiunti almeno un mese prima.
c) Vacanze estive.
Per quanto riguarda le vacanze estive, in considerazione della tenera età di e della totale Per_1
dipendenza dello stesso dalla madre per ogni sua esigenza o bisogno, lo stesso trascorrerà il predetto periodo con la madre, almeno fino a quando il figlio non sarà pronto a pernottare presso il padre.
Fino a tale periodo, durante le vacanze estive il padre sarà libero di vedere quando vuole Per_1
previo accordo con la madre.
5 Nel momento sarà pronto per trascorrere un periodo delle vacanze estive con il padre, Per_1
quest'ultimo dovrà confermare il relativo periodo entro il 01 maggio di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi concordati fra i genitori.
d) Compleanni genitori e di e festa della mamma e del papà. Per_1
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà mentre Per_1
trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della Mamma.
-Leonardo festeggerà e trascorrerà il giorno del compleanno con entrambi i genitori, accordandosi circa la modalità.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEL MINORE Per_3
Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio corrisponderà in favore Parte_2 Per_1
della madre una somma mensile pari ad € 700,00 in via anticipata ed entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, attraverso un bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG Parte_1
, per 12 mensilità e fino all'indipendenza economica del figlio
[...] Per_1
Tale somma sarà soggetta, come per legge, a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla sentenza che omologa il presente accordo.
La IG rinuncia espressamente alla quota di mantenimento del figlio minore Parte_1
dovuta dal GN dal deposito della domanda giudiziale di regolamentazione delle Parte_2
condizioni di affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio fino al mese di giugno 2025.
5. SPESE STRAORDINARIE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO MINORE
Per_1
Considerato che attualmente frequenta la Scuola dell'Infanzia privata "Cardinal Giovanni Per_1
Colombo" sita in AR EL (VA) Via Adua n. 229e che lo stesso proseguirà necessariamente il percorso scolastico iniziato presso detto Asilo Infantile,i GNi e Parte_2
concordano che, fino al termine del predetto ciclo di studi (scuola dell'infanzia), il Parte_1
pagamento della retta scolastica, del pre-scuola e del dopo-scuola, comprensiva del servizio mensa, anche laddove diversamente previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano, accolto dal Tribunale di
Busto Arsizio, sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
I genitori divideranno nella misura del 50% le altre spese STRAORDINARIE, secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, accolto dal Tribunale di Busto Arsizio, che si intendono:
6 -Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o private o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e elezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
7 e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni al massimo;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
II genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o e-mail con prova di avvenuta ricezione, e/o messaggi whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni.Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta e corrisposto a mezzo di bonifico bancario.
6. RAPPORTI FRA LE PARTI.
- I GNi e la IG danno atto di aver definito tutti i propri Parte_2 Parte_1
rapporti e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per questioni di carattere economico e patrimoniale e per qualsivoglia ragione e titolo, salvo quanto disposto ai punti nr. 2), 4) e 5) delle presenti condizioni.
- Le parti, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, si obbligano a rimettere le eventuali querele sporte nei rispettivi confronti, rinunciando fin d'ora alla costituzione di parte civile in un eventuale giudizio penale e/o civile conseguente alle predette querele.
7. BENEFICI FISCALI.
Il GN e la IG confermano di indicare nelle rispettive Parte_2 Parte_1
dichiarazione dei redditi il figlio a carico nella misura del 50% ciascuno e concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute saranno al 50% (cinquanta) per ciascuno, salvo il caso in cui vengano corrisposte interamente dal genitore.
8. ASSEGNO UNICO FAMILIARE.
I genitori concordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla IG . Parte_1
A tal fine il SI. si adopererà per favorire la cessione della propria quota di assegno unico Parte_2
familiare in favore della IG entro il termine previsto per la proposizione della Parte_1
domanda dello stesso.
9. DOCUMENTI PER L'ESPATRIO DEL FIGLIO MINORE.
Il GN e la IG , per quanto possa valere, confermano Parte_2 Parte_1
l'autorizzazione reciproca alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio del
8 figlio minore, concordando che ogni eventuale soggiorno all'estero con dovrà comunque essere Per_1
previamente autorizzato dall'altro genitore.
10. NUOVI COMPAGNI/CONTESTI FAMILIARI.
I genitori si impegnano a non mettere in contatto con eventuali loro nuovi/e compagni/e, Per_1
avendo sempre comunque cura di conservare spazi esclusivi con il figlio minore.
11. SPESE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO.
Le parti provvederanno al pagamento delle spese legali dei rispettivi legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio Per_1
(il 29.10.2020) e sono comproprietarie, nella misura del 50% ciascuna, della casa familiare sita in AR EL (VA), Via Isonzo n. 160, gravata da mutuo ipotecario trentennale con rata a tasso fisso dell'importo di € 670,00.
A mezzo del ricorso depositato in data 16.05.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dedotto che “da circa otto mesi la comunione spirituale e materiale sottesa alla convivenza è venuta meno” a cagione dei comportamenti tenuti dal resistente incompatibili con la prosecuzione della stessa, quali l'instaurazione di una “relazione extraconvivenza”, il prelievo di ingenti somme dal conto corrente cointestato alle parti (pari all'importo di €
19.000,00), il mancato pagamento della propria quota della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e, non da ultimo, l'assunzione di “atteggiamenti e comportamenti intimidatori” nei suoi riguardi (anche alla presenza del figlio minore) tali da richiedere in un'occasione l'intervento delle forze dell'ordine e, pertanto, ha chiesto “affidare in via esclusiva il figlio alla ricorrente e, conseguentemente, assegnare il godimento della casa familiare alla
SI.ra disponendo l'immediato abbandono della stessa da parte del convivente SI. ” e Pt_1 Pt_2
quantificare nell'importo mensile di € 1.500,00 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di , oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo il Per_1
“completo disinteresse” del resistente rispetto alle attività di cura e di accudimento di e la notevole disparità reddituale esistente tra le parti dato che “la ricorrente Per_1
svolge la professione di insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia Lotto 1, Rotonda dei Mille
n.
1 - Milano, mediante la cooperativa sociale Progetto A di Bergamo, percependo uno stipendio netto
9 mensile di € 1.250,00”, mentre il resistente svolge “la professione di agente di commercio per
Banca Sella, come professionista esterno con propria partita iva, oltre che svolgere in maniera pressochè professionale e continua l'attività di personal trainer presso il centro fitness FIT ACTIVE di Saronno
(VA), con reddito mensile complessivo pari ad oltre € 7.000,00”.
Costituendosi in giudizio in data 24.06.2025, tra l'altro, il resistente ha contestato in toto la ricostruzione offerta dalla controparte, in particolare, ha negato di aver tenuto condotte violente/intimidatorie ai danni della resistente, ha asserito di avere entrate mensili pari all'importo di € 2.000,00 circa (e non già di € 6.000,00) e, pertanto, ha chiesto affidare congiuntamente a entrambi i genitori, collocarlo in via prevalente presso la Per_1
madre, assegnare la casa coniugale alla medesima, concorrere al mantenimento ordinario indiretto di versando l'importo mensile di € 500,00 e partecipare nella misura Per_1
del 50% alle spese straordinarie sostenute per il minore.
Alla prima udienza celebrata in data 08.07.2025, dato atto che le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per la definizione consensuale del presente procedimento, che il ricorrente ha dichiarato di essersi temporaneamente trasferito presso i di lui genitori in AD AN (MI) e di essere alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa, in via provvisoria ed urgente, il Giudice relatore ha disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, il suo collocamento prevalente presso la Per_1
madre, ha assegnato la casa familiare, sita in AR EL, Via Isonzo n. 160 alla stessa, considerato che i genitori partecipano in eguale misura al soddisfacimento dei bisogni abitativi di , ha quantificato nell'importo mensile di € 700,00 il Per_1
contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del minore, ha ripartito al 50% ciascuno le spese straordinarie per lo stesso sostenute, ha confermato l'integrale percezione dell'assegno unico spettante per la prole da parte della madre e ha invitato le parti “ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra di esse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informazioni “fondamentali” relative a e l'assunzione delle Per_1
decisioni più importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale del minore, garantire la regolare frequentazione di da parte del padre, anche attraverso un'adeguata fase di Per_1
10 sperimentazione e l'inserimento graduale degli eventuali rispettivi compagni”, a tenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione e a integrare l'accordo in corso di perfezionamentro con l'assunzione dei predetti impegni per la definizione consensuale del presente procedimento.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte innanzi integralmente riportate.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate dalle parti per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale non presentano profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di e, ove Per_1
puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati al minore dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale il 30.07.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
11